Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03167/2025REG.PROV.COLL.
N. 07689/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7689 del 2024, proposto dalla
-OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del Prefetto pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello -OMISSIS-tato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, in persona del -OMISSIS-indaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, -OMISSIS-ezione I, 2 maggio 2024, n. 714, resa tra le parti, non notificata e concernente il diniego dell’aggiornamento l’informazione antimafia interdittiva;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego dell’aggiornamento dell’informativa antimafia interdittiva emanata nei confronti dell’appellante.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- (di seguito anche -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--), ha chiesto l’annullamento, previa istanza cautelare, “ della nota della Prefettura di Cosenza n. 0037266 del 6.4.2021 di diniego della richiesta di aggiornamento della misura interdittiva e di conferma della medesima. ”
Il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 2 maggio aprile 2024, n. 714, con la quale ha ritenuto tuttora sussistenti i profili di inquinamento del tessuto imprenditoriale della società ricorrente, dopo aver respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati con ordinanza cautelare 20 maggio 2021, n. 301, non impugnata.
3. Con appello notificato in data 8 ottobre 2024 e depositato il 14 ottobre successivo, la società -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che:
- il Prefetto di Cosenza ha emesso a suo carico un’informazione antimafia interdittiva a seguito di richiesta formulata dal Comune di -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- nell’ambito del contratto d’appalto del 25 gennaio 2016 relativo alla gestione della Comunità Alloggio per Anziani -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, che la ricorrente si era aggiudicata quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la cooperativa mandante -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, a sua volta colpita da interdittiva antimafia, incentrata soprattutto sulla asserita controindicazione del signor -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, marito della legale rappresentante, sottoposto nel 2013 a fermo di polizia nell’operazione curata dalla Questura di Crotone denominata “ -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- ”, ritenuto controindicato per la vicinanza al signor -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- ritenuto elemento di riferimento della cosca -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- nell’ambito di un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex articolo 292 c.p.p., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 28 dicembre 2017;
- il Comune di -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- ha disposto la prosecuzione del rapporto con la mandataria -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- munita di autonoma qualificazione e priva all’epoca di controindicazione, anche in ragione dello scioglimento dell’associazione temporanea di imprese comunicata con nota del 22 febbraio 2018, richiedendo la comunicazione antimafia che dava l’esito negativo oggetto dell’odierna impugnazione;
- l’appellante è stata ammessa al controllo giudiziario ex articolo 34- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da parte del Tribunale Ordinario di Catanzaro;
- con istanza del 19 febbraio 2020 ai sensi dell’articolo 91, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo n. 159/2011, ha chiesto l’aggiornamento dell’interdittiva, sostenendo che erano venute meno le circostanze a base del provvedimento inibitorio;
- la Prefettura ha negato l’aggiornamento sulla scorta della sussistenza dell’elemento impeditivo correlato al legame familiare esistente tra il legale rappresentante della cooperativa, signor -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- convivente con la nipote del signor -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, soggetto controindicato e controllato in varie occasioni con quest’ultimo, e con la quale ha avuto un figlio.
4. Per la riforma della sentenza impugnata, l’appellante affida il proprio gravame a due motivi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, ripropone i mezzi di doglianza dedotti in primo grado, lamentando:
1) VIOLAZIONE E FAL-OMISSIS-A APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 92 DEL D.LG-OMISSIS-. 159/2011 – DIFETTO DI ELEMENTI -OMISSIS-INTOMATICI IDONEI A FONDARE IL RI-OMISSIS-CHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIO-OMISSIS-O – CARENZA DEL PARAMETRO VALUTATIVO DEL <PIÙ PROBABILE CHE NON>” : la società -OMISSIS- ritiene che il Tar avrebbe erroneamente considerato adeguatamente motivata l’interdittiva, basata, sostanzialmente, sulla ricostruzione di rapporti di frequentazione tra soggetti incensurati, originati dalla comune collaborazione tra la cooperativa sociale appellante e la società -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- nell’ambito della gestione di un contratto d’appalto per servizi alla persona, e sulla sussistenza di parentele controindicate, da cui non potrebbe trarsi automaticamente il rischio di inquinamento mafioso;
“ 2) VIOLAZIONE E FAL-OMISSIS-A APPLICAZIONE DELL’ART. 91 COMMA 5 DEL D.LG-OMISSIS-. 159/2011 – DIFETTO DI I-OMISSIS-TRUTTORIA -OMISSIS-UL VENIR MENO DELLE CIRCO-OMISSIS-TANZE RILEVANTI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIO-OMISSIS-A. ”: secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe da riformare anche per non aver adeguatamente considerato il difetto di istruttoria della Prefettura nel negare l’aggiornamento, considerato che sarebbero venute meno le circostanze che avevano condotto all’emanazione dell’interdittiva, in quanto i ) il RTI tra le cooperative -OMISSIS--OMISSIS-e -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- per la gestione di una casa di riposo è cessato sin dal 22 febbraio 2018, ii ) la cooperativa sociale non ha sede in -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- ma presso un’altra via, iii ) il signor -OMISSIS-, figlio del rappresentante legale dell’appellante, non è più socio della -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, iv ) sono venuti meno i rapporti commerciali e i legami tra le due cooperative ed anche i contatti con i soggetti indicati nell’interdittiva del 2018.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 16 ottobre 2024 ed hanno prodotto memoria difensiva il 22 gennaio 2025.
6. All’udienza del 10 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
7. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
7.1. Da questo punto di vista, osserva la -OMISSIS-ezione che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
7.2. Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, all’impresa di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di -OMISSIS-ato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
7.3. Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list ), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
-OMISSIS-pecularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
7.4. Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la -OMISSIS-ezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di -OMISSIS-tato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. -OMISSIS-t., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. -OMISSIS-t., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa -OMISSIS-ezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
7.5. E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di -OMISSIS-tato, III, n. 6105/2019) ”.
Va altresì tenuto conto che la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra -OMISSIS-tato e anti--OMISSIS-tato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini ” e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. -OMISSIS-t., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) ” (Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione III, 3 ottobre 2023, n. 8644).
8. Inquadrata nei canoni ermeneutici che precedono la fattispecie e passando all’esame delle censure mosse alla sentenza appellata, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di economia processuale, ritiene il Collegio la sentenza meriti conferma secondo una valutazione che si sviluppa entro le citate direttrici della giurisprudenza in materia.
9. Va preliminarmente osservato che l’interdittiva per cui è causa è atto plurimotivato, fondandosi sui seguenti e concorrenti elementi, ciascuno dei quali sufficiente a supportarlo sul piano motivazionale, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale territoriale:
“ il provvedimento di cui si richiede l'aggiornamento, si riscontrava l'esistenza di un raggruppamento temporaneo di imprese tra la società cooperativa sociale -OMISSIS--OMISSIS-e la società cooperativa sociale TRE EFFE, quest'ultima avente allora sede nello stesso Comune ed alla stessa via e numero civico della prima, e con rappresentante legale un soggetto avente come familiare convivente -OMISSIS-, il quale, dagli accertamenti curati dall'Arma dei Carabinieri, è risultato essere elemento ben inserito nel tessuto delinquenziale, con ramificazioni anche nella cosca "-OMISSIS-di Cirò Marina e già sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'operazione antimafia, curata dalla Questura di Crotone denominata "-OMISSIS- ";
“ in occasione del matrimonio tra -OMISSIS- e la legale rappresentante della -OMISSIS-soc. cooperativa sociale, testimoni di nozze sono stati -OMISSIS--OMISSIS-, annoverato tra gli organizzatori della cosca "-OMISSIS-con compiti di coordinamento della cellula del sodalizio che è stabilmente deputata al sostegno dei latitanti, e CO-OMISSIS--OMISSIS-, figlia dell'amministratore unico della -OMISSIS--OMISSIS- ;
“ con la nuova istruttoria, la Questura e l'Arma dei Carabinieri hanno acclarato che -OMISSIS-, figlio di CO-OMISSIS--OMISSIS- già socio fondatore della -OMISSIS-soc. cooperativa sociale —legame sociale il cui venir meno avrebbe suggellato la definitiva cesura con la famiglia -OMISSIS-- è il fidanzato e prossimo coniuge della nipote del citato -OMISSIS-, elemento ben inserito nel tessuto delinquenziale, con ramificazioni anche nella cosca "-OMISSIS-di Cirò Marina, e che il rapporto è„ altresì, rafforzato dalla recente nascita di un figlio della coppia: circostanze queste che, insieme alle costanti frequentazioni, hanno determinato un ulteriore affiatamento tra le famiglie ”, con la conseguenza che “ anche dalle risultanze dei recenti accertamenti, emerge il rischio di influenza criminale sulla società cooperativa sociale -OMISSIS--OMISSIS-, solo formalmente "epurata" dalle condizioni societarie di contagio, ma, di fatto, pienamente espostavi, a causa del rinnovato e consolidato asse familistico -OMISSIS- decisamente emergente nella piccola comunità di -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- ”.
10. Richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di -OMISSIS-tato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa -OMISSIS-ezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze -OMISSIS-ez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e -OMISSIS-ez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di -OMISSIS-tato, -OMISSIS-ezione VI, 29 maggio 2024), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la disciplina normativa in materia.
