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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12241/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2/7/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...], residente a Nardò (LE), Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Enrico Tedeschi
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Controparte_1 dall'Avvocato dello Stato Angela Caprioli
Resistente
Oggetto: Riconoscimento diritto “status” Vittima del dovere e diritto ai conseguenti benefici assistenziali
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 6/11/2023 il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver svolto la attività di Vigile del Fuoco sin dal 1990 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli con qualifica di Capo Reparto - espone che in data 10/11/1994, mentre era impegnato, su disposizione della Centrale operativa, nel contenimento delle fiamme di un incendio in San Giuseppe
Vesuviano, nel provvedere a rimuovere alcune traverse di sostegno a binari poste in un piazzale, si infortunava la mano destra e per il forte dolore perdeva i sensi e batteva la testa a terra, riportando “Trauma cranico e contusioni multiple” ed espone, altresì, che l' Parte_2 ha riconosciuto la infermità come dipendente da causa di servizio, ma ha classificato detta infermità come “non ascrivibile”, rappresenta di aver proposto in data 18/10/2019, a seguito della entrata in vigore della Legge 266/2005 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 243/2006, domanda di riconoscimento dei benefici previsti per le Vittime della
Criminalità organizzata e del Terrorismo, invocando la applicazione in suo favore dell'art.1, comma 563, lett.a) Legge 266/2005 che contempla tra le
Vittime del Dovere i Vigili del Fuoco che hanno riportato invalidità permanente in operazioni di soccorso, e lamenta che il
[...]
ha dichiarato la istanza improcedibile perché “tardiva, essendo CP_1 stata prodotta in data 18/10/2019, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art.2946 c.c., in combinato disposto con gli artt.. 2934 e
2935 c.c., con riferimento alla entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005,
n.266 e del D.P.R. 07 luglio 2006, n.243”.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrete deduce illegittimità del provvedimento ministeriale, deducendo la imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello “status” di Vittima del Dovere e la soggezione al termine di prescrizione del solo diritto al pagamento dei singoli ratei, sostiene il possesso dei requisii per il richiesto riconoscimento, quantificando la percentuale di invalidità riportata nel 12% come da consulenza di parte allegata al ricorso, sostiene altresì la competenza territoriale del Giudice adito in ragione della sua attuale residenza e chiede:
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▪ condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento quale vittima del
Dovere ex art.1 comma 563 legge 266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del dovere" ex comma 564 stessa legge, del sig.
nato il [...] a [...], residente a [...]
Delle Nazioni Unite n.1);
▪ dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal Controparte_1 ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 l.266/2005, ex. 1904 D.Lgs. 66/2010. conseguentemente, condannare il al riconoscimento in Controparte_1 favore di dei benefici assistenziali medesimi e Parte_1 specificamente:
a) l'elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/04, come estesa dall'art. 34, 1.
222/07, da calcolarsi sulla percentuale a tale scopo certificatale del 12 %
(cfr. CTP allegata)
b) beneficio dell'esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle
2 vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 1. 244/07, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
c) Il diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 1. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2;
d) Il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232
RICHIESTE ISTRUTTORIE
Si chiede, disporre C.T.U. medico-legale, sulla persona della ricorrente, finalizzata all'accertamento ed alla determinazione del grado di invalidità permanente riportata per i fatti di causa, in applicazione dei criteri a tal fine dettati dalle norme in materia di accertamento del danno per la categoria delle Vittime del Dovere, del Terrorismo e della Criminalità….
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Si è costituito in giudizio il , con memoria nella quale Controparte_1 eccepisce, in via preliminare, difetto di competenza territoriale del Giudice adito, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Napoli, e prescrizione dei diritti economici azionati e contesta, nel merito, la fondatezza del ricorso, negando che la posizione del ricorrente possa essere ricondotta ad alcuna delle casistiche di cui all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 o del successivo comma 564, perché il fatto si è verificato durante l'espletamento dell'attività istituzionale, tanto che ne è stata riconosciuta la dipendenza dalla causa di servizio, e perché, ad avviso del
, non ricorrevano particolari condizioni operative di aumento del CP_1 rischio;
parte resistente eccepisce, inoltre, difetto di prova del grado di invalidità del 12% affermato dal ricorrente, si oppone alla richiesta di CTU
e rileva, in ordine ai benefici inerenti la esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, la assistenza psicologica e l'esenzione dall'IRPEF, la genericità della richiesta e la mancata verifica della Amministrazione competente ad erogarli, si richiama infine alla non completamente attuata estensione dei benefici previsti per le Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata alle Vittime del Dovere.
La Amministrazione convenuta conclude la memoria chiedendo:
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3 Che l'adito Giudice respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesi gli avversi documenti, voglia accertare e dichiarare: in via preliminare ed assorbente, la inammissibilità della domanda, per difetto di competenza del Tribunale di Lecce, in favore dell' Autorità con sede CP_2
a Napoli;
gradatamente, nel merito, la infondatezza del ricorso, nella sede pregiudiziale, per intervenuta prescrizione del diritto invocato nonché per intervenuta prescrizione del diritto ai benefici economici conseguenti, e, per l'effetto,, rigettarlo.; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda proposta e, per l'effetto, rigettarla;
in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare l'estraneità dell'Amministrazione resistente rispetto agli ulteriori benefici ed alla relativa obbligazione.
Vinte le spese di lite.
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Tali risultando gli avversi assunti, la domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta la eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice adito avanzata dal . Controparte_1
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n.23300 del
16/11/2016 hanno affermato che: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.”
Le Sezioni Unite della Cassazione, dunque, hanno chiarito sia che la giurisdizione sulle cause inerenti benefici per le Vittime del Dovere spetta al
Giudice ordinario, sia che la natura del diritto a tali benefici è
“assistenziale” con conseguente competenza del Giudice del Lavoro.
4 E allora, con particolare riguardo, alla competenza territoriale, si osserva che la Corte di Cassazione con Sentenza n.13923 del 21/10/2000 ha precisato che: “In tema di competenza territoriale, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 cod.proc.civ. che vedano come parte l'amministrazione statale si applicano le ordinarie regole sulla competenza per territorio, le quali sono derogate alla stregua del cosiddetto foro erariale, solo nei procedimenti davanti a giudici collegiali, non in quelli davanti ai giudici monocratici. Pertanto nelle controversie aventi ad oggetto la spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, le quali rientrano nell'art. 442 cod.proc.civ., trova applicazione il foro speciale della residenza dell'attore, in base all'art. 444, primo comma, cod.proc.civ., come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. n. 51 del 1998.”
Ne consegue che, poiché il non contesta che al momento del CP_1 deposito del ricorso l'istante risiedeva in Nardò e poiché il ricorrente ha documentato di risiedere in Nardò con Certificato di residenza allegato al ricorso, si deve ritenere sussistente la competenza territoriale del Giudice adito.
Va poi respinta parzialmente la eccezione di prescrizione avanzata dal resistente. CP_1
Si osserva a tal proposito che la Corte di Cassazione con sentenza n.17440 del 30/5/2022 ha chiarito che: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di
"status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.”
Alla luce di tale pronuncia giurisprudenziale si deve dunque ritenere che la domanda di riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e dei relativi benefici economici presentata dal ricorrente in data 18/10/2019 sia tempestiva e che si debba considerare prescritto soltanto il diritto a percepire i ratei dei benefici economici (qualora riconosciuti spettanti) che siano maturati prima dei dieci anni a ritroso dalla presentazione della domanda.
Peraltro, la sentenza n.17440/2022 testé citata chiarisce anche che la condizione di Vittima del Dovere costituisce uno “status” giuridico,
5 affermando, nella motivazione della sentenza, che:
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D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti,
s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del
1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del
2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio abeneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in
6 relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563
e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può CP_1 essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà
(primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico_assicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente,
Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui rado va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non sipossono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n.
243/2006. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n.
243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio. Resta
7 per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2,
I. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n.
206/2004, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti prescrizionali;
ed è appena il caso di soggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, contrari argomenti non possono CP_1 farsi discendere da Corte cost. n. 106 del 2008, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2°, d.P.R. n. 915/1978, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per il trattamento pensionistico di guerra limitatamente al caso in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni d'arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne: è sufficiente al riguardo considerare che, mentre in quel caso si trattava di giudicare della legittimità costituzionale di una peculiare disciplina della prescrizione di uno speciale trattamento pensionistico, qui si tratta di individuare, in assenza di una specifica disposizione di legge, quale sia la generale disciplina della prescrizione delle provvidenze in questione e, in specie, se ed in che termini essa vada ripetuta dalla norma generale dell'art. 2934 comma 2° c.c.-“
Alla luce di questa sentenza deve pertanto ritenersi anche chiarita la natura di “status” da attribuirsi alla nozione di Vittima del Dovere, natura invece negata dal resistente nella propria memoria. CP_1
Così respinte le eccezioni preliminari del resistente e acclarata la natura di
“status” della condizione di Vittima del Dovere, cui sono correlati benefici e provvidenze di carattere assistenziali, e chiarita, altresì, la imprescrittibilità del diritto al riconoscimento di tale “status” e la soggezione al termine decennale di prescrizione dei soli ratei dei benefici economici, occorre verificare se al ricorrente possa essere riconosciuto tale “status” e se possano essergli attribuiti i relativi benefici e in quale misura.
Per quanto riguarda la nozione di “Vittima del dovere” si osserva che la
Legge n.466/1980 intitolata “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
8 terroristiche”, all'art.1 prevede che: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" e all'art.3 recita “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
Inoltre, la legge 266/2005, legge finanziaria per l'anno 2006, all'art.1, commi 562, 563 e 564, recita: “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
9 decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
La Legge 266/2005, all'art.1, prevede dunque due categorie di Vittime del
Dovere: nel comma 563 considera Vittime del Dovere tutti i dipendenti pubblici compresi nell'elenco dell'art.3 della Legge n.466/1980 che siano deceduti o abbiano riportato una invalidità permanente nello svolgimento di una delle attività specificatamente elencate nel comma 563, attività che vengono ritenute rischiose dalla Legge medesima, mentre nel comma 564 equipara alle Vittime del Dovere tutti quei soggetti che siano deceduti o siano rimasti invalidi a seguito a “missioni di qualunque natura” anche se all'estero purché il decesso o la invalidità siano riconosciuti “dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche spettanti ai soggetti ai quali viene riconosciuto lo status di Vittima del Dovere si osserva che l'art.1
Legge 302/1990, intitolata “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, prevede che: “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. (11) 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato. 2.
L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi
10 commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente
, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime. 4.
L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa”.
La Legge n.407/98 ha previsto all'art.2, commi 1 e 1 bis, che “1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del
1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2,
11 comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale”.
Questa norma ha dunque introdotto un ulteriore beneficio, oltre la speciale elargizione, in favore delle vittime del terrorismo prevista dalla Legge
n.302/90, e cioè un assegno vitalizio per colui che subisca una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa
Il DPR 243/2006, intitolato “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” all'art.1 ha previsto che
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Questa norma ha dunque dato la definizione della missione di qualunque natura e delle condizioni ambientali od operative previste dal comma 564 della Legge 266/2005 per i soggetti equiparati alle Vittime del Dovere.
Il Decreto legge n.159/2007 convertito in Legge 222/2007 ha previsto al primo comma dell'art.34, rubricato “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n.
206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti”, che: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
12 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009”.
Questa norma ha pertanto esteso alle Vittime del Dovere i benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo e in particolare le elargizioni previste dall'art.5, primo e quinto comma, Legge 206/2004.
L'art.5 Legge 206/2004 infatti prevede che “1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. ((3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto
13 o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni)).
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005. 5.
L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità é autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno
2004”
Questa norma pertanto ha istituito in favore delle Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del Dovere, oltre alla speciale elargizione e all'assegno vitalizio, uno speciale assegno vitalizio.
Orbene, così ricostruito il quadro normativo che disciplina le provvidenze previste per le Vittime del Dovere e per le Vittime della Criminalità organizzata e del Terrorismo, si osserva che nel caso in esame il ricorrente assume di avere diritto al riconoscimento dello stato di Vittima del Dovere e ai relativi benefici economici per aver riportato una invalidità permanente, pari o superiore al 12%,
a seguito dell'infortunio occorso in operazioni di spegnimento di un incendio.
Si osserva che sono pacifici tra le parti lo svolgimento delle mansioni di Vigili del
Fuoco e l'esistenza della lesione riportata, nonché la dipendenza di causa di servizio, come da verbale dell di del 2/7/1998 Parte_2 Pt_2 allegato al ricorso, ove si legge che il Giudizio Diagnostico è “Pregressa contusione cranica e contusioni per il corpo”, infermità valutate dipendenti dal servizio, ma non classificabili.
E' invece controverso tra le parti che possa essere riconosciuto all'istante lo status di “Vittima del Dovere”, in quanto il , oltre ad eccepire la CP_1 prescrizione del diritto a tale riconoscimento, eccezione sopra respinta, e negare la natura di status, contestazione anche essa respinta, sostiene il difetto dei presupposti di cui all'art.1, commi 563 e 564, L.266/2005.
Si deve a questo punto osserva che la Corte di Cassazione con Sentenza n.6313 dell'8/3/2021 ha affermato che: “Il beneficio previdenziale spettante, ai
14 sensi dell'art. 1, comma 563, lett. e, della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di servizio a tutela della pubblica incolumità, non compete al vigile del fuoco per i postumi dell'infarto occorsogli durante le operazioni di spegnimento di un piccolo fuoco posto a lato di una strada, in assenza di persone. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza del presupposto del pericolo per la pubblica incolumità, richiamando la distinzione – di matrice penalistica – tra "fuoco" e "incendio", quest'ultimo ricorrente solo allorquando il fuoco divampi in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone).
Più recentemente, inoltre, con Sentenza n.34299 del 24/12/2024 la Corte di
Cassazione ha affermato che: “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c),
d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.”
Nella motivazione di questa Sentenza n.34299/2024 si legge che:
“”””””””””””””””””””””””””””””””
In punto di fatto, deve ritenersi incontroverso che in data 7.10.2005, l'odierno ricorrente, agente di Polizia Municipale presso il di Altamura, mentre CP_3 espletava il servizio di controllo della viabilità davanti ad una scuola elementare, si avvide che un bambino di tre anni, sfuggito al controllo della madre, correva incustodito lungo uno stretto marciapiede adiacente alla strada trafficata;
lanciatosi quindi al suo inseguimento, scivolò e, colpendo con il capo il palo di sostegno di un cestino della spazzatura, riportò trauma cranio-facciale fratturativo, che gli ha cagionato lesioni permanenti. Ciò posto, deve senz'altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina prevista per le vittime del dovere, non può rilevare in specie il servizio che il pubblico dipendente era stato chiamato a svolgere, ma piuttosto l'azione che quel servizio ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria: questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, con riguardo alla nozione di“soccorso” delineata nel combinato disposto degli artt. 3 e 4, l. n. 466/1980, che la necessità di adoperarsi per aiutare chi si trovi in una situazione di pericolo imminente può scaturire sia in
15 conseguenza di una richiesta specifica di assistenza avanzata nell'immediatezza della situazione di pericolo, sia in conseguenza di un obbligo qualificato di soccorso che abbia fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge e distinto dal generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino
(cfr. in tal senso Cass. n. 30902 del 2021); e dal momento che la nozione di
“operazione di soccorso” di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, deve necessariamente essere modulata su quella di cui agli artt. 3 e 4, l. n. 466/1980, cit., stante l'assimilazione operata dall'art. 1, comma 563, cit., tra “gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto” e “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, deve logicamente ritenersi che una “operazione di soccorso”, ai sensi della lett. d) della norma in esame, può configurarsi sia in conseguenza dell'espletamento di compiti che istituzionalmente contemplino l'aiuto prestato a chi si trova in situazione di pericolo imminente, sia in conseguenza di un'improvvisa situazione di pericolo determinatasi nell'espletamento di compiti che istituzionalmente non abbiano tale finalità. Non può, tuttavia, ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di una operazione di soccorso possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere. È bensì vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, sembra evocare una concezione naturalistica (o meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, di soccorso) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo. È però altrettanto vero che questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso
Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.). Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
“soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite
16 nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di “soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett.
a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.-
Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Tanto, a parere del Collegio, non può dirsi del caso di specie.
Come già dianzi ricordato, l'evento traumatico di cui è rimasto vittima l'odierno ricorrente si dovette al fatto che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, egli scivolò e, perdendo l'equilibrio, cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti (così descrive i fatti la sentenza di primo grado, cit. a pag. 3 del ricorso per cassazione); e se è certamente indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, reputa il Collegio che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa
17 essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario. Sotto questo profilo, reputa il
Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di
Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia
– come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività; e trattasi, a ben vedere, di conclusione che appare avvalorata dalla vicenda che ha formato oggetto di Cass. S.U. n. 6214 del 2022, ancorché invocata da parte ricorrente per sostenere l'accoglimento della propria censura: è sufficiente, al riguardo, ricordare che, in quel caso, lo status di vittima del dovere è stato riconosciuto ad un agente della Polizia Municipale che era stato investito durante un servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina, mentre cercava di fermare un motoveicolo che stava per investire i pedoni presenti sull'attraversamento pedonale. Corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va pertanto rigettato, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
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La Corte dunque afferma che, anche nel caso in cui l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una delle attività tipizzate dal comma 563 dell'art.1 L.266/2005, occorre che l'evento concretizzi proprio il rischio connesso alla attività svolta.
18 Nel caso in esame il ricorrente a foglio 2 dell'atto introduttivo del giudizio descrive la circostanza in cui è occorso l'infortunio come segue:
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➢ Nello specifico, in data 10.11.1994, alle ore 05.00 circa il ricorrente, regolarmente comandato di servizio, interveniva, su disposizione della centrale operativa, in località S. Giuseppe Vesuviano (NA) al fine di provvedere allo spegnimento di un pericolo incendio;
➢ Durante l'attività di contenimento delle fiamme, nel provvedere alla rimozione delle traverse per sostegno di alcuni binari poste in un piazzale, si infortunava la mano dx ed a causa del forte dolore, perdeva i sensi battendo la testa sul selciato;
➢ Immediatamente trasportato all'ospedale civile di Napoli, gli venivano prestate le cure del caso e riscontrata un'infermità qualificabile come: “TRAUMA CRANICO
E CONTUSIONI MULTIPLE EPR IL CORPO”;…
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Trattasi dunque di un infortunio avvenuto durante l'espletamento di attività di un ordinario servizio di spegnimento di incendio, in particolare di attività di
“contenimento delle fiamme”, sicchè, alla stregua della sentenza n.34299/2024, si ritiene che tale evento non possa essere considerato “come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario”, in quanto non è allegato che l'infortunio sia avvenuto mentre l'istante prestava soccorso a persone in pericolo e quindi non può essere considerato ai fini del riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e dei benefici economici derivanti da tale stato.
Per tutto quanto detto, si deve dunque ritenere che non spettino al ricorrente il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ai sensi dell'art.1, comma 563,
Legge 266/2005 e il diritto ai conseguenti benefici.
Pertanto, disattesa ogni altra eccezione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
19 Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del , Controparte_1 delle spese processuali liquidate in € 3.800,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Lecce, li 2/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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