Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 815 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Murru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Lovicu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 8
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/03/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini delle annotazioni di legge.
B) L'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva di , Controparte_1 sito in Cagliari nella via san Saturnino n. 93 - distinta al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 18, particella 8100, subalterno 5, piani 1-2, Cat.
A/2, mq. 164, rendita € 1.487,40, con tutti gli arredi e corredi che contiene, viene Per assegnata definitivamente a , che vi abiterà con i figli e Controparte_1
secondo le modalità di esercizio del diritto di visita stabilite nel Persona_2 proseguo della presente separazione consensuale.
C) continuerà a pagare in via esclusiva le rate di mutuo del predetto Controparte_1 immobile sino a naturale scadenza.
D) Posto che la parti stanno già vivendo una separazione di fatto e in virtù di quanto previsto al punto che precede del presente ricorso, si dà atto che Pt_1
ha intrapreso il reperimento di nuova abitazione (in locazione o
[...] acquisto) per poterci vivere assieme ai figli, idoneo ad accogliere i ragazzi durante la loro permanenza presso di lui, essendosi già obbligato a rilasciare l'immobile entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della somma come
Pag. 2 di 8 indicata al punto O punto a) che segue, e già corrisposta in data 31 gennaio
2025, impegnandosi quindi a trasferire tempestivamente la propria residenza nella nuova abitazione, con contestuale comunicazione alla signora.
Per E) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso ma con residenza anagrafica, ai fini amministrativi, presso l'abitazione della madre sita in Cagliari nella via San
Saturnino n. 93, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Avranno collocazione paritetica (50%) con alternanza, anche a cadenza settimanale, presso la casa del padre e quella della madre secondo le modalità che seguono.
F) I genitori cureranno l'istruzione e l'educazione dei minori secondo le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative alla loro salute, educazione, formazione scolastica e orientamento religioso, alla partecipazione ad attività formative extrascolastiche, all'utilizzo di motoveicoli e di trasporto di vario tipo, ai viaggi di istruzione e svago e quant'altro appaia rilevante ai fini dell'educazione e della crescita serena ed equilibrata dei medesimi, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato della predetta responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui i minori staranno presso ciascuno.
Per G) Le parti convengono che e potranno comunque vedere e stare col Per_2 padre o con la madre ogniqualvolta ne facciano richiesta, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e i loro impegni scolatici, sportivi e ludici.
Ad ogni modo resta ferma la collocazione paritetica (50% del tempo), anche a cadenza settimanale e/o comunque secondo il criterio della alternanza nell'arco del mese, e quindi nel rispetto della permanenza in egual misura presso ciascun genitore, salva la necessaria flessibilità di turnazione in ragione delle specifiche e peculiari attività lavorative di entrambi i genitori e degli impegni dei figli.
H) Durante le vacanze scolastiche estive si proseguirà con la regolamentazione prevista durante l'arco dell'anno, e quindi con la conservazione del tempo paritetico al 50%, con previsione di un periodo di vacanza presso ciascun genitore di 15 giorni consecutivi o, in alternativa, previo accordo, frazionati in due distinti periodi di almeno 7 giorni consecutivi;
il periodo di vacanza prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 20 giugno di ogni anno, con la precisazione che i minori trascorreranno la festività del 15 agosto ad anni alterni con ciascun genitore.
Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno le festività con i Per figli ed ad anni alterni. Per_2
Pag. 3 di 8 Durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre e così ad anni alternati, mentre per il restante periodo di vacanza seguirà il regime della alternanza e secondo le modalità concordate con l'altro genitore entro il 10 del mese di dicembre.
I periodi delle vacanze estive, pasquali e natalizie interrompono la normale alternanza, che è altresì interrotta nel caso di eventuale viaggio dei ragazzi con uno dei genitori.
Sempre con salvezza della facoltà delle parti di concordare diversamente in relazione a specifiche occasionali esigenze, dandone comunicazione almeno cinque giorni prima, nonché di salvaguardia e rispetto delle determinazioni e scelte dei figli adolescenti.
I) Relativamente al mantenimento dei figli, tenuto conto dell'entità delle attuali entrate di ciascuna parte e delle personali e rispettive situazioni professionali, economiche e patrimoniali, preso anche atto del contenuto delle rispettive dichiarazioni dei redditi, che le parti si sono scambiate e prodotte all'atto della iscrizione a ruolo e pur preso atto della concordata previsione del tempo di collocamento paritario come convenuto ai punti che precedono, le parti convengono che contribuisca al mantenimento dei figli, con Parte_1 funzione perequativa, mediante la corresponsione della somma di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) per entrambi i figli, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a CP_1
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal
[...] mese di aprile 2026.
