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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1283/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
3) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C. F.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
EL (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in GI, C.F._2 al viale IV Novembre n. 283, giusta procura in atti;
E
(C. F.: , nata il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._3 in Chivasso (TO), al viale Vittorio Veneto n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Putignano
(C.F.: , presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via C.F._4
ER OC n. 1, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 31 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 9 agosto 1992, a GI (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1992, al n. 11, parte II, Serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni, e che, dalla loro unione, nascevano due figli: (12.01.1994) e Per_1 Per_2
(9.04.2001).
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, rimarrà assegnata al sig.
fintantoché i figli della coppia risiederanno nel predetto immobile;
le parti si impegnano a Pt_1 trasferire la rispettiva quota di proprietà ai loro figli entro il 30.12.2027;
3) Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi pretesa in ordine all'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) nessuna disposizione in ordine al diritto di visita dovrà essere presa in quanto i figli della coppia sono maggiorenni.”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 19 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
GI (CZ), il 9.08.1992, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno
n. 1992, n. 11, parte II, Serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C. F.: Parte_1
), nato il [...] a [...] e (C. F.: C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._3 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
3) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C. F.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
EL (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in GI, C.F._2 al viale IV Novembre n. 283, giusta procura in atti;
E
(C. F.: , nata il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._3 in Chivasso (TO), al viale Vittorio Veneto n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Putignano
(C.F.: , presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via C.F._4
ER OC n. 1, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 31 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 9 agosto 1992, a GI (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1992, al n. 11, parte II, Serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni, e che, dalla loro unione, nascevano due figli: (12.01.1994) e Per_1 Per_2
(9.04.2001).
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, rimarrà assegnata al sig.
fintantoché i figli della coppia risiederanno nel predetto immobile;
le parti si impegnano a Pt_1 trasferire la rispettiva quota di proprietà ai loro figli entro il 30.12.2027;
3) Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi pretesa in ordine all'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) nessuna disposizione in ordine al diritto di visita dovrà essere presa in quanto i figli della coppia sono maggiorenni.”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 19 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
GI (CZ), il 9.08.1992, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno
n. 1992, n. 11, parte II, Serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C. F.: Parte_1
), nato il [...] a [...] e (C. F.: C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._3 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo