Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9233/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9233/2023, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
4.4.2025 con provvedimento ex art. 127 ter cpc. del 30.4.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Bruno Mercurio (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Mario Perugini (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._3
in Via Zavatti 8 Civitanova Marche, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Tribunale Controparte_1
deducendo che il giorno 22/11/2022, alle ore 17.30, in , alla Via del CP_1
Bimillenario Virgiliano/Via Rotondella, altezza civico 11 circa, nell'attraversare la strada, cadeva a terra inciampando a causa di una buca causata dall'incuria della manutenzione del manto strada. Deduceva ancora che la buca, larga e profonda come visibile dalla documentazione fotografica allegata, risultava completamente invisibile a causa della pioggia che, in quel momento, cadeva copiosamente, riempiendola del pagina 2 di 10 tutto. Chiedeva quindi accertarsi la responsabilità dell'Ente e, conseguentemente, il ristoro dei danni fisici subiti.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendo in particolare che il difetto di legittimazione passiva del poiché la buca di cui riferiva l'attrice era posta sulla Via Controparte_1
Rotondella, all'altezza del civico 11 che ricade all'interno del tenimento del CP_1
rpino (CE). Deduceva, inoltre, che la domanda era infondata in fatto e CP_2
diritto e che, comunque, l'attrice doveva fornire la prova di quanto asserito.
Ciò posto, in via preliminare va detto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto va rigettata in quanto non CP_1
fondata. Orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è quello secondo cui, il convenuto non può limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto azionato. Nella
fattispecie in esame, l'Ente convenuto formulava la richiamata eccezione senza nulla produrre neanche nelle successive difese, così che non si può far altro che rigettarla.
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Osserva infatti questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico dell CP_3
convenuto. pagina 3 di 10 Dalla foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia, nonostante esso si verificasse in condizioni ambientali di scarsa visibilità, e cioè le 17,30 del giorno 22.11.2021, fatto che non induce alla dichiarazione di responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro.
Le deposizioni dei testi escussi, inoltre, nemmeno rendono integro il quadro probatorio: la buca de qua veniva individuata nelle foto agli atti in una zona già di per sé in precaria condizione di percorribilità pedonale, peraltro non su di un marciapiedi, fatto che non induceva l'attrice a desistere dall'attraversare la zona dissestata nonostante la presenza dell'acqua che, a detta della , occultava Pt_1
la buca;
inoltre, la visione del luogo da parte della stessa attrice, il cui fondo era già
ampiamente dissestato, come ben si rileva dalla foto in atti, avrebbe dovuto imporle maggiore attenzione e cautela nel praticare i luoghi del sinistro. A ciò si aggiunga che lo stretto vincolo di parentela con l'attrice risultava condizionare l'analisi delle risultanze istruttorie, mal collocandosi le richiamate deposizioni in un contesto già
di per sé carente.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode"
del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
pagina 4 di 10 A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10
maggio 1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Pt_1
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro pagina 5 di 10 le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano
una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile,
che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art.
2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il
dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la
propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli
dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
Co
..» (v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma
sez. II, 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada
aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di
manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla
struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
pagina 6 di 10 tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad
interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento
dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da
insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o
prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad
escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la
situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere pagina 7 di 10 conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto, nella fattispecie, va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della . Pt_1
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalla foto agli atti. Nel
compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi,
dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed pagina 8 di 10 evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, la , usando un minimo di diligenza nel camminare, si Pt_1
sarebbe potuto accorgere della presenza della buca ricolma d'acqua evitando di inciamparvi.
La domanda risarcitoria è, dunque, infondata e va rigettata.
Sussistono in ogni caso elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate come da separato decreto e, nel rapporto tra le parti, per la metà tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di giudizio c) pone per l'intero a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate come da separato decreto e, per la metà a carico di ognuna, nel rapporto tra le parti.
pagina 9 di 10 Aversa, lì 22.5.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 10 di 10