TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 56/2023 v.g., promosso da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Venezia Mestre Corso del Popolo 132 e domiciliata in Venezia Mestre Via Ponti 11, ammessa al gratuito patrocinio con Delibera del Consiglio dell'Ordine di Venezia del 29.09.2022 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Biancoli (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore medesimo in Venezia Mestre via Francesco Scipione
Fapanni, 37, in virtù di procura in calce al ricorso intoduttivo
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Il ricorrente ha così concluso:
“Nel merito
1) Dichiarare e pronunciare, occorrendo anche con sentenza non definitiva, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito
2) Disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre con collocazione Per_1 Parte_1 presso la stessa e facoltà di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni per residenza, salute ed istruzione. Autorizzare altresì l'inserimento della minore sul passaporto della sola madre e autorizzare la madre a chiedere e ottenere il rinnovo del documento d'identità della minore anche in assenza del padre
3) Stabilire che, in caso di rientro in Italia del padre, questi possa trascorrere con la minore
un pomeriggio alla settimana, solo alla presenza della madre o di persona di Per_1 fiducia della stessa, senza possibilità di pernotto e comunque in conformità alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 450,00 per la figlia a titolo di contributo al mantenimento con decorrenza dal deposito del presente ricorso. L'importo così determinato dovrà essere rivalutato annualmente con riferimento agli indici Istat
5) Stabilire che il padre contribuirà in ragione del 80% e la madre in ragione del 20% alle spese straordinarie mediche, sportive, ludicoricreative, scolastiche, così come precisamente stabilito nel Protocollo del Tribunale di Venezia, sia per individuazione delle spese che per modalità di pagamento e rimborso delle stesse
6) Disporsi l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla sig.ra imponendo al Parte_1 sig. di trasmettere all'Inps la documentazione di spettanza dello stesso per la CP_1 determinazione del corretto importo
7) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per la moglie con decorrenza dal deposito del presente ricorso. L'importo così Parte_1 determinato dovrà essere rivalutato annualmente con riferimento agli indici Istat.
In ogni caso venga condannato il sig. alla rifusione delle spese di causa” CP_1
pagina 2 di 11 “In particolare, in via istruttoria si chiede:
- che il Tribunale ordini all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto l'esibizione di: - le dichiarazioni dei redditi (redditi anni 2019-2020-2021-2022) presentate dal sig. CP_1
- i modelli 770/2022 e 770/2023 che presentino i dati del signor quale
[...] CP_1 percettore di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale - la documentazione presente nell'archivio dei rapporti finanziari facente capo al sig. avendo l'Agenzia medesima negato alla ricorrente l'accesso agli atti CP_2 sul presupposto astratto che “ciascuna parte processuale è onerata alla produzione della documentazione relativa alla propria situazione finanziaria nell'ambito dei giudizi pendenti”, senza però valutare adeguatamente (e pur disponendo degli atti necessari a tale fine) che, nel caso concreto, il resistente è contumace.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che il sig. è partito per il Bangladesh, a dicembre 2022, e ha fatto ritorno in CP_1
Italia solo a maggio 2023?
2) Vero che da dicembre 2022 a maggio 2023 il sig. ha incontrato sua figlia solo CP_1 Per_1 una volta a marzo 2023 in Bangladesh, allorchè la signora e la figlia hanno Parte_1 Per_1 fatto rientro in Bangladesh per un breve periodo di vista presso i nonni materni?
3) Vero che a marzo 2023 è stata l'ultima volta che il sig ha visto sua figlia CP_1 Per_1
4) Vero che da marzo 2023 ad oggi il sig non ha mai più visto né chiamato CP_1 telefonicamente la figlia Per_1
5) Vero che il sig da giugno 2020 ad oggi non ha mai provveduto al mantenimento della CP_1 figlia Per_1
6) Vero che attualmente il sig. risiede in Svizzera in cui lavora stabilmente in un CP_1 ristorante come addetto cuoco?
7) Vero che la sig.ra paga € 500 al mese per l'affitto e le spese delle utenze della Parte_1 casa in cui vive con la figlia Per_1
8) Vero che la sig.ra paga € 300 al mese per il compenso alla Baby sitter che tiene Parte_1 con sé quando la mamma deve lavorare nei giorni di sabato e domenica o oltre l'orario Per_1 in cui è a scuola? Si indica quale teste il sig. , residente in [...]. Per_1 Tes_1
Si producono i seguenti documenti:
pagina 3 di 11 1) istanza accesso atti e diniego accesso atti Agenzia delle Entrate
2) in relazione al chiesto addebito della separazione: i verbali di assunzione testimonianze rese nel procedimento penale pendente a carico del sig. per il reato di cui all'art 572 commi CP_1
1 e 2 cp.
3) CU 2024 . Parte_1
Il P.M. ha così concluso:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 2.1.2023, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Venezia, , esponendo che in data 20.01.2015 a Sylhet Bangladesh (doc. 2) ella CP_1 contraeva matrimonio con il resistente e dall'unione è nata la figlia minore , il Per_1
08.08.2016, in Bangladesh (docc. 3, 4).
assieme alla figlia, giungevano in Italia il 31.12.2019 per ricongiungersi col sig. Parte_1
, stabilizzandosi poi in Mestre presso immobile di proprietà del marito (doc. 5), che da CP_1 diversi anni viveva in Italia.
La ricorrente, per il tramite del proprio ricorso, ha dato atto che sin da subito la convivenza con il resistente risultava intollerabile. Nello specifico, dopo un primo episodio di violenza, nel gennaio 2020, la signora , con la figlia, si allontanava dalla casa coniugale per rifugiarsi Pt_1 presso un conoscente a Modena. Da quel momento in avanti venivano interessati i Servizi
Sociali circa la situazione del nucleo familiare. La ricorrente, poi, accettava il rientro a Venezia, facendo affidamento sulle rassicurazioni di cambiamento da parte del marito. Purtroppo, però, i maltrattamenti, anche mediante atti di violenza fisica, non cessavano, di talché il 14 giugno
2020, con l'ausilio dei Servizi Sociali, la signora e la figlia lasciavano la casa Parte_1 coniugale e trovavano assistenza e riparo presso una struttura protetta, prima alla Giudecca e successivamente a Mestre. Madre e figlia sono state continuativamente ospitate in comunità fino a ottobre 2022.
pagina 4 di 11 Dalla querela della ricorrente per il reato di maltrattamenti scaturiva il procedimento penale n. rgnr 7771/2020, che vede imputato il resistente (docc. 7 e 8), il relativo giudizio risulta attualmente pendente in fase dibattimentale.
Dalle vicende del nucleo familiare su descritte scaturiva, altresì, il procedimento avanti il
Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 579/20, anch'esso ancora pendente, iniziato su impulso del P.M., a seguito del quale il Tribunale disponeva, da un lato, l'affidamento della minore al
Servizio Sociale del Comune di Venezia, dall'altro la valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre (docc. 9 e 10). All'uopo, si è in attesa del provvedimento definitivo.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il resistente non comparso all'udienza presidenziale, non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione. La ricorrente riferiva come lo stesso si trovasse in Bangladesh.
Con ordinanza presidenziale pronunciata in data 07.07.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la figlia minore veniva affidata in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la stessa;
veniva disposto l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia mediante la corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di
€ 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Venezia nonché l'obbligo di pagamento, a titolo di mantenimento della moglie, di
€ 200,00 mensili.
Il giudice istruttore, espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'acquisizione di documenti ex art. 213 c.p.c., sulle conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero depositava atto di intervento in data 24.6.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 2.9.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria.
Ad esito della successiva udienza, celebrata in data 23.10.2025, dopo rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente risulta fondata e deve dunque trovare accoglimento.
pagina 5 di 11 L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151
c.c., appare comprovata, non solo dalla ferma volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, ma anche dal contengo del resistente, resosi nel corso del giudizio irreperibile (dapprima trasferitosi in Bangladesh, dopo aver venduto la casa di proprietà in Italia, poi ha fatto ritorno in Italia solo a maggio 2023 e di qui è subito partito per stabilirsi in
Svizzera, ove consta che viva e lavora) e del tutto disinteressatosi delle sorti della propria famiglia e, in particolare, della figlia minore.
Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi, tuttavia senza addebito della stessa al resistente, ai sensi dell'art. 151, comma secondo, c.c., per le ragioni di cui si dirà.
Circa i presupposti di legge per la richiesta di addebito, infatti, in ordine alla efficienza causale del comportamento in violazione dei doveri coniugali (convivenza, assistenza morale) in relazione alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, il Collegio evidenzia come i coniugi hanno vissuto, per i primi tre anni separati, per poi ricongiungersi solamente nel
2019; dopo nemmeno un anno la ricorrente se ne andava dalla casa coniugale per poi rientrarci volontariamente e lasciare poco dopo la stessa, trovando rifugio, assieme alla figlia, in una casa protetta.
Sul punto va precisato come nel primo periodo, dopo l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, il padre ha continuato a intrattenere rapporti almeno con la figlia, per poi rendersi solo successivamente irreperibile, in concomitanza, tra l'altro, all'instaurazione del presente giudizio, recandosi dapprima in Bangladesh e poi in Svizzera, senza comunicare più alcunché di sé e delle proprie intenzioni di vita.
Ebbene, tale comportamento non può ritenersi manifesta circostanza della violazione del dovere coniugale di coabitazione (cfr. Cass., ord. n. 1785 del 28/01/2021). Il resistente, infatti, ha intrapreso un nuovo progetto di vita in un'altra nazione in un momento successivo all'instaurazione del presente procedimento e tale elemento, pertanto, non può dirsi determinante al fine della crisi della coppia.
A ciò aggiungasi che non risultano, invero, sufficientemente circostanziati - nemmeno alla luce del deposito degli atti dell'istruttoria penale - gli episodi che, invero, hanno determinato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, anche tenuto in considerazione il limitato periodo di convivenza in Italia tra le parti (un anno circa).
pagina 6 di 11 In definitiva, deve dichiararsi che la crisi coniugale non è esclusivamente addebitabile al comportamento del marito resistente.
Quanto alla figlia minore va confermato l'affidamento esclusivo disposto dal Tribunale in sede presidenziale. Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass.
n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario. In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass.
n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che nel caso di specie, sussistono – come anticipato – i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole in favore della madre, atteso il totale e grave disinteresse del padre- resistente nei confronti dei bisogni della figlia.
pagina 7 di 11 Per quel che qui rileva, vale osservare che il resistente, anche nel corso del presente giudizio, si
è reso sostanzialmente irreperibile, essendosi trasferito per giunta all'estero.
La circostanza riferita denota da parte del resistente un atteggiamento di pressoché completa indifferenza verso la figlia minore e le sue primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali ed un rifiuto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che una condizione di chiara inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato. Sul punto va, altresì, sottolineato come risulta attualmente pendente, procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni, ove il Pubblico Ministero ha chiesto per il padre la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla ricorrente, inoltre, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale essendosi sempre occupata (da sola) della figlia con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva, come già stabilito in sede di provvedimenti presidenziali, le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita della figlia (salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il Per_1 consenso del padre, dacché l'assenza di quest'ultimo dalla vita della figlia rende di fatto impossibile una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
In relazione alla regolamentazione del regime di frequentazione, va disposto, in continuità con quanto statuito nella fase presidenziale, che gli (eventuali) incontri padre-figlie avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, presso la località di residenza per un pomeriggio alla settimana, senza possibilità di pernottamento presso di lui.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento della figlia, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e
pagina 8 di 11 materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, della minore presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della stessa, dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, ritiene il Collegio che debba essere confermato a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento della figlia oltre alla rivalutazione annuale nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del
Tribunale.
Alla ricorrente, altresì, va devoluto integralmente l'assegno unico per la figlia nonché va garantita la fruizione esclusiva delle detrazioni fiscali per figlio a carico.
