TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 04/03/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7487/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. TERMINIELLO ANTONINO, Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 24/12/2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di addebito n. 37120240012142659000, per contributi dovuti alla Gestione commercianti per il complessivo importo di € 2.665,94 per gli anni dal 2017 al 2021.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e rilevava che il recupero del regime agevolato era stato effettuato a seguito dell'errata compilazione da parte della ricorrente del modello UNICO 2017, e che CP_ l' riconosciuto che la ricorrente era incorsa in un mero un mero errore formale, aveva provveduto a ripristinare retroattivamente il beneficio con conseguenziale sgravio d'ufficio dell'avviso di addebito oggetto della odierna impugnazione. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto allo sgravio dell'indebito soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che se è vero che l ha provveduto allo sgravio delle somme di cui all'impugnato avviso di addebito solo in data 17.02.2025 ovvero dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale notificato il 30.01.2025, è tuttavia pacifico che il recupero del regime agevolato era stato effettuato a seguito dell'errata compilazione da parte della ricorrente del modello UNICO 2017.
Pertanto, sussistono validi motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
CP_ Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti di così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP b) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese.
Cosi deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 04/03/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7487/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. TERMINIELLO ANTONINO, Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 24/12/2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di addebito n. 37120240012142659000, per contributi dovuti alla Gestione commercianti per il complessivo importo di € 2.665,94 per gli anni dal 2017 al 2021.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e rilevava che il recupero del regime agevolato era stato effettuato a seguito dell'errata compilazione da parte della ricorrente del modello UNICO 2017, e che CP_ l' riconosciuto che la ricorrente era incorsa in un mero un mero errore formale, aveva provveduto a ripristinare retroattivamente il beneficio con conseguenziale sgravio d'ufficio dell'avviso di addebito oggetto della odierna impugnazione. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto allo sgravio dell'indebito soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che se è vero che l ha provveduto allo sgravio delle somme di cui all'impugnato avviso di addebito solo in data 17.02.2025 ovvero dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale notificato il 30.01.2025, è tuttavia pacifico che il recupero del regime agevolato era stato effettuato a seguito dell'errata compilazione da parte della ricorrente del modello UNICO 2017.
Pertanto, sussistono validi motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
CP_ Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti di così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP b) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese.
Cosi deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti