Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 2804/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
San Marcellino (CE), alla Via Bellini n. 17, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Santagata (PEC: , che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Crispano (NA), alla
Via Lutrario n. 76, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Cennamo (PEC:
, che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
2) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 23.01.2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 3826/2023, iscritta a ruolo dall'opponente nei confronti della Parte_1 Controparte_1
atteso il pagamento da parte del terzo pignorato Controparte_2
dell'importo pignorato di € 804,45, veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, nonché veniva fissato il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi all'Autorità competente, compensando tra le parti le spese relative alla fase cautelare.
Pertanto, provvedeva alla riassunzione del giudizio di Parte_1
opposizione, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, con atto di citazione notificato in data 25.03.2024, la e la Controparte_1
banca per sentire dichiarare illegittimo e privo Controparte_2
di efficacia l'atto di pignoramento presso terzi esattoriale ex art. 72 bis
D.P.R. 29.09.1973 n. 602 ad istanza della ordinando a Controparte_1
quest'ultima la restituzione della somma di € 804,45 pagata dal terzo pignorato nonché condannare la Controparte_2 CP_1
al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di
[...]
giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In particolare premettendo di non avere ricevuto Parte_1
alcuna notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ad istanza di ma di esserne venuta a conoscenza in data 16.10.2023 per Controparte_1
il tramite del terzo pignorato veniva così a Controparte_2
sapere che esso sarebbe stato originato da un credito vantato dal Comune di
Aversa per le seguenti infrazioni al codice della strada, genericamente indicate: contestazione n. 35498/ZT del 13.06.2020 notificata in data
08.10.2021; contestazione n. 35717/ZT del 27.06.2020 notificata in data 07.12.2021; contestazione n. 43270/ZT del 13.12.2020.
Perciò rilevava ed eccepiva la nullità del Parte_1
pignoramento presso terzi sia per l'omessa notifica dello stesso al debitore, sia per la mancata specificazione del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata.
Si costituiva in giudizio la resistendo, eccependo Controparte_1
l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale adito sussistendo invece quella del Giudice di Pace, eccependo l'incompetenza per valore del
Tribunale adito sussistendo invece quella del Giudice di Pace, impugnando l'eccezione di omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, rilevando la regolare notifica degli atti della riscossione emessi dal Concessionario e la regolarità dei contenuti degli stessi, altresì eccependo l'inammissibilità della domanda per l'omessa impugnazione degli atti sottesi al pignoramento ritualmente notificati, nonché concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio la banca Controparte_2
Con ordinanza del 10.10.2024 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, rinviandola all'udienza del 10.06.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 09.05.2025, provvedeva a disporre per la già fissata udienza del 10.06.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 10.06.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata. Innanzitutto va dichiarata la contumacia della banca Controparte_2
che, regolarmente convenuta in giudizio, ha ritenuto di non
[...]
doversi costituire.
Quanto alle doglianze dell'opponente e, in particolare, relativamente alla mancata notifica del pignoramento, in presenza della documentazione - depositata in atti dall'opposta che comprova l'attività Controparte_1
notificatoria posta in essere dal Concessionario della riscossione, è da escludere l'inesistenza della notifica.
Eventuali vizi della notifica potrebbero, al più, determinarne la nullità, che però risulterebbe comunque sanata ex art. 156 c.p.c. dalla proposizione dell'opposizione.
Del resto è evidente che l'opponente, con la proposizione dell'opposizione, è chiaramente venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento, contestandone il contenuto e, così, esercitando il proprio diritto di difesa.
Infatti l'opponente, premettendo di essere venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento solo in data 16.10.2023 per il tramite del terzo pignorato ha contestato la mancata notifica Controparte_2
delle contravvenzioni al codice della strada emesse dal Comune di Aversa, quale titolo posto a fondamento della procedura esecutiva, nonché degli atti prodromici al pignoramento;
così dovendosi ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni.
Ebbene, rilevato che avverso il pignoramento esattoriale conosciuto in data 16.10.2023 dall'opponente, quest'ultima ha proposto opposizione in data 19.10.2023 come risultante in atti, l'opposizione risulta tempestiva.
Inoltre, trattandosi nella fattispecie, per l'appunto, di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la competenza per materia è sempre del
Tribunale; va pertanto rigettato il rilievo avanzato dalla Controparte_1 sulla competenza in materia del Giudice di Pace.
Quindi, regolarmente instaurato il presente procedimento e ritenuto sanato, con l'opposizione, l'eventuale vizio di notifica dell'atto di pignoramento, nonchè rilevata la sussistenza nell'atto di pignoramento dell'indicazione dei crediti oggetto di esecuzione (contestazione n. 35498/ZT del 13.06.2020 notificata in data 08.10.2021; contestazione n. 35717/ZT del
27.06.2020 notificata in data 07.12.2021; contestazione n. 43270/ZT del
13.12.2020), resta da valutare il rilievo dell'opponente di illegittimità ed inefficacia dell'atto di pignoramento per omessa notifica dei crediti oggetto di esecuzione.
Al riguardo, in tema di riscossione dei crediti esattoriali, nell'ipotesi di opposizione per far valere l'inesistenza del credito per omessa notificazione del titolo emesso dall'Ente impositore, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
sicchè, in caso di proposizione dell'opposizione nei confronti del solo Concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. CP_3
1188 c.c. (Cass., 08.03.2022, n. 7514).
Poiché nel presente giudizio l'opponente non ha ritenuto di estendere il contraddittorio e le domande anche nei confronti del Controparte_4
quale Ente impositore riguardo ai crediti oggetto di esecuzione, va rigettata l'opposizione per carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Parte_1
favore di che si liquidano nella misura indicata in Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Controparte_2
così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese
[...]
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 600,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi all'Avv. Emanuele Cennamo dichiaratosi antistatario;
nulla per spese nei confronti della contumace. Controparte_2
Così deciso in Aversa il 10.06.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis