Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2026, proposto da HA AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata il 9 dicembre 2023 e accertamento dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata il 9 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa CI AP e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Il signor HA AM, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza al 31 dicembre 2023, con assicurata del 9 dicembre 2023 chiedeva alla Questura di Firenze il rinnovo del titolo, e in data 7 maggio 2025 veniva convocato per il fotosegnalamento.
Dopo reiterati solleciti rimasti privi di riscontro, il signor AM proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, denunciando l’inerzia della p.a., che non aveva provveduto sull’istanza di rinnovo pur essendo decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5 comma 9 D. Lgs. 286/1998, e chiedendone la condanna all’emissione dell’atto conclusivo del procedimento.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, resistendo al ricorso.
All’udienza camerale del 22 aprile 2026 il difensore di parte ricorrente dava atto che il permesso di soggiorno era stato medio tempore rilasciato, e che era dunque cessata la materia del contendere; insisteva inoltre per la vittoria delle spese di lite. La causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio, attesa la suddetta dichiarazione, ritiene che la causa vada definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo, vengono poste a carico della parte resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Questura di Firenze e il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.500,00 oltre accessori di legge, maggiorata degli importi corrisposti a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
CI AP, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CI AP | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO