Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7353 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato LILIANA TALARICO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato CARMEN TAVASSI LA GRECA in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 29/04/2025):
1
25.4.1973, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Firenze, anno 1973, Parte 2, Serie A n. 175;
• Ordinare al Comune di Firenze di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni:
A) La casa familiare posta in Scandicci (FI), Via di Casellina n. 62/G, di cui le parti sono usufruttuari al 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità del signor CP_1 che l'abiterà senza possibilità di locarla a terzi;
le spese e gli oneri che sono relativi all'immobile, amministrazione ed alla manutenzione ordinaria sono interamente a carico del signor (tra cui anche IMU e TARI). CP_1
B) Il signor a titolo di indennità per l'occupazione del 50% CP_1 dell'immobile casa familiare – di cui i coniugi sono usufruttuari al 50% ciascuno – continuerà a corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di € 700,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza settembre 2025.
C) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile la somma mensile di € 2.000,00, somma da corrispondere con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT con prima decorrenza dall'anno successivo all'emanazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , con il quale è CP_1
stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato anche le condizioni del divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 151/2025 pubblicata in data 20/01/2025.
Inoltre, sono già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, avvenuta in data 24/10/2024, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, e considerato che le figlie e nate rispettivamente il 08/11/1974 e 20/10/1982, sono maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di divorzio,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 25/04/1973 da , n. a FIRENZE (FI) il 03/02/1949, e Parte_1
, n. a FIRENZE (FI) il 04/07/1949, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 175, parte II, serie A bis, anno 1973;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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