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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 318/2025
TRIBUNALE DI TRANI
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice Tutelare, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.02.2025, espone quanto segue.
Con ricorso depositato in data 19.02.2025 il sig. , nato a [...] il [...], Controparte_1 genitore unico esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata ad Persona_1
Andria il 18.09.2014, ha chiesto di essere autorizzato a costituire ipoteca volontaria sul bene immobile in comproprietà con la minore, a garanzia di un secondo mutuo da contrarre con la BCC degli Ulivi Terra di Bari soc. coop.
In particolare, il ricorrente ha precisato che l'immobile in questione, sito in Andria, alla Piazza
Giuseppe Di Vittorio n. 14, risultante al catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 203, particella 107, sub 7, categoria A/4, classe 5, vani 4, rendita euro 330,53, è pervenuto allo stesso per successione legittima della defunta moglie , ed alla minore per donazione materna. Persona_2
A seguito di seconde nozze con l'attuale moglie il ricorrente ha acquistato in Parte_1 comproprietà, con quest'ultima, l'immobile sito al piano terreno dello stesso stabile in cui è ubicato l'appartamento sopra generalizzato, per il quale i coniugi hanno già contratto un primo mutuo con lo stesso istituto di credito pari ad € 80.000,00, garantito da ipoteca iscritta su tale immobile, adibito a residenza del nuovo nucleo familiare, al fine di ristrutturare entrambi gli immobili.
Nel corso della ristrutturazione, è emersa la necessità di ulteriori lavori che hanno indotto a richiedere un secondo mutuo di € 96.000,00 per il quale la BCC degli Ulivi Terra di Bari soc. coop. ha chiesto l'ipoteca sul secondo immobile, in comproprietà tra il ricorrente e la minore.
All'udienza camerale del 25.02.2025 il sig. ha precisato che l'operazione a realizzarsi si CP_1 presenterebbe vantaggiosa per la minore ,in quanto la figlia godrebbe di un immobile dall'aumentato valore a seguito della ristrutturazione di entrambi gli immobili appartenenti alla nuova famiglia, inoltre, il ricorrente ha dichiarato che non intende esporre la figlia minore a nessuna responsabilità patrimoniale dal momento che egli insieme alll'attuale moglie ,sono debitori solvibili e possono in virtù delle loro occupazioni lavorative assumere un ulteriore impegno economico di restituzione della più alta rata di mutuo che n conseguirebbe.
Ritiene questo Giudice che il ricorso non sia accoglibile.
L'operazione richiesta si qualifica come atto di straordinaria amministrazione;
invero, la costituzione di ipoteca sul bene in comproprietà tra il ricorrente e la minore non è oggettivamente utile alla sola minore per la conservazione del valore del proprio patrimonio ,e presenta un elevato rischio per la piccola. Istituire la minore quale terzo datore di ipoteca comporta un rischio che non può essere qualificato come modesto .
La minore terza datrice di ipoteca sarebbe comunque esposta al rischio dell' espropriazione dell'immobile da parte dell'istituto di credito, in caso di insolvenza del sig. e della sig.ra CP_1
senza garanzie di tutela ,oltre all'azione di regresso nei confronti dei debitori;
qualora Pt_1 tale circostanza si verificasse, la minore sarebbe privata definitivamente del Persona_1 bene immobile di cui ora gode.
Il terzo datore di ipoteca, infatti, non può invocare il beneficium excussionis ove non è stato espressamente previsto, ricevendo, dunque, una tutela minore anche rispetto al terzo acquirente.
Trattandosi, peraltro, di bene in comunione, anche ove fosse stato pattuito il beneficium excussionis, la soddisfazione della banca si risolverebbe ugualmente nell'espropriazione dell'intero immobile, non potendo espropriare la sola quota del ricorrente.
Infine, si evidenzia vieppiù che la complessiva operazione immobiliare non rappresenta in via esclusiva per la minore il requisito della evidente utilità richiesta dall'art. 320 comma III c.c. dal momento che la necessità ed utilità del prestito così elevato appare interesse comune . Nel caso di specie, sebbene la ristrutturazione possa aumentare il valore dell'immobile, una valutazione comparativa dei rischi e dei benefici impone di dare prevalenza al preminente interesse della minore a non essere minimamente esposta ad una sua eventuale espropriazione, in caso di insolvenza che le contingenze della vita possono provocare ai mutuatari
Letti gli artt. 320, 2808 e 2868 c.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Trani, 21/03/2025
Il G.T. onorario
Dott.ssa Ornella De Serio
TRIBUNALE DI TRANI
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice Tutelare, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.02.2025, espone quanto segue.
Con ricorso depositato in data 19.02.2025 il sig. , nato a [...] il [...], Controparte_1 genitore unico esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata ad Persona_1
Andria il 18.09.2014, ha chiesto di essere autorizzato a costituire ipoteca volontaria sul bene immobile in comproprietà con la minore, a garanzia di un secondo mutuo da contrarre con la BCC degli Ulivi Terra di Bari soc. coop.
In particolare, il ricorrente ha precisato che l'immobile in questione, sito in Andria, alla Piazza
Giuseppe Di Vittorio n. 14, risultante al catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 203, particella 107, sub 7, categoria A/4, classe 5, vani 4, rendita euro 330,53, è pervenuto allo stesso per successione legittima della defunta moglie , ed alla minore per donazione materna. Persona_2
A seguito di seconde nozze con l'attuale moglie il ricorrente ha acquistato in Parte_1 comproprietà, con quest'ultima, l'immobile sito al piano terreno dello stesso stabile in cui è ubicato l'appartamento sopra generalizzato, per il quale i coniugi hanno già contratto un primo mutuo con lo stesso istituto di credito pari ad € 80.000,00, garantito da ipoteca iscritta su tale immobile, adibito a residenza del nuovo nucleo familiare, al fine di ristrutturare entrambi gli immobili.
Nel corso della ristrutturazione, è emersa la necessità di ulteriori lavori che hanno indotto a richiedere un secondo mutuo di € 96.000,00 per il quale la BCC degli Ulivi Terra di Bari soc. coop. ha chiesto l'ipoteca sul secondo immobile, in comproprietà tra il ricorrente e la minore.
All'udienza camerale del 25.02.2025 il sig. ha precisato che l'operazione a realizzarsi si CP_1 presenterebbe vantaggiosa per la minore ,in quanto la figlia godrebbe di un immobile dall'aumentato valore a seguito della ristrutturazione di entrambi gli immobili appartenenti alla nuova famiglia, inoltre, il ricorrente ha dichiarato che non intende esporre la figlia minore a nessuna responsabilità patrimoniale dal momento che egli insieme alll'attuale moglie ,sono debitori solvibili e possono in virtù delle loro occupazioni lavorative assumere un ulteriore impegno economico di restituzione della più alta rata di mutuo che n conseguirebbe.
Ritiene questo Giudice che il ricorso non sia accoglibile.
L'operazione richiesta si qualifica come atto di straordinaria amministrazione;
invero, la costituzione di ipoteca sul bene in comproprietà tra il ricorrente e la minore non è oggettivamente utile alla sola minore per la conservazione del valore del proprio patrimonio ,e presenta un elevato rischio per la piccola. Istituire la minore quale terzo datore di ipoteca comporta un rischio che non può essere qualificato come modesto .
La minore terza datrice di ipoteca sarebbe comunque esposta al rischio dell' espropriazione dell'immobile da parte dell'istituto di credito, in caso di insolvenza del sig. e della sig.ra CP_1
senza garanzie di tutela ,oltre all'azione di regresso nei confronti dei debitori;
qualora Pt_1 tale circostanza si verificasse, la minore sarebbe privata definitivamente del Persona_1 bene immobile di cui ora gode.
Il terzo datore di ipoteca, infatti, non può invocare il beneficium excussionis ove non è stato espressamente previsto, ricevendo, dunque, una tutela minore anche rispetto al terzo acquirente.
Trattandosi, peraltro, di bene in comunione, anche ove fosse stato pattuito il beneficium excussionis, la soddisfazione della banca si risolverebbe ugualmente nell'espropriazione dell'intero immobile, non potendo espropriare la sola quota del ricorrente.
Infine, si evidenzia vieppiù che la complessiva operazione immobiliare non rappresenta in via esclusiva per la minore il requisito della evidente utilità richiesta dall'art. 320 comma III c.c. dal momento che la necessità ed utilità del prestito così elevato appare interesse comune . Nel caso di specie, sebbene la ristrutturazione possa aumentare il valore dell'immobile, una valutazione comparativa dei rischi e dei benefici impone di dare prevalenza al preminente interesse della minore a non essere minimamente esposta ad una sua eventuale espropriazione, in caso di insolvenza che le contingenze della vita possono provocare ai mutuatari
Letti gli artt. 320, 2808 e 2868 c.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Trani, 21/03/2025
Il G.T. onorario
Dott.ssa Ornella De Serio