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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6908/2024 promossa con ricorso congiunto in data
21.10.2024 da:
(C.F. ), nata a Besana in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Gavazzi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Besana in Parte_2 C.F._2 Brianza (MB) in Via Giuseppe Parini n. 29, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Annoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Monza affinché letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e pagina 1 di 3 disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
° I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
° la casa coniugale, sita in Besana in Brianza via Giuseppe Parini n. 29, è stata posta in vendita (i coniugi hanno già sottoscritto un contratto preliminare) al momento del trasferimento della proprietà il prezzo di vendita verrà suddiviso al 50% fra i coniugi;
° gli arredi della cucina della casa coniugale verranno venduti a terzi e il prezzo di vendita sarà suddiviso nella misura del 70% alla NOa e del 30% al NO;
Parte_1 Parte_2
° il prezzo di vendita dei rimanenti arredi, qualora venduti a terzi, verrà suddiviso al 50% fra le parti;
° il costo per lo sgombero degli arredi rimasti eventualmente invenduti sarà a totale carico del NO
; Parte_2
° il NO procederà (entro la data di deposito del ricorso) alla disdetta degli Parte_2 abbonamenti Fastweb, Sky con costi ad ogni titolo a carico del NO;
Parte_2
° il NO verserà, entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione, alla NOa la Parte_2 Parte_1 somma di € 526,50, pari alla quota di spettanza della stessa relativa al bonus (mobili e ristrutturazione) per l'anno in corso, e lo stesso importo, con la medesima tempistica, verrà corrisposto anche per i successivi 7 (sette) anni (dal 2025 al 2031);
° le due autovetture familiari, AT O' targato EV645MX e ZU targata AP967FW verranno vendute a terzi ed il ricavato verrà suddiviso al 50% fra le parti;
° la cagnolina di nome “ ”, intestata al NO e adottata quale animale d'affezione dalle Per_1 Pt_2 parti, rimarrà con la NOa , il NO potrà tenere con sé il cane secondo il calendario Pt_1 Pt_2 già in uso e cioè dal venerdì sera alla domenica sera a fine settimana alternati.
Le parti hanno elaborato un preventivo di spesa ordinaria mensile di € 100,00, che verrà versata il 5
(cinque) di ogni mese, dal NO sul c/c della NOa . Qualora la cagnolina necessiterà Pt_2 Pt_1 di ulteriori cure e terapie, il SI. si occuperà personalmente di trasportarla a proprie spese, Pt_2 presso la struttura medico veterinaria, attualmente individuata nella Clinica Veterinaria Malpensa di SAMARATE (VA) sostenendone i relativi costi (medicinali e terapie), pertanto se quest'ultimi verranno anticipati dalla SI.ra , il SI. provvederà al relativo rimborso entro 3 (tre) giorni dalla Pt_1 Pt_2 richiesta.
° I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di avere già definito ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale tra di essi e si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione richiesta dalla normativa in vigore dando atto di averne preso reciprocamente visione, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Barzago
(LC) in data 12.6.2004 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 11.11.2024 per l'udienza del 4.12.2024 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barzago (LC) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza con riserva di statuire sulle spese in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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