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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P. G., riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati/te:
dott. Antonio Orifici Presidente
dott.ss Elisa Di Giovanni Giudice rel.
dott. Francesco Montera Giudice ha emesso la seguente SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1319/2013 R. G.
Promossa da (C.F. elettivamente TE C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rizzo, per procura in atti.
- attore in riassunzione - Contro
(c.f. ) TR C.F._2 CP
(c.f. ) (C. F. C.F._3 CO [...]
) (c.f. ) C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Munafò, per procura in atti.
–convenuti attori in riconvenzionale in riassunzione -
(C.F. ) e Controparte_5 CodiceFiscale_6
(C. F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_7 entrambe n.q. di successori di (C. F. Persona_1
) costituito ab origine a mezzo del procuratore C.F._8 generale (C. F. TR CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Palamara, per procura in atti
- convenute in riassunzione - (c.f. ) quale coerede di TR CodiceFiscale_9
, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Romeo Palamara, per procura in atti.
–convenuti-
Oggetto: Azione di riduzione per lesione di legittima
In fatto e in diritto
, con citazione del 14.9.2013, notificata il 18.9.2013 – TE
premettendo: a) le donazioni effettuate dai propri genitori, coniugi e di beni indivisi, a favore dei tre CO P_
figli, relative, segnatamente: i) (a proprio favore) degli immobili, siti in
RI, c.da San Nicola, costituiti da appezzamento di terreno con annesso fabbricato, identificato al catasto con partita 9337, fgl. 105, part. 135, con atto pubblico del 09/08/82, in Notaio;
ii) (a favore del figlio ) CP Per_1
immobili siti in RI, c.da Mendolita costituiti da: 1) un appezzamento di terreno con annesso fabbricato (di circa 200 mq., identificato al catasto con partita 7440, fgl. 104, particella frazionata 280 (ex 280/a); 2) un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale, identificato al catasto con partita 7440, fgl. 104, partt. 61, 64 e 63 (ex 63/a); iii) (a favore del figlio ) degli immobili siti in RI, c.da Mendolita costituiti CP
da: un appezzamento di terreno di are 14 e centiare 50 identificato al catasto alla partita 7440, foglio 104, partt. 66 e 281 in cui insiste un fabbricato costruito con concessione edilizia del 1972 identificato al catasto al foglio 104, part 273 sub 1 e sub 2; b) l'attribuzione, operata da P_
– deceduta il 28.5.1994 - in virtù di testamento olografo in
[...]
favore dei propri nipoti, ed (figli di P_ CP_4 Per_1
pag. 2/26 ), della quota di metà indivisa di un appezzamento di terreno sito CP
in RI, identificato al catasto partita 7440, fgl. 104, partt. 69, 83, 38 e
282; c) l'accertamento, conseguito in seno al giudizio (iscritto al n. 841/95
R.G.) - intentato da nei confronti dei figli e CO _1
, per la revoca delle donazioni effettuate in loro favore;
in via Per_1
subordinata, per la revoca della donazione della quota dei beni di sua proprietà e, in via ancor più gradata, per la reintegra nella quota spettante in qualità di erede legittimario della propria moglie – tramite la relazione di
CTU disposta per la determinazione della quota di riserva spettante al coniuge attore, , al momento dell'apertura della CO
successione della moglie, del minor valore (€ 57.000,00) P_
del donatum ricevuto rispetto a quello degli altri fratelli € Per_1
142.075,00; € 373.975,00); d) la pubblicazione di due testamenti CP
olografi di (il primo, redatto il 6/6/1993, recante CO
disposizione della propria quota di metà indivisa del fondo sito a RI, località Mendolita, censito in catasto al fg. 104, particelle 69, 83, 282 e 88, indivisa e in parti uguali ai nipoti e CO Controparte_4
figli di , già beneficiari dell'altra metà lasciata da CP P_
con testamento olografo pubblicato il 25/10/1994; il secondo,
[...]
redatto il 12/10/2000, recante attribuzione alla UO CP
coniugata con , di tutti i diritti immobiliari e delle TR
situazioni giuridiche anche processuali, allo stesso spettanti in relazione al giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n. 841/95 R.G.) - ha trascinato in giudizio i germani TR
e la cognata i nipoti Persona_1 CP P_
(nato il [...]) e chiedendo
[...] Controparte_4
pag. 3/26 l'accertamento della propria qualità di erede legittimario del padre,
deceduto in data 11/10/2003, in funzione CO
dell'accertamento della lesione della propria quota di riserva, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e, in ipotesi di insufficienza alla reintegra, delle donazioni, ai sensi degli artt. 558, 559 e
560 c.c.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di TR
(nato il [...]) e CP CO CP_4
richiedenti, preliminarmente, la sospensione del giudizio - per la
[...]
pendenza del procedimento n. 841/1995 R.G. definito con sentenza n.
447/2013, ancora appellabile, avente ad oggetto la reintegra della quota di legittima richiesta da rispetto alle disposizioni CO
testamentarie della propria coniuge deceduta e, quindi, idoneo a incidere sulla composizione della massa della successione facente capo a P_
– nonché la riunione al procedimento n. 1320/2013 R.G.
[...]
introdotto da – per identità di parti, oggetto e causa Persona_1
poetendi – nel merito, il rigetto della pretesa attorea, siccome fondata su un mezzo istruttorio (relazione di CTU redatta dall'INegnere Persona_2
nel procedimento n. 841/1995 R.G.) inutilizzabile e, comunque, errata.
In via riconvenzionale, i convenuti e CP TR
hanno chiesto la condanna di e di , in Persona_1 TE
proprio e quali eredi di , a versare la somma loro dovuta CO
a titolo di remunerazione (inquadrabile come attività lavorativa dipendente ovvero come attività assistenziale) per “il lavoro di assistenza morale e materiale” svolto in favore dei coniugi ed CO P_
dal 1978 fino al 2003, data della morte di ,
[...] CO
pag. 4/26 quantificabile in misura pari a € 1.000,00 al mese, per un totale di €
312.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo.
In ogni caso, i convenuti hanno chiesto: la condanna, a favore di
[...]
di una somma a titolo di indebito arricchimento;
la condanna di CP
e di , al pagamento, a favore di Persona_1 TE
, di una somma pari al valore della quota di eredità da TR
loro percepita indebitamente in violazione delle norme che disciplinano la successione degli eredi legittimati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito, altresì, n.q. di procuratore generale di TR
, chiedendo la riunione al giudizio (iscritto al n. 1320/13 Persona_1
R.G.) proposto con atto di citazione notificato il 18/9/2013 - avente ad oggetto l'accertamento della lesione della propria quota di legittima derivante dalle donazioni e disposizioni testamentarie del defunto P_
in funzione della reintegra nella quota spettante e condanna dei
[...]
convenuti alla restituzione in proprio favore della corrispondente porzione di immobili ovvero al versamento del conguaglio corrispondente al valore della quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria –riportandosi
“a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con l'atto di citazione, notificato agli odierni contendenti il 18/9/2013”.
Disposta la riunione – con provvedimento presidenziale depositato il
30.5.2014 - assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa è stata istruita anche a mezzo CTU tecnica.
