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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1605/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica CP_1 C.F._1
Brumana
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Federica Controparte_2 C.F._2
Brumana con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti stesse congiuntamente dichiarano, con apposito documento allegato (cfr. doc. nr. 11, proseguendo con l'ordine di numerazione di cui al ricorso), di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza presidenziale;
di aver rinunciato alla partecipazione alla predetta udienza;
di non essersi riconciliate;
di confermare le condizioni di cui all'atto introduttivo del procedimento (con gli emendamenti, comunque non aventi natura sostanziale, evidenziati, nonché agli adempimenti medio tempore svolti, indicati ai punti nr. 3-4); nonché di non opporsi alla successiva richiesta di divorzio e di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza di divorzio.
* * * Tanto premesso, i ricorrenti insistono affinché siano accolte, a tutti gli effetti di legge, le condizioni indicate nel ricorso, che si riportano:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , CP_1 Controparte_2 alle condizioni che seguono, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, nonché ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
3) Disporre che la casa familiare, sita in La Valletta Brianza (LC) alla Via Statale, 35, di proprietà di entrambi i coniugi (il cui mutuo venticinquennale acceso per l'acquisto della stessa, avvenuto nell'anno 2016, cointestato, ma da sempre alimentato unicamente dal marito, essendo stata, inoltre, la moglie estromessa dal conto corrente comune, su cui è appoggiato il mutuo, in occasione dell'avvio dell'iter separativo, con il benestare di questa ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi1), rimanga in uso al marito, con i mobili tutti che l'arredano.
Le parti si impegnano, una volta emessa sentenza parziale di separazione, a far sì che la moglie, sulla scorta della condizione di cui al capitolo che segue, ceda la propria quota immobiliare al marito, a cure e spese di questi, il quale diverrà proprietario esclusivo del bene. Lo stesso continuerà, quindi, sin da ora, a far fronte alle rate del mutuo, al pagamento di spese, utenze e ogni altro e qualsivoglia esborso afferente allo stabile, in via esclusiva.
La cessione verrà effettuata quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La moglie, con il benestare del marito ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi, conserva il diritto di rimanere nella predetta casa familiare sino al 31 Luglio 2025, quindi eventualmente anche a seguito della pronuncia della separazione (e del divorzio, tenendo conto dei termini di legge, anche ai fini del passaggio in giudicato del provvedimento separativo), restando inteso che, decorso tale termine, liberamente deciso dalle parti e dalle stesse accettato, in assenza di violenza e/o costrizione di sorta, nella piena e rispettiva capacità di intendere e di volere, questa si trasferirà altrove. Alle parti stesse, infatti, è garantita la possibilità di stipulare contratti atipici in piena autonomia, anche disponendo del proprio reddito e del proprio patrimonio, purché siano diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come nel caso di specie. Resta, altresì, inteso che la moglie possa trasferirsi altrove in qualsiasi momento, anche prima del termine su indicato.
Con rogito a firma del Notaio Dr.ssa di Verdello (BG), datato Persona_1
20.6.2025, il marito, previo accollo del mutuo, acquistava dalla moglie – che veniva,
pagina 2 di 6 quindi, liberata – la quota di ½ (un mezzo) dell'immobile, costituente, in precedenza, casa familiare (cfr. doc. nr. 13).
Si dà atto che i figli, sulla base delle proprie aspirazioni, decidano di rimanere ad abitare nella casa familiare, senza che la circostanza de qua dia luogo ad accordi e/o impegni tra le parti.
Madre e figlia si sono trasferite altrove, e precisamente in Verderio Inferiore (LC) alla Via Cesare Battisti, 16, avendo preso in locazione la pertinente unità abitativa e ivi spostato la residenza.
4) Prendere atto che i coniugi si siano accordati, in sede separativa ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., che il marito versi alla moglie, a titolo di liquidazione, una tantum, l'importo di Euro 15.000,00= (quindicimila/00), entro il medesimo termine di cui al capitolo che precede (con impegno ad un versamento anticipato laddove la moglie uscisse di casa prima di tale termine); le parti riconoscono che l'attribuzione in questione costituisca contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, e che sia stata effettuata a definizione di qualsivoglia questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita familiare e/o matrimoniale, a tacitazione di ogni e qualunque richiesta, anche risarcitoria, nonché a totale estinzione di ogni pretesa di assegno post-matrimoniale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 6 e 7, della citata Legge e ss.mm.ii; pertanto, congiuntamente, chiedono che tale importo sia ritenuto equo dal Tribunale.
Somma debitamente versata dal marito e integralmente ricevuta dalla moglie.
5) Prendere atto che i coniugi, con l'adempimento degli accordi sopra elencati, dichiarano di nulla più avere a pretendere sinallagmaticamente per qualsivoglia ragione e di aver risolto in maniera tombale ogni rapporto tra loro esistente.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario il 25/10/1997 a Casatenovo e dalla loro unione sono nati due figli: Per_2 nato a [...] in data [...], e nata a Carate Brianza in [...]
[...] Per_3
15/07/2001, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , alle CP_1 Controparte_2 condizioni che seguono, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, nonché ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
pagina 3 di 6 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
3) Disporre che la casa familiare, sita in La Valletta Brianza (LC) alla Via Statale, 35, di proprietà di entrambi i coniugi (il cui mutuo venticinquennale acceso per l'acquisto della stessa, avvenuto nell'anno 2016, è ora intestato unicamente al marito, essendo stata la moglie estromessa in occasione dell'avvio dell'iter separativo, con il benestare di questa ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi), rimanga in uso al marito, con i mobili tutti che l'arredano.
Le parti si impegnano, una volta emessa sentenza parziale di separazione, a far sì che la moglie, sulla scorta della condizione di cui al capitolo che segue, ceda la propria quota immobiliare al marito, a cure e spese di questi, il quale diverrà proprietario esclusivo del bene. Lo stesso continuerà, quindi, sin da ora, a far fronte alle rate del mutuo, al pagamento di spese, utenze e ogni altro e qualsivoglia esborso afferente allo stabile, in via esclusiva.
La cessione verrà effettuata quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La moglie, con il benestare del marito ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi, conserva il diritto di rimanere nella predetta casa familiare sino al 31 Luglio 2025, quindi eventualmente anche a seguito della pronuncia della separazione (e del divorzio, tenendo conto dei termini di legge, anche ai fini del passaggio in giudicato del provvedimento separativo), restando inteso che, decorso tale termine, liberamente deciso dalle parti e dalle stesse accettato, in assenza di violenza e/o costrizione di sorta, nella piena e rispettiva capacità di intendere e di volere, questa si trasferirà altrove. Alle parti stesse, infatti, è garantita la possibilità di stipulare contratti atipici in piena autonomia, anche disponendo del proprio reddito e del proprio patrimonio, purché siano diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come nel caso di specie. Resta, altresì, inteso che la moglie possa trasferirsi altrove in qualsiasi momento, anche prima del termine su indicato.
Si dà atto che i figli, sulla base delle proprie aspirazioni, decidano di rimanere ad abitare nella casa familiare, senza che la circostanza de qua dia luogo ad accordi e/o impegni tra le parti.
4) Prendere atto che i coniugi si siano accordati, in sede separativa ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., che il marito versi alla moglie, a titolo di liquidazione, una tantum, l'importo di Euro 15.000,00= (quindicimila/00), entro il medesimo termine di cui al capitolo che precede (con impegno ad un versamento anticipato laddove la moglie uscisse di casa prima di tale termine); le parti riconoscono che l'attribuzione in questione costituisca contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, e che sia stata effettuata a definizione di qualsivoglia questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita familiare e/o pagina 4 di 6 matrimoniale, a tacitazione di ogni e qualunque richiesta, anche risarcitoria, nonché a totale estinzione di ogni pretesa di assegno post-matrimoniale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 6 e 7, della citata Legge e ss.mm.ii; pertanto, congiuntamente, chiedono che tale importo sia ritenuto equo dal Tribunale.
5) Prendere atto che i coniugi, con l'adempimento degli accordi sopra elencati, dichiarano di nulla più avere a pretendere sinallagmaticamente per qualsivoglia ragione e di aver risolto in maniera tombale ogni rapporto tra loro esistente.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 126/2025 pubblicata il 17/03/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Casatenovo il 25/10/1997 tra e trascritto nei CP_1 Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Casatenovo, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 54;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casatenovo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica CP_1 C.F._1
Brumana
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Federica Controparte_2 C.F._2
Brumana con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti stesse congiuntamente dichiarano, con apposito documento allegato (cfr. doc. nr. 11, proseguendo con l'ordine di numerazione di cui al ricorso), di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza presidenziale;
di aver rinunciato alla partecipazione alla predetta udienza;
di non essersi riconciliate;
di confermare le condizioni di cui all'atto introduttivo del procedimento (con gli emendamenti, comunque non aventi natura sostanziale, evidenziati, nonché agli adempimenti medio tempore svolti, indicati ai punti nr. 3-4); nonché di non opporsi alla successiva richiesta di divorzio e di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza di divorzio.
* * * Tanto premesso, i ricorrenti insistono affinché siano accolte, a tutti gli effetti di legge, le condizioni indicate nel ricorso, che si riportano:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , CP_1 Controparte_2 alle condizioni che seguono, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, nonché ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
3) Disporre che la casa familiare, sita in La Valletta Brianza (LC) alla Via Statale, 35, di proprietà di entrambi i coniugi (il cui mutuo venticinquennale acceso per l'acquisto della stessa, avvenuto nell'anno 2016, cointestato, ma da sempre alimentato unicamente dal marito, essendo stata, inoltre, la moglie estromessa dal conto corrente comune, su cui è appoggiato il mutuo, in occasione dell'avvio dell'iter separativo, con il benestare di questa ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi1), rimanga in uso al marito, con i mobili tutti che l'arredano.
Le parti si impegnano, una volta emessa sentenza parziale di separazione, a far sì che la moglie, sulla scorta della condizione di cui al capitolo che segue, ceda la propria quota immobiliare al marito, a cure e spese di questi, il quale diverrà proprietario esclusivo del bene. Lo stesso continuerà, quindi, sin da ora, a far fronte alle rate del mutuo, al pagamento di spese, utenze e ogni altro e qualsivoglia esborso afferente allo stabile, in via esclusiva.
La cessione verrà effettuata quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La moglie, con il benestare del marito ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi, conserva il diritto di rimanere nella predetta casa familiare sino al 31 Luglio 2025, quindi eventualmente anche a seguito della pronuncia della separazione (e del divorzio, tenendo conto dei termini di legge, anche ai fini del passaggio in giudicato del provvedimento separativo), restando inteso che, decorso tale termine, liberamente deciso dalle parti e dalle stesse accettato, in assenza di violenza e/o costrizione di sorta, nella piena e rispettiva capacità di intendere e di volere, questa si trasferirà altrove. Alle parti stesse, infatti, è garantita la possibilità di stipulare contratti atipici in piena autonomia, anche disponendo del proprio reddito e del proprio patrimonio, purché siano diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come nel caso di specie. Resta, altresì, inteso che la moglie possa trasferirsi altrove in qualsiasi momento, anche prima del termine su indicato.
Con rogito a firma del Notaio Dr.ssa di Verdello (BG), datato Persona_1
20.6.2025, il marito, previo accollo del mutuo, acquistava dalla moglie – che veniva,
pagina 2 di 6 quindi, liberata – la quota di ½ (un mezzo) dell'immobile, costituente, in precedenza, casa familiare (cfr. doc. nr. 13).
Si dà atto che i figli, sulla base delle proprie aspirazioni, decidano di rimanere ad abitare nella casa familiare, senza che la circostanza de qua dia luogo ad accordi e/o impegni tra le parti.
Madre e figlia si sono trasferite altrove, e precisamente in Verderio Inferiore (LC) alla Via Cesare Battisti, 16, avendo preso in locazione la pertinente unità abitativa e ivi spostato la residenza.
4) Prendere atto che i coniugi si siano accordati, in sede separativa ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., che il marito versi alla moglie, a titolo di liquidazione, una tantum, l'importo di Euro 15.000,00= (quindicimila/00), entro il medesimo termine di cui al capitolo che precede (con impegno ad un versamento anticipato laddove la moglie uscisse di casa prima di tale termine); le parti riconoscono che l'attribuzione in questione costituisca contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, e che sia stata effettuata a definizione di qualsivoglia questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita familiare e/o matrimoniale, a tacitazione di ogni e qualunque richiesta, anche risarcitoria, nonché a totale estinzione di ogni pretesa di assegno post-matrimoniale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 6 e 7, della citata Legge e ss.mm.ii; pertanto, congiuntamente, chiedono che tale importo sia ritenuto equo dal Tribunale.
