Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 , intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 , intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.