Dichiarata l'interruzione del giudizio – con ordinanza del 14.2.2024 – il processo è stato riattivato ad istanza di – con ricorso TE
depositato il 15.3.2024 – e il contraddittorio ricostituitosi nei confronti di pag. 5/26 tutte le parti originarie (per la posizione di , deceduto in Persona_1
corso di giudizio, in particolare, si sono costituiti in riassunzione, a ministero di due diversi difensori, e e TR Controparte_5
) Controparte_6
La causa, precisate le conclusioni, è stata assunta in riserva decisoria dietro concessione dei termini richiesti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
In chiave qualificatoria, il procedimento al vaglio del Tribunale trova origine nella azione di riduzione per lesione di legittima proposta da rispetto all'eredità del padre, , TE CO
deceduto in data 11/10/2003.
Con l'azione di riduzione, infatti, l'attore, prendendo le mosse dai risultati dell'accertamento peritale disposto nell'ambito del giudizio n. R.G.
841/1995 - promosso ad iniziativa del padre, , onde CO
ottenere, tra le altre, la reintegra nella quota di riserva della moglie,
deceduta in data 28.05.94, oltre alla revoca delle P_
donazioni disposte a favore dei figli e - ha lamentato la Per_1 _1
lesione della propria quota di riserva derivante dalle disposizioni testamentarie – contenute, segnatamente, in due schede testamentarie (l'una del 6/6/1993, l'altra del 12/10/2000) – oltreché dalle donazioni disposte in vita dal de cuius, unitamente alla moglie.
Ha prospettato, tra le altre, il minor valore del donatum ricevuto - accertato dal CTU in seno al citato giudizio n. R.G. 841/1995 – in quanto pari a €
57.000,00, a fronte del valore delle donazioni ricevute dai germani, pari a €
142.075,00 (a favore del fratello ) e € 373.975,00 (a favore del Per_1
fratello ). CP
pag. 6/26 Chiare, del resto, le allegazioni dell'attore ove, riferendosi alla consulenza disposta nel procedimento attivato dal padre, assume che la stessa “ha determinato che il deducente ha ricevuto in donazione meno di quanto gli spettasse” e, di conseguenza, precisa di voler far valere, in questa sede, “i propri diritti di erede legittimario nei confronti della successione del proprio padre, poiché non v'è dubbio che le CO
donazioni e le disposizioni testamentarie di quest'ultimo ledono sua la quota di legittima, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c.”, concludendo al fine di “essere reintegrato nella sua quota di legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, con conseguente attribuzione della quota di riserva allo stesso spettante, utilizzando proprio gli accertamenti della perizia suindicata” (cfr. atto di citazione;
ricorso in riassunzione;
da ultimo, comparsa conclusionale).
Esula, invece, dal thema disputandum, l'azione di riduzione lesione di legittima sull'eredità del defunto, , proposta da CO
, a mezzo del procuratore generale, . Persona_1 TR
Dagli atti di causa, infatti, consta l'adozione - previa separazione della causa R.G. n. 1320/2013, introdotta da (oggi le aventi Persona_1
causa e (cfr. ordinanza del Controparte_5 Controparte_6
26.10.2022) - di ratifica della dichiarazione di rinuncia, resa da CP_7
nella qualità di procuratore generale di , a tutte le
[...] Persona_1
domande svolte nei confronti di tutti i convenuti, accettanti la detta rinuncia
(cfr. ordinanza del 20/3/2023).
Del resto, dalle stesse dichiarazioni contenute negli scritti difensivi delle parti interessate, emergono i presupposti per lo stralcio del segmento del rapporto processuale avente origine dalla riunione del procedimento R.G.
pag. 7/26 n. 1320/2013 - disposta con ordinanza del 30.5.2014 – relativo alla domanda introdotta da . Persona_1
Dagli atti di causa, infatti, si evince la dichiarazione resa da CP_7
n.q., della espressa volontà di rinunciare all'azione proposta con
[...]
l'atto di citazione notificato il 18/9/2013 nei confronti di TE
(cfr. dichiarazione di rinuncia allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.10.2022 a firma avv. Romeo Palamara).
Di analogo tenore la dichiarazione di rinuncia alle domande svolte, con l'atto di citazione notificato il 18/9/2013, resa da n.q. nei TR
confronti di , e TR CP CO
contenuta nel corpo dell'atto rubricato “atto di rinuncia Controparte_4
ex art, 306 c.p.c.” datato 13.6.2022 sottoscritto dal , nella TR
spiegata qualità e dai convenuti , TR CP
e (cfr. “atto di rinuncia sottoscritto da CO Controparte_4
tutte le parti” depositato il 18.6.2022).
Sicché – ferma la separazione delle cause riunite e, con essa, lo stralcio del procedimento n. R.G. 1320/2013 (cfr. ordinanza del 26.10.2022) – alla luce delle dichiarazioni contenute nel documento datato 13.6.2022, sottoscritto da tutte le parti del procedimento n. R.G. 1319/2013 – ad eccezione di
– va dichiarata – anche in linea con le conclusioni TE
rassegnate nel corpo degli scritti conclusionali ove, in particolare, si chiede la pronuncia di “estinzione del giudizio con compensazione delle spese, avendo il sig. , da una parte, ed i sigg. Persona_1 CP
, , e ,
[...] CP CO Controparte_4
reciprocamente, rinunziato alle domande rispettivamente proposte nei giudizi riuniti iscritti al n. 1319/2013 R.G. e n. 1320/2013 R.G., con
pag. 8/26 compensazione delle spese processuali fra le predette parti” (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di quale coerede di TR Per_1
; di analogo tenore, comparsa conclusionale nell'interesse di
[...]
e aventi causa dal defunto Controparte_5 Controparte_6
) – la cessazione della materia del contendere Persona_1
relativamente alle domande riconvenzionali proposte, nell'ambito del giudizio su cui residua la cognizione del Tribunale (in quanto non stralciato con la citata ordinanza di separazione) dai convenuti , TR
e nei soli confronti CP CO Controparte_4
di , stante l'accordo transattivo posto a base delle Persona_1
reciproche dichiarazioni contenute nel documento datato 13.6.2022, sottoscritto dalle parti interessate (e posto a base della valutazione sottesa all'ordinanza del 26.10.2022, incidente sulla separazione e successiva estinzione del giudizio n. R. G. 1320/2013).
Stante l'estensione dell'accordo alle spese di lite, ne va pronunciata la relativa compensazione.
Sempre in chiave meglio delimitativa del thema decidendum, esulano dalla cognizione del Tribunale le questioni sottese alle originarie richieste di sospensione del giudizio per la supposta pregiudizialità del giudizio n.
841/1995 R.G. - formulate nello scritto responsivo dei convenuti CP
, E –
[...] CP CO Controparte_4
quantomeno limitatamente al rilievo per cui dagli atti e documenti acquisiti in corso di giudizio, si evince che le domande svolte nel procedimento n.
841/1995 hanno trovato definitiva composizione.
In particolare, emerge in atti la conferma della decisione, resa in prime cure dal Tribunale, sulle domande proposte da (senior) nei CO
pag. 9/26 confronti dei figli e , avendo, la Corte d'appello di Per_1 _1
Messina, respinto l'appello proposto da (in qualità di CP
successore a titolo particolare del de cuius in forza di CO
lascito testamentario) avverso la sentenza n. 447/2013 (cfr. sentenza n. n.
537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Le domande proposte da (senior) – con l'adesione di CO
legataria in virtù della specifica disposizione testamentaria CP
a titolo particolare, contenuta nella scheda del 12.10.2000, riferibile al de cuius (senior) come accertato nel corso del giudizio n. CO
R.G. 841/1995 (cfr. doc. n. 14 in allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n.
2) c.p.c. depositata nell'interesse di ) - sono state, infatti, TE
accolte limitatamente alla riduzione della donazione effettuata a favore di , in virtù di atto notarile del 24.8.1984, al fine di Persona_1
reintegrare la quota legittima riservata al coniuge di P_
mediante condanna al pagamento – disposta in favore di CP
quale successore a titolo particolare di in virtù della CO
specifica disposizione testamentaria testé menzionata – della somma di euro 22.540,00 (cfr. doc. n. 1 in allegato alle memorie ex art. 183 co. VI n.
2) c.p.c. depositate dall'avv. Romeo Palamara;
in relazione alla sentenza n.
537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
La domanda di revocazione delle donazioni per ingratitudine – proposta sempre da (senior) nei confronti dei figli, CO Per_1
e – risulta già oggetto di definizione, mediante
[...] TE
rigetto, nella sentenza non definitiva n. 161/2008 resa nel procedimento n.
pag. 10/26 841/1995 R.G. non attinta da riforma (cfr. doc. n. 14 in allegato alle memorie ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. depositate dall'avv. Rizzo Roberto e sentenza n. 537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Resta, quindi, da esaminare l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da . TE
Al riguardo, per l'accertamento relativo alla consistenza ed al valore della massa facente capo al de cuius (senior) – oltreché per il CO
correlato accertamento relativo alla quota disponibile ed alla quota di riserva - occorre fare riferimento ai risultati della espletata CTU, dotati di congruità nelle conclusioni rassegnate ed esaustività delle indagini svolte.
Non vi ostano, al riguardo, le osservazioni - formulate dalla difesa dei convenuti TR CP P_
(nipote del de cuius) e e poste a base della
[...] Controparte_4
reiterata richiesta di richiamo del CTU o di sua sostituzione - relative alla erronea quantificazione della massa fittizia di (senior) CO
perché calcolata comprendendo “anche la quota di riserva spettante allo stesso quale erede di ” quando, invece, “l'attore P_ TE
, con il presente giudizio, non ha mai chiesto il riconoscimento
[...]
della quota allo stesso spettante quale erede legittimario della madre
. Quindi la massa fittizia nel presente giudizio deve essere P_
calcolata facendo riferimento ai beni donati e legati dal de cuius P_
(senior) ai propri figli ed ai propri nipoti” (cfr., da ultimo, pag.
[...]
pag. 11/26 attore , non ha inteso agire in riduzione rispetto alla TE
successione della madre, tant'è che si è opposto alla P_
richiesta di sospensione dell'odierno giudizio “poiché il giudizio n.
841/1995 definito con sentenza n. 447/2013, riguarda la successione di
e non del de cuius (marito di P_ CO
quest'ultima)” (cfr. memoria ex art. 183, co.VI n. 1) c.p.c. nell'interesse di
. TE
Piuttosto, la domanda proposta, di riduzione (anche) delle disposizioni testamentarie relative alla successione del padre, - CO
assunte come lesive della propria quota di riserva - postula il riferimento alle disposizioni contenute nelle due schede testamentarie pubblicate in data 14/10/2003, con verbale redatto dal notaio n. 5988 di Rep. e Per_2
n. 2511 di Racc., registrato a RI il 20/10/2003.
Tra queste anche quella (i.e. testamento olografo del 12/10/2000) con cui sono stati attribuiti alla UO coniugata con CP CP
, a titolo di legato “tutti i diritti immobiliari e le situazioni
[...]
giuridiche anche processuali, allo stesso spettanti in relazione al giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n.
841/95 R.G. nei confronti di e , con la Persona_1 TE
chiamata in causa di e dei nipoti e TR CO
”, come accertato con sentenza non definitiva n. 161/2008, Controparte_4
mai impugnata, secondo quanto risulta dalla sentenza resa nel giudizio d'appello - di conferma della sentenza definitiva n. 447/2013 - non più gravata (cfr. sentenza n. 537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Ne segue, allora, che al tempo (settembre 2013) della proposizione della pag. 12/26 domanda di riduzione per lesione di legittima, prospettata come derivante dalle attribuzioni mortis causa realizzate dal padre CO
(deceduto nel 2003), quest'ultimo aveva già disposto con testamento a favore della UO dei diritti derivanti dalla causa n. 841/95 R.G. avente ad oggetto, tra le altre, le conseguenze patrimoniali derivanti dall'esperimento della azione di riduzione da lui promossa per lesione di legittima derivante dalle disposizioni patrimoniali mortis causa della coniuge.
Di conseguenza, concorrono a determinare il patrimonio del de cuius anche le poste oggetto di legato testamentario in favore CO
della UO (sebbene avente ad oggetto una posta futura e incerta al tempo della redazione del testamento olografo, in virtù dell'esito del giudizio n.
841/95 R.G.)
Tale inclusione è consustanziale alla azione di riduzione proposta da anche senza agire in riduzione rispetto alle attribuzioni TE
mortis causa della madre P_
Ancora, non osta alla valutazione di coerenza e completezza della relazione peritale acquisita in questa sede, il rilievo critico rivolto alla consulenza tecnica disposta nel giudizio n. R.G. 841/95, contenuto nell'originario scritto responsivo dei convenuti , TR CP
e (nipote del de cuius). Controparte_4 CO
Premesso, al riguardo, che dalle premesse metodiche esposte dalla consulente nominata, “al fine di individuare la consistenza, tanto dei terreni quanto dei fabbricati” si evince il richiamo a “quanto ha già determinato il consulente tecnico nel giudizio n. 841/95 - ing. - dal Per_2
momento che fanno parte della stessa massa ereditaria della P_
” – le doglianze rivolte dai convenuti alla relazione dell'IN.
[...]
pag. 13/26 – costituente, tra le altre, un mezzo di prova invocabile in altro Per_2
giudizio quando, come nella specie, risulti la integrità del diritto di difesa rispetto allo stesso (per essere, la CTU, stata disposta in un procedimento svoltosi tra le medesime parti dell'odierno giudizio) – relative al valore attribuito agli immobili (oggetto di donatum ai fini della riunione fittizia) attribuiti a - ove con gli scritti conclusionali i TR
convenuti intendano riportarsi anche ad esse – sono inidonee a inficiare la coerenza dell'accertamento peritale eseguito in questa sede (ove, peraltro, nella quantificazione del valore della massa ereditaria, la consistenza immobiliare, “in ogni caso, è stata verificata nelle metrature in sede di sopralluogo”: cfr. pag. 5 relazione di CTU a firma IN.ra
[...]
. Per_3
La doglianza dei convenuti relativa al fatto che nella determinazione del valore del terreno donato a non sia stato tenuto conto TR
del fatto l'atto di disposizione a titolo gratuito avrebbe avuto ad oggetto il soli terreno e non anche la casa di abitazione ivi costruita (“ L'errore commesso dal C.T.U. è gravissimo, in quanto egli ammette che al momento della apertura della successione la casa era già costruita, Ma non dice nulla sulla differenza di valore tra il terreno donato (terreno spoglio) ed il terreno con la casa costruita”).
Tali censure non sono deducibili in questa sede giacché hanno formato oggetto di statuizione all'interno del procedimento definito, da ultimo, con la sentenza n. 537/2017 della Corte d'appello di Messina acquisita in atti e sulla cui definitività per carenza di impugnazione non sussistono contestazioni tra le parti.