Per l'individuazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento si fa espresso rinvio al protocollo CNF, che le parti acquisiscono.
J) Nell'ipotesi in cui il predetto tempo paritetico non dovesse essere rispettato, e quindi in caso di collocamento prevalente presso la madre, Parte_1 contribuirà al mantenimento dei figli, anche con funzione perequativa, mediante la corresponsione della somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) per tutti e due i figli mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a sino al mese di settembre 2025. Controparte_1
Con decorrenza dal mese di ottobre 2025, e sempre nell'ipotesi in cui il tempo paritetico non dovesse essere rispettato, e quindi in caso di collocamento prevalente presso la madre, contribuirà al mantenimento dei figli, Parte_1 anche con funzione perequativa, mediante la corresponsione della somma di €
750,00 (settecentocinquanta/00) per tutt'e due i figli mediante bonifico bancario da effettuare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a CP_1
e sempre con previsione della rivalutazione annuale con decorrenza dal
[...] mese di aprile 2026.
Ad ogni modo, per l'individuazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento si fa espresso rinvio al protocollo CNF, che le parti acquisiscono.
Pag. 4 di 8 K) Per espressa previsione tra le parti, fino al momento del suo trasferimento nella nuova abitazione provvederà al pagamento di metà di tutti i costi Parte_1 derivanti e/o relativi alla sola coabitazione e specificatamente provvederà a sostenere esclusivamente in detta misura i costi delle utenze (Enel e acqua e internet) nonché di quelle necessarie per il mantenimento dei figli (compreso vitto).
L) La percezione dell'assegno unico permarrà in via esclusiva in capo alla signora nella misura determinata dall'ente erogatore sulla base degli indici CP_1
d'attribuzione adottati.
M) In merito alle spese straordinarie, le parti si faranno carico nella misura del
50% ciascuno, senza il preventivo accordo, delle spese straordinarie: mediche e farmaceutiche a) urgenti, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e dallo specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari, farmaci ad esclusione di acquisto di farmaci da banco (rientranti nel mantenimento ordinario e come indicati nel Protocollo CNF), come da protocollo del CNF;
scolastiche intendendosi queste a) libri di testo scolastici (di inizio anno), b) tasse/rette di iscrizione a università pubbliche, c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola, rinviando comunque e per quanto non detto al Protocollo del CNF.
Ancora le parti contribuiranno in misura del 50% ciascuno, previo accordo per iscritto, alle spese straordinarie: mediche: a) prestazioni non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, quelle conseguenti all'acquisto di presidi quali occhiali da vista, apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura della persona, interventi chirurgici ed ancora tutte le spese sanitarie non effettuate con il
Servizio Sanitario Nazionale, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, prosecuzione dei trattamenti e dei percorsi Per specialistici dei quali già beneficiavano e prima della separazione (e Per_2 così per psicologo); spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche rinviando comunque e per quanto non detto al Protocollo del
CNF.; scolastiche: a) ripetizioni e/o corsi di recupero e lezioni private, corsi extra-scolastici, iscrizioni e rette scolastiche e universitarie di istituti privati, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo-scuola, b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) spese per la frequentazione di anno o porzione d'anno scolastico all'estero (comprensive di oneri eventuali agenzie o associazioni), tasse scolastiche ed oneri extrascolastici collegati al corso frequentato, spese di trasporto interno, biglietti aerei e spese per il collegamento dall'Italia e gli spostamenti interni in loco, rinviando comunque e per quanto non detto al Protocollo del CNF;
extrascolastiche (da
Pag. 5 di 8 documentare) che richiedono sempre il preventivo accordo: a) corsi di lingue o di disciplina dedicata;
b) attività sportive e pertinente abbigliamento sportivo e attrezzature sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) assicurazione, bollo relativi ai mezzi di trasporto in uso, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto in uso ai ragazzi;
d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni) f) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli facendosi riferimento per quanto non detto al Protocollo del CNF.
Le parti si danno reciprocamente atto che le spese relative all'acquisto di abbigliamento e calzature di inizio stagione e/o comunque effettuate nel corso dell'anno sono già comprese nell'assegno di mantenimento così come determinato ai punti I e J che precedono e in conformità a quanto stabilito nel protocollo CNF vigente.
