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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1489/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa R.G. 1489 /
2023 promossa da (avv. ZUCCALA' GIUSEPPE) contro Parte_1 [...]
(avv. SCRAVAGLIERI GAETANO ); avente ad Controparte_1
oggetto: mancata erogazione prestazione, osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 16.10.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di spettanza essendo risultato in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento giusta decreto di omologa emesso in esito a procedimento per ATP.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio evidenziava l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente
(rateo aprile 2022) e chiedeva pertanto dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente chiedeva condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_2
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP_ L' infatti ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di liquidazione della prestazione in oggetto. Residua, invece, contrasto tra le parti in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata laddove non vi sia più
alcun dissenso tra le parti, non solo sulla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ma sull'intera lite (in tal senso tra le altre Cass. 11.4.95 n. 4151), ad eccezione della questione sull'incidenza dell'onere delle spese, ove vi sia domanda in tal senso.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non è infatti preclusa da contrasti in ordine all'incidenza delle spese processuali dovendo in tal caso il giudice del merito solo decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il giudice deve, pertanto, per il solo regolamento delle spese, conoscere anche il merito della domanda originaria, ricostruendo in via ipotetica la decisione che sarebbe stata emessa sull'oggetto della contesa, se la materia di questa non fosse venuta meno.
*****
Ai sensi del comma V dell'art 445 bis c.p.c. “ Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato
agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Vero è che la norma concede all'ente uno spatium deliberandi al fine di esaminare la sussistenza degli altri requisiti cui la legge subordina il diritto alla prestazione, ma è altrettanto incontrovertibile,
alla luce del dato testuale, che il termine decorre dalla notifica del decreto e non come opinato
CP_ dall' in analoghi contenziosi dal momento in cui l'ente viene messo in condizione di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti extrasanitari.
Ne discende che essendo l' incorsa in notevole ritardo nella liquidazione delle somme spettanti CP_1
giacchè il pagamento del rateo aprile 2022 della prestazione è avvenuto ad oltre un anno al deposito del ricorso (è ampiamente decorso lo spatium deliberandi di centoventi giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445-bis c.p.c., per la liquidazione della prestazione assistenziale per cui è causa, sia rispetto alla notificazione del decreto di omologazione, avvenuta il 20.03.2023 ( termine spirato il 18 Luglio
2023 ), sia rispetto al deposito presso l' di avvenuto tramite PEC in data 22.03.2023 ( cfr. CP_1 CP_1
cit. doc. n. 5 ), del Modello Autocertificativo AP70 ( termine spirato il 20 Luglio 2023 ), l'Istituto
deve ritenersi soccombente virtuale. CP_ Quanto alle spese di lite, vanno pertanto poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla liquidazione del rateo di aprile 2022
della prestazione per cui è causa;
CP_
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 238,00 da distrarsi in favore dell'avv. G. Zuccalà oltre a spese generali IVA e Cpa;
Enna, 08.04.2025.
IL G.L.