Dalla lettura della sentenza, in particolare, si evince che la doglianza pag. 14/26 relativa alla errata stima operata dal CTU per non aver tenuto conto che la donazione a favore di avrebbe riguardato un solo TR
appezzamento di terreno, “senza alcuna costruzione, realizzata solo in u secondo momento” è stata già trattata e superata (cfr. pagg. 12-13 sentenza n. 537/2017 acquisita in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Di qui, in definitiva, l'impossibilità di rimettere in discussione i conteggi effettuati dal CTU nel giudizio avente ad oggetto, tra le altre, la lesione di legittima di (senior) derivante dalle disposizioni CO
testamentarie della coniuge, e, di riflesso – stante la relatio P_
operata dalla CTU in questa sede, al fine di pervenire alla identificazione della consistenza immobiliare (la medesima di quella già valutata nel procedimento n. R.G. 841/95 con la sola differenza che, in questa sede, si discute della lesione di legittima di e non del di lui TE
padre) – l'impossibilità di ritenere inattendibili le indagini e i conteggi eseguiti dalla IN.ra Per_3
Ciò chiarito, premessa l'operatività del regime di cui all'art. 537 co. II c.c.
– secondo cui la quota di riserva, in presenza di più eredi necessari (figli del de cuius), è pari ai due terzi del patrimonio ereditario complessivo
(calcolato previa riunione fittizia di relictum e donatum ex art. 564 co. II
c.c.) e va diviso in parti uguali tra tutti i figli -dalla relazione peritale si evince, anzitutto, la composizione della massa ereditaria facente capo al de cuius, , costituita dalla metà indivisa dei beni: a) CO
oggetto dell'atto di donazione del 09/08/1982 a favore di TE
, ovvero terreno con fabbricato adibito a civile abitazione, sito in
[...]
contrada San Nicola identificato al foglio 105 particella n. 135; b) oggetto dell'atto di donazione del 2/03/1984 a favore di , ovvero TR
pag. 15/26 fabbricato ad uso civile abitazione censito al NCEU al foglio 104, part. 273 sub 1 e 2, sito in contrada Mendolita;
terreno identificato al foglio 104 con la particella 66 e 281; c) oggetto dell'atto di donazione del 24/08/1984 a favore di , ovvero fabbricato rurale con corte annessa Persona_1
censito nel NCT al foglio 104 part. 64 sito in contrada Mendolita;
terreno identificato al foglio 104 con la particella 63; fabbricato rurale con terreno annesso censito nel NCT al foglio 104 part. 61 sito in contrada Mendolita;
terreno identificato al foglio 104 con la particella 280; d) beni indicati nella denuncia di successione del de cuius a favore dei nipoti CO
e ovvero terreno sito in contrada Mendolita censito al NCT al CP_4
foglio 104 particelle numeri 69, 83, 88, 282; e) quota di riserva spettante quale erede della moglie - determinata nel corso del P_
giudizio n. 841/95 - pari a € 179.356,00 (cfr. pagg.
4-5 relazione di CTU a firma IN.ra . Persona_3
Il valore della massa ereditaria, al tempo dell'apertura della successione
(11/10/2003) di , ammonta a € 933.783,00 mentre la CO
quota disponibile – correttamente calcolata ai sensi dell'art. 537 co. II c.c. in misura pari a 1/3 della massa fittizia – è individuata in € 311.261,00 (cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma IN.ra . Persona_3
Sicché, considerando il valore della donazione ricevuta in vita da TE
, - corrispondente alla quota della metà del bene identificato
[...]
nell'atto di donazione del 9.8.1982, essendo, l'altra metà, donata dalla madre – pari a euro 60.990,00, consegue che la quota di riserva spettante, calcolata al netto della disponibile (€ 311.261,00) è pari, complessivamente, a € 622.522,00 (€ 933.783,00 - € 311.261,00) e, quindi, singolarmente, per , pari a euro 207.507,00 (2/3 di € TE
pag. 16/26 933.783,00 diviso tre figli di € 933.783,00).
Pertanto, procedendo in base ai risultati della CTU – della cui utilizzabilità ai fini del decidere si è già detto, dovendosi, tra le altre, evidenziare anche la adesione prestata dalla difesa dell'attore e superata, per quanto spiegato supra, la contestazione mossa dalla difesa dei convenuti , e TR CP CO
- detraendo dalla quota di riserva spettante singolarmente Controparte_4
(euro 207.507,00) il valore del donatum ricevuto (€ 60.990,00) – imputato ai sensi dell'art. 564 co. II c.c. - la lesione è pari ad € 146.517,00.
Occorre a questo punto procedere alla individuazione delle modalità per la reintegrazione, ai sensi degli artt. 554, 555, 558 c.c.
Ribadito che i conteggi elaborati dalla consulente non risultano attinti da specifica contestazione nell'ambito del sub procedimento peritale, a mezzo di rilievi e osservazioni – avendo, le parti interessate, prestato adesione, come emerge dagli scritti conclusionali, oltreché dalla stessa relazione di
CTU - da cui emerge l'assenza di rilievi mossi dalle parti (cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma IN.ra ove si precisa che Persona_3
“ , nella sostanza, non formula in effetti alcuna TE
osservazione”) - la reintegra va operata in applicazione: della regola posta all'art. 558 co. I c.c. – secondo cui la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinzione tra eredi e legatari – della regola di cui all'art. 555 co. II c.c. – secondo cui le donazioni si riducono solo dopo l'esaurimento dei beni di cui il de cuius ha disposto per testamento – della regola di cui all'art. 554 c.c. - la quale individua le disposizioni testamentarie da ridurre, nei limiti della quota, con riferimento a quelle “eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre.
pag. 17/26 Occorre, dunque, partire dalle disposizioni testamentarie e, segnatamente, da quelle a favore: i) dei nipoti di ovvero e CO CP_4
contenute nel testamento redatto il 6/6/1993, avente ad CO
oggetto la quota della metà indivisa del fondo sito a RI, località
Mendolita, censito in catasto al foglio 104, particelle 69, 83, 282 e 88, lasciata indivisa, di valore accertato come pari a euro 144.375,00 (cfr. pag.
8 relazione di CTU a firma IN.ra ; ii) della UO Persona_3 [...]
coniugata con - legataria in forza del CP TR
testamento redatto il 12/10/2000, come accertato nell'ambito del giudizio n.
R.G. n. 841/95 con sentenza n. 447/2013 non riformata dalla sentenza n.
537/2017 resa dalla Corte d'appello – beneficiaria di disposizione testamentaria avente ad oggetto “tutti i diritti immobiliari e le situazioni giuridiche anche processuali, allo stesso spettanti in relazione al giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n.
841/95 R.G.” - e, quindi, considerato l'esito del procedimento, definito con sentenza n. 447/2013 - confermata dalla sentenza n. 537/2017, entrambe prodotte in atti - la somma pari a euro 22.540,00.
La quota di legittima riservata a , pari a euro 146.517,00 TE
va reperita riducendo proporzionalmente le suddette disposizioni testamentarie.
Al riguardo – a fronte delle conclusioni attoree (cfr. pagg. 13-14 comparsa conclusionale nell'interesse di ) - e, comunque, tenuto TE
conto della originaria richiesta di condanna “al versamento di una somma corrispondente al valore della quota, ai sensi degli artt. 558, 559 e 560
c.c.” la riduzione proporzionale va operata tenuto conto del rapporto di proporzione tra i due legati (6,40 derivante dalla divisione tra il valore di pag. 18/26 euro 144.375,00 e il valore di euro 22.540,00) riguardato alla luce del valore della lesione che occorre reintegrare (euro 146.517,00).
