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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/12/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5603/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verona (VR), alla Via Olanda 19, presso lo studio dell'Avv. DE SALVO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendo che venga dichiarata la CP_1 pagina 1 di 4 risoluzione, per grave inadempimento del convenuto, del contratto avente a oggetto la fornitura e l'installazione dei serramenti dell'abitazione di proprietà della ricorrente e, per l'effetto, che il resistente venga condannato alla restituzione della somma di euro
18.816,43 corrispostagli in data 20.12.2024, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, commi 1 e 4 c.c.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e con ordinanza del
27.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
27.11.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, la domanda attorea è fondata e va accolta alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Merita, innanzitutto, accoglimento la domanda di pronuncia della risoluzione del contratto di fornitura.
In ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13533/2001 e dalla giurisprudenza successiva, la ricorrente ha provato il titolo della propria pretesa, consistente nella stipulazione del contratto di fornitura, che – come è noto – non richiede la forma scritta, ma la cui conclusione risulta provata da una pluralità di circostanze: a) l'offerta n. 2403-
24 dell'11.12.2024, con cui la ditta individuale ha CP_1 descritto la tipologia e le caratteristiche dei serramenti oggetto di accordo (doc. 2); b) le dichiarazioni di prestazione della fabbricante, datate 19.12.2024 e Parte_2 relative all'offerta n. 2403 (doc. 3); c) la fattura n. 33/A emessa dal resistente il 20.12.2024, recante l'intestazione “acconto fornitura e posa finestre in pvc Aluplast Neo MD bianco pellicolato e non, porte scorrevoli in laminato bianco, zanzariere presso cantiere sito a
Costermano del Garda in Via Quattro Novembre 15” e di importo corrispondente a quello pagato dalla ricorrente (doc. 4); d) la corrispondenza WhatsApp tra le parti, dalla quale emerge che il pagina 2 di 4 signor si è obbligato ad adempiere alla prestazione di CP_1 fornitura e messa in posa dei serramenti (doc. 6).
Ciò posto, la ricorrente ha altresì allegato il grave inadempimento, imputabile al fornitore, delle obbligazioni sullo stesso gravanti, concretizzatosi nella omessa totale fornitura e messa in posa delle finestre, delle porte scorrevoli e delle zanzariere, mentre il resistente , non costituitosi in giudizio, non ha assolto CP_1
l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento o, in alternativa, di avere correttamente eseguito la propria prestazione.
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Da tale pronuncia consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo versato dalla ricorrente al signor , CP_1 avendo la sig.ra comprovato l'avvenuto pagamento del Pt_1 prezzo attraverso la produzione del bonifico eseguito in data
20.12.2024 (doc. 5).
La domanda restitutoria, dunque, è anch'essa meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (per le sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di fornitura per cui è causa per il grave inadempimento di parte resistente;
Condanna alla restituzione, in favore di CP_1 Pt_1
, dell'importo di euro 18.816,43, oltre agli interessi legali dal
[...]
20.12.2024 sino al saldo effettivo;
Condanna altresì a rimborsare a le CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi e €
264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5603/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verona (VR), alla Via Olanda 19, presso lo studio dell'Avv. DE SALVO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendo che venga dichiarata la CP_1 pagina 1 di 4 risoluzione, per grave inadempimento del convenuto, del contratto avente a oggetto la fornitura e l'installazione dei serramenti dell'abitazione di proprietà della ricorrente e, per l'effetto, che il resistente venga condannato alla restituzione della somma di euro
18.816,43 corrispostagli in data 20.12.2024, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, commi 1 e 4 c.c.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e con ordinanza del
27.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
27.11.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, la domanda attorea è fondata e va accolta alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Merita, innanzitutto, accoglimento la domanda di pronuncia della risoluzione del contratto di fornitura.
In ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13533/2001 e dalla giurisprudenza successiva, la ricorrente ha provato il titolo della propria pretesa, consistente nella stipulazione del contratto di fornitura, che – come è noto – non richiede la forma scritta, ma la cui conclusione risulta provata da una pluralità di circostanze: a) l'offerta n. 2403-
24 dell'11.12.2024, con cui la ditta individuale ha CP_1 descritto la tipologia e le caratteristiche dei serramenti oggetto di accordo (doc. 2); b) le dichiarazioni di prestazione della fabbricante, datate 19.12.2024 e Parte_2 relative all'offerta n. 2403 (doc. 3); c) la fattura n. 33/A emessa dal resistente il 20.12.2024, recante l'intestazione “acconto fornitura e posa finestre in pvc Aluplast Neo MD bianco pellicolato e non, porte scorrevoli in laminato bianco, zanzariere presso cantiere sito a
Costermano del Garda in Via Quattro Novembre 15” e di importo corrispondente a quello pagato dalla ricorrente (doc. 4); d) la corrispondenza WhatsApp tra le parti, dalla quale emerge che il pagina 2 di 4 signor si è obbligato ad adempiere alla prestazione di CP_1 fornitura e messa in posa dei serramenti (doc. 6).
Ciò posto, la ricorrente ha altresì allegato il grave inadempimento, imputabile al fornitore, delle obbligazioni sullo stesso gravanti, concretizzatosi nella omessa totale fornitura e messa in posa delle finestre, delle porte scorrevoli e delle zanzariere, mentre il resistente , non costituitosi in giudizio, non ha assolto CP_1
l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento o, in alternativa, di avere correttamente eseguito la propria prestazione.
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Da tale pronuncia consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo versato dalla ricorrente al signor , CP_1 avendo la sig.ra comprovato l'avvenuto pagamento del Pt_1 prezzo attraverso la produzione del bonifico eseguito in data
20.12.2024 (doc. 5).
La domanda restitutoria, dunque, è anch'essa meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (per le sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di fornitura per cui è causa per il grave inadempimento di parte resistente;
Condanna alla restituzione, in favore di CP_1 Pt_1
, dell'importo di euro 18.816,43, oltre agli interessi legali dal
[...]
20.12.2024 sino al saldo effettivo;
Condanna altresì a rimborsare a le CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi e €
264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 4 di 4