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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/12/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 563/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina STABILE Giudice dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 563/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Geraldi Salvatore che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. Scarpinati Riccardo che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 Premesso che con ricorso depositato il giorno 2.8.2024 i coniugi e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili Parte_2
del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 29.7.1991 in Sciacca, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1991 al n. 187, parte
II, serie A;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 21.10.2021 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 398/2021 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Sciacca il giorno 29.7.1991 tra e Parte_1 Pt_2
, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso
[...] nell'anno 1991 al n. 187, parte II, serie A;
2 2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sciacca di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 5.12.2024.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina STABILE Giudice dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 563/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Geraldi Salvatore che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. Scarpinati Riccardo che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 Premesso che con ricorso depositato il giorno 2.8.2024 i coniugi e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili Parte_2
del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 29.7.1991 in Sciacca, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1991 al n. 187, parte
II, serie A;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 21.10.2021 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 398/2021 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Sciacca il giorno 29.7.1991 tra e Parte_1 Pt_2
, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso
[...] nell'anno 1991 al n. 187, parte II, serie A;
2 2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sciacca di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 5.12.2024.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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