Di conseguenza, i nipoti e – beneficiari di CO CP_4
legato di valore maggiore (144.375,00) - vanno condannati al pagamento della somma pari a euro 126.731,52 a favore dell'attore, erede legittimario leso.
Mentre, la UO – beneficiaria di legato di valore minore CP
(euro 22.540,00) - va condannata al pagamento della somma pari a euro
19.785,47.
Il rapporto tra euro 126.731,52 (dovuti dai nipoti legatari) ed euro
19.785,47 (dovuti dalla UO legataria) è, infatti, pari a 6,40.
La reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario effettuata mediante conguaglio in denaro implica, di norma, che la somma concretamente attribuita al legittimario, attore in giudizio, vada adeguata al mutato valore che, al momento della decisione giudiziale, possiede il bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché l'ammontare pecuniario costituisca l'esatto equivalente del bene medesimo.
L'importo riconosciuto, quindi, va rivalutato poiché il credito vantato dal riservatario leso nella sua quota di legittima, appartiene alla categoria dei crediti di valore, distinta da quella contrapposta dei crediti di valuta, assoggettati, invece, al principio nominalistico.
La rivalutazione va operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
“FOI”), dalla data di apertura della successione (11.10.2003), fino all'attualità, costituendo, le variazioni Istat sul costo della vita, criterio ragionevole di adeguamento del valore del denaro al momento della pag. 19/26 pronuncia (cfr., Cass. civ., sez. II, 19 maggio 2005, n. 10564).
Inoltre, trattandosi di liquidazione di somme costituenti debiti di valore, occorre tenere conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto creditore a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale nocumento, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
L'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, è ottenuto tramite la condanna delle parti convenute al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale previsto dall' art. 1284 co. I c.c., dalla data dell'apertura della successione (11.10.2003) sull'importo dovuto per reintegrare (euro 126.731,52 dovuti dai nipoti legatari ed euro 19.785,47 dovuti dalla UO legataria) e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'
11.10.2003 fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva pag. 20/26 corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Non osta al riconoscimento delle poste sopra indicate il rilievo inerente alla mancata articolazione - in citazione e nella prima memoria istruttoria - di domanda diretta a conseguire rivalutazione e interessi.
Premesso, infatti, che tale richiesta, risulta formulata negli scritti conclusivi
è, al riguardo, appena il caso di ricordare che «Nelle obbligazioni di valore la rivalutazione rappresenta una componente necessaria nella stessa determinazione del credito che, pertanto, il giudice deve liquidare
d'ufficio, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore perduto e dunque prescinde dal presupposto della mora che nelle obbligazioni pecuniarie consente di liquidare, su richiesta del creditore, l'eventuale maggior danno subito dal medesimo ai sensi dell'art. 1224 c.c., per effetto dell'inadempimento del debitore» (cfr.
Cassazione civile, sez. II , 21/07/2009 , n. 16963).
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti – nei soli confronti di atteso TE
che nei confronti di la domanda rientra tra le pretese Parte_2
pag. 21/26 oggetto di accordo transattivo - e richiamata negli scritti conclusivi (cfr. punti n. 2) n. 3) conclusioni memoria di replica nell'interesse di CP
, e ).
[...] CP CO Controparte_4
Trattasi della riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna al pagamento della somma pari ad € 312.000,00 (o della somma di giustizia) per l'attività assistenziale svolta da e in favore dei CP TR
coniugi ed nonché della domanda di CO P_
di lesione di legittima quale erede legittimario nei TR
confronti del de cuius (nei soli riguardi di CO TE
, stante l'accordo transattivo che prevede la rinuncia a detta zione
[...]
nei confronti di , in forza del quale vale la statuizione Persona_1
dichiarativa di cessata materia del contendere di cui supra).
Al di là del decorso di un termine (superiore al decennio) certamente in grado di incidere sulla prescrizione dell'azione, quantomeno rispetto alla pretesa agganciata alla attività che si assume prestata a favore di P_
(deceduta il 29.5.1994) rispetto alla data della domanda (20.1.2014)
[...]
la riconvenzionale, in ogni caso, non può attingere ad esiti di accoglibilità, da qualunque angolo prospettico la si inquadri.
Al di là della genericità espositiva, infatti, sia la donazione in favore di sia il legato a favore di sono TR CP
attribuzioni accompagnate dall'apposizione di onere avente ad oggetto l'assistenza morale e materiale dei coniugi.
In particolare, il legato a favore di è stato disposto “a titolo CP
di remunerazione dei servizi e dell'assistenza morale e materiale prestata a me e alla mia defunta moglie, sia di giorno che di notte, sin dall'anno 1978 presso il nostro domicilio dalla legataria la quale, per quanto prestato, non
pag. 22/26 avrà più alcuna ragione di credito verso i miei eredi”.
Nella donazione in favore di si legge: “Dichiarano i TR
donanti che la presente donazione è fatta in remunerazione dei tanti servizi
a loro prestati dal donatario. Viene inoltre dai donanti imposto come onere al donatario che accetta e si obbliga per sé ed eredi di somministrare ai donanti, come per il passato, i normali e convenienti alimenti per tutto il tempo della vita di essi donanti, come pure di prestare ai medesimi donanti, ogni assistenza, cura e medicina, in caso di malattia.”.
L'inquadramento della donazione nel regime di cui all'art. 770 c.c. esclude che l'assistenza prestata - morale e materiale – da e da TR
possa rilevare quale attività fonte di arricchimento ovvero CP
di perdita patrimoniale da remunerare.
Inammissibili - perché irrilevanti, rispetto allo sbarramento rappresentato dalla natura delle attribuzioni inter vivos e mortis causa a favore di
(donazione) e (legato) - di TR CP
conseguenza, diventano le prove orali raccolte, al cui tenore si richiama la difesa dei convenuti, da ultimo, negli scritti conclusivi (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di TR CP
(nato a [...] il [...]) . CO Controparte_4
Anche l'azione di riduzione per lesione di legittima avanzata da CP
è, alla luce dei risultati e dei conteggi effettuati dalla consulente
[...]
dell'ufficio, infondata.
Dalla relazione tecnica acquisita, infatti, consta che al cospetto del valore della quota di riserva spettante, ai sensi dell'art. 537 co. II c.c., a ciascuno dei tre figli del de cuius, pari a € 207.507,00 (2/3 della massa di €
933.783,00 da dividere per tre figli) il valore del donatum di Per_1
pag. 23/26 è pari a € 398.377,00 (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma IN.ra CP
. Persona_3
Trattandosi di valore del donatum superiore al valore della quota di riserva, quindi, l'azione di riduzione si appalesa infondata giacché non sussiste la lesione prospettata.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, quelle sostenute da TE
, vanno rifuse dai convenuti ,
[...] TR CP
e liquidate ai valori tabellari medi, CO Controparte_4
inclusa la voce “istruttoria/trattazione” stante l'assunzione anche di prove costituende oltreché lo scambio delle memorie istruttorie, tenuto conto del valore risultante dal decisum (ovvero pari alla lesione della quota di riserva spettante all'attore e, quindi, secondo lo scaglione fino a euro 260.000,00, stante la sussidiarietà della regola di cui all'art. 9 c.p.c.).
Vanno compensate, invece, le spese processuali relative al rapporto processuale tra l'attore e il convenuto (oggi le aventi Persona_1
causa e ) stante la proposizione di azione omogena da CP_6 Per_1
parte di quest'ultimo – all'origine della iniziale riunione del procedimento n. R.G. 1320/2013 – e, quindi, considerata l'esistenza di un “fronte comune” nel termine di prescrizione e pertanto prima che passasse in cosa giudicata l'accertamento peritale svolto dall'IN. nell'altro Per_2
giudizio”(cfr. memoria di replica nell'interesse di ). TE
La compensazione regola, altresì, i rapporti tra (oggi le Persona_1
aventi causa) (costituitosi in riassunzione quale coerede Parte_3
del padre deceduto in corso di giudizio, , del quale è stato Persona_1
procuratore generale) e i convenuti , TR CP
e avuto riguardo al convergente CO Controparte_4
pag. 24/26 tenore delle richieste formulate negli scritti conclusivi, in forza di relatio all'accordo transattivo raggiunto e sottoscritto il 13.6.2022 (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di;
paragrafo n. I) comparsa TR
conclusionale nell'interesse di TR CP
e comparsa conclusionale CO Controparte_4
nell'interesse di e ). Controparte_5 Controparte_6
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n.
1319/2013 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara fondata l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da erede legittimario leso, in relazione TE
alla successione del de cuius , deceduto testato CO
l'11.10.2003 e, per l'effetto, condanna (nato a CO
RI (ME) il 29/04/83) e al pagamento della Controparte_4
somma pari a euro 126.731,52; condanna al CP
pagamento della somma pari a euro 19.785,47, oltre interessi e rivalutazione come spiegato in parte motiva;
2. Condanna i convenuti , TR CP P_
e in solido, alla refusione delle spese di
[...] Controparte_4
lite e di CTU – queste ultime già liquidate con separato decreto in atti – a favore di che si liquidano in complessivi € TE
14.103,00 oltre rimborso generale al 15% IVA CPA come per legge pag. 25/26 oltre euro 500,00 per spese vive forfetariamente determinate (di cui euro 450,00 per CU);
3. Dichiara – ferma la separazione ed annessa estinzione della causa iscritta al n. R.G. 1320/2013 promossa ad iniziativa di Per_1
anche nei confronti di - cessata la
[...] TE
materia del contendere limitatamente al segmento del rapporto processuale intercorrente tra (oggi le aventi causa Persona_1
e e, altresì, Controparte_5 Controparte_6
costituitosi quale coerede di TR Persona_1
e, prima, n.q. di procuratore generale) e i convenuti, attori in riconvenzione, TR CP
(nato a [...] il [...]) CO
e, per l'effetto, compensa le relative spese;
Controparte_4
Barcellona P. G. 5.6.2025.
Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni dott. Antonino Orifici
pag. 26/26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 memoria di replica del 20.3.2025).
Dal contributo assertivo offerto in citazione – integrato e precisato a seguito della costituzione dei convenuti - si ricava, anzitutto, che l'odierno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P. G., riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati/te:
dott. Antonio Orifici Presidente
dott.ss Elisa Di Giovanni Giudice rel.
dott. Francesco Montera Giudice ha emesso la seguente SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1319/2013 R. G.
Promossa da (C.F. elettivamente TE C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rizzo, per procura in atti.
- attore in riassunzione - Contro
(c.f. ) TR C.F._2 CP
(c.f. ) (C. F. C.F._3 CO [...]
) (c.f. ) C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Munafò, per procura in atti.
–convenuti attori in riconvenzionale in riassunzione -
(C.F. ) e Controparte_5 CodiceFiscale_6
(C. F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_7 entrambe n.q. di successori di (C. F. Persona_1
) costituito ab origine a mezzo del procuratore C.F._8 generale (C. F. TR CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Palamara, per procura in atti
- convenute in riassunzione - (c.f. ) quale coerede di TR CodiceFiscale_9
, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Romeo Palamara, per procura in atti.
–convenuti-
Oggetto: Azione di riduzione per lesione di legittima
In fatto e in diritto
, con citazione del 14.9.2013, notificata il 18.9.2013 – TE
premettendo: a) le donazioni effettuate dai propri genitori, coniugi e di beni indivisi, a favore dei tre CO P_
figli, relative, segnatamente: i) (a proprio favore) degli immobili, siti in
RI, c.da San Nicola, costituiti da appezzamento di terreno con annesso fabbricato, identificato al catasto con partita 9337, fgl. 105, part. 135, con atto pubblico del 09/08/82, in Notaio;
ii) (a favore del figlio ) CP Per_1
immobili siti in RI, c.da Mendolita costituiti da: 1) un appezzamento di terreno con annesso fabbricato (di circa 200 mq., identificato al catasto con partita 7440, fgl. 104, particella frazionata 280 (ex 280/a); 2) un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale, identificato al catasto con partita 7440, fgl. 104, partt. 61, 64 e 63 (ex 63/a); iii) (a favore del figlio ) degli immobili siti in RI, c.da Mendolita costituiti CP
da: un appezzamento di terreno di are 14 e centiare 50 identificato al catasto alla partita 7440, foglio 104, partt. 66 e 281 in cui insiste un fabbricato costruito con concessione edilizia del 1972 identificato al catasto al foglio 104, part 273 sub 1 e sub 2; b) l'attribuzione, operata da P_
– deceduta il 28.5.1994 - in virtù di testamento olografo in
[...]
favore dei propri nipoti, ed (figli di P_ CP_4 Per_1
pag. 2/26 ), della quota di metà indivisa di un appezzamento di terreno sito CP
in RI, identificato al catasto partita 7440, fgl. 104, partt. 69, 83, 38 e
282; c) l'accertamento, conseguito in seno al giudizio (iscritto al n. 841/95
R.G.) - intentato da nei confronti dei figli e CO _1
, per la revoca delle donazioni effettuate in loro favore;
in via Per_1
subordinata, per la revoca della donazione della quota dei beni di sua proprietà e, in via ancor più gradata, per la reintegra nella quota spettante in qualità di erede legittimario della propria moglie – tramite la relazione di
CTU disposta per la determinazione della quota di riserva spettante al coniuge attore, , al momento dell'apertura della CO
successione della moglie, del minor valore (€ 57.000,00) P_
del donatum ricevuto rispetto a quello degli altri fratelli € Per_1
142.075,00; € 373.975,00); d) la pubblicazione di due testamenti CP
olografi di (il primo, redatto il 6/6/1993, recante CO
disposizione della propria quota di metà indivisa del fondo sito a RI, località Mendolita, censito in catasto al fg. 104, particelle 69, 83, 282 e 88, indivisa e in parti uguali ai nipoti e CO Controparte_4
figli di , già beneficiari dell'altra metà lasciata da CP P_
con testamento olografo pubblicato il 25/10/1994; il secondo,
[...]
redatto il 12/10/2000, recante attribuzione alla UO CP
coniugata con , di tutti i diritti immobiliari e delle TR
situazioni giuridiche anche processuali, allo stesso spettanti in relazione al giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n. 841/95 R.G.) - ha trascinato in giudizio i germani TR
e la cognata i nipoti Persona_1 CP P_
(nato il [...]) e chiedendo
[...] Controparte_4
pag. 3/26 l'accertamento della propria qualità di erede legittimario del padre,
deceduto in data 11/10/2003, in funzione CO
dell'accertamento della lesione della propria quota di riserva, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e, in ipotesi di insufficienza alla reintegra, delle donazioni, ai sensi degli artt. 558, 559 e
560 c.c.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di TR
(nato il [...]) e CP CO CP_4
richiedenti, preliminarmente, la sospensione del giudizio - per la
[...]
pendenza del procedimento n. 841/1995 R.G. definito con sentenza n.
447/2013, ancora appellabile, avente ad oggetto la reintegra della quota di legittima richiesta da rispetto alle disposizioni CO
testamentarie della propria coniuge deceduta e, quindi, idoneo a incidere sulla composizione della massa della successione facente capo a P_
– nonché la riunione al procedimento n. 1320/2013 R.G.
[...]
introdotto da – per identità di parti, oggetto e causa Persona_1
poetendi – nel merito, il rigetto della pretesa attorea, siccome fondata su un mezzo istruttorio (relazione di CTU redatta dall'INegnere Persona_2
nel procedimento n. 841/1995 R.G.) inutilizzabile e, comunque, errata.
In via riconvenzionale, i convenuti e CP TR
hanno chiesto la condanna di e di , in Persona_1 TE
proprio e quali eredi di , a versare la somma loro dovuta CO
a titolo di remunerazione (inquadrabile come attività lavorativa dipendente ovvero come attività assistenziale) per “il lavoro di assistenza morale e materiale” svolto in favore dei coniugi ed CO P_
dal 1978 fino al 2003, data della morte di ,
[...] CO
pag. 4/26 quantificabile in misura pari a € 1.000,00 al mese, per un totale di €
312.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo.
In ogni caso, i convenuti hanno chiesto: la condanna, a favore di
[...]
di una somma a titolo di indebito arricchimento;
la condanna di CP
e di , al pagamento, a favore di Persona_1 TE
, di una somma pari al valore della quota di eredità da TR
loro percepita indebitamente in violazione delle norme che disciplinano la successione degli eredi legittimati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito, altresì, n.q. di procuratore generale di TR
, chiedendo la riunione al giudizio (iscritto al n. 1320/13 Persona_1
R.G.) proposto con atto di citazione notificato il 18/9/2013 - avente ad oggetto l'accertamento della lesione della propria quota di legittima derivante dalle donazioni e disposizioni testamentarie del defunto P_
in funzione della reintegra nella quota spettante e condanna dei
[...]
convenuti alla restituzione in proprio favore della corrispondente porzione di immobili ovvero al versamento del conguaglio corrispondente al valore della quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria –riportandosi
“a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con l'atto di citazione, notificato agli odierni contendenti il 18/9/2013”.
Disposta la riunione – con provvedimento presidenziale depositato il
30.5.2014 - assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa è stata istruita anche a mezzo CTU tecnica.
Dichiarata l'interruzione del giudizio – con ordinanza del 14.2.2024 – il processo è stato riattivato ad istanza di – con ricorso TE
depositato il 15.3.2024 – e il contraddittorio ricostituitosi nei confronti di pag. 5/26 tutte le parti originarie (per la posizione di , deceduto in Persona_1
corso di giudizio, in particolare, si sono costituiti in riassunzione, a ministero di due diversi difensori, e e TR Controparte_5
) Controparte_6
La causa, precisate le conclusioni, è stata assunta in riserva decisoria dietro concessione dei termini richiesti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
In chiave qualificatoria, il procedimento al vaglio del Tribunale trova origine nella azione di riduzione per lesione di legittima proposta da rispetto all'eredità del padre, , TE CO
deceduto in data 11/10/2003.
Con l'azione di riduzione, infatti, l'attore, prendendo le mosse dai risultati dell'accertamento peritale disposto nell'ambito del giudizio n. R.G.
841/1995 - promosso ad iniziativa del padre, , onde CO
ottenere, tra le altre, la reintegra nella quota di riserva della moglie,
deceduta in data 28.05.94, oltre alla revoca delle P_
donazioni disposte a favore dei figli e - ha lamentato la Per_1 _1
lesione della propria quota di riserva derivante dalle disposizioni testamentarie – contenute, segnatamente, in due schede testamentarie (l'una del 6/6/1993, l'altra del 12/10/2000) – oltreché dalle donazioni disposte in vita dal de cuius, unitamente alla moglie.
Ha prospettato, tra le altre, il minor valore del donatum ricevuto - accertato dal CTU in seno al citato giudizio n. R.G. 841/1995 – in quanto pari a €
57.000,00, a fronte del valore delle donazioni ricevute dai germani, pari a €
142.075,00 (a favore del fratello ) e € 373.975,00 (a favore del Per_1
fratello ). CP
pag. 6/26 Chiare, del resto, le allegazioni dell'attore ove, riferendosi alla consulenza disposta nel procedimento attivato dal padre, assume che la stessa “ha determinato che il deducente ha ricevuto in donazione meno di quanto gli spettasse” e, di conseguenza, precisa di voler far valere, in questa sede, “i propri diritti di erede legittimario nei confronti della successione del proprio padre, poiché non v'è dubbio che le CO
donazioni e le disposizioni testamentarie di quest'ultimo ledono sua la quota di legittima, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c.”, concludendo al fine di “essere reintegrato nella sua quota di legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, con conseguente attribuzione della quota di riserva allo stesso spettante, utilizzando proprio gli accertamenti della perizia suindicata” (cfr. atto di citazione;
ricorso in riassunzione;
da ultimo, comparsa conclusionale).
Esula, invece, dal thema disputandum, l'azione di riduzione lesione di legittima sull'eredità del defunto, , proposta da CO
, a mezzo del procuratore generale, . Persona_1 TR
Dagli atti di causa, infatti, consta l'adozione - previa separazione della causa R.G. n. 1320/2013, introdotta da (oggi le aventi Persona_1
causa e (cfr. ordinanza del Controparte_5 Controparte_6
26.10.2022) - di ratifica della dichiarazione di rinuncia, resa da CP_7
nella qualità di procuratore generale di , a tutte le
[...] Persona_1
domande svolte nei confronti di tutti i convenuti, accettanti la detta rinuncia
(cfr. ordinanza del 20/3/2023).
Del resto, dalle stesse dichiarazioni contenute negli scritti difensivi delle parti interessate, emergono i presupposti per lo stralcio del segmento del rapporto processuale avente origine dalla riunione del procedimento R.G.
pag. 7/26 n. 1320/2013 - disposta con ordinanza del 30.5.2014 – relativo alla domanda introdotta da . Persona_1
Dagli atti di causa, infatti, si evince la dichiarazione resa da CP_7
n.q., della espressa volontà di rinunciare all'azione proposta con
[...]
l'atto di citazione notificato il 18/9/2013 nei confronti di TE
(cfr. dichiarazione di rinuncia allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.10.2022 a firma avv. Romeo Palamara).
Di analogo tenore la dichiarazione di rinuncia alle domande svolte, con l'atto di citazione notificato il 18/9/2013, resa da n.q. nei TR
confronti di , e TR CP CO
contenuta nel corpo dell'atto rubricato “atto di rinuncia Controparte_4
ex art, 306 c.p.c.” datato 13.6.2022 sottoscritto dal , nella TR
spiegata qualità e dai convenuti , TR CP
e (cfr. “atto di rinuncia sottoscritto da CO Controparte_4
tutte le parti” depositato il 18.6.2022).
