Art. 2. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 , come rifinanziato dall' articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2, comma 1.
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 288 del 2002 e' il seguente:
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per il finanziamento del fondo di cui all'art. 2, e' autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell' art. 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, e' il seguente:
«535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288 , per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2, comma 1.
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 288 del 2002 e' il seguente:
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per il finanziamento del fondo di cui all'art. 2, e' autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell' art. 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, e' il seguente:
«535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288 , per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.».