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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 82/2024 R.G. promossa da:
(P.I.: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SOMMOVIGO PIERA (C.F.
) e SAFFIOTI CRISTIAN (C.F. ) - C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in VIA MALTA 2, INT.
2°, GENOVA;
appellante nei confronti di
1
Controparte_1
(COD. FISC. ) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI COCCHI (C.F. ) - C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in VIA MACAGGI, 21/5-
8, 16121, GENOVA (GE); appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia Parte_1
all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ritenuta la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia n. 449 del 20/06/2023, non notificata:
IN VIA PRINCIPALE: - in accoglimento delle argomentazioni esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale di includere nel canone concessorio le superfici relative al primo piano e alle terrazze dell'edificio della società o di altre ad esso afferenti, e diverse Controparte_2
dall'area di occupazione del fabbricato stesso e dell'area esterna, e per l'effetto annullare e/o disapplicare nelle relative parti i provvedimenti tutti impugnati;
- accertare e dichiarare la natura non demaniale dell'edificio costituente il ristorante/bar della società esponente;
IN VIA PRINCIPALE CUMULATIVA: in accoglimento delle argomentazioni esposte in atto, accertata la natura turistico/ricreativa dell'attività svolta dalla società attrice, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Ente convenuto a stabilire un canone di concessione superiore a quello previsto dal D. L. 400/93, come vigente all'epoca dei fatti, e per l'effetto annullare e/o disapplicare nella relativa parte il provvedimento impugnato;
IN OGNI CASO: condannare parte convenuta alla restituzione alle quote di canoni percepite in eccesso secondo i criteri di cui alle domande principali. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre a 15% per spese
2 generali, IVA e c.p.a. come per legge, del presente procedimento e di quello di primo grado”.
Per l'appellata AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
ORIENTALE: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, ritenuta la propria competenza:
Rigettare l'appello proposto dalla;
Confermare la Parte_1 Parte_1
sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale della Spezia in data 16/6/2023 in ogni sua parte, ivi compresa la determinazione sulle spese;
Porre a carico dell'appellante anche le spese e gli onorari di causa del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione in riassunzione, la società evocava in giudizio la convenuta Parte_1
(d'ora in avanti anche Controparte_1
solo Autorità Portuale) per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
L'attrice premetteva in fatto quanto segue:
- che con ricorso ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio l'Autorità Portuale della Spezia innanzi al TAR Liguria (R. G. R. n. 861/2016) al fine di chiedere l'annullamento dei provvedimenti di regolarizzazione contabile prot. 11889 del 29
Luglio 2016, prot. 13307 del 1° settembre 2016 e prot. 16888 del 26 ottobre 2016 relativi al rinnovo della concessione demaniale (licenza n. 2012/0068/SP, scadente il
31 Dicembre 2015) per il mantenimento di un fabbricato in struttura prefabbricata smontabile adibito a trattoria in località Cadimare, emessi dall'Autorità Portuale della
Spezia a seguito del parziale pagamento del canone concessorio;
- che innanzi al G.A. lamentava l'illegittima determinazione del canone concessorio, poiché includeva tra gli spazi soggetti a canone non solo l'area di sedime su cui insisteva l'edificio, bensì anche l'area coperta e la terrazza poste al primo piano dello stesso;
3 - che l'Amministrazione si costituiva in detto procedimento, contestando i motivi di impugnazione dedotti dalla , chiedendo il rigetto della domanda;
Controparte_3
- che successivamente, con nuovo ricorso anch'esso instaurato dinnanzi al TAR Liguria
(R. G. R. n. 38/2019), l'attrice aveva impugnato il provvedimento n. 107 del 23 ottobre
2018, relativo alla concessione demaniale rilasciata alla , riferibile al Controparte_3
periodo ricompreso tra 1.1.2016 e il 31.12.2019;
-che i motivi del ricorso erano i medesimi del precedente, cui si aggiungeva un ulteriore profilo riguardante la lamentata incompetenza dell'Autorità Portuale a determinare aumenti del canone di concessione in presenza di attività turistico-ricreative, quale quella esercitata dalla;
Controparte_3
-che anche in questo procedimento si costituiva l'Autorità Portuale chiedendo l'integrale rigetto della domanda di annullamento parziale del provvedimento impugnato;
-che in data 10 giugno 2020 veniva celebrata l'udienza di discussione di entrambe le cause, che venivano pertanto riunite e trattate congiuntamente;
-che i procedimenti erano quindi definiti con la sentenza n. 474/2020, depositata in data
9 luglio 2020, con la quale il G.A. aveva declinato la propria giurisdizione, non avendo ravvisato alcun profilo di discrezionalità, ma ritenendo la fattispecie oggetto di esame come relativa al mero accertamento del canone da applicarsi alla concessione de qua e come tale di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- che i procedimenti erano quindi stati riassunti dalla Società mediante separati atti di citazione, ritualmente notificati e depositati ed erano stati iscritti presso il Tribunale della Spezia con R. G. 2050/2020 e 2051/2020 e poi riuniti ex art 274 co. 1 c.p.c.
