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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2022/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2022/2022, promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Verni Daniele (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Cattolica, Piazza Mercato n. 1, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gerboni Catia (C.F. ) C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cattolica, Via Verdi n. 29/D, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio in Borgo Parte_1 Controparte_1
San OR (FI) in data 25.08.1990, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 41, Parte
II, Serie A, anno 1990 e dalla loro unione sono nati due figli, e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni e autosufficienti.
Le parti si sono separate con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n. 1092/2021, emessa in data 14.10.2021 e pubblicata in data 03.12.2021 nel procedimento avente n. R.G 1985/2020 e, successivamente, con sentenza n. 354/2024 del 15.02.2024, pubblicata il 21.03.2024, sono state definitivamente disposte le statuizioni accessorie.
Con ricorso depositato il 24.06.2022 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra non opponendosi alla pronuncia CP_1 di divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2022.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.10.2022 le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale, la quale esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgente, non sussistendone i motivi, ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione attualmente vigenti, ed ha nominato il Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio, rinviando all'udienza del 15.12.2022, poi differita d'ufficio al 26.01.2023.
All'udienza del 26.01.2023, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed il
Giudice ha assegnato i richiesti termini e fissato per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 23.11.2023.
A tale udienza il Giudice Relatore non ha ammesso le prove orali articolate ed ha disposto l'ordine di esibizione richiesto da parte resistente relativo alla posizione fiscale, patrimoniale e reddituale del ricorrente, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, differita d'ufficio al 30.01.2025. All'udienza del
30.01.2025, il Giudice, vista la mancata produzione di alcuni documenti bancari di parte ricorrente, ha ordinato nuovamente la produzione ex art. 210 c.p.c. e ha fissato per l'esame degli stessi e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.03.2025. All'udienza del 27.03.2025 il Sig. ha formulato una proposta Pt_1 conciliativa che non è stata accettata dalla Sig.ra che però a sua volta ha formulato una controproposta, CP_1 accettata poi dal ricorrente. Le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, rinunciando ai termini per note conclusive, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 24.11.2022, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge e all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede: “Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. , nato ad [...] il [...] e la IG.ra , nata ad [...]_1 Controparte_2 il 6 marzo 1968, in data 25 agosto 1990 in Borgo San OR (Firenze), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Borgo San OR al n. 41 parte seconda serie A anno 1990; Ordina al competente Ufficio dello Stato Civile la annotazione della sentenza;
il IG. corrisponderà la somma di euro 18.500,00 alla IG.ra Parte_1 Controparte_2
la quale rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa in ordine all'assegno divorzile e in ordine al TFS;
dispone la revoca di ogni
[...] precedente altra statuizione;
spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG. nei Parte_1 confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
pagina 3 di 4 Pt_
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi , nato ad Parte_1
AM (BA) il 22.08.1965 e la Sig.ra nata ad [...] Controparte_1
Bretagna) il 6.03.1968, unitisi in matrimonio a Borgo San OR il 25.08.1990, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 1990, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConIGlio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2022/2022, promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Verni Daniele (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Cattolica, Piazza Mercato n. 1, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gerboni Catia (C.F. ) C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cattolica, Via Verdi n. 29/D, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio in Borgo Parte_1 Controparte_1
San OR (FI) in data 25.08.1990, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 41, Parte
II, Serie A, anno 1990 e dalla loro unione sono nati due figli, e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni e autosufficienti.
Le parti si sono separate con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n. 1092/2021, emessa in data 14.10.2021 e pubblicata in data 03.12.2021 nel procedimento avente n. R.G 1985/2020 e, successivamente, con sentenza n. 354/2024 del 15.02.2024, pubblicata il 21.03.2024, sono state definitivamente disposte le statuizioni accessorie.
Con ricorso depositato il 24.06.2022 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra non opponendosi alla pronuncia CP_1 di divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2022.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.10.2022 le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale, la quale esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgente, non sussistendone i motivi, ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione attualmente vigenti, ed ha nominato il Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio, rinviando all'udienza del 15.12.2022, poi differita d'ufficio al 26.01.2023.
All'udienza del 26.01.2023, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed il
Giudice ha assegnato i richiesti termini e fissato per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 23.11.2023.
A tale udienza il Giudice Relatore non ha ammesso le prove orali articolate ed ha disposto l'ordine di esibizione richiesto da parte resistente relativo alla posizione fiscale, patrimoniale e reddituale del ricorrente, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, differita d'ufficio al 30.01.2025. All'udienza del
30.01.2025, il Giudice, vista la mancata produzione di alcuni documenti bancari di parte ricorrente, ha ordinato nuovamente la produzione ex art. 210 c.p.c. e ha fissato per l'esame degli stessi e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.03.2025. All'udienza del 27.03.2025 il Sig. ha formulato una proposta Pt_1 conciliativa che non è stata accettata dalla Sig.ra che però a sua volta ha formulato una controproposta, CP_1 accettata poi dal ricorrente. Le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, rinunciando ai termini per note conclusive, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 24.11.2022, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge e all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede: “Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. , nato ad [...] il [...] e la IG.ra , nata ad [...]_1 Controparte_2 il 6 marzo 1968, in data 25 agosto 1990 in Borgo San OR (Firenze), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Borgo San OR al n. 41 parte seconda serie A anno 1990; Ordina al competente Ufficio dello Stato Civile la annotazione della sentenza;
il IG. corrisponderà la somma di euro 18.500,00 alla IG.ra Parte_1 Controparte_2
la quale rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa in ordine all'assegno divorzile e in ordine al TFS;
dispone la revoca di ogni
[...] precedente altra statuizione;
spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG. nei Parte_1 confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
pagina 3 di 4 Pt_
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi , nato ad Parte_1
AM (BA) il 22.08.1965 e la Sig.ra nata ad [...] Controparte_1
Bretagna) il 6.03.1968, unitisi in matrimonio a Borgo San OR il 25.08.1990, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 1990, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConIGlio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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