Si ritiene, altresì, in questa sede, di confermare quanto già disposto in sede presidenziale in ordine all'assegno a titolo di mantenimento a favore della ricorrente pari ad euro 200, importo congruo in considerazione della situazione reddituale dell'obbligato, il quale dalla documentazione in atti, risulta aver lavorato regolarmente in Italia dal 2009 al 2022, percependo altresì la Naspi da fine 2022 sino al dicembre 2024; mentre la ricorrente non ha le risorse per potersi rendere del tutto autosufficiente, in quanto, se pur regolarmente occupata, la stessa percepisce uno stipendio contenuto (800 euro circa) rispetto alle spese a cui deve fare fronte da sola (canone locativo, utenze, babysitter ecc). Oltre a ciò, va tenuto altresì in considerazione il fatto che la stessa ha potuto, in un primo momento, provvedere per il vitto e l'alloggio (non avendo mai il padre contribuito neppure per la figlia), esclusivamente perché supportata dal
Servizio Sociale.
Circa la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno liquidate sulla base dei parametri ministeriali vigenti per le controversie di valore indeterminato – complessità bassa, facendo pagina 9 di 11 applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate nonché della contumacia di parte resistente.
In applicazione dei predetti criteri le spese vanno, pertanto, liquidate per l'intero per l'importo pari a euro 3809,00, per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
La somma anzidetta andrà compensata tra le parti in ragione della quota di 1/3, atteso il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente. La restante quota di
2/3, invece, va addossata al resistente, attesa la sua sostanziale soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 56/2023 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di ; CP_1
- dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, Per_1
con collocazione prevalente presso quest'ultima e facoltà per il padre di Parte_1 vedere la figlia in presenza la madre o di persona di sua fiducia, presso la località di residenza della minore per un pomeriggio alla settimana, senza possibilità di pernottamento presso di lui;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 quinto di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a la quota di CP_1 Parte_1 metà delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore del
Tribunale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 quinto di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma complessiva di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
pagina 10 di 11 - dichiara compensate tra le parti le spese in ragione di 1/3; condanna CP_1 alla rifusione, in favore di della restante quota di 2/3 calcolato Parte_1 sull'importo complessivo di euro 3809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 30.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 56/2023 v.g., promosso da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Venezia Mestre Corso del Popolo 132 e domiciliata in Venezia Mestre Via Ponti 11, ammessa al gratuito patrocinio con Delibera del Consiglio dell'Ordine di Venezia del 29.09.2022 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Biancoli (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore medesimo in Venezia Mestre via Francesco Scipione
Fapanni, 37, in virtù di procura in calce al ricorso intoduttivo
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Il ricorrente ha così concluso:
“Nel merito
1) Dichiarare e pronunciare, occorrendo anche con sentenza non definitiva, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito
2) Disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre con collocazione Per_1 Parte_1 presso la stessa e facoltà di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni per residenza, salute ed istruzione. Autorizzare altresì l'inserimento della minore sul passaporto della sola madre e autorizzare la madre a chiedere e ottenere il rinnovo del documento d'identità della minore anche in assenza del padre
3) Stabilire che, in caso di rientro in Italia del padre, questi possa trascorrere con la minore
un pomeriggio alla settimana, solo alla presenza della madre o di persona di Per_1 fiducia della stessa, senza possibilità di pernotto e comunque in conformità alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 450,00 per la figlia a titolo di contributo al mantenimento con decorrenza dal deposito del presente ricorso. L'importo così determinato dovrà essere rivalutato annualmente con riferimento agli indici Istat
5) Stabilire che il padre contribuirà in ragione del 80% e la madre in ragione del 20% alle spese straordinarie mediche, sportive, ludicoricreative, scolastiche, così come precisamente stabilito nel Protocollo del Tribunale di Venezia, sia per individuazione delle spese che per modalità di pagamento e rimborso delle stesse
6) Disporsi l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla sig.ra imponendo al Parte_1 sig. di trasmettere all'Inps la documentazione di spettanza dello stesso per la CP_1 determinazione del corretto importo
7) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per la moglie con decorrenza dal deposito del presente ricorso. L'importo così Parte_1 determinato dovrà essere rivalutato annualmente con riferimento agli indici Istat.
In ogni caso venga condannato il sig. alla rifusione delle spese di causa” CP_1
pagina 2 di 11 “In particolare, in via istruttoria si chiede:
- che il Tribunale ordini all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto l'esibizione di: - le dichiarazioni dei redditi (redditi anni 2019-2020-2021-2022) presentate dal sig. CP_1
- i modelli 770/2022 e 770/2023 che presentino i dati del signor quale
[...] CP_1 percettore di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale - la documentazione presente nell'archivio dei rapporti finanziari facente capo al sig. avendo l'Agenzia medesima negato alla ricorrente l'accesso agli atti CP_2 sul presupposto astratto che “ciascuna parte processuale è onerata alla produzione della documentazione relativa alla propria situazione finanziaria nell'ambito dei giudizi pendenti”, senza però valutare adeguatamente (e pur disponendo degli atti necessari a tale fine) che, nel caso concreto, il resistente è contumace.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che il sig. è partito per il Bangladesh, a dicembre 2022, e ha fatto ritorno in CP_1
Italia solo a maggio 2023?
2) Vero che da dicembre 2022 a maggio 2023 il sig. ha incontrato sua figlia solo CP_1 Per_1 una volta a marzo 2023 in Bangladesh, allorchè la signora e la figlia hanno Parte_1 Per_1 fatto rientro in Bangladesh per un breve periodo di vista presso i nonni materni?
3) Vero che a marzo 2023 è stata l'ultima volta che il sig ha visto sua figlia CP_1 Per_1
4) Vero che da marzo 2023 ad oggi il sig non ha mai più visto né chiamato CP_1 telefonicamente la figlia Per_1
5) Vero che il sig da giugno 2020 ad oggi non ha mai provveduto al mantenimento della CP_1 figlia Per_1
6) Vero che attualmente il sig. risiede in Svizzera in cui lavora stabilmente in un CP_1 ristorante come addetto cuoco?
7) Vero che la sig.ra paga € 500 al mese per l'affitto e le spese delle utenze della Parte_1 casa in cui vive con la figlia Per_1
8) Vero che la sig.ra paga € 300 al mese per il compenso alla Baby sitter che tiene Parte_1 con sé quando la mamma deve lavorare nei giorni di sabato e domenica o oltre l'orario Per_1 in cui è a scuola? Si indica quale teste il sig. , residente in [...]. Per_1 Tes_1
Si producono i seguenti documenti:
pagina 3 di 11 1) istanza accesso atti e diniego accesso atti Agenzia delle Entrate
2) in relazione al chiesto addebito della separazione: i verbali di assunzione testimonianze rese nel procedimento penale pendente a carico del sig. per il reato di cui all'art 572 commi CP_1
1 e 2 cp.
3) CU 2024 . Parte_1
Il P.M. ha così concluso:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 2.1.2023, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Venezia, , esponendo che in data 20.01.2015 a Sylhet Bangladesh (doc. 2) ella CP_1 contraeva matrimonio con il resistente e dall'unione è nata la figlia minore , il Per_1
08.08.2016, in Bangladesh (docc. 3, 4).
assieme alla figlia, giungevano in Italia il 31.12.2019 per ricongiungersi col sig. Parte_1
, stabilizzandosi poi in Mestre presso immobile di proprietà del marito (doc. 5), che da CP_1 diversi anni viveva in Italia.
La ricorrente, per il tramite del proprio ricorso, ha dato atto che sin da subito la convivenza con il resistente risultava intollerabile. Nello specifico, dopo un primo episodio di violenza, nel gennaio 2020, la signora , con la figlia, si allontanava dalla casa coniugale per rifugiarsi Pt_1 presso un conoscente a Modena. Da quel momento in avanti venivano interessati i Servizi
Sociali circa la situazione del nucleo familiare. La ricorrente, poi, accettava il rientro a Venezia, facendo affidamento sulle rassicurazioni di cambiamento da parte del marito. Purtroppo, però, i maltrattamenti, anche mediante atti di violenza fisica, non cessavano, di talché il 14 giugno
2020, con l'ausilio dei Servizi Sociali, la signora e la figlia lasciavano la casa Parte_1 coniugale e trovavano assistenza e riparo presso una struttura protetta, prima alla Giudecca e successivamente a Mestre. Madre e figlia sono state continuativamente ospitate in comunità fino a ottobre 2022.
pagina 4 di 11 Dalla querela della ricorrente per il reato di maltrattamenti scaturiva il procedimento penale n. rgnr 7771/2020, che vede imputato il resistente (docc. 7 e 8), il relativo giudizio risulta attualmente pendente in fase dibattimentale.
