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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2015 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L.
25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4709 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Catena, via Indirizzo n. 48, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Benedetto Guzzardi n. 9, presso lo studio dell'avv. Nadia Grasso, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria CP_1
Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Scala di Giuda (già via XXI Agosto) n. 121, presso lo studio dell'avv. Beniamino Toscano, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 22.04.2023, la ricorrente premetteva che in data 14.03.2023 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293
1 CP_ 2022 90178956 17 000, con la quale veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' a titolo di contributi e relative ai seguenti atti:
1. cartella di pagamento n. 293 2011 00265999 19 000, di € 251,44, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti all'anno 2010, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificata il 24.10.2011.
2. avviso di addebito n. 593 2012 0000 6394 44 000, di € 564,64, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2010 - 2011, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 03.05.2012.
3. avviso di addebito n. 593 2012 000 58244 00 000, di € 1.203,98, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2011 - 2012, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 07.12.2012.
4. avviso di addebito n. 593 2014 000 19995 33 000, di € 2.660,35, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2013 - 2014, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 16.07.2014.
5. avviso di addebito n. 593 2014 000 55183 67 000, di € 2.636,30. richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2013 - 2014, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 27.11.2014.
6. avviso di addebito n. 593 2014 000 89141 80 000, di € 2.697,06, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti all'anno 2014, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 20.02.2015.
7. avviso di addebito n. 593 2015 000 324444 03 000, di € 1.338,84, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2014 - 2015, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 07.11.2015.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo stati gli atti presupposti notificati da oltre cinque anni e la decadenza ex art. 25 del D. Lgs.
46/1999, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale rilevava come gli avvisi di addebito erano stati oggetto di stralcio da parte dell' , in virtù della Legge n. 197/2022, quindi, chiedeva Controparte_4 dichiararsi cessata la materia del contendere.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, contestava il decorso della prescrizione essendo sati notificati atti interruttivi e per la sospensione del decorso del termine per effetto della legislazione per Covid-19 e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 03.10.2024, reso all'esito dell'udienza del 02.10.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato all'odierna udienza, già fissata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Preliminarmente va dato atto che l ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché le predette somme sono state oggetto di annullamento automatico a seguito della normativa che è stata emanata dopo la formazione dell'atto impugnato, sebbene la sua notificazione è avvenuta successivamente alla
2 stessa, che prevede fatti che esimono – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
Infatti, l'intervento normativo di cui alla L 29 dicembre 2022 n. 197, prevede all'art. 1, comma 222, che “222.
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
3 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito, poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dalla documentazione depositata dall'ente impositore e dall' , sebbene quest'ultima non ha rilevato formalmente Controparte_2
l'avvenuto annullamento.
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento ed avvisi di addebito, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali, opposti nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
3. Spese.
Residua la questione delle spese di giudizio, che ordinariamente in caso di declaratoria di cessata materia del contendere va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, nella specie in esame, la declaratoria di cessata materia deriva non da un intervento delle parti, bensì da un intervento legislativo, pertanto, questo giudicante ritiene di poter derogare a tale principio e che sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di giudizio, anche tenuto conto che la formazione dell'atto è intervenuta
4 prima dell'emanazione della legge (Lotto di stampa n. 07471 del 25/11/2022) e la notifica, sebbene successiva, poco tempo dopo l'emanazione di tale normativa.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.04.2023 da nei confronti e dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, per l'annullamento dei crediti ex art. 1, comma 222, della Legge
197/2022.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2015 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L.
25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4709 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Catena, via Indirizzo n. 48, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Benedetto Guzzardi n. 9, presso lo studio dell'avv. Nadia Grasso, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria CP_1
Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Scala di Giuda (già via XXI Agosto) n. 121, presso lo studio dell'avv. Beniamino Toscano, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 22.04.2023, la ricorrente premetteva che in data 14.03.2023 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293
1 CP_ 2022 90178956 17 000, con la quale veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' a titolo di contributi e relative ai seguenti atti:
1. cartella di pagamento n. 293 2011 00265999 19 000, di € 251,44, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti all'anno 2010, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificata il 24.10.2011.
2. avviso di addebito n. 593 2012 0000 6394 44 000, di € 564,64, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2010 - 2011, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 03.05.2012.
3. avviso di addebito n. 593 2012 000 58244 00 000, di € 1.203,98, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2011 - 2012, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 07.12.2012.
4. avviso di addebito n. 593 2014 000 19995 33 000, di € 2.660,35, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2013 - 2014, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 16.07.2014.
5. avviso di addebito n. 593 2014 000 55183 67 000, di € 2.636,30. richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2013 - 2014, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 27.11.2014.
6. avviso di addebito n. 593 2014 000 89141 80 000, di € 2.697,06, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti all'anno 2014, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 20.02.2015.
7. avviso di addebito n. 593 2015 000 324444 03 000, di € 1.338,84, richiesto a titolo di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2014 - 2015, somme aggiuntive ed accessori, presuntivamente notificato il 07.11.2015.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo stati gli atti presupposti notificati da oltre cinque anni e la decadenza ex art. 25 del D. Lgs.
46/1999, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale rilevava come gli avvisi di addebito erano stati oggetto di stralcio da parte dell' , in virtù della Legge n. 197/2022, quindi, chiedeva Controparte_4 dichiararsi cessata la materia del contendere.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, contestava il decorso della prescrizione essendo sati notificati atti interruttivi e per la sospensione del decorso del termine per effetto della legislazione per Covid-19 e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 03.10.2024, reso all'esito dell'udienza del 02.10.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato all'odierna udienza, già fissata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Preliminarmente va dato atto che l ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché le predette somme sono state oggetto di annullamento automatico a seguito della normativa che è stata emanata dopo la formazione dell'atto impugnato, sebbene la sua notificazione è avvenuta successivamente alla
2 stessa, che prevede fatti che esimono – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
Infatti, l'intervento normativo di cui alla L 29 dicembre 2022 n. 197, prevede all'art. 1, comma 222, che “222.
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
3 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito, poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dalla documentazione depositata dall'ente impositore e dall' , sebbene quest'ultima non ha rilevato formalmente Controparte_2
l'avvenuto annullamento.
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento ed avvisi di addebito, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali, opposti nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
3. Spese.
Residua la questione delle spese di giudizio, che ordinariamente in caso di declaratoria di cessata materia del contendere va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, nella specie in esame, la declaratoria di cessata materia deriva non da un intervento delle parti, bensì da un intervento legislativo, pertanto, questo giudicante ritiene di poter derogare a tale principio e che sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di giudizio, anche tenuto conto che la formazione dell'atto è intervenuta
4 prima dell'emanazione della legge (Lotto di stampa n. 07471 del 25/11/2022) e la notifica, sebbene successiva, poco tempo dopo l'emanazione di tale normativa.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.04.2023 da nei confronti e dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, per l'annullamento dei crediti ex art. 1, comma 222, della Legge
197/2022.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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