N) Le parti stabiliscono consensualmente che, considerate le rispettive capacità economiche, nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
O) Le parti, al fine di regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra esse intercorrenti, anche inerenti le spese sostenute per l'acquisizione e ristrutturazione della casa familiare sita nella via San Saturnino n. 93, e dato atto che il presente accordo patrimoniale è comunque funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed stabiliscono che:
a) in adempimento l'obbligo assunto con la sottoscrizione del ricorso del 25 gennaio 2025, ha corrisposto a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di Euro 41.000,00 e l'effettivo accredito sul conto del destinatario costituisce piena quietanza;
b) si obbliga a trasferire in favore di la propria Controparte_1 Parte_1 quota dei seguenti immobili:
I) quota proprietà pari a ½ immobile sito a Teulada, località Monti Arrubiu snc, piani T-1, Cat. A/3, rendita € 222,08, censito al catasto fabbricati Sez.
Urb. C, Foglio 7, particella 373;
II) quota nuda proprietà pari a ½ immobile sito a Teulada, località Monti
Arrubiu snc, piani T-1, Cat. A/4, rendita € 130,15, censito al catasto fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 7, particella 407 sub. 1;
III) quota nuda proprietà pari a ½ terreno sito in agro di Teulada, censito al catasto terreni al Foglio 307, particella 422, R.D. € 2,07 R.A. € 1,03;
IV) quota nuda proprietà pari a 1/6 terreno sito in agro di Teulada, censito al catasto terreni al Foglio 307, particella 423, R.D. € 0,06 R.A. € 0,03.
c) Posto che nelle more del deposito del ricorso e l'emananda sentenza di separazione le parti, ad oggi ancora comproprietarie, hanno individuato dei terzi acquirenti per gli immobili come indentificati al punto che precede, col
Pag. 6 di 8 presente verbale, i coniugi medesimi - fermo quanto indicato al punto b che precede, concordemente prevedono le due ipotesi alternative di trasferimento che seguono:
1) le parti si obbligano a rivolgersi a notaio di fiducia per provvedere alla stipula del contratto di cui al punto che precede nel termine di 60 gg. dal provvedimento di omologa della presente separazione consensuale.
I costi presupposti, connessi e correlati al mandato professionale (onorari) per il notaio saranno sopportati interamente da il quale ha Parte_1 dichiarato di volersi avvalere dell'esenzione di ogni tassa ed onere prevista dall'art.19 L.74/87; le parti prestano sin da ora consenso a che, prima del medesimo atto, si proceda a rivedere il classamento catastale degli immobili in quanto fatiscenti (collabenti e/o in corso di costruzione), con costi di variazione catastale a carico di;
Parte_1
2) qualora tra le parti e terzi acquirenti si determini di procedere al rogito già prima della data della sentenza di omologa di separazione, Controparte_1 provvederà al trasferimento della propria quota ai terzi individuati sottoscrivendo così il relativo atto di compravendita coi terzi acquirenti, obbligandosi a rinunciare in favore di al corrispettivo di Parte_1 vendita, relativo alla propria quota, essendo ciò funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla totale definizione di tutte le vicende di natura economica e patrimoniale.
d) Conseguentemente, in relazione alle vicende di natura economica e patrimoniale, con l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti
(punto O) le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte dichiarando inoltre di aver definito integralmente i rapporti economico patrimoniali, anche pregressi, e di non aver quindi più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo o ragione;
le parti sin da ora concordano espressamente che, relativamente all'immobile sito a Cagliari nella via San
Saturnino n. 93, tutti i tributi e le imposte, di qualsiasi natura, ancorché non ancora accertate e/o accertande, anche riferite ad annualità pregresse e sino alla sottoscrizione del presente accordo (sino al 2024), nonché le spese, anche condominiali ordinarie e straordinarie (in particolare quelle relative al cancello e al completamento della recinzione comune), e tra queste quelle inerenti la causa civile per la servitù di acque fognarie contro terzi, siano sostenute in via esclusiva da , senza possibilità di ripetizione Controparte_1 alcuna, nella sua qualità di proprietaria esclusiva.
P) Le parti si rilasciano il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro quindici giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Pag. 7 di 8 Q) Le parti comparenti danno atto che qualsiasi oggetto, bene mobile/arredo, effetto personale e quant'altro non menzionato e/o indicato nel presente atto, è stato già diviso con accordo separato e già scambiato tra le parti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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