TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1522/2024
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1522/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] scala F,
e
(CF. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] scala F,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino alla Via Perosa n° 62, presso lo Studio
dell'Avv. Roberta Alba che li rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 02.07.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che:
- hanno convissuto more uxorio dall'anno 2014 ma ora la convivenza è cessata essendo venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione è nato il figlio a Torino (TO) il 02.05.2020; Persona_1
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ Voglia regolare i rapporti tra i ricorrenti ed il loro figlio minorenne accogliendo le condizioni
di seguito riportate e concordate tra i genitori:
A. il minore rimarrà affidato ad ambedue i genitori in conformità della Persona_1
disciplina sull'affidamento condiviso - con esercizio, anche separato, della responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione
- con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella futura abitazione che la stessa ha
già provveduto a reperire, sita sempre in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala B;
B. fin tanto che l'abitazione familiare non verrà venduta a terzi (ovvero sino al mese di Luglio
2024), il minore continuerà ad abitare insieme alla madre e al padre presso l'unità immobiliare
sita in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala F, salva la facoltà del padre di
trasferire anzitempo la propria residenza nell'appartamento già individuato, sito in Settimo
Torinese (TO), Via Castiglione n. 18;
C. all'atto di vendita dell'immobile in comproprietà sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio
Parco n. 74 scala F, le parti si impegnano ad estinguere il relativo mutuo e a suddividere in
parti uguali l'eventuale somma che dovesse residuare;
Pag. 2 di 9 D. Le parti si impegnano, altresì, ad estinguere, subito dopo la vendita dell'immobile, il conto
corrente coinstestato n. 000046582696 acceso presso la Banca Credit Agricole, previa
suddivisione in parti uguali di eventuali somme ivi depositate al momento della chiusura;
E. La camera da letto e la cucina ivi presenti nell'abitazione familiare ut supra menzionata,
salvo successivo diverso accordo, verranno cedute a terzi ed il relativo ricavato verrà suddiviso
in parti uguali tra i ricorrenti;
F. fin tanto che i genitori condivideranno l'alloggio adibito a casa familiare, entrambi
continueranno ad occuparsi del menage familiare senza che l'uno debba versare all'altro
alcunché;
G. dal momento in cui l'immobile sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala F
verrà venduto e le parti trasferiranno la propria residenza altrove, e comunque a far data dal
mese di agosto 2024, il sig. verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra Pt_1
la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo Pt_2
di contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese extra assegno
secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea concordato tra Avvocati e Magistrati in
data 24.6.2016, che qui si intende integralmente richiamato;
H. Il sig. inoltre, riconosce in capo alla sig.ra il diritto a percepire, nella Pt_1 Pt_2
misura del 100%, l'assegno familiare INPS per il minore, cedendo pertanto alla stessa la propria
quota di spettanza ex lege pari al 50%;
I. fin tanto che le parti condivideranno la casa di abitazione entrambi si impegnano a versare
mensilmente le relative quote di mutuo dal conto corrente cointestato che verrà definitivamente
chiuso subito dopo la vendita dell'immobile;
J. le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore afferenti alla scelta Persona_1
della residenza abituale, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, allo sport, al
tempo libero, alle spese mediche e alle cure di ogni genere, saranno assunte di comune accordo
Pag. 3 di 9 da ambedue i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
del figlio;
K. in punto “diritto di visita” del genitore non collocatario i ricorrenti, salvo ogni più ampio
accordo tra le parti e nel rispetto dei desideri del figlio, concordano che, a far data da quando il
padre si allontanerà dall'abitazione familiare (a seguito della vendita dell'immobile o per sua
decisione anticipata):
1) in merito alla routine mensile il sig. terrà con sé il figlio: Pt_1
due fine settimana alterni per ogni mese a partire dal venerdì sera quando andrà a prenderlo
a casa della madre, sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, quando lo
riaccompagnerà presso la residenza materna;
2) in merito alla routine settimanale il sig. Pt_1
- quando non avrà il figlio nel weekend, lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola sino
al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei
periodi di festività scolastica.
- quando avrà con sé il minore nel fine settimana, potrà invece tenere con sé il Per_1
martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o
presso la residenza materna nei periodi di festività scolastica.
3) in ogni caso, il padre potrà comunicare con il figlio - telefonicamente o con altri mezzi
informatici, ivi compresi skype e video chiamate – anche quotidianamente.
4) in merito alle festività annuali il sig. nel rispetto del principio dell'alternanza, Pt_1
se nel 2025 il minore trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, a
Santo Stefano quest'ultimo starà con il padre e così via per gli anni a venire. Tale principio
si applicherà anche alle seguenti festività:
- Vigilia di Capodanno/ giorno di Capodanno;
- Pasqua / Pasquetta;
Pag. 4 di 9 5) in merito alle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio 2 settimane, Pt_1
anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre la prima
settimana di aprile di ogni anno, purchè le vacanze non coincidano con il periodo di
frequenza scolastica del minore:
6) entrambi i genitori informeranno l'altro genitore dell'indirizzo della località in cui
soggiorneranno con il figlio;
L. in punto “mantenimento” i ricorrenti rimandano al punto G) e H) del
presente ricorso.
M. i genitori si impegnano a mantenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le
questioni afferenti il figlio e far sì che questi mantenga rapporti con entrambi i rami
parentali;
N. i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei
documenti di espatrio per il figlio.
O. i signori e dichiarano che le suesposte condizioni risultano Pt_1 Pt_2
soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e le sottoscrivono”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att.
Pag. 5 di 9 c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 06.08.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in Persona_1
regime condiviso, con esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella futura abitazione che la stessa ha già provveduto a reperire, sita sempre in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala B;
fin tanto che l'abitazione familiare non verrà venduta a terzi, il minore continuerà ad abitare insieme alla madre e al padre presso l'unità immobiliare sita in Settimo Torinese (TO), Via
Regio Parco n. 74 scala F, salva la facoltà del padre di trasferire anzitempo la propria residenza nell'appartamento già individuato, sito in Settimo Torinese (TO), Via
Castiglione n. 18;
Pag. 6 di 9 2) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che all'atto di vendita dell'immobile in comproprietà sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74
scala F, le parti si impegnano ad estinguere il relativo mutuo e a suddividere in parti uguali l'eventuale somma che dovesse residuare;
si impegnano, altresì, ad estinguere,
subito dopo la vendita dell'immobile, il conto corrente coinstestato n. 000046582696
acceso presso la Banca Credit Agricole, previa suddivisione in parti uguali di eventuali somme ivi depositate al momento della chiusura;
che la camera da letto e la cucina ivi presenti nell'abitazione familiare ut supra menzionata, salvo successivo diverso accordo, verranno cedute a terzi ed il relativo ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti;
che fin tanto che i genitori condivideranno l'alloggio adibito a casa familiare, entrambi continueranno ad occuparsi del menage familiare senza che l'uno debba versare all'altro alcunché;
3) dispone che dal momento in cui l'immobile sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio
Parco n. 74 scala F verrà venduto e le parti trasferiranno la propria residenza altrove, il padre versi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese alla madre la somma di € 150,00,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea concordato tra Avvocati e Magistrati in data
24.6.2016, che le parti hanno richiamato;
4) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il padre riconosce in capo alla madre il diritto a percepire, nella misura del 100%, l'assegno familiare INPS per il minore, cedendo pertanto alla stessa la propria quota di spettanza ex lege pari al 50%;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che fin tanto che condivideranno la casa di abitazione entrambi si impegnano a versare mensilmente le relative quote di mutuo dal conto corrente cointestato che verrà definitivamente chiuso subito dopo la vendita dell'immobile;
Pag. 7 di 9 6) dispone che le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore Per_1
afferenti alla scelta della residenza abituale, all'educazione, alla formazione
[...]
scolastica, alla salute, allo sport, al tempo libero, alle spese mediche e alle cure di ogni genere, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
7) dispone che salvo più ampio accordo il padre terrà con sé il figlio due fine settimana alterni per ogni mese a partire dal venerdì sera quando andrà a prenderlo a casa della madre, sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, quando lo riaccompagnerà
presso la residenza materna;
quando non avrà il figlio nel weekend, lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei periodi di festività scolastica;
quando avrà con sé il minore nel fine settimana, potrà invece tenere con sé il figlio il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei periodi di festività scolastica;
in ogni caso, il padre potrà
comunicare con il figlio - telefonicamente o con altri mezzi informatici, ivi compresi skype e video chiamate – anche quotidianamente;
durante le festività annuali il padre,
nel rispetto del principio dell'alternanza, se nel 2025 il minore trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, a Santo Stefano quest'ultimo starà con il padre e così via per gli anni a venire. Tale principio si applicherà anche alle seguenti festività: - Vigilia di Capodanno/ giorno di Capodanno;
- Pasqua / Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre la prima settimana di aprile di ogni anno, purchè le vacanze non coincidano con il periodo di frequenza scolastica del minore;
entrambi i genitori informeranno l'altro genitore dell'indirizzo della località in cui soggiorneranno con il figlio;
dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si impegnano a mantenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti il figlio e far sì che questi mantenga rapporti con entrambi i rami parentali;
che prestano sin d'ora il
Pag. 8 di 9 consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per il figlio;
e che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e le sottoscrivono.
8) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1522/2024
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1522/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] scala F,
e
(CF. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] scala F,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino alla Via Perosa n° 62, presso lo Studio
dell'Avv. Roberta Alba che li rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 02.07.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che:
- hanno convissuto more uxorio dall'anno 2014 ma ora la convivenza è cessata essendo venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione è nato il figlio a Torino (TO) il 02.05.2020; Persona_1
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ Voglia regolare i rapporti tra i ricorrenti ed il loro figlio minorenne accogliendo le condizioni
di seguito riportate e concordate tra i genitori:
A. il minore rimarrà affidato ad ambedue i genitori in conformità della Persona_1
disciplina sull'affidamento condiviso - con esercizio, anche separato, della responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione
- con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella futura abitazione che la stessa ha
già provveduto a reperire, sita sempre in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala B;
B. fin tanto che l'abitazione familiare non verrà venduta a terzi (ovvero sino al mese di Luglio
2024), il minore continuerà ad abitare insieme alla madre e al padre presso l'unità immobiliare
sita in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala F, salva la facoltà del padre di
trasferire anzitempo la propria residenza nell'appartamento già individuato, sito in Settimo
Torinese (TO), Via Castiglione n. 18;
C. all'atto di vendita dell'immobile in comproprietà sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio
Parco n. 74 scala F, le parti si impegnano ad estinguere il relativo mutuo e a suddividere in
parti uguali l'eventuale somma che dovesse residuare;
Pag. 2 di 9 D. Le parti si impegnano, altresì, ad estinguere, subito dopo la vendita dell'immobile, il conto
corrente coinstestato n. 000046582696 acceso presso la Banca Credit Agricole, previa
suddivisione in parti uguali di eventuali somme ivi depositate al momento della chiusura;
E. La camera da letto e la cucina ivi presenti nell'abitazione familiare ut supra menzionata,
salvo successivo diverso accordo, verranno cedute a terzi ed il relativo ricavato verrà suddiviso
in parti uguali tra i ricorrenti;
F. fin tanto che i genitori condivideranno l'alloggio adibito a casa familiare, entrambi
continueranno ad occuparsi del menage familiare senza che l'uno debba versare all'altro
alcunché;
G. dal momento in cui l'immobile sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala F
verrà venduto e le parti trasferiranno la propria residenza altrove, e comunque a far data dal
mese di agosto 2024, il sig. verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra Pt_1
la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo Pt_2
di contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese extra assegno
secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea concordato tra Avvocati e Magistrati in
data 24.6.2016, che qui si intende integralmente richiamato;
H. Il sig. inoltre, riconosce in capo alla sig.ra il diritto a percepire, nella Pt_1 Pt_2
misura del 100%, l'assegno familiare INPS per il minore, cedendo pertanto alla stessa la propria
quota di spettanza ex lege pari al 50%;
I. fin tanto che le parti condivideranno la casa di abitazione entrambi si impegnano a versare
mensilmente le relative quote di mutuo dal conto corrente cointestato che verrà definitivamente
chiuso subito dopo la vendita dell'immobile;
J. le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore afferenti alla scelta Persona_1
della residenza abituale, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, allo sport, al
tempo libero, alle spese mediche e alle cure di ogni genere, saranno assunte di comune accordo
Pag. 3 di 9 da ambedue i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
del figlio;
K. in punto “diritto di visita” del genitore non collocatario i ricorrenti, salvo ogni più ampio
accordo tra le parti e nel rispetto dei desideri del figlio, concordano che, a far data da quando il
padre si allontanerà dall'abitazione familiare (a seguito della vendita dell'immobile o per sua
decisione anticipata):
1) in merito alla routine mensile il sig. terrà con sé il figlio: Pt_1
due fine settimana alterni per ogni mese a partire dal venerdì sera quando andrà a prenderlo
a casa della madre, sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, quando lo
riaccompagnerà presso la residenza materna;
2) in merito alla routine settimanale il sig. Pt_1
- quando non avrà il figlio nel weekend, lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola sino
al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei
periodi di festività scolastica.
- quando avrà con sé il minore nel fine settimana, potrà invece tenere con sé il Per_1
martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o
presso la residenza materna nei periodi di festività scolastica.
3) in ogni caso, il padre potrà comunicare con il figlio - telefonicamente o con altri mezzi
informatici, ivi compresi skype e video chiamate – anche quotidianamente.