Somma debitamente versata dal marito e integralmente ricevuta dalla moglie.
5) Prendere atto che i coniugi, con l'adempimento degli accordi sopra elencati, dichiarano di nulla più avere a pretendere sinallagmaticamente per qualsivoglia ragione e di aver risolto in maniera tombale ogni rapporto tra loro esistente.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario il 25/10/1997 a Casatenovo e dalla loro unione sono nati due figli: Per_2 nato a [...] in data [...], e nata a Carate Brianza in [...]
[...] Per_3
15/07/2001, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , alle CP_1 Controparte_2 condizioni che seguono, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, nonché ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
pagina 3 di 6 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute trascrizioni.
3) Disporre che la casa familiare, sita in La Valletta Brianza (LC) alla Via Statale, 35, di proprietà di entrambi i coniugi (il cui mutuo venticinquennale acceso per l'acquisto della stessa, avvenuto nell'anno 2016, è ora intestato unicamente al marito, essendo stata la moglie estromessa in occasione dell'avvio dell'iter separativo, con il benestare di questa ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi), rimanga in uso al marito, con i mobili tutti che l'arredano.
Le parti si impegnano, una volta emessa sentenza parziale di separazione, a far sì che la moglie, sulla scorta della condizione di cui al capitolo che segue, ceda la propria quota immobiliare al marito, a cure e spese di questi, il quale diverrà proprietario esclusivo del bene. Lo stesso continuerà, quindi, sin da ora, a far fronte alle rate del mutuo, al pagamento di spese, utenze e ogni altro e qualsivoglia esborso afferente allo stabile, in via esclusiva.
La cessione verrà effettuata quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La moglie, con il benestare del marito ed in base agli accordi intercorsi personalmente tra i coniugi, conserva il diritto di rimanere nella predetta casa familiare sino al 31 Luglio 2025, quindi eventualmente anche a seguito della pronuncia della separazione (e del divorzio, tenendo conto dei termini di legge, anche ai fini del passaggio in giudicato del provvedimento separativo), restando inteso che, decorso tale termine, liberamente deciso dalle parti e dalle stesse accettato, in assenza di violenza e/o costrizione di sorta, nella piena e rispettiva capacità di intendere e di volere, questa si trasferirà altrove. Alle parti stesse, infatti, è garantita la possibilità di stipulare contratti atipici in piena autonomia, anche disponendo del proprio reddito e del proprio patrimonio, purché siano diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come nel caso di specie. Resta, altresì, inteso che la moglie possa trasferirsi altrove in qualsiasi momento, anche prima del termine su indicato.
Si dà atto che i figli, sulla base delle proprie aspirazioni, decidano di rimanere ad abitare nella casa familiare, senza che la circostanza de qua dia luogo ad accordi e/o impegni tra le parti.
4) Prendere atto che i coniugi si siano accordati, in sede separativa ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della L. 1 Dicembre 1970, nr. 898, e ss.mm.ii., che il marito versi alla moglie, a titolo di liquidazione, una tantum, l'importo di Euro 15.000,00= (quindicimila/00), entro il medesimo termine di cui al capitolo che precede (con impegno ad un versamento anticipato laddove la moglie uscisse di casa prima di tale termine); le parti riconoscono che l'attribuzione in questione costituisca contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, e che sia stata effettuata a definizione di qualsivoglia questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita familiare e/o pagina 4 di 6 matrimoniale, a tacitazione di ogni e qualunque richiesta, anche risarcitoria, nonché a totale estinzione di ogni pretesa di assegno post-matrimoniale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 6 e 7, della citata Legge e ss.mm.ii; pertanto, congiuntamente, chiedono che tale importo sia ritenuto equo dal Tribunale.
5) Prendere atto che i coniugi, con l'adempimento degli accordi sopra elencati, dichiarano di nulla più avere a pretendere sinallagmaticamente per qualsivoglia ragione e di aver risolto in maniera tombale ogni rapporto tra loro esistente.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 126/2025 pubblicata il 17/03/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Casatenovo il 25/10/1997 tra e trascritto nei CP_1 Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Casatenovo, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 54;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casatenovo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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