Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1259/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 08.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte 1
CURCIO DANIELA
Ricorrente
CONTRO in pers. del leg. rapp.te pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Matteo Nanni e dall'Avv. Consuelo Teresa Torromino
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.6.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'11.12.2012 a e sino al mese di gennaio 2019, con contratto full time, quale operaio non qualificato e inquadramento, sino al mese di luglio
2014, nel II liv. CCNL Metalmeccanici e, successivamente, nel terzo livello;
di avere in verità
svolto, sin dalla sua assunzione, la mansione di “saldatore" inquadrabile nel superiore V livello retributivo.
Ciò posto, riportato il contenuto delle declaratorie contrattuali di riferimento, chiedeva accertarsi il diritto al superiore inquadramento e condannarsi parte convenuta al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi € € 15.294,98 come da conteggio in atti, oltre al risarcimento del danno per omessa contribuzione, con vittoria delle spese processuali,
2)condannare per l'effetto la società resistente in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.294,98 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto, nonché, a titolo di TFR calcolato sulle maggiori spettanze, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3)accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno derivante dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, nonché dal versamento dei contributi commisurati alla minore retribuzione in luogo di quella maggiore e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo da liquidarsi dal giudice in via equitativa. 4) Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge". La Controparte_1 nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata la prova testimoniale, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa è così decisa.
***
La domanda è da rigettarsi nella parte in cui si fonda sul preteso svolgimento di mansioni superiori, inquadrabili nel V livello retributivo CCNL Metalmeccanici, che nell'istruttoria testimoniale svolta non ha trovato riscontro.
Rifacendosi ai profili professionali propri del saldatore di V livello¹ che rivendica, si osserva, infatti, che tali sono i “Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a: - esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa); - cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di
-
curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo. (cfr. declaratoria contrattuale pag.8 ricorso introduttivo) Orbene, dall'istruttoria testimoniale espletata non si traggono indicazioni che consentano di riconoscere al ricorrente, in base alle mansioni in concreto svolte, il maggiore profilo professionale rivendicato.
In particolare, è sufficiente rilevare che tutte le testimonianze assunte sono risultate concordi nell'escludere qualsivoglia autonomia operativa nonchè lo svolgimento di lavorazioni (rectius saldature) caratterizzate da “un elevato grado di difficoltà",
,Più in particolare, il teste escusso all'udienza del 24.01.24, sebbene Testimone 1
abbia riferito in ordine ad un circoscritto arco temporale “ADR ricordo di aver visto il ricorrente in due occasioni a Cremona, per circa un decina di giorni ciascuna", ha recisamente negato che il sig. Parte 1 fosse in grado di effettuare saldature di elevato grado di difficoltà ovvero avesse autonomia nella scelta delle operazioni e dei mezzi di esecuzione: "ADR non corrisponde al vero la circostanza di cui al capitolo g) del ricorso, non ho mai visto effettuare al ricorrente saldature per fusione, ossiacetilenica e saldobrasatura, secondo me non sa accendere nemmeno il cannello;
si tratta di saldature complesse ove si effettua l'unione di due metalli diversi;
sono sicuro che nemmeno sa effettuare saldature ad elettrodoto e a tig;
ADR sapeva effettuare saldature semplici, come quelle a filo continuo e sopra testa" ... "ADR il ricorrente non era autonomo nell'organizzazione del lavoro, non si assumeva responsabilità, era sempre il capo cantiere a rispondere del suo operato e a dargli direttive, che lui si limitava ad eseguire in base alle proprie capacità”,
,Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste sig Testimone_2 escusso nel corso della medesima udienza, "ADR quanto al capitolo f del ricorso introduttivo, ho visto effettuare al ricorrente semplici saldature, quali "sopra testa"; non effettuava saldature ad arco, ad arco sommersa, ossiacetilenica e saldobrasatura nella maniera più assoluta;
ADR queste ultime sono saldature complesse;
io riesco ad eseguire la saldobrasatura ma perché ho molta esperienza;
ADR non confermo il capitolo h del ricorso, [...] Pt 1 era solo addetto alla messa in posa della saldatura, ossia alla semplice saldatura;
assolutamente non effettua nessun test di controllo con radiografia, lo escludo categoricamente;
preciso che le sbavature e le rifiniture rientrano tra i compiti elementari per un saldatore, quindi il ricorrente era certamente in grado di svolgere queste operazioni;
ADR confermo che i test di verifica sulla tenuta della saldatura sono operazioni altamente tecniche che nemmeno io effettuavo ADR non confermo il capitolo i del ricorso introduttivo, non
è vero ADR confermo il capitolo D3 della comparsa di costituzione e risposta, erano saldature che venivano regolarmente effettuata dall'azienda; ADR quanto al capitolo D4, preciso che il ricorrente non eseguiva i lavori in autonomia,era sempre controllato, dal capo officina o dal personale preposto, non dava assolutamente direttive e non controllava l'operato di altri operai".
Anche il teste sig Testimone 3 escusso nel corso dell'udienza del 22.5.2024, ha smentito la prospettazione attorea ADR conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme 66
per circa un mese, se non ricordo male nel 2017-2018, presso lo stabilimento della Parte 3
Podenzano, provincia di Piacenza
ADR sono responsabile di officina;
lavoro tuttora per la Controparte_1, adesso presso la sede di Crotone
ADR ricordo che il ricorrente, nel mese in cui è stato a Piacenza, era apprendista di saldatura, eseguiva quindi delle saldature semplici ad angolo con metodo a filo continuo;
non confermo il capitolo g del ricorso introduttivo, le saldature "sopra testa", "ad arco", "ad arco sommersa", "per fusione", ossiacetilenica e saldobrasatura sono saldature più complesse, che il ricorrente non era in grado di effettuare, essendo un apprendista, e peraltro queste ultime non si utilizzano più
ADR non confermo il capitolo h del ricorso;
la preparazione della superficie da saldare viene effettuata dal carpentiere, mentre il controllo della saldature spetta agli ispettori non di certo al ricorrente;
quanto alle rifiniture si tratta di una pulitura con spazzola successiva alla saldatura, che risulta di semplice esecuzione e che il ricorrente era in grado di svolgere in autonomia;
ADR non confermo il capitolo i) del ricorso, assolutamente no
ADR quanto al capitolo D3 in 25 anni di attività non ho mai visto effettuare questo tipo di saldature;
ADR non confermo i capitoli di cui alla lettera D 4, 5 6; ribadisco che il sig. Parte 1 essendo un apprendista era affiancato da altri esperti saldatori, non ha mai impartito direttive ad altri operai e non eseguiva i lavori in autonomia;
ADR dell'avv. Curcio confermo di aver visto, nel mese in cui il sig. Parte 1 ha lavorato a Piacenza, effettuare allo stesso unicamente saldature del tipo a filo continuo e ad angolo, ossia saldature di basilare esecuzione".
Infine, di alcuna rilevanza, in quanto non hanno saputo riferire in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, le testimonianze rese dal sig. Testimone 4 "io sono responsabile dell'ufficio commerciale della Controparte 1 ; non ho mai lavorato in officina" ADR non posso riferire nulla di preciso in ordine alle lavorazioni che il sig. Parte 1 è in grado di effettuare in officina, in quanto non sono addetto a tale reparto e l'ho visto un paio di volte;
(cfr. verbale d'udienza del 24.01.24), dal sig. Persona 1 "ADR sono responsabile amministrativo della Controparte_1 da novembre 2007; conosco il sig. Parte 1 in quanto ha lavorato alle dipendenze della Controparte 1 dal 2012 al 2019, nella sede di Crotone;
è stato assunto come manovale, ossia un operaio generico, con mansioni non specializzate ADR non so riferirle, tecnicamente, di cosa si occupasse il sig. [...] Pt 1 non sto in officina e dal punto di vista tecnico non so nulla;
nonchè dal sig. [...] CP 2 ADR personalmente non ho mai visto il ricorrente eseguire delle saldature, nulla so circa i capitoli di cui alle lettere da f) a i) del ricorso introduttivo (cfr. verbale d'udienza del 22.5.24).
Ciò posto, poiché non è contestata l'affermazione della resistente che tra i profili professionali del terzo livello professionale il contratto collettivo di categoria ricomprende le lavorazioni effettivamente svolte dal ricorrente, occorre convenire che il compendio probatorio raccolto non consente di ascrivere a quest'ultimo una professionalità superiore ed incongrua rispetto alla qualifica formale di appartenenza.
Infine, non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria che controparte ha formulato senza fornire prova alcuna (e ancor prima senza nemmeno allegare l'esistenza) del danno subito².
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri del DM n.
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avendo riguardo al valore della controversia
(5.200,01- 26.000,00 euro) e contenendo nei minimi i compensi delle diverse fasi, stante la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1259/2023,
così provvede: rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio che liquida in €
2.695,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 08/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cass. n. 9080/2013: " In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell""an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa". Cons. Stato n. 5246/2013: "... art. 96 comma 1, ... prevede l'assolvimento dell'onere della prova della mala fede e colpa grave dell'autore dell'illecito nonché del danno in concreto subito...". Trib. Roma, 19183/2013: " In materia di procedimento civile, non può esservi condanna ex art. 96 c.p.c. quando non vi sia condotta colposa o dolosa o quando manchi anche solo la prova presuntiva della esistenza o quantomeno della ipotizzabilità del danno derivato da tale condotta, nonché qualsiasi allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno".