TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. NI LA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 14.01.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2309/2023 R.G. e vertente
fra
, C.F. , in persona del Segretario Generale Parte_1 P.IVA_1
dott. (C.F.: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Parte_2 CodiceFiscale_1
LL e nel di lui studio domiciliata in Potenza alla via Pienza n. 60, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
(C.F. e Part. IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Maria Pia Lavieri, giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c., domiciliata presso la sede legale
Cont dell' in Potenza alla via Torraca n. 2 come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione ex art. 28 l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso in opposizione, depositato in data 3 agosto 2023 e ritualmente notificato, la ha adito l'autorità giudiziaria al fine di riformare il decreto di Parte_1
rigetto della domanda ex art. 28 l. 300/1970 (procedimento per la repressione della condotta antisindacale).
Parte La Federazione opponente rappresentava che: l' di Potenza indiceva avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Responsabile del “DEU 118” (“Dipartimento Emergenza
Urgenza”), senza consultazione, informazione o confronto con il sindacato;
sostenendo che tale condotta costituisce una violazione delle norme dettate dal CCNL dell'Area Sanità relativo al triennio
2016-2018 sottoscritto in data 19.12.2019 in materia di relazioni sindacali, proponeva ricorso ex art. 28 St. Lav., che apriva un giudizio davanti al Tribunale di Potenza (R.G. 1037/2023); tale fase si concludeva con decreto di rigetto.
Avverso tale decisione l'odierna opponente obiettava che: la motivazione addotta è laconica e non è dato comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice;
il Giudice non ha precisato quali siano i documenti ritenuti idonei per dimostrare l'esistenza di “previamente concordati criteri di conferimento”; non ha argomentato sulla violazione delle norme disciplinanti l'informazione e/o il confronto.
Cont In diritto, ribadiva la violazione da parte dell' delle leggi regionali e del CCNL Area Sanità, in quanto: a partire dalla l.r. 2/2017, la competenza esclusiva sul sistema dell'emergenza Parte_1
Cont Parte urgenza 118 è stata assegnata all' e, per l'effetto, è stato istituito presso l' di Potenza il
Dipartimento Emergenza Urgenza 118; la d.D.G. 153/2023 ha previsto di individuare il direttore del
DEU 118 tra i direttori delle unità operative complesse dell'intera area medica di tutte le aziende ed
Cont enti del SSR della , trascurando che il DEU 118, essendo stato istituito presso l' non è Parte_1
un dipartimento interaziendale, bensì un dipartimento aziendale, con l'effetto che l'avviso di
Cont selezione doveva essere diretto unicamente ai direttori di struttura complessa dell' prima di
Cont indire l'avviso di selezione per l'incarico di Direttore del DEU 118, l' avrebbe dovuto individuare le strutture complesse aziendali da aggregare ad esso (che allo stato non ricomprende alcuna struttura complessa) e, ove vacanti, provvedere anzitutto ad attribuire i relativi incarichi, così da poter dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 25, co. 3, L.R. n. 19/2017, secondo cui “Al responsabile del
Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) sono attribuite le funzioni di Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art 17 bis, comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dei commi 14,
15 e 16 dell'art. 29 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39” (l'art. 17 bis, co. 2, d.lgs. n. 502/1992 prevede, infatti, che “Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento”); tanto è ribadito sia dal
Regolamento aziendale per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali (delibera del Direttore Generale n. 836/2010), che ne fa espressa menzione, sia dall'art. 18 del CCNL Area
Sanità 2016-2018, in base al quale “L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n.
502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento”; il suddetto Regolamento, in merito al conferimento degli incarichi di struttura complessa - e quindi anche di dipartimento - non individua i criteri di conferimento, giacché gli unici incarichi per i quali sono disciplinati, oltre alle procedure, anche i criteri di conferimento, sono infatti quelli di direzione di struttura semplice e professionali di cui all'art. 4; del contratto collettivo sono stati violati altresì: l'art. 20, che al co.1 prevede: “Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti”, l'art. 5, che prevede che siano oggetto di confronto, “i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali” e l'art. 4 del medesimo CCNL, che prevede che tutte le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa debbano essere oggetto di informazione, costituendo quest'ultima il presupposto per l'attuazione di quegli strumenti partecipativi;
persino se l'avviso di selezione potesse ritenersi attuativo di criteri previsti dal
Regolamento aziendale sussisterebbe la condotta antisindacale, poiché successivamente all'emanazione del Regolamento aziendale è entrata in vigore una nuova disciplina di CCNL relativa ai criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa (e quindi di direzione di dipartimento) che imponeva in ogni caso un nuovo coinvolgimento dei sindacati sotto forma di confronto con questi ultimi;
infine, la procedura di selezione è illegittima, essendoci un unico concorrente: è stata omessa la procedura comparativa prevista per l'incarico di direttore di dipartimento, che è incarico di struttura complessa.