4) in merito alle festività annuali il sig. nel rispetto del principio dell'alternanza, Pt_1
se nel 2025 il minore trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, a
Santo Stefano quest'ultimo starà con il padre e così via per gli anni a venire. Tale principio
si applicherà anche alle seguenti festività:
- Vigilia di Capodanno/ giorno di Capodanno;
- Pasqua / Pasquetta;
Pag. 4 di 9 5) in merito alle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio 2 settimane, Pt_1
anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre la prima
settimana di aprile di ogni anno, purchè le vacanze non coincidano con il periodo di
frequenza scolastica del minore:
6) entrambi i genitori informeranno l'altro genitore dell'indirizzo della località in cui
soggiorneranno con il figlio;
L. in punto “mantenimento” i ricorrenti rimandano al punto G) e H) del
presente ricorso.
M. i genitori si impegnano a mantenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le
questioni afferenti il figlio e far sì che questi mantenga rapporti con entrambi i rami
parentali;
N. i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei
documenti di espatrio per il figlio.
O. i signori e dichiarano che le suesposte condizioni risultano Pt_1 Pt_2
soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e le sottoscrivono”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att.
Pag. 5 di 9 c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 06.08.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in Persona_1
regime condiviso, con esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella futura abitazione che la stessa ha già provveduto a reperire, sita sempre in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74 scala B;
fin tanto che l'abitazione familiare non verrà venduta a terzi, il minore continuerà ad abitare insieme alla madre e al padre presso l'unità immobiliare sita in Settimo Torinese (TO), Via
Regio Parco n. 74 scala F, salva la facoltà del padre di trasferire anzitempo la propria residenza nell'appartamento già individuato, sito in Settimo Torinese (TO), Via
Castiglione n. 18;
Pag. 6 di 9 2) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che all'atto di vendita dell'immobile in comproprietà sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 74
scala F, le parti si impegnano ad estinguere il relativo mutuo e a suddividere in parti uguali l'eventuale somma che dovesse residuare;
si impegnano, altresì, ad estinguere,
subito dopo la vendita dell'immobile, il conto corrente coinstestato n. 000046582696
acceso presso la Banca Credit Agricole, previa suddivisione in parti uguali di eventuali somme ivi depositate al momento della chiusura;
che la camera da letto e la cucina ivi presenti nell'abitazione familiare ut supra menzionata, salvo successivo diverso accordo, verranno cedute a terzi ed il relativo ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti;
che fin tanto che i genitori condivideranno l'alloggio adibito a casa familiare, entrambi continueranno ad occuparsi del menage familiare senza che l'uno debba versare all'altro alcunché;
3) dispone che dal momento in cui l'immobile sito in Settimo Torinese (TO), Via Regio
Parco n. 74 scala F verrà venduto e le parti trasferiranno la propria residenza altrove, il padre versi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese alla madre la somma di € 150,00,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea concordato tra Avvocati e Magistrati in data
24.6.2016, che le parti hanno richiamato;
4) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il padre riconosce in capo alla madre il diritto a percepire, nella misura del 100%, l'assegno familiare INPS per il minore, cedendo pertanto alla stessa la propria quota di spettanza ex lege pari al 50%;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che fin tanto che condivideranno la casa di abitazione entrambi si impegnano a versare mensilmente le relative quote di mutuo dal conto corrente cointestato che verrà definitivamente chiuso subito dopo la vendita dell'immobile;
Pag. 7 di 9 6) dispone che le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore Per_1
afferenti alla scelta della residenza abituale, all'educazione, alla formazione
[...]
scolastica, alla salute, allo sport, al tempo libero, alle spese mediche e alle cure di ogni genere, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
7) dispone che salvo più ampio accordo il padre terrà con sé il figlio due fine settimana alterni per ogni mese a partire dal venerdì sera quando andrà a prenderlo a casa della madre, sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, quando lo riaccompagnerà
presso la residenza materna;
quando non avrà il figlio nel weekend, lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei periodi di festività scolastica;
quando avrà con sé il minore nel fine settimana, potrà invece tenere con sé il figlio il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei periodi di festività scolastica;
in ogni caso, il padre potrà
comunicare con il figlio - telefonicamente o con altri mezzi informatici, ivi compresi skype e video chiamate – anche quotidianamente;
durante le festività annuali il padre,
nel rispetto del principio dell'alternanza, se nel 2025 il minore trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, a Santo Stefano quest'ultimo starà con il padre e così via per gli anni a venire. Tale principio si applicherà anche alle seguenti festività: - Vigilia di Capodanno/ giorno di Capodanno;
- Pasqua / Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre la prima settimana di aprile di ogni anno, purchè le vacanze non coincidano con il periodo di frequenza scolastica del minore;
entrambi i genitori informeranno l'altro genitore dell'indirizzo della località in cui soggiorneranno con il figlio;
dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si impegnano a mantenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti il figlio e far sì che questi mantenga rapporti con entrambi i rami parentali;
che prestano sin d'ora il
Pag. 8 di 9 consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per il figlio;
e che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e le sottoscrivono.
8) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 9 di 9