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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cardinale, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Controparte_1 CodiceFiscale_2
Faiulo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 27/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/03/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Salemi (TP) il 28/08/1999 e che dalla loro unione Controparte_1 non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati con sentenza n. 2954/2023 del Tribunale di
Lecce; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni Controparte_1 specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 27/09/2025, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sull'ammontare dell'assegno divorzile.
In data 21/10/2025 i difensori delle parti hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo al Giudice delegato di sostituire la comparizione personale delle parti, prevista per l'udienza del 27/10/2025, con il deposito di note scritte, avendo i coniugi raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia.
Tanto premesso, per l'udienza suindicata, le parti hanno depositato l'accordo medio tempore raggiunto per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) confermare la statuizione, emessa dal Tribunale di Lecce in sede di sentenza di separazione giudiziale, in merito alla corresponsione dell'assegno divorzile nella misura di € 118,00 già rivalutata, a carico del Sig. e, correlativamente, Parte_1
a favore della sig.ra Controparte_1
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza di separazione personale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel relativo giudizio;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
2 L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salemi (TP) il
28/08/1999 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 12, Parte II, Serie C, anno 1999, alle condizioni riportate in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cardinale, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Controparte_1 CodiceFiscale_2
Faiulo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 27/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/03/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Salemi (TP) il 28/08/1999 e che dalla loro unione Controparte_1 non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati con sentenza n. 2954/2023 del Tribunale di
Lecce; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni Controparte_1 specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 27/09/2025, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sull'ammontare dell'assegno divorzile.
In data 21/10/2025 i difensori delle parti hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo al Giudice delegato di sostituire la comparizione personale delle parti, prevista per l'udienza del 27/10/2025, con il deposito di note scritte, avendo i coniugi raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia.
Tanto premesso, per l'udienza suindicata, le parti hanno depositato l'accordo medio tempore raggiunto per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) confermare la statuizione, emessa dal Tribunale di Lecce in sede di sentenza di separazione giudiziale, in merito alla corresponsione dell'assegno divorzile nella misura di € 118,00 già rivalutata, a carico del Sig. e, correlativamente, Parte_1
a favore della sig.ra Controparte_1
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza di separazione personale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel relativo giudizio;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
2 L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salemi (TP) il
28/08/1999 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 12, Parte II, Serie C, anno 1999, alle condizioni riportate in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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