11. La società -OMISSIS- lamenta l’erroneità della sentenza che avrebbe erroneamente valorizzato il rapporto parentale tra i soci della cooperativa e soggetti controindicati ed avrebbe enfatizzato le conseguenze simboliche della partecipazione a eventi familiari di appartenenti alla ‘ndrangheta.
11.1. Le censure non possono essere condivise.
Il Tribunale territoriale ha correttamente applicato la normativa antimafia alla vicenda per cui è causa, avendo significativamente messo in rilievo che l’aggiornamento è stato chiesto rispetto ad un’interdittiva che il primo giudice ha ritenuto legittima con sentenza 29 aprile 2024, n. 703 e che, nel caso di specie “ le controindicazioni rilevate a carico dell’odierna ricorrente traggono origine dalla sostanziale permanenza di criticità, dovute ai legami familiari e di “comparaggio” (elemento socialmente di per sé significativo, come già evidenziato nella pronuncia resa sul primigenio provvedimento interdittivo) nel quadro di già acclarate cointeressenze basate su elementi a suo tempo valorizzati dall’interdittiva antimafia adottata nel 2018 a carico anche dell’odierna ricorrente e ritenuta immune dalle censure prospettate dalle parti ”, considerando che “ l’enfasi posta da parte ricorrente sulla permanenza, all’attualità, di meri rapporti parentali, di per sé insufficienti -in assenza di altri elementi- per saggiare il rischio di infiltrazioni criminali, ad avviso del Collegio non considera
che la dedotta insufficienza della mera parentela può essere apprezzata, al più, laddove si tratti di valutare ab origine la sussistenza di indici di infiltrazioni ma non anche (o almeno non negli stessi termini) laddove si operi in un contesto già acclaratamente compromesso ”.
Ma il Tribunale territoriale ha soprattutto considerato e messo nel giusto rilievo che “ gli elementi sopravvenuti ed evidenziati dalla Prefettura –in particolare la relazione in essere tra -OMISSIS-, figlio dell’amministratore unico della società ricorrente, prossimo coniuge della nipote di --OMISSIS- e padre di un figlio nato tra di loro, insieme alle frequentazioni già registrate – si pongono in linea di continuità con la situazione pregressa ed evidenziano il mantenimento di un complesso di relazioni familiari utili a mantenere in vita rapporti già accertati, di modo che gli elementi valorizzati da parte ricorrente ben possono essere rappresentati come circostanze meramente formali piuttosto che indici pregnanti di recisione delle relazioni in essere ”, rimanendo affidata ad altro plesso giurisdizionale la sussistenza degli elementi per l’ammissione della società interdetta al controllo giudiziario, che non influisce sulla natura della valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo da decidere dinanzi al g.a..
L’insieme degli intrecci familiari ed economici delineato dall’interdittiva e da valutare come indicatore della contaminazione mafiosa è corroborato, quanto alla delibazione sulla legittimità dell’atto impugnato in prime cure, anche dal “ ruolo di testimone di nozze che la -OMISSIS- ha ricoperto (peraltro, si ribadisce, unitamente al succitato -OMISSIS-antoro Vincenzo) nell’ambito del matrimonio tra --OMISSIS- e -OMISSIS- ”, tenuto conto della “ significatività, in contesti territoriali quali quello in esame, della partecipazione a taluni riti religiosi ” e considerato che “ nella ritualità tipica della criminalità organizzata, soprattutto calabrese, l'essere o meno invitati, il partecipare o meno a situazioni come quella che qui si tratta, assume il valore di un vero e proprio messaggio di vicinanza e, al contrario, di distacco ”, come deciso dallo stesso Tar con la citata sentenza n. 703/2024.
Nella stessa prospettiva dell’appellante, peraltro, tali legami con valore inquinante risultano vieppiù rafforzati, non potendo assumere segno contrario e decisivo lo spostamento della residenza del legale rappresentante della società appellante e l’asserita recisione di ogni rapporto con la cooperativa -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS-- dal consolidamento legato alla nascita di un figlio tra il signor -OMISSIS-, figlio del fondatore dell’interdetta -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, -OMISSIS- e la sua fidanzata, nipote del signor -OMI-OMISSIS--OMISSIS-I-OMISSIS--, elemento di spicco della criminalità organizzata della zona.
12. Le considerazioni che precedono valgono anche a ritenere infondato il secondo motivo di gravame, atteso che il rafforzamento dei legami con soggetti controindicati esclude la possibilità di considerare affievolito se non inesistente il complesso di circostanze che erano già state fatte oggetto, in passato, di prognosi negativa circa il rilascio di informazione antimafia.
13. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
-OMISSIS-ussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di -OMISSIS-tato in sede giurisdizionale (-OMISSIS-ezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 7689/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
-OMISSIS-pese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.