Articolo 2 della Legge 24 luglio 1993, n. 303
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 agosto 1993
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 20 agosto 1993