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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2785/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Alessandro Bongiovanni e l'Avv. Greta Frigo presso i quali hanno eletto domicilio telematico.
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Masate il 26.9.2019 (anno 2019 - atto n.
4 - parte II - serie A). In separazione dei beni. Con i seguenti figli: nata il [...] cittadina italiana. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
- ordinare al Comune di Masate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e collocata prevalentemente presso la residenza della madre, attualmente sita in Masate, via D. Alighieri, n. 10, ove Parte_1 manterrà la residenza anagrafica. I genitori eserciteranno in via disgiunta la responsabilità genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione, nel senso che le relative decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, mentre le decisioni di maggior interesse per la minore, riguardanti salute, educazione ed istruzione, e più in generale la straordinaria amministrazione, dovranno essere concordate da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità e delle aspirazioni della figlia.
- Il padre, , potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita in favore della figlia, Parte_2
, tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra Persona_1 scolastici della medesima e, comunque con un preavviso telefonico (via chiamata o anche solo SMS, Whattsapp) e/o e.mail alla OR e suo benestare;
in ogni caso, il diritto/dovere di Parte_1 visita del padre dovrà essere esercitato nel minimo con le seguenti modalità:
- terrà con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì sera, fino alle ore 21:00 Per_1 della domenica sera quando riaccompagnerà presso l'abitazione materna, con pernottamento Per_1 presso la casa del padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro;
pertanto, i genitori concorderanno i fine settimana di competenza del padre una volta che quest'ultimo avrà contezza della turnistica, che tendenzialmente gli viene comunicata dal datore di lavoro alla fine di ogni mese;
- terrà con sé due giorni infrasettimanali, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18:00 alle ore Per_1
21:00 con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla a scuola la mattina successiva ovvero, nel periodo in cui non vi è scuola, presso l'abitazione materna, compatibilmente con i propri turni di lavoro;
- terrà con sé durante le vacanze estive, per (almeno) 2 settimane anche non consecutive, nel Per_1 periodo compreso tra la metà del mese di giugno e la fine del mese di agosto di ogni singolo anno;
i genitori concorderanno, tra loro, entro e non oltre il termine del 30 maggio di ogni singolo anno, l'esatto periodo in cui il padre terrà con sé la figlia minore per le settimane estive (almeno due) di propria competenza;
- per quanto concerne le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la Per_1 settimana dal 24.12 al 31.12 e dall'1 al 6.1, garantendo a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con la figlia o l'intera giornata di Natale o la sera della Vigilia, nonché il Giorno di Santo Per_1
Stefano o il Capodanno, anche alternando di anno in anno;
- per quanto concerne le vacanze pasquali, il carnevale e in genere tutte le singole festività dell'anno ed i ponti scolastici (a mero titolo di esempio il 25.4, l'1.5, l'8.12, il giorno del compleanno di Per_1 ecc.); saranno suddivisi a metà tra i genitori, fatta salva la possibilità di accordarsi volta per volta in base alla rispettiva disponibilità ed in base ai desideri ed alle esigenze – sia scolastiche che extrascolastiche – della figlia Per_1
- entrambi i coniugi si impegnano a comunicare il luogo (indirizzo e recapito telefonico) in cui la figlia trascorrerà il periodo di vacanza (estiva, natalizia, pasquale ecc.) e qualora si svolgesse all'estero, sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore;
- i genitori si danno reciprocamente atto che lo schema sopra riportato costituisce un insieme di
“regole minime” e comunque flessibili, da modulare e ampliare in ragione del maggior grado di autonomia che la figlia raggiungerà crescendo, restando pertanto salvi i diversi e migliori accordi che i genitori raggiungeranno di volta in volta, facendo in modo che i periodi di permanenza con la minore siano equamente distribuiti;
i genitori si danno reciprocamente atto altresì che il sopra esposto schema potrebbe subire variazioni in relazione alla loro turnistica lavorativa, sempre privilegiando il benessere della figlia, e che le relative variazioni dovranno essere comunicate all'altro genitore con il maggior preavviso possibile.
- Il padre potrà telefonare alla figlia ogni volta che lo vorrà.
- Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia , la somma di Euro 300,00 mensili, che verrà erogata Persona_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, così come già erogata a fare tempo dal mese di novembre 2024, mediante bonifico bancario sul c/c già noto al medesimo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, ciò fino alla piena autosufficienza economica della figlia;
- Il padre, oltre al contributo al mantenimento mensile di si impegna, altresì, a partecipare Per_1 nella misura del 40% alle spese straordinarie extra assegno relative alla figlia Persona_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro , dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro e non oltre 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta che richiedono.
- Dare atto che l'assegno unico universale spettante al nucleo familiare in forza del D.Lgs. n.230 del 21 dicembre 2021, su accordo delle parti, spetterà integralmente alla madre, OR . Parte_1
- Entrambi i coniugi danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a chiedere, uno nei confronti dell'altro, la corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o di concorso al mantenimento per sé e a qualsivoglia ulteriore richiesta e/o pretesa economica, dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia causa dedotta o deducibile derivante dal vincolo coniugale, e da ogni altro vincolo economico e/o patrimoniale tra loro intercorso, avendo già disciplinato e definito ogni rapporto e/o vincolo. - La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
- I coniugi si danno reciproco assenso, anche relativamente alla figlia minorenne al rilascio Per_1 ed al rinnovo del passaporto, nonché di tutti gli altri documenti per i quali è richiesto il consenso dell'altro coniuge, fermo rimanendo il necessario e preventivo consenso dell'altro coniuge in caso di viaggi di all'estero. Per_1
- I coniugi si obbligano altresì a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio, recapito telefonico e/o di posta elettronica.
All'udienza del 02.04.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate;
inoltre hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Masate il 26.09.2019.
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Spese di procedura al definitivo.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato Dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo