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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 2614 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità professionale”, riservata in decisione alla udienza del 5 marzo 2025, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. OIB ) E (c.f. OIB Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), quali coeredi di rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_2 Persona_1
Massimo Pistelli, come da investitura in atti
ATTORI IN PROSECUZIONE
E
(c.f./p.iva Controparte_1
), in persona del Commissario liquidatore, suo legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Emiliozzi, come da incarico in atti
CONVENUTA IN PROSECUZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, i procuratori delle parti precisavano come da verbale, da intendersi qui richiamato.
FATTO E DIRITTO
La domanda avanzata da e , quali coeredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, agenti in prosecuzione, deve essere rigettata in quanto infondata.
[...]
Venendo in rilievo una responsabilità professionale per colpa medica nella esecuzione di un intervento, si rende necessario, da parte di chi invoca detta responsabilità, allegare l'inadempimento e il nesso di causalità tra questo e l'evento di danno, oltre che fornire gli elementi necessari a consentire quanto meno l'espletamento della c.t.u. medico legale, a tanto non potendo ovviarsi, a causa del decesso della parte nel corso del giudizio, neppure tramite sottoposizione a visita medica del danneggiato.
Di tanto, il provvedimento del 18 aprile 2024, anche a fronte della presa di posizione Cont della convenuta che si opponeva energicamente a qualsiasi acquisizione documentale, rendeva prontamente edotte le parti e il nominato c.t.u., al quale, di
1 conserva, veniva richiesto che, nella evasione dell'incarico, tenesse conto esclusivamente della documentazione ritualmente acquisita.
Sennonché, il c.t.u. denunciava la “la scarsità della documentazione allegata agli atti”, onde la da lui rappresentata esigenza di acquisire i dati presenti su supporto informatico,
“al fine di poter esattamente definire il substrato patologico presente in epoca antecedente e successiva agli eventi oggetto della presente vertenza”.
Il Tribunale, una volta registrata la nuova opposizione della convenuta, invitava il c.t.u.
a soprassedere dall'espletamento dell'incarico, invitando le parti a precisare le conclusioni.
Orbene, non può che essere rigettata la domanda, a fronte, non solo della mancata formulazione di capitoli di prova dichiarativa, quanto e soprattutto della mancata, ingiustificata tempestiva produzione, ad opera della parte a tanto onerata, del supporto asseritamente contenente elementi utili per offrire una risposta ai quesiti, non essendo stato possibile a tanto ovviarsi neppure utilizzando il materiale già ritualmente acquisito.
Sul punto, ben può essere richiamato il principio per il quale il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attivita' del consulente le preclusioni istruttorie stabilite a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che e' onere delle parti provare, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio
(Cass. 31 agosto 2022, n. 25604). Nel caso di specie la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che a sua volta aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia con il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal
C.T.U. volta ad acquisire il compact disc della risonanza magnetica, con il relativo referto medico, sebbene esso fosse indicato nel «racconto anamnestico presente in cartella clinica prodotta in atti». In prime cure, l'attore non aveva depositato i documenti anzidetti ne´ in allegato all'atto introduttivo ne´ con le memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., pur essendo i medesimi pacificamente nella disponibilità dello stesso attore. La sesta sezione, sulla base della considerazione che il contenuto del compact disc fosse diretto a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, ha valutato la correttezza dell'applicazione delle norme in tema di consulenza
2 tecnica d'ufficio da parte dei giudici di merito, che pur essendo intervenuti prima delle
Sezioni Unite, hanno rispettato i principi da quelle affermati.
Qui giunti, si rappresenta che, inutilmente, con provvedimento del 18 giugno 2024, il tribunale invitava i riassumenti “a prendere posizione - anche nella prospettiva della utilità della continuazione del giudizio - in punto alla eccepita incompletezza della documentazione in atti, come pure in ordine alla dedotta impossibilità di una sua tardiva acquisizione”.
Essi, infatti, hanno insistito nella acquisizione di un c.d. che era ab imis nella loro disponibilità, ma che non hanno prodotto secondo la scansione imposta. Come noto, “la tardiva produzione della documentazione, avvenuta solo in corso di giudizio [...] rende operante la preclusione, la quale costituisce sanzione della mancata tempestiva produzione e giustifica il mancato esame dei documenti tardivamente prodotti” (ex multis, Cass. n. 9198/2013).
Ne deriva l'irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, che rende tale diritto insuscettibile di reviviscenza in una fase successiva del giudizio (Cass. n. 24483/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2614 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in prosecuzione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Macerata, 9 luglio 2025.
IL GIUDICE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 2614 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità professionale”, riservata in decisione alla udienza del 5 marzo 2025, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. OIB ) E (c.f. OIB Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), quali coeredi di rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_2 Persona_1
Massimo Pistelli, come da investitura in atti
ATTORI IN PROSECUZIONE
E
(c.f./p.iva Controparte_1
), in persona del Commissario liquidatore, suo legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Emiliozzi, come da incarico in atti
CONVENUTA IN PROSECUZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, i procuratori delle parti precisavano come da verbale, da intendersi qui richiamato.
FATTO E DIRITTO
La domanda avanzata da e , quali coeredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, agenti in prosecuzione, deve essere rigettata in quanto infondata.
[...]
Venendo in rilievo una responsabilità professionale per colpa medica nella esecuzione di un intervento, si rende necessario, da parte di chi invoca detta responsabilità, allegare l'inadempimento e il nesso di causalità tra questo e l'evento di danno, oltre che fornire gli elementi necessari a consentire quanto meno l'espletamento della c.t.u. medico legale, a tanto non potendo ovviarsi, a causa del decesso della parte nel corso del giudizio, neppure tramite sottoposizione a visita medica del danneggiato.
Di tanto, il provvedimento del 18 aprile 2024, anche a fronte della presa di posizione Cont della convenuta che si opponeva energicamente a qualsiasi acquisizione documentale, rendeva prontamente edotte le parti e il nominato c.t.u., al quale, di
1 conserva, veniva richiesto che, nella evasione dell'incarico, tenesse conto esclusivamente della documentazione ritualmente acquisita.
Sennonché, il c.t.u. denunciava la “la scarsità della documentazione allegata agli atti”, onde la da lui rappresentata esigenza di acquisire i dati presenti su supporto informatico,
“al fine di poter esattamente definire il substrato patologico presente in epoca antecedente e successiva agli eventi oggetto della presente vertenza”.
Il Tribunale, una volta registrata la nuova opposizione della convenuta, invitava il c.t.u.
a soprassedere dall'espletamento dell'incarico, invitando le parti a precisare le conclusioni.
Orbene, non può che essere rigettata la domanda, a fronte, non solo della mancata formulazione di capitoli di prova dichiarativa, quanto e soprattutto della mancata, ingiustificata tempestiva produzione, ad opera della parte a tanto onerata, del supporto asseritamente contenente elementi utili per offrire una risposta ai quesiti, non essendo stato possibile a tanto ovviarsi neppure utilizzando il materiale già ritualmente acquisito.
Sul punto, ben può essere richiamato il principio per il quale il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attivita' del consulente le preclusioni istruttorie stabilite a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che e' onere delle parti provare, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio
(Cass. 31 agosto 2022, n. 25604). Nel caso di specie la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che a sua volta aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia con il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal
C.T.U. volta ad acquisire il compact disc della risonanza magnetica, con il relativo referto medico, sebbene esso fosse indicato nel «racconto anamnestico presente in cartella clinica prodotta in atti». In prime cure, l'attore non aveva depositato i documenti anzidetti ne´ in allegato all'atto introduttivo ne´ con le memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., pur essendo i medesimi pacificamente nella disponibilità dello stesso attore. La sesta sezione, sulla base della considerazione che il contenuto del compact disc fosse diretto a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, ha valutato la correttezza dell'applicazione delle norme in tema di consulenza
2 tecnica d'ufficio da parte dei giudici di merito, che pur essendo intervenuti prima delle
Sezioni Unite, hanno rispettato i principi da quelle affermati.
Qui giunti, si rappresenta che, inutilmente, con provvedimento del 18 giugno 2024, il tribunale invitava i riassumenti “a prendere posizione - anche nella prospettiva della utilità della continuazione del giudizio - in punto alla eccepita incompletezza della documentazione in atti, come pure in ordine alla dedotta impossibilità di una sua tardiva acquisizione”.
Essi, infatti, hanno insistito nella acquisizione di un c.d. che era ab imis nella loro disponibilità, ma che non hanno prodotto secondo la scansione imposta. Come noto, “la tardiva produzione della documentazione, avvenuta solo in corso di giudizio [...] rende operante la preclusione, la quale costituisce sanzione della mancata tempestiva produzione e giustifica il mancato esame dei documenti tardivamente prodotti” (ex multis, Cass. n. 9198/2013).
Ne deriva l'irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, che rende tale diritto insuscettibile di reviviscenza in una fase successiva del giudizio (Cass. n. 24483/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2614 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in prosecuzione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Macerata, 9 luglio 2025.
IL GIUDICE
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