Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice est. dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 865/2024 R.G. tra
, nato ad [...] il 10 maggio 1970, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Virginia Conti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo (PEC:
); Email_1
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Controparte_1
Cristina De Geronimo (PEC: e Email_2
Giuseppe De Geronimo (PEC: , Email_3
giusta procura allegata alla comparsa di risposta e riconvenzionale;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
contratto matrimonio con sia con rito civile in data Controparte_1
05/10/2009, sia con rito religioso in data 09/04/2012; che dalla relazione in data
30.07.2004 è nata la FI oggi maggiorenne e trasferita a Milano;
che con Persona_1
sentenza parziale n. 28/2020, nell'ambito del procedimento n. RG. 984/2019, il
Tribunale di Marsala ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e con successiva sentenza n.432/2022 ne ha regolamentato gli aspetti economici;
che ad oggi non è avvenuta alcuna riconciliazione e pertanto è intenzione del ricorrente procedere per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, a due anni dalla superiore sentenza, le condizioni e circostanze sulle quali il Tribunale aveva statuito sono profondamente mutate;
che la FI , divenuta maggiorenne, non coabita più con la madre e che ad
Agosto/Settembre 2023 si è trasferita a Milano ove vive con un'amica in un immobile locato;
che percepisce direttamente il contributo al proprio mantenimento;
che anche la FI avuta dalla resistente dal 1° matrimonio, anch'essa trasferita a Milano da Per_2
anni, è divenuta economicamente indipendente;
che la ad oggi illegittimamente CP_1
e senza giusta causa percepisce un assegno perequativo ingiustificato;
che la resistente dispone illegittimamente dell' immobile coniugale del ricorrente;
che l'intero assetto economico previgente andrà radicalmente riformato ed adeguato alle nuove rilevanti circostante, ha chiesto:
in via principale,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- dichiarare che nessun assegno divorzile vada riconosciuto in favore di
[...]
, godendo la stessa di redditi ed emolumenti propri adeguati a Parte_2
condurre una vita dignitosa;
- disporre a conferma, a carico dei genitori, ed in favore della FI , un assegno di mantenimento ordinario di € 1.700,00 di cui € 1.200,00 a carico del padre ed € 500,00 a carico della madre, da adeguarsi annualmente secondo indici istat, fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
- disporre che le parti siano gravate al 50% ciascuna delle ulteriori spese straordinarie in favore della FI secondo le indicazioni prescritte dal Protocollo in vigore;
2 - disporre, a conferma delle disposizioni separative, a carico dell ed in favore Pt_1
della FI , un assegno straordinario, a corresponsione mensile, di €
1750,00, a tutela della sua continuità abitativa in relazione alle sue esigenze, obbligazioni e costi abitativi attuali (Milano) e futuri, fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
- disporre che tutti i contributi ordinari e straordinari disposti in favore della FI
ed a carico delle parti nelle misure stabilite, siano versati direttamente a medesima con retrodatazione dal Settembre 2023; conseguentemente disporre che da tale data la non vanta più alcun diritto a ricevere in sue CP_1
mani e gestire il contributo di continuità abitativa in favore della FI;
- disporre la revoca dell'assegnazione alla di tale abitazione (e delle relative CP_1
pertinenze);
- che la stessa segua il regime civilistico e torni nella piena disponibilità del ricorrente quale esclusivo proprietario della stessa;
- dichiarare che la prima FI della resistente, risultava aver raggiunto la Per_2
propria indipendenza economica già dalla data del Gennaio 2021 e che da tale data, la non risultava più giuridicamente obbligata al suo mantenimento CP_1
e condannare la resistente a rifondere a della somma mensile di Parte_1
€ 900,00, alla stessa rimborsati con l'assegno perequativo disposto con la Sentenza di separazione con decorrenza dal Gennaio 2021 (o dalla data della Sentenza di separazione) fino alla data del provvedimento che sarà assunto;
In subordine, sul punto:
- ritenere e dichiarare che tale onere contributivo, o quello che dovesse ritenersi ancora dovuto per il mantenimento di , vada regolamentato Persona_3
nell'ambito delle obbligazioni familiari statuite con il divorzio tra la ed il CP_1
suo primo marito, padre legittimo di;
Persona_3
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In data 26/07/2024 la resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa.
3 Ha dedotto di essere sempre stata, nei lunghi anni di convivenza iniziata nel 2003 e durante il matrimonio, a fianco del marito incoraggiandolo ed appoggiandolo;
che la ricorrente, stante l'attività imprenditoriale del proprio coniuge che lo portava sempre in giro per il mondo, si accollava tutte le incombenze relative al ménage familiare;
che in seguito alla nascita della FI i coniugi condivisero la scelta che la madre si dedicasse alla crescita della FI;
che la famiglia godeva di un elevatissimo tenore di vita e il marito, anche se spesso fuori per lavoro, non faceva mancare nulla a lei e alla FI;
che la resistente, insegnante, rinunciava a partecipare a concorsi per diventare dirigente scolastico;
che dal 2018 la situazione mutava perché il marito aveva frequenti episodi di ira e denigratori verso la moglie e la stessa veniva messa a conoscenza delle partenze del marito solo pochi giorni prima;
che, al rientro da uno dei numerosi viaggi, la ricorrente apprendeva di una relazione del marito con una modella;
che il marito, al culmine di una esplosione di ira, andava via di casa;
che nel 2019 promuoveva il procedimento di separazione dal marito;
che il Tribunale di Marsala, con sentenza definitiva n. 432 del
31/05/2022, regolava gli aspetti economici della separazione;
che la FI , che frequenta la facoltà di Economia a Milano, continua a mantenere un collegamento stabile con la casa familiare dove ritorna per le principali festività e durante il periodo estivo;
che le considerazioni contenute in ricorso circa l'assegno divorzile sono infondate;
che il patrimonio del ricorrente si è incrementato nel corso della convivenza iniziata nel 2003 e durante il matrimonio grazie all'apporto e al sacrificio della;
che il ricorrente CP_1
dispone di redditi consistenti;
che per l'assegno divorzile si deve tenere conto della differenza abissale tra i redditi e la consistenza patrimoniale dei coniugi;
che nel corso degli anni i coniugi hanno acquistato pezzi di antiquariato, quadri, orologi e gioielli, la famiglia partiva spesso per viaggi, spendeva cifre consistenti per abiti firmati, organizzava feste private con numerosi invitati;
che la è insegnante di matematica con uno CP_1
stipendio di circa € 2.000,00 netti al mese;
che il ricorrente è proprietario di quote di numerose società con numerosi dipendenti, è amministratore delegato della Ausonia
s.r.l. nonché amministratore unico e unico proprietario della Marsala Yacting Real Estate
s.r.l. proprietaria di diversi immobili a Marsala;
che il ricorrente è proprietario di diversi immobili a Marsala nonché di un prestigiosissimo appartamento in Milano e di una lussuosa imbarcazione a diporto, ha chiesto:
4 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
- disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento della FI versando alla stessa un assegno di € 1.700,00 mensili disponendo che esso gravi in misura non inferiore al 95% sul padre e non superiore al 5% sulla madre;
- confermare l'assegnazione a della casa familiare di Marsala con le relative CP_1
pertinenze fino a quando non sarà autosufficiente, disponendo a carico di il pagamento in favore della della somma di € 2.000,00 Parte_1 CP_1
mensili per il mantenimento della casa familiare;
- disporre a carico di un assegno divorzile in favore di Parte_1 [...]
non inferiore a € 3.000,00 mensili;
Controparte_1
- rigettare ogni altra domanda proposta da condannandolo alle Parte_1
spese del giudizio.
All'udienza del 24/02/2025 le parti hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo tra le parti, depositato nel fascicolo telematico, e hanno chiesto che la causa venga posta in decisione, con rinuncia ai termini di legge, con recepimento nel provvedimento giudiziale del seguente accordo:
“1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio tra nato ad [...] il Parte_1
10.5.1970 (c.f. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20.11.1964 (c.f. ), celebrato a Capri il 5 ottobre 2009 con rito civile, C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.45 p. II s .C anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di Capri di procedere all'annotazione della sentenza. Al passaggio in giudicato della emittenda sentenza che definirà il giudizio di divorzio alle condizioni previste dal presente accordo:
2) corrisponderà entro giorno 5 di ogni mese, direttamente alla FI , a Parte_1 titolo di mantenimento ordinario, la somma di €.1.320,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat secondo quanto previsto dal successivo art.9, oltre all'80% delle spese straordinarie.
3) corrisponderà entro giorno 5 di ogni mese, direttamente alla FI Parte_2
, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di €.500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat secondo quanto previsto dal successivo art.9, oltre al 20% delle spese straordinarie.
4) si obbliga, a tutela della continuità abitativa della FI a Milano, per Parte_1 locazione, condominio ed utenze, a corrisponderle mensilmente la somma di €.1.500,00. In caso di
5 mutamento delle attuali condizioni contrattuali o abitative della FI a Milano (es. se la coinquilina dovesse esercitare il diritto di recesso o se dovesse per qualsiasi motivo rilasciare
l'attuale abitazione), garantirà alla FI analoga sistemazione abitativa o altra Parte_1 idonea, corrispondendo alla stessa quanto necessario per locazione, condominio, colf e utenze, anche se l'importo occorrente a tal fine dovesse risultare maggiore rispetto a quello attuale.
5) La casa coniugale di via Vito Falco con le relative pertinenze, posti auto e garage, restano assegnate a fino al trasferimento in favore della FI, di cui al Parte_2 successivo punto 7. Da tale trasferimento dovrà rilasciare l'immobile Parte_2
alla FI a semplice richiesta della stessa.
6) Fino al trasferimento di cui al successivo punto 7 corrisponderà a Parte_1 [...]
, per il mantenimento ordinario e straordinario della casa coniugale la somma Parte_2 di €.1.000,00 entro il giorno cinque di ogni mese. provvederà a tale Parte_2 mantenimento nei limiti dell'importo ricevuto su base annua, al netto delle imposte che sullo stesso gravano.
7) si obbliga a trasferire alla FI nata a [...] il 30 luglio Parte_1 Persona_1
2004 (C.F. ), entro sei mesi dal passaggio in giudicato della emittenda C.F._3
sentenza che definirà il giudizio di divorzio alle condizioni previste dal presente accordo, la casa coniugale di via Vito Falco 2/C – Marsala con le relative pertinenze ed arredi e precisamente: appartamento catastato al foglio 191 p.lla 475 sub. 76 cat. A/2 mq.288; due posti auto di pertinenza cat. C/6 catastati al foglio 191 p.lla 475 subalterni 189, 190, ciascuno di mq.11; garage catastato al foglio 191 p.lla 475 sub 122 di mq.81 cat C/6.
I costi e gli oneri di trasferimento o cancellazione di iscrizioni e trascrizioni sono interamente a carico di fermo restando che le parti chiedono di usufruire delle agevolazioni Parte_1 fiscali previste dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 per i trasferimenti convenuti in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nel procedimento di divorzio, essendo le relative pattuizioni tutte funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) Dal mese successivo al trasferimento di cui al punto 7), fino al raggiungimento dell'autonomia economica della FI , corrisponderà, direttamente alla FI , per il Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario dell'appartamento e delle pertinenze trasferite, la somma di
€.600,00 mensili e provvederà ad accollarsi le spese straordinarie per la manutenzione dei predetti
6 immobili che dovessero eccedere la somma annua versata alla FI per il mantenimento della casa di Marsala.
9) Tutte le somme previste nel presente accordo e dovute a , saranno aggiornate annualmente dal 1.1.2026 sulla base delle variazioni dell'euro maturate nei dodici mesi precedenti, come a accertate dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati.
10) si obbliga a versare a , a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, L.898/1970, la somma di €.225.000,00 entro i seguenti termini, €.75.000,00 entro otto giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di divorzio alle condizioni previste dal presente accordo;
€.75.000,00 entro settembre 2025 e €.75.000,00 entro luglio 2026.
11) Spese del procedimento compensate”.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla legge 6/5/2015 n.
55 e successive modifiche.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Il Tribunale prende atto delle conclusioni congiunte, sopra riportate, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore.
Si dà atto che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento mediante invio degli atti in data 04/06/2024.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato ad [...] il Parte_1
10.5.1970 e nata a [...] il [...] celebrato a Parte_2
Capri il 5 ottobre 2009 con rito civile, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.45, p. II s .C, anno 2009;
7 - prende atto delle condizioni stabilite nell'accordo riportato in parte motiva, sottoscritto digitalmente dalle parti, e depositato nel fascicolo telematico in data
31/01/2025;
- compensa le spese tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di
Marsala, il 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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