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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg22200 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22200 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINGANO DANIELA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Veterinaria n.61,
RICORRENTE
E
rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI RENZO REGINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n. 135,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 03/07/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo depositato in atti, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “I coniugi vivranno separatamente;
• - la casa coniugale, in Napoli al Vico Tessitori n. 4 già condotta in locazione dal Signor resterà a lui assegnata;
Pt_1
• - entrambi i coniugi si dichiarano reciprocamente liberi da qualsivoglia obbligo di mantenimento;
• - spese compensate.”
2 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n.149, Parte_2
parte I, s., sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22200 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINGANO DANIELA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Veterinaria n.61,
RICORRENTE
E
rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI RENZO REGINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n. 135,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 03/07/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo depositato in atti, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “I coniugi vivranno separatamente;
• - la casa coniugale, in Napoli al Vico Tessitori n. 4 già condotta in locazione dal Signor resterà a lui assegnata;
Pt_1
• - entrambi i coniugi si dichiarano reciprocamente liberi da qualsivoglia obbligo di mantenimento;
• - spese compensate.”
2 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n.149, Parte_2
parte I, s., sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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