L'attrice fondava quindi la propria opposizione sui seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 28, 29 e 36 e 47,
49 e 54 cod. nav., difetto dei presupposti legittimanti, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati.
Parte attrice esponeva che nel 1993 era subentrata nella concessione relativa all'area demaniale marittima oggetto di giudizio lamentando che, erroneamente, in sede di
4 rinnovo della licenza, le superfici afferenti al primo piano dell'edificio fossero state qualificate come beni demaniali e come tali assoggettate al relativo regime concessorio.
Dal 1993 all'introduzione del presente giudizio, l'amministrazione aveva rilasciato, senza soluzione di continuità, successivi atti di concessione aventi sempre il medesimo oggetto, ovvero l'occupazione di una superficie di mq 297,16 di cui mq 132,16 di area coperta, coincidente con l'area ingombrata dall'edificio e mq 165 di area scoperta, coincidente con la superficie esistente intorno al manufatto, il tutto allo scopo di mantenere una struttura prefabbricata.
In tutti gli atti concessori il canone era stato parametrato unicamente alla superficie indicata in precedenza, sebbene il manufatto a due piani, fosse già presente con le medesime caratteristiche.
Tuttavia, nel 2015 dopo l'istanza finalizzata al rinnovo della concessione, l'Autorità
Portuale aveva chiesto il pagamento di un canone maggiore, in quanto relativo ad una metratura pari a mq 399,97 così includendo l'intero primo piano del ristorante, comprensivo di locale coperto e terrazza, mai conteggiati prima.
Ciò sarebbe stato fatto in violazione della definizione di beni demaniali fornita dagli artt. 28 e 29 del cod. nav. poiché, secondo tale normativa, affinché un'opera o una struttura possa ritenersi bene demaniale pertinenziale deve essere di proprietà dello
Stato, mentre, nel caso di specie, l'edificio adibito a ristorante, risulta essere di proprietà di soggetti privati.
Sul punto l'istante rilevava l'applicabilità della normativa del diritto di superficie ex art. 952 c.c. istituto che prevede la possibilità di impedire l'applicazione del principio di accessione alla proprietà del suolo. In base a tale schema la concessione de qua avrebbe configurato per il privato il diritto di mantenere la proprietà esclusiva della costruzione senza che la stessa fosse attratta nella disponibilità dello Stato. Tale situazione avrebbe determinato che, al di fuori della porzione di suolo effettivamente ingombrata dall'edificio, le altre superfici allo stesso afferenti non potessero essere oggetto di concessione e del relativo canone.
5 Parte attrice rileva anche l'inapplicabilità, al caso di specie, del disposto di cui all'art
49 cod. nav., il quale prevedeva la c.d. accessione gratuita per i beni non amovibili o di difficile rimozione, sia perché la struttura in questione risultava essere un prefabbricato smontabile (e quindi amovibile) sia perché era un istituto che opera soltanto alla cessazione della concessione.
2) Ulteriore motivo di annullamento degli atti impugnati sarebbe stata la loro illogicità, se valutati alla stregua della situazione consolidatasi nel corso dei decenni passati.
Parte attrice rilevava infatti come il regime concessorio applicato sino al 2016 e quindi per oltre 23 anni, aveva previsto l'applicazione del canone unicamente alle superfici di occupazione del suolo demaniale, siano esse esterne o relative all'ingombro del ristorante.
