Articolo 1791 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1791. (( (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). )) (( 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, e' corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di 50 euro.
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:
a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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