Dalle vicende del nucleo familiare su descritte scaturiva, altresì, il procedimento avanti il
Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 579/20, anch'esso ancora pendente, iniziato su impulso del P.M., a seguito del quale il Tribunale disponeva, da un lato, l'affidamento della minore al
Servizio Sociale del Comune di Venezia, dall'altro la valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre (docc. 9 e 10). All'uopo, si è in attesa del provvedimento definitivo.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il resistente non comparso all'udienza presidenziale, non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione. La ricorrente riferiva come lo stesso si trovasse in Bangladesh.
Con ordinanza presidenziale pronunciata in data 07.07.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la figlia minore veniva affidata in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la stessa;
veniva disposto l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia mediante la corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di
€ 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Venezia nonché l'obbligo di pagamento, a titolo di mantenimento della moglie, di
€ 200,00 mensili.
Il giudice istruttore, espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'acquisizione di documenti ex art. 213 c.p.c., sulle conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero depositava atto di intervento in data 24.6.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 2.9.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria.
Ad esito della successiva udienza, celebrata in data 23.10.2025, dopo rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente risulta fondata e deve dunque trovare accoglimento.
pagina 5 di 11 L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151
c.c., appare comprovata, non solo dalla ferma volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, ma anche dal contengo del resistente, resosi nel corso del giudizio irreperibile (dapprima trasferitosi in Bangladesh, dopo aver venduto la casa di proprietà in Italia, poi ha fatto ritorno in Italia solo a maggio 2023 e di qui è subito partito per stabilirsi in
Svizzera, ove consta che viva e lavora) e del tutto disinteressatosi delle sorti della propria famiglia e, in particolare, della figlia minore.
Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi, tuttavia senza addebito della stessa al resistente, ai sensi dell'art. 151, comma secondo, c.c., per le ragioni di cui si dirà.
Circa i presupposti di legge per la richiesta di addebito, infatti, in ordine alla efficienza causale del comportamento in violazione dei doveri coniugali (convivenza, assistenza morale) in relazione alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, il Collegio evidenzia come i coniugi hanno vissuto, per i primi tre anni separati, per poi ricongiungersi solamente nel
2019; dopo nemmeno un anno la ricorrente se ne andava dalla casa coniugale per poi rientrarci volontariamente e lasciare poco dopo la stessa, trovando rifugio, assieme alla figlia, in una casa protetta.
Sul punto va precisato come nel primo periodo, dopo l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, il padre ha continuato a intrattenere rapporti almeno con la figlia, per poi rendersi solo successivamente irreperibile, in concomitanza, tra l'altro, all'instaurazione del presente giudizio, recandosi dapprima in Bangladesh e poi in Svizzera, senza comunicare più alcunché di sé e delle proprie intenzioni di vita.
Ebbene, tale comportamento non può ritenersi manifesta circostanza della violazione del dovere coniugale di coabitazione (cfr. Cass., ord. n. 1785 del 28/01/2021). Il resistente, infatti, ha intrapreso un nuovo progetto di vita in un'altra nazione in un momento successivo all'instaurazione del presente procedimento e tale elemento, pertanto, non può dirsi determinante al fine della crisi della coppia.
A ciò aggiungasi che non risultano, invero, sufficientemente circostanziati - nemmeno alla luce del deposito degli atti dell'istruttoria penale - gli episodi che, invero, hanno determinato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, anche tenuto in considerazione il limitato periodo di convivenza in Italia tra le parti (un anno circa).
pagina 6 di 11 In definitiva, deve dichiararsi che la crisi coniugale non è esclusivamente addebitabile al comportamento del marito resistente.