Concludeva domandando: “Voglia l'Ill.mo Giudico Unico del Lavoro del Tribunale di Potenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 20.5.1970 n. 300, assunte sommarie informazioni, e fissata con proprio decreto l'udienza di comparizione delle parti, così giudicare: revocare l'opposto decreto di rigetto n. cron. 8625/2023 del 20.07.2023 reso nel giudizio n. 1037/2023, e, per l'effetto così provvedere:
1. accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta posta in essere dall Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, consistente nel mancato
[...]
rispetto delle norme dettate dal CCNL dell'Area Sanità relativo al Triennio 2016-2018 sottoscritto in data 19.12.2019 in materia di relazioni sindacali, e, segnatamente, nell'illegittima adozione della delibera n. 153 del 9.03.2023 del Direttore Generale dell , e, per Controparte_1
l'effetto dichiarare inefficace la deliberazione n. 153 del 9.03.2023 del Direttore Generale dell (che tale condotta ha cristallizzato) nonché le delibere e le Controparte_1
determinazioni che ne hanno costituito il presupposto o l'attuazione;
2. condannare l' alla cessazione del comportamento illegittimo, Controparte_1
e, per l'effetto ordinare all' di astenersi per il futuro Controparte_1
dall'adottare i comportamenti antisindacali sopra descritti rispettando le norme del vigente CCNL”.
Con memoria depositata il 29 settembre 2023 si è costituita L , Controparte_1
la quale eccepiva che: la Delibera della Giunta Regionale n. 73/2023, alla luce del combinato disposto tra la norma contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge regionale n.2 del 2017 e la norma di cui all'art. 25 della legge regionale n.19 del 2017, ribadisce che il sistema dell'emergenza urgenza in si configura necessariamente per la sua dimensione regionale, alla quale non è possibile Parte_1
sottrarre l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture;
scaturisce da tale premessa la necessità, esplicitamente sancita dalla Delibera della Giunta Regionale, che il Direttore del Dipartimento
Emergenza Urgenza - (DEU) 118, sia nominato, a seguito di Avviso pubblico, obbligatoriamente tra i dirigenti strutturati di Unità Operative Complesse dell'area emergenza urgenza e dell'intera area medica di tutte le , ivi compreso l'IRCCS CROB di Rionero in Parte_4
Vulture, addivenendosi così alla integrazione del Protocollo d'Intesa; la partecipazione sindacale è garantita dalla contrattazione collettiva ai soli fini del processo formativo egli atti organizzativi di portata generale delle , quali non sono gli Avvisi per il conferimento degli incarichi Parte_5
dirigenziali; non è stato violato l'art. 18 CCNL, che, in riferimento all'incarico di direttore di dipartimento, opera un mero rinvio al d.lgs. 502/1992; l'art. 20 del CCNL non è stato violato, in quanto esso, nel disciplinare i criteri e le procedure per il sistema di “Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa”, si riferisce solo e unicamente agli incarichi di direzione di struttura complessa, ai quali, diversamente da quanto sostiene controparte, non sono assimilabili gli incarichi di direzione dei Dipartimenti;
l' ha osservato il Regolamento aziendale, che pure CP_1
richiama l'art. 17 bis d.lgs 502/1992 (che prevede la nomina del direttore di dipartimento fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento), ed ha applicato criteri di valutazione delle candidature nel rispetto dei canoni di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
si tratta di una disposizione normativa di portata generale, riferita semplicemente alla modalità di individuazione del Direttore di Dipartimento, valevole per tutte le tipologie di Dipartimento definite dall'art. 29 della legge regionale n. 39 del 31.10.2001, rubricato
“Organizzazione Dipartimentale”; se l'incarico direzionale ha ad oggetto un Dipartimento con funzionalità interaziendale, come è nel caso del Dipartimento Emergenza - Urgenza 118, il Direttore sarà reclutato tra i dirigenti con incarichi di struttura complessa aggregati anche presso dipartimenti di altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere, allargandosi di tal guisa, solo il bacino di attingimento del personale dirigente;
la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non rientra tra le materie oggetto di informazione e/o confronto sindacale, a prescindere dalla circostanza che detti incarichi abbiano ad oggetto l'affidamento di strutture semplici o complesse oppure che abbiano ad oggetto l'affidamento della direzione dei Dipartimenti aziendali o interaziendali;
non vi sono, in definitiva, disposizioni contrattuali che prescrivano la predefinizione di specifici criteri per il conferimento di incarichi di direzione dipartimentale, previo confronto sindacale;
il Dipartimento Emergenza -
Urgenza 118 ha configurazione interaziendale: dalla lettura della Delibera della Giunta Regionale n.
73 del 2023 che, tra l'altro, richiama, per integrarlo, il Protocollo d'Intesa per la gestione della rete regionale dell'emergenza urgenza approvato con D.G.R. 1946 del 2010, come modificato dalla
D.G.R. n.504 del 2014, risulta confermato che il modello dipartimentale prescelto ai fini dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sistema dell'emergenza urgenza 118, sia di tipo funzionale ed interaziendale, in coerenza con l'impianto normativo di riferimento e in continuità con i provvedimenti amministrativi di giunta regionale in relazione al Dipartimento
Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES). Domandava, quindi, il rigetto del ricorso.
A seguito del deposito di note conclusive e di replica ed a scioglimento della riserva di cui al verbale del 14 gennaio 2025, la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita, essendo fondata su prove documentali ed attenendo la questione all'attenzione del giudice all'applicazione della normativa in materia e alla valutazione rispetto al caso concreto, pertanto è stata trattenuta in decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosene per letto il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico come da disposizioni vigenti.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre richiamare la normativa che disciplina la c.d. condotta antisindacale.
La l. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) all'art. 28 “Repressione della condotta antisindacale” prevede la possibilità per gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, di adire il Giudice del
Lavoro “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero” (art. 28 St. Lav.).
L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha avuto modo di precisare che la condotta antisindacale di cui all'art. 28 St. Lav. ricorre nel caso in cui il datore di lavoro si comporti in modo tale da impedire o limitare l'esercizio e la libertà dell'attività sindacale in maniera oggettiva a prescindere da un eventuale intento lesivo dello stesso (tra le altre, Cass. SS.UU. n. 5295 del 12 giugno 1997).
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che ai fini della configurazione dell'istituto si prescinde dall'elemento soggettivo: “La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello
Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13726 del 17.06.2014).
Recentemente, gli hanno precisato che si prescinde altresì dalla liceità della condotta nella Parte_6
sua obiettività: “Ai fini dell'integrazione, da parte del datore di lavoro, dell'attività antisindacale, a norma dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, rileva l'idoneità della condotta a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, sicché anche una condotta lecita nella sua obiettività configura un comportamento antisindacale ove presenti i caratteri dell'abuso del diritto” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6876 del 14 marzo 2024).
Ciò posto, nel caso che ci occupa parte ricorrente lamenta la violazione, da parte dell'
[...]
, degli artt. 4, 5, 18 e 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL Controparte_3
Area Sanità 2016-2018) mediante l'adozione della delibera del Direttore Generale n. 153/2023, recante “Indizione avviso di selezione per il conferimento dell'incarico triennale di Direttore
Responsabile del DEU 118 – Dipartimento Emergenza Urgenza” che ha previsto di riservare tale
Cont Parte incarico ai Direttori delle Unità Operative Complesse dell' dell' , dell' e CP_4
dell' . CP_5
È opportuno analizzare il provvedimento amministrativo. Esso reca, nell'elenco degli atti presupposti, la deliberazione di Giunta Regionale n° 73 del 10/02/2023 “con la quale, tra l'altro, è stato previsto di estendere l'individuazione del direttore del Dipartimento – a tutti Controparte_6
i direttori strutturati di Unità Operativa Complessa dell'area emergenza urgenza e dell'intera area medica di tutte le Aziende del , ivi compreso l' di Rionero in Pt_4 Parte_4 CP_5
Vulture” (pag. 2 della delibera).
Nel corpo dell'atto si fa espresso riferimento all'urgenza della designazione di un Direttore, essendo la carica inopportunamente scoperta da tempo: “il Dipartimento Emergenza Urgenza – DEU 118 – necessita della presenza Del Direttore, il cui incarico a tutt'oggi è ricoperto solo in via provvisoria,
a fronte della rilevanza delle funzioni e delle attività afferenti al medesimo Dipartimento”; pertanto l' ritiene “indifferibile procedere al conferimento dell'incarico di Direttore del DEU 118” CP_1
(pag. 2). In particolare, il provvedimento specifica che “con le succitate DGR n.504/2014 e DGR n. 73/2023 è stato rideterminato e ridefinito il requisito specifico di partecipazione per gli aspiranti all'incarico di che trattasi” (pag. 3).
Precisando altresì che: “la funzione non è sostitutiva rispetto alla direzione della struttura complessa di appartenenza ed è incompatibile con l'attività libero professionale esterna” (pag. 3).
Passando all'analisi degli articoli del CCNL asseritamente violati, nelle parti che ineriscono alla vicenda in esame, al fine di verificarne il mancato rispetto da parte dell' , va Controparte_1
considerato che il contratto collettivo Area Sanità 2016-2018, dopo aver premesso all'art. 3, rubricato
“Relazioni Sindacali”, che “le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa” e che la partecipazione a sua volta si distingue in:
“- informazione;
- confronto, anche di livello regionale;
- organismo paritetico”,
e dopo aver precisato, all'art. 4, rubricato “Informazione”, che quest'ultima consiste “nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla”, dispone al comma 4: “Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5
(Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione”.
Il successivo art. 5, “Confronto”, consistente nella “modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che
l' o Ente intende adottare”, ne circoscrive i casi: “Sono oggetto di confronto, con i soggetti CP_1
sindacali di cui al comma 3 dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra ed Pt_4
Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità”.
Ad avviso dell'odierno giudicante, nel caso dell'avviso di indizione contenuto nella d.D.G. 153/2023 in oggetto non ricorre l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 5 citato, in quanto detto provvedimento non ha determinato i criteri per il conferimento dell'incarico, bensì ha preso atto della delibera regionale in esso citata, restando del tutto estraneo alla decisione relativa all'allargamento del bacino di scelta del direttore, limitandosi ad eseguirla con un atto opportuno ed ontologicamente estraneo al confronto con le organizzazioni sindacali, proprio alla stregua delle menzionate disposizioni del contratto collettivo.
La deliberazione della Giunta Regionale n. 73 del 2023, ha espresso la volontà di dare al Dipartimento
Cont
una dimensione che andasse oltre la struttura organizzativa dell' pur Controparte_6
lasciando che esso fosse istituito presso di essa come da legge regionale della n. 2/2017, Parte_1
prevedendo testualmente: “di integrare l'art. 6 dell'allegato 2 alla DGR n.1946 del 22.11.2010, come modificato dalla DGR n.504 del 30/4/2014, con la previsione dell'estensione dell'individuazione del direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU) 118 tra tutti i direttori strutturati di Unità
Operativa Complessa dell'area emergenza urgenza e dell'intera area medica di tutte le ed Pt_4
Enti del SSR di , ivi compreso l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture” e “di disporre la Parte_1
trasmissione del presente provvedimento alle e agli enti del SSR di per gli Pt_4 Parte_1
adempimenti di conseguenza” (pag. 6). L'organo regionale ha dato atto che “alla stregua della succitata disciplina normativa ed amministrativa ed in particolare di quanto stabilito dall'art.6 dell'allegato 2 alla citata DGR n.1946 del 22.11.2010 relativo al protocollo d'intesa per la gestione della rete regionale dell'emergenza urgenza e del Dipartimento Interaziendale per l'emergenza-urgenza sanitaria – DIRES, come modificato dalla citata DGR n.504/2014 individua il direttore del DIRES tra tutti i direttori delle
Unità Operative Complesse dell'area medica delle Aziende interessate ( Parte_8 [...]
” pertanto, “Il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) Parte_9
(Dipartimento funzionale) è un Direttore di Dipartimento e deve essere nominato, a seguito di avviso pubblico, obbligatoriamente tra i dirigenti strutturati di Unità Operativa Complessa di area medica di una delle tre , rimanendo, comunque, titolare della Parte_10
struttura complessa cui è preposto” (pag. 5).
Nel provvedimento viene premesso altresì “che, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto della norma contenuta nell'art.2, comma 2 della Legge Regionale n. 2/2017 e della norma di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 19/2017 il sistema dell'emergenza urgenza in si Parte_1
configuri necessariamente per la sua dimensione regionale, alla quale non è possibile sottrarre
l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture” e con l'esplicitazione della conclusione che occorre “pertanto, integrare l'allegato 2 alla citata DGR
n.1946 del 22.11.2010, come modificato dalla citata DGR n.504/2014, prevedendo di estendere
l'individuazione del direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU) 118 tra tutti i direttori strutturati di Unità Operativa Complessa dell'area emergenza urgenza e dell'intera area medica di tutte le ed Enti del , ivi compreso l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture” Pt_4 Pt_4 Parte_1
(pag. 6).
In premessa compare anche il dovuto richiamo all'atto normativo nazionale fondamentale di riferimento, il d.lgs. 502/1992, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria”: la Giunta afferma di deliberare nel rispetto del “comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 502/1992 che prevede:
“2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto” (pag. 3). Sul punto, occorre ricordare che l'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992, rubricato “Dipartimenti”, dispone:
“
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento”.
In sintesi, il modello dipartimentale prescelto ai fini dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sistema dell'emergenza urgenza 118 è di tipo funzionale ed interaziendale. Tanto si evince non solo dalla D.G.R. 73/2023 testé citata, ma anche dalla D.G.R. 1946/2010 (Protocollo
d'Intesa per la gestione della rete regionale dell'emergenza urgenza). Tale assetto è coerente con l'impianto normativo del Dipartimento Interaziendale Regionale Sanitaria CP_7 CP_8
della Regione Basilicata.
Alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva richiamata (gli artt. 4 e 5), come testé specificato, il momento di confronto con le organizzazioni sindacali non si estende sino alla fase di attuazione di quanto è stato deciso, segnatamente alla redazione e pubblicazione della delibera di indizione dell'avviso, che semmai è suscettibile di impugnazione per motivi di invalidità qualora ne ricorrano i casi. In quanto atto di concretizzazione di quanto stabilito dall'organo regionale, non possono ritenersi
Parte violati dall' di Potenza neanche gli artt. 18 (che dispone: “L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento”) e 20 (che dispone: “Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti”) del contratto collettivo: la determinazione dei criteri mediante i quali conferire l'incarico di dirigente del Dipartimento è stata operata, con precisi riferimenti alla stessa normativa invocata dalla parte ricorrente, dalla Giunta regionale, che è estranea a questo giudizio.
La D.G.R. 73/2023, essendo un atto amministrativo che definisce la gestione della sanità regionale, ha carattere vincolante per le aziende locali, che sono responsabili della sua corretta applicazione. La
Giunta regionale, infatti, ha la competenza di definire gli indirizzi strategici e il Piano Sanitario
Parte Regionale (PSR), che l' deve attuare.
In conclusione, si ritiene di confermare la tesi del giudice di prime cure, che ha considerato la
Cont deliberazione n. 153/2023 del Direttore Generale dell' di indizione dell'avviso quale atto meramente attuativo dei previamente concordati criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, che, come tale, non richiede l'informazione e/o il confronto invocato dalla ricorrente. Parte_1
Dalla lettura delle disposizioni contrattuali, emerge, infatti, che la partecipazione sindacale debba garantirsi su atti e decisioni di portata generale. Alcuna condotta antisindacale è da scriversi all' . Controparte_1
Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte opponente alle spese di lite liquidate come in dispositivo, ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alle fasi e al valore (indeterminabile complessità bassa) della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla
[...]
, depositato il 3 agosto 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1 così provvede: a) Rigetta il ricorso in opposizione;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore dell' di Potenza in p.l.r.p.t. della Pt_3 somma di euro 6.689,00 complessive (doppio grado di giudizio 3.000,00 + 3.689,00) oltre accessori di legge.
Potenza, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NI LA
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Giuseppe Mercurio, funzionario dell'Ufficio per il Processo