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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito della presentazione delle note scritte per l'udienza cartolare del 17/04/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1303 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Alberto Ciuffreda Parte_1 C.F._1
- attore -
e
- (C.F. ), con l'Avv. Michele Arena Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
§§§
Oggetto: sfratto per finita locazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha intimato sfratto per finita locazione Parte_1
nei confronti di , in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Mattinata alla via Controparte_1
G. Di Vagno, n. 36, concesso in godimento all'intimato con contratto del 05.01.2020 (registrato il
13.01.2020).
La si è costituito in giudizio e si è opposto alla convalida, deducendo l'inefficacia CP_1
della disdetta inviatagli dal proprietario, per mancata indicazione del prezzo di vendita dell'immobile oggetto di causa, così da impedirgli l'esercizio del diritto di prelazione ex artt. 3, comma 1 lett. g) della legge n. 431/1998 e 38 della legge n. 392/1978.
Ritenuti insussistenti i presupposti anche per l'adozione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., invocata dall'intimante, il giudice non ha convalidato lo sfratto, non ha concesso
1 l'ordinanza provvisoria di rilascio e ha pronunciato ordinanza di mutamento del rito, fissando l'udienza per la discussione davanti a sé della causa, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, successivamente esperito e non andato a buon fine.
Le parti hanno depositato quindi le previste memorie integrative ma, successivamente, hanno chiesto un primo rinvio per trattative pendenti.
A seguito dell'udienza su indicata, prevista in trattazione scritta, a seguito del deposito di note da parte del solo intimante, la causa è ora decisa.
§§§
1. Con le suddette note di trattazione scritta, depositate dal solo intimante originario, questi ha comunicato al giudice il venir meno dell'interesse alla pronuncia a suo tempo richiesta.
Infatti, ivi si legge che:
- nelle more del presente giudizio, l'attore, con atto notificato il 04.11.2024, ha provveduto a intimare al conduttore, , anche sfratto per morosità; Controparte_1
- all'udienza dell'11.12.2024, il Giudice, rilevata la mancata comparizione dell'intimato, nonostante la regolarità delle notifiche, ha convalidato lo sfratto e ordinato all'intimato di rilasciare l'immobile di proprietà dell'intimante (oltre che ingiunto il pagamento dei canoni e delle spese inevase);
Ha chiesto quindi l'intimante di pronunciare, nel presente giudizio di sfratto per finita locazione, la
“cessazione della materia del contendere”, poiché l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità del 11.12.2024 ha efficacia di giudicato sostanziale sulla cessazione della locazione e preclude ogni successiva contestazione sulla pronuncia e sull'esistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto medesimo.
Ha espressamente specificato, il medesimo intimante, che “la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando si verifica l'integrale cessazione delle ragioni di contrasto tra le parti, come nel caso di specie, dove il rapporto locativo è già stato risolto con l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità”.
Siamo difronte pertanto al dichiarato venir meno dell'interesse dell'intimante alla pronuncia originariamente richiesta e, quindi, a una condizione essenziale dell'azione intrapresa, non invece a una mera rinuncia agli atti del giudizio (che richiederebbe l'accettazione della controparte).
Va quindi pronunciata, con sentenza, la cessazione della materia del contendere o sopraggiunta improcedibilità della domanda per intervenuto venir meno del predetto interesse alla pronuncia in capo all'agente.
§§§
2. A fronte di quanto sopra, parte opposta non ha richiesto per parte sua alcuna condanna alla
2 rifusione delle spese del presente giudizio, né la stessa si impone nei casi come quello di specie, nemmno sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
In ogni caso, allo stato dell'istruttoria svolta, si imporrebbe comunque la compensazione delle stesse non potendosi svolgere alcuna prognosi sull'esito del giudizio in senso favorevole all'una o all'altra parte del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso lì 17/04/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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