Quanto alla figlia minore va confermato l'affidamento esclusivo disposto dal Tribunale in sede presidenziale. Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass.
n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario. In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass.
n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che nel caso di specie, sussistono – come anticipato – i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole in favore della madre, atteso il totale e grave disinteresse del padre- resistente nei confronti dei bisogni della figlia.
pagina 7 di 11 Per quel che qui rileva, vale osservare che il resistente, anche nel corso del presente giudizio, si
è reso sostanzialmente irreperibile, essendosi trasferito per giunta all'estero.
La circostanza riferita denota da parte del resistente un atteggiamento di pressoché completa indifferenza verso la figlia minore e le sue primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali ed un rifiuto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che una condizione di chiara inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato. Sul punto va, altresì, sottolineato come risulta attualmente pendente, procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni, ove il Pubblico Ministero ha chiesto per il padre la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla ricorrente, inoltre, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale essendosi sempre occupata (da sola) della figlia con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva, come già stabilito in sede di provvedimenti presidenziali, le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita della figlia (salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il Per_1 consenso del padre, dacché l'assenza di quest'ultimo dalla vita della figlia rende di fatto impossibile una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
In relazione alla regolamentazione del regime di frequentazione, va disposto, in continuità con quanto statuito nella fase presidenziale, che gli (eventuali) incontri padre-figlie avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, presso la località di residenza per un pomeriggio alla settimana, senza possibilità di pernottamento presso di lui.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento della figlia, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e
pagina 8 di 11 materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, della minore presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della stessa, dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, ritiene il Collegio che debba essere confermato a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento della figlia oltre alla rivalutazione annuale nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del
Tribunale.
Alla ricorrente, altresì, va devoluto integralmente l'assegno unico per la figlia nonché va garantita la fruizione esclusiva delle detrazioni fiscali per figlio a carico.
Si ritiene, altresì, in questa sede, di confermare quanto già disposto in sede presidenziale in ordine all'assegno a titolo di mantenimento a favore della ricorrente pari ad euro 200, importo congruo in considerazione della situazione reddituale dell'obbligato, il quale dalla documentazione in atti, risulta aver lavorato regolarmente in Italia dal 2009 al 2022, percependo altresì la Naspi da fine 2022 sino al dicembre 2024; mentre la ricorrente non ha le risorse per potersi rendere del tutto autosufficiente, in quanto, se pur regolarmente occupata, la stessa percepisce uno stipendio contenuto (800 euro circa) rispetto alle spese a cui deve fare fronte da sola (canone locativo, utenze, babysitter ecc). Oltre a ciò, va tenuto altresì in considerazione il fatto che la stessa ha potuto, in un primo momento, provvedere per il vitto e l'alloggio (non avendo mai il padre contribuito neppure per la figlia), esclusivamente perché supportata dal
Servizio Sociale.
Circa la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno liquidate sulla base dei parametri ministeriali vigenti per le controversie di valore indeterminato – complessità bassa, facendo pagina 9 di 11 applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate nonché della contumacia di parte resistente.
In applicazione dei predetti criteri le spese vanno, pertanto, liquidate per l'intero per l'importo pari a euro 3809,00, per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
La somma anzidetta andrà compensata tra le parti in ragione della quota di 1/3, atteso il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente. La restante quota di
2/3, invece, va addossata al resistente, attesa la sua sostanziale soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 56/2023 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di ; CP_1
- dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, Per_1
con collocazione prevalente presso quest'ultima e facoltà per il padre di Parte_1 vedere la figlia in presenza la madre o di persona di sua fiducia, presso la località di residenza della minore per un pomeriggio alla settimana, senza possibilità di pernottamento presso di lui;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 quinto di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a la quota di CP_1 Parte_1 metà delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore del
Tribunale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 quinto di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma complessiva di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
pagina 10 di 11 - dichiara compensate tra le parti le spese in ragione di 1/3; condanna CP_1 alla rifusione, in favore di della restante quota di 2/3 calcolato Parte_1 sull'importo complessivo di euro 3809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 30.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
pagina 11 di 11