In assenza di mutamento dello stato dei luoghi o normativo, l'Autorità Portuale aveva deciso- illogicamente e irragionevolmente- di ampliare le superfici oggetto di concessione con aumento del canone.
3) Quanto all'aumento del canone di concessione di cui al provvedimento n. 107/2018 contestato nel giudizio RG 2051/2020, successivamente riunito, rilevava come al momento del rilascio della concessione relativa al quadriennio 2016 – 2019 l'Autorità avesse provveduto ad incrementare la base per il calcolo del canone di concessione, senza tuttavia alcuna competenza ad operare tali aumenti in riferimento ad attività di carattere turistico – ricreativo, come quella gestita da parte attrice.
La nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” era infatti oggetto di una specifica definizione legislativa contenuta nel D.L. 400/1993, convertito in L. n. 494 del 04.12.1993: in base alla normativa vigente sarebbe stata la legge a fissare i criteri per la determinazione dei canoni annui e non le Autorità Portuali.
Pertanto, i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere annullati poiché privi dei presupposti legittimanti.
Costituitasi anche in sede di riassunzione, l'Autorità Portuale contestava integralmente la domanda attorea, ritenendo infondata la tesi di parte attrice riguardo alla dedotta qualificazione dei beni oggetto della concessione oggetto di causa.
6 La convenuta contestava l'assunto in base al quale l'attrice aveva preteso di qualificare parte degli spazi nei quali era esercitata l'attività di ristorazione come pertinenze non assoggettabili al regime dei beni del demanio marittimo, con conseguente applicazione delle disposizioni civilistiche sulla proprietà superficiaria del bene e conseguente possibilità di sottrazione al demanio dello Stato dell'immobile asseritamente di proprietà privata.
Sul punto parte convenuta evidenziava come dagli atti concessori succedutisi negli anni il bene de quo era stato definito come “struttura prefabbricata smontabile adibita a trattoria” (vedasi ad esempio licenza n. 5541/1994 e nota prot. n. 20167 in data
28/12/2015 Agenzia Demanio), con conseguente irrilevanza di tutte le avversarie argomentazioni anche in ordine alla pretesa violazione dell'art. 49 cod. nav. nonché della non pertinenza della giurisprudenza citata dall'opponente, che aveva ad oggetto un edificio di proprietà privata e non una struttura rimovibile, come il manufatto che ospitava l'attività della ricorrente.
Parte convenuta eccepiva inoltre il carattere sostanzialmente novativo del rinnovo della concessione e che dunque, in tale sede, le condizioni della medesima non dovessero necessariamente rimanere immutate e, anzi, trattandosi di rinnovo e non di proroga della concessione, sarebbe stato fisiologico una parziale o totale modifica/rinegozia- zione.
Come già rilevato, il G. I. disponeva la trattazione congiunta delle due cause, ordinando la riunione del procedimento n. R. G. 2051/2020 nel procedimento n. R. G. 2050/2020.
Con la medesima ordinanza il GI concedeva termine alle parti per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, sino a giungere all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui- previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.- era trattenuta in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 229/2023 del 20/06/2023, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente
7 pronunziando, così dispone: Rigetta le domande svolte da Parte_1
nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
[...]
Orientale; Conferma i provvedimenti impugnati;
Condanna Parte_1
alla refusione delle spese del presente giudizio in favore
[...]
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che si liquidano in Euro
2.500,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 15/01/2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva Controparte_1
, la quale instava per il rigetto dell'appello.
[...]
Con ordinanza in data 16/05/2024, la Corte fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 16/10/2024, disponendo la modalità in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4/11/2024 la Corte, visto l'art. 350 bis co. 2 c.p.c., assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione fino al 15/12/2024 e fissava l'udienza del 18/12/2024 per la discussione dinanzi al Collegio ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe con note scritte del 14-15/10/2024.
All'udienza del 18/12/2024, il Consigliere istruttore esponeva la relazione della causa.
Le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO: EFFICACIA NOVATIVA DEI RINNOVI.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che l'amministrazione l'Autorità portuale avesse il potere di riesaminare il canone stabilito trattandosi di rinnovo di concessione e non di mera proroga. Secondo l'appellante,
8 invece, tali statuizioni non sarebbero condivisibili in quanto: (i) “Sia la concessione n.
49/2011…antecedente alla concessione n. 68/2012… per cui è causa, che quest'ultima, in quanto antecedente alla concessione n. 107/2018… oggetto di giudizio, contengono esplicite clausole, di contenuto pressoché identico, che consentono di evitare gli effetti novativi conseguenti alla scadenza del titolo concessorio”. In particolare “In entrambi i provvedimenti, e per la verità anche in quello del 2018, l'art. 2 del regolamento concessorio a chiare lettere stabilisce che gli effetti di cui all'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il quale dispone la cessazione di diritto della concessione allo scadere del termine di durata della stessa, risultano impediti qualora il concessionario chieda la rinnovazione della concessione entro un termine prestabilito, fissato per la concessione del 2011 a 30 giorni prima la scadenza della medesima, a 60 giorni per la concessione del 2012. Tali clausole, pertanto, dispongono espressamente che in presenza di una tempestiva richiesta di rinnovo, l'automatica cessazione della concessione non potrà trovare applicazione, imponendo così all'Amministrazione, al verificarsi delle condizioni previste ex lege, di provvedere mediante revoca espressa o, in altri casi, mediante provvedimento di decadenza” (atto di appello, pagg. 6 e 7); ii) nella specie “il termine di cui all'art. 2 delle concessioni de quibus sia stato rispettato in entrambe le occasioni rilevanti nel presente giudizio, oltreché mai nemmeno contestato da controparte. La concessione n. 68/2012… dà, infatti, atto della presentazione dell'istanza di rinnovo da parte della società attrice in data 22 novembre 2011, ovvero entro i 30 giorni dalla scadenza del titolo in allora vigente, fissata per il 31 dicembre 2011. Analogamente, la concessione n. 107/2018… dà atto della presentazione della domanda di rinnovo solo in data 10 dicembre 2015, a fronte della scadenza della concessione per il 31 dicembre 2015, ma il termine, questa volta di 60 giorni prima della scadenza, risulta comunque osservato, in quanto dalla domanda di rinnovo depositata da controparte al Doc. 1 del fascicolo di primo grado n.
R. G. 2050/2020 si evince come già in data 29 ottobre 2015 la Sig.ra avesse Parte_1
presentato la richiesta di rinnovo, per poi riformularla successivamente a seguito di precisi accordi con i funzionari dell'Amministrazione” (atto d'appello, pag. 7); iii)
9 “Nessuna automatica scadenza dei titoli potrà pertanto ravvisarsi nei casi in esame, circostanza peraltro confermata dalla completa assenza di provvedimenti dell'Amministrazione in ordine ai beni presenti sull'area demaniale, come viceversa sarebbe stato necessario in caso di automatica scadenza della concessione, così come disposto dal regolamento concessorio e dalla disciplina del Codice della Navigazione”
(atto d'appello, pagg. 7 e 8; iv) “Nel caso di specie nessuna discrezionalità è stata esercitata dall'Autorità di Sistema, la quale, nonostante la palese modifica dell'oggetto della concessione, peraltro dopo 50 anni di utilizzo continuativo in capo alla società
e ai precedenti titolari, non ha avviato alcun procedimento amministrativo in CP_3
merito, limitandosi a comunicare di fatto un canone maggiorato”( atto d'appello, pag.
8; v) “Chiarito quanto sopra, e in particolar modo acclarato che i rinnovi delle concessioni de quibus si sono verificati senza spendita di alcun potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, e in sostanziale continuità con i precedenti titoli, risulta evidente quanto già dalla scrivente difesa argomentato nel corso del giudizio di primo grado, ovvero che essi si sono di fatto concretizzati in proroghe delle precedenti concessioni, in virtù di una fattispecie giuridica riconosciuta, al di là del nomen juris, da copiosa giurisprudenza amministrativa e civile, e cui tacitamente non si ricollegano né effetti acquisitivi automatici, né tantomeno poteri di rideterminazione dell'oggetto della concessione” (atto d'appello, pag. 9).
SECONDO MOTIVO: NATURA DEI BENI OGGETTO DI GIUDIZIO.
Parte appellante si duole che la sentenza di primo grado abbia ritenuto erroneamente che il bar ristorante sia stato inserito nel calcolo del canone di concessione trattandosi di manufatto qualificato come struttura di facile rimozione e perciò riconducile al demanio, rigettando la domanda dell'attrice volta ad accertare la natura non demaniale del bene e in particolare l'esistenza di un diritto di superficie.
Osserva l'appellante che: i) non esiste una definizione di struttura di facile rimozione in quanto, “trattasi di una fattispecie di carattere tecnico, il cui accertamento è demandato al personale amministrativo. L'art. 3 della L. R. n. 26 del 10 novembre 2017, rubricata “Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico
10 ricreative”, stabilisce che per impianti di facile rimozione debbano intendersi, sintetizzando, le strutture comportanti volumetrie e non, e i basamenti, che possono essere demoliti e rimossi entro un massimo di 120 giorni. Il regime giuridico dei beni facilmente amovibili andrà invece ricercato nella disciplina specifica delle singole concessioni;
ii) “Da un punto di vista concettuale, infine, la nozione di facile rimozione… risulta neutra rispetto alla proprietà del bene. La fattispecie normativa, infatti, non disciplina il regime di titolarità del bene, bensì stabilisce una distinzione valevole a disciplinare profili affatto diversi”; iii) occorre pertanto riferirsi ai concetti generali ed in particolare al diritto di superficie ed alla nozione di bene demaniale.
Secondo parte appellante, “la giurisprudenza costante e da lungo tempo consolidata abbia stabilito che il termine costruzione di cui all'art. 952 c.c. debba essere inteso in senso ampio, fino a ricomprendere qualsiasi manufatto che risulti infisso al suolo (cfr.
Cass. 2874/62), quale certamente è il ristorante/bar a due piani della società attorea, nonostante la facile amovibilità. Per quanto riguarda, invece, il concetto di bene pertinenziale demaniale, occorre fare riferimento agli artt. 28 e 29 cod. nav., i quali definiscono l'insieme dei beni demaniali marittimi. Il secondo articolo, in particolare, stabilisce che le costruzioni e le opere esistenti all'interno del demanio marittimo, purché appartenenti allo Stato si badi, sono considerate pertinenze del demanio stesso, entrando così a far parte del suo patrimonio” (atto d'appello da pag. 9 a pag. 11).
Per l'appellante, “l'Autorità Portuale, oggi Autorità di Sistema, non [ha] mai attribuito alla struttura de qua la natura di pertinenza demaniale cosa che viceversa avrebbe dovuto fare qualora avesse ritenuto il manufatto proprietà pubblica soggetta a canone”.
Dall'altro lato, come visto, il concetto di bene pertinenziale demaniale e quello di manufatto facilmente amovibile non si escludono a vicenda, afferendo ad aspetti eterogenei tra loro, che ben possono coesistere tra loro” (atto d'appello pag. 11).
Secondo l'appellante dunque l'immobile in oggetto sarebbe di proprietà del privato e non del demanio;
nel medesimo senso andrebbero letti gli altri documenti ed in particolare quelli “che attestano l'acquisto della proprietà superficiaria da parte di un soggetto terzo (cfr. Doc. 7 del fascicolo attoreo di cui n. R. G. 2050/2020) e la
11 successiva acquisizione da parte della società attrice (cfr. Doc. 8 del fascicolo attoreo di cui n. R. G. 2050/2020), peraltro avvalorata dalla dichiarazione degli Uffici Doganali del 22 settembre 1993 (cfr. Doc. 5 del fascicolo attoreo di cui n. R. G. 2050/2020), i quali inequivocabilmente attestano l'esistenza del diritto di superficie in capo alla società , e la conseguente incontestabile titolarità del manufatto esistente”. CP_3
nello stesso senso la licenza n. 5541/1994 (di cui il provvedimento oggetto del presente giudizio pretenderebbe di costituire rinnovo) prevede come scopo della concessione, fra l'altro, quello di “mantenere un fabbricato in struttura prefabbricata smontabile adibito a trattoria – bar e relativa area asservita” il ché deporrebbe nel senso di ritenere assoggettata a canone concessorio la sola area di sedime, con esclusione del primo piano del fabbricato” (atto d'appello pag. 12). Osserva inoltre che “Tutte le concessioni via via rilasciate, ivi compresa l'ultima emessa nel 2018 per il quadriennio 2016/2019, indicano come oggetto della concessione la mera superficie del sedime, pari a mq.
263,47, data dalla somma dell'area occupata dal piano terra del ristorante e dell'area esterna alla struttura, e quindi con esclusione del primo piano, evidentemente non oggetto di concessione… L'edificio, invece, viene indicato al solo fine di identificare la destinazione e lo scopo dell'area demaniale, che risulta essere appunto il mantenimento di un prefabbricato adibito a bar/ristorante, costruito da privati e di proprietà della società attorea” (atto d'appello pagg. 12 ed s.). per l'appellante infine,
“la nota prot. n. 20167 in data 28/12/2015 dell'Agenzia del Demanio altresì conferma la natura di opera di facile rimozione dell'immobile adibito a ristorante e la conseguente necessità di tutelare, nel (nuovo) titolo concessorio la proprietà pubblica demaniale “con l'inserimento della consueta clausola di salvaguardia relativa agli oneri di demolizione e di sgombero delle strutture che dovranno essere totale carico del concessionario alla scadenza del periodo della concessione demaniale marittima”.
Proprio l'inserimento di tale clausola conforterebbe la tesi difensiva in ordine alla natura privatistica del manufatto.
Quando alla ritenuta applicabilità della circolare ministeriale n. 120 del 24.04.2001 al caso di specie, a mente della quale, ai fini della determinazione del canone si debbano
12 computare sia le aree scoperte, che quelle coperte “considerando in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna” (atto d'appello, pag. 13), l'appellante rileva che sia tratta di una circolare con valore interno alla PA e che comunque la circolare non specifica alcunché “in ordine alla natura dei beni coinvolti, e in particolare alla loro titolarità” (atto d'appello, pag. 14).
I primi due motivi di appello devono essere esaminati unitariamente stante l'intima connessione che li unisce e sono, ad avviso della Corte, infondati per le ragioni che seguono.
L'appellante sostiene che la decisione di primo grado sia erronea poiché l'inserimento nel canone concessorio delle superfici coperte relative al primo piano e alle terrazze che insistono sull'area in concessione, sarebbe illegittima, in quanto operata in sede di proroga della concessione e perché il manufatto adibito a ristorante sarebbe di proprietà privata e non demaniale.
La Corte osserva che:
i) emerge dai provvedimenti concessori ed in particolare dall'art. 2 delle concessioni n. 68/2012 e n. 107/2018 (cfr. dc. 13 e 17 parte appellata) che alla scadenza della concessione, per evitare decadenze, il concessionario dovesse presentare istanza di rinnovo e non di semplice proroga:
ii) la società appellante ha effettivamente presentato istanza di rinnovo (e non di proroga), rispettivamente, in data 22/11/2011 ed il 10/12/2015:
13 Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto trattarsi di provvedimenti di rinnovo con conseguente esercizio del potere di rideterminazione del canone;
iii) il ricalcolo del canone è stato determinato dalla stessa istanza del concessionario che ha allegato all'istanza di rinnovo un nuovo elaborato tecnico (modello domanda
D1 doc. 9 appellante, protocollo 5924 del 18.4.2016) come emerge, altresì, dagli atti concessori 68 e 107 nei quali il predetto elaborato è posto in calce;
iv) tale modulo è espressamente previsto dalla legge applicabile ratione temporis per il calcolo del canone demaniale (cfr. circolare S.I.D. 120/2001, doc. 16 parte appellata) sulla base delle informazioni fornite dall'aspirante concessionario per l'inserimento dei dati nel S.I.D. ovvero il Sistema Informativo Demanio:
14 v) il predetto documento non risulta essere allegato nei precedenti rinnovi ed è stato dunque valutato solo per i rinnovi successivi al 2011; iv) nel modulo D1, la superficie complessiva è stata indicata (dalla stessa parte istante) in complessivi mq. 399,97: l'analisi degli elementi cartografici allegati ha determinato la revisione del canone di locazione come disposto dalla normativa vigente:
vii) in conclusione, il canone, nella specie, è stato quantificato dall'amministrazione con riferimento alle superfici indicate dal concessionario e dallo stesso qualificate come aree scoperte od occupate dal manufatto e ciò sia per il piano campagna che per il primo piano.
Le istanze di rinnovo, peraltro, sono state presentate al fine di occupare un'area demaniale marittima allo scopo di mantenere sulle stesse un manufatto facilmente amovibile:
Prima della presentazione del modello D1 i canoni venivano calcolati manualmente:
15 Successivamente, con la presentazione del modello D1 come nel caso che ci occupa, il calcolo della superficie occupata (ai fini del calcolo del canone) avviene automaticamente sulla base dei dati tecnici (incluso l'elaborato cartografico) allegati all'istanza. Proprio in base delle indicazioni fornite dall'aspirante concessionario vengono individuate le tipologie di aree e di manufatti ai fini della quantificazione del canone.
Da tale breve excursus, si evince non possano essere escluse dalla base di calcolo del canone concessorio, per espressa disposizione normativa, le aree coperte da impianti
(e manufatti) di facile rimozione:
16 La natura dei manufatti rileva, quindi, esclusivamente per la quantificazione del canone e non per una eventuale esclusione delle strutture dalla base di calcolo del canone dovuto non prevista dal sistema normativo.
TERZO MOTIVO: INCOMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA AD
AUMENTARE IL CANONE CONCESSORIO.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi in ordine all'incompetenza dell'Autorità di Sistema a “disporre una maggiorazione del canone concessorio, indipendente dall'incremento di area assoggettata” per la concessione 107/2018. “L'impugnativa era stata svolta in prima battuta nel ricorso proposto davanti al TAR Liguria n. R. G. R. 38/2019, per poi confluire nel procedimento riassunto presso il Tribunale della Spezia con R. G. 2051/2020, infine riunito al procedimento R. G. 2050/2020. In tutte le sedi la domanda cumulativa relativa all'illegittimo aumento del canone, previo accertamento della natura turistico- ricreativa dell'attività svolta dalla società attrice, era stata riproposta, sia in sede di
17 riassunzione, che nella prima memoria istruttoria dei procedimenti riuniti, e poi in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale. Si reiterano pertanto le argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio” (atto d'appello, pag. 15); “in base alla normativa vigente (D. L. n. 400/1993, conv. dalla L. n. 494/1993, come modificato dalla L. n. 296/2006) per le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico-ricreative è la legge che fissa direttamente i criteri per la determinazione dei canoni annui e non le Autorità di Sistema (…) alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che, la concessione de qua, rilasciata alla
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per il mantenimento di un fabbricato adibito a trattoria- Controparte_4
bar rientra tra le concessioni a scopo turistico-ricreative indicate all'art. 1 lett. b) del d.l. 400/1993, trattandosi di un'attività di ristorazione (atto di appello pagg. 15 ed s.).
“Con il provvedimento di concessione, l'Autorità di Sistema Portuale richiama, per la determinazione dei canoni di concessione, i criteri deliberati dal Comitato Portuale del
12/12/1996 nonché le successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, alla luce del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 84 del 1994, non rientra nella competenza dell'Autorità Portuale determinare tali canoni poiché si tratta di una concessione a scopo turistico-ricreativo”. (atto d'appello, pag. 17).
Il motivo, a parere della Corte, non è fondato e deve essere respinto.
La corte osserva che: i) la domanda dell'attore era volta ad “accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Ente convenuto a stabilire un canone di concessione superiore a quello previsto dal D. L. 400/93, come vigente all'epoca dei fatti, e per l'effetto annullare e/o disapplicare nella relativa parte il provvedimento impugnato” stante la finalità turistico ricreativa della struttura;
ii) la norma vigente all'epoca dei fatti prevedeva, in forza del disposto dell' art. 13 l. n. 94/1984, “le Autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico – ricreativi… in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine”; iii) parte appellante non ha provato che il canone sia stato determinato in misura superiore di quanto stabilito dalle autorità marittime in aree contigue;
vi) correttamente dunque il giudice di prime cure ha
18 respinto la domanda attorea, in difetto di allegazioni in ordine a quanto dallo stesso richiesto.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
E quindi complessivamente € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale della Spezia, in
[...]
composizione monocratica
19 2) Condanna a rifondere le Parte_1
spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, nei confronti di parte appellata
; Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 18.12.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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