Sicché – ferma la separazione delle cause riunite e, con essa, lo stralcio del procedimento n. R.G. 1320/2013 (cfr. ordinanza del 26.10.2022) – alla luce delle dichiarazioni contenute nel documento datato 13.6.2022, sottoscritto da tutte le parti del procedimento n. R.G. 1319/2013 – ad eccezione di
– va dichiarata – anche in linea con le conclusioni TE
rassegnate nel corpo degli scritti conclusionali ove, in particolare, si chiede la pronuncia di “estinzione del giudizio con compensazione delle spese, avendo il sig. , da una parte, ed i sigg. Persona_1 CP
, , e ,
[...] CP CO Controparte_4
reciprocamente, rinunziato alle domande rispettivamente proposte nei giudizi riuniti iscritti al n. 1319/2013 R.G. e n. 1320/2013 R.G., con
pag. 8/26 compensazione delle spese processuali fra le predette parti” (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di quale coerede di TR Per_1
; di analogo tenore, comparsa conclusionale nell'interesse di
[...]
e aventi causa dal defunto Controparte_5 Controparte_6
) – la cessazione della materia del contendere Persona_1
relativamente alle domande riconvenzionali proposte, nell'ambito del giudizio su cui residua la cognizione del Tribunale (in quanto non stralciato con la citata ordinanza di separazione) dai convenuti , TR
e nei soli confronti CP CO Controparte_4
di , stante l'accordo transattivo posto a base delle Persona_1
reciproche dichiarazioni contenute nel documento datato 13.6.2022, sottoscritto dalle parti interessate (e posto a base della valutazione sottesa all'ordinanza del 26.10.2022, incidente sulla separazione e successiva estinzione del giudizio n. R. G. 1320/2013).
Stante l'estensione dell'accordo alle spese di lite, ne va pronunciata la relativa compensazione.
Sempre in chiave meglio delimitativa del thema decidendum, esulano dalla cognizione del Tribunale le questioni sottese alle originarie richieste di sospensione del giudizio per la supposta pregiudizialità del giudizio n.
841/1995 R.G. - formulate nello scritto responsivo dei convenuti CP
, E –
[...] CP CO Controparte_4
quantomeno limitatamente al rilievo per cui dagli atti e documenti acquisiti in corso di giudizio, si evince che le domande svolte nel procedimento n.
841/1995 hanno trovato definitiva composizione.
In particolare, emerge in atti la conferma della decisione, resa in prime cure dal Tribunale, sulle domande proposte da (senior) nei CO
pag. 9/26 confronti dei figli e , avendo, la Corte d'appello di Per_1 _1
Messina, respinto l'appello proposto da (in qualità di CP
successore a titolo particolare del de cuius in forza di CO
lascito testamentario) avverso la sentenza n. 447/2013 (cfr. sentenza n. n.
537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Le domande proposte da (senior) – con l'adesione di CO
legataria in virtù della specifica disposizione testamentaria CP
a titolo particolare, contenuta nella scheda del 12.10.2000, riferibile al de cuius (senior) come accertato nel corso del giudizio n. CO
R.G. 841/1995 (cfr. doc. n. 14 in allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n.
2) c.p.c. depositata nell'interesse di ) - sono state, infatti, TE
accolte limitatamente alla riduzione della donazione effettuata a favore di , in virtù di atto notarile del 24.8.1984, al fine di Persona_1
reintegrare la quota legittima riservata al coniuge di P_
mediante condanna al pagamento – disposta in favore di CP
quale successore a titolo particolare di in virtù della CO
specifica disposizione testamentaria testé menzionata – della somma di euro 22.540,00 (cfr. doc. n. 1 in allegato alle memorie ex art. 183 co. VI n.
2) c.p.c. depositate dall'avv. Romeo Palamara;
in relazione alla sentenza n.
537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
La domanda di revocazione delle donazioni per ingratitudine – proposta sempre da (senior) nei confronti dei figli, CO Per_1
e – risulta già oggetto di definizione, mediante
[...] TE
rigetto, nella sentenza non definitiva n. 161/2008 resa nel procedimento n.
pag. 10/26 841/1995 R.G. non attinta da riforma (cfr. doc. n. 14 in allegato alle memorie ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. depositate dall'avv. Rizzo Roberto e sentenza n. 537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Resta, quindi, da esaminare l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da . TE
Al riguardo, per l'accertamento relativo alla consistenza ed al valore della massa facente capo al de cuius (senior) – oltreché per il CO
correlato accertamento relativo alla quota disponibile ed alla quota di riserva - occorre fare riferimento ai risultati della espletata CTU, dotati di congruità nelle conclusioni rassegnate ed esaustività delle indagini svolte.
Non vi ostano, al riguardo, le osservazioni - formulate dalla difesa dei convenuti TR CP P_
(nipote del de cuius) e e poste a base della
[...] Controparte_4
reiterata richiesta di richiamo del CTU o di sua sostituzione - relative alla erronea quantificazione della massa fittizia di (senior) CO
perché calcolata comprendendo “anche la quota di riserva spettante allo stesso quale erede di ” quando, invece, “l'attore P_ TE
, con il presente giudizio, non ha mai chiesto il riconoscimento
[...]
della quota allo stesso spettante quale erede legittimario della madre
. Quindi la massa fittizia nel presente giudizio deve essere P_
calcolata facendo riferimento ai beni donati e legati dal de cuius P_
(senior) ai propri figli ed ai propri nipoti” (cfr., da ultimo, pag.
[...]
pag. 11/26 attore , non ha inteso agire in riduzione rispetto alla TE
successione della madre, tant'è che si è opposto alla P_
richiesta di sospensione dell'odierno giudizio “poiché il giudizio n.
841/1995 definito con sentenza n. 447/2013, riguarda la successione di
e non del de cuius (marito di P_ CO
quest'ultima)” (cfr. memoria ex art. 183, co.VI n. 1) c.p.c. nell'interesse di
. TE
Piuttosto, la domanda proposta, di riduzione (anche) delle disposizioni testamentarie relative alla successione del padre, - CO
assunte come lesive della propria quota di riserva - postula il riferimento alle disposizioni contenute nelle due schede testamentarie pubblicate in data 14/10/2003, con verbale redatto dal notaio n. 5988 di Rep. e Per_2
n. 2511 di Racc., registrato a RI il 20/10/2003.
Tra queste anche quella (i.e. testamento olografo del 12/10/2000) con cui sono stati attribuiti alla UO coniugata con CP CP
, a titolo di legato “tutti i diritti immobiliari e le situazioni
[...]
giuridiche anche processuali, allo stesso spettanti in relazione al giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n.
841/95 R.G. nei confronti di e , con la Persona_1 TE
chiamata in causa di e dei nipoti e TR CO
”, come accertato con sentenza non definitiva n. 161/2008, Controparte_4
mai impugnata, secondo quanto risulta dalla sentenza resa nel giudizio d'appello - di conferma della sentenza definitiva n. 447/2013 - non più gravata (cfr. sentenza n. 537/2017 pubblicata il 15/05/2017, prodotta in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Ne segue, allora, che al tempo (settembre 2013) della proposizione della pag. 12/26 domanda di riduzione per lesione di legittima, prospettata come derivante dalle attribuzioni mortis causa realizzate dal padre CO
(deceduto nel 2003), quest'ultimo aveva già disposto con testamento a favore della UO dei diritti derivanti dalla causa n. 841/95 R.G. avente ad oggetto, tra le altre, le conseguenze patrimoniali derivanti dall'esperimento della azione di riduzione da lui promossa per lesione di legittima derivante dalle disposizioni patrimoniali mortis causa della coniuge.
Di conseguenza, concorrono a determinare il patrimonio del de cuius anche le poste oggetto di legato testamentario in favore CO
della UO (sebbene avente ad oggetto una posta futura e incerta al tempo della redazione del testamento olografo, in virtù dell'esito del giudizio n.
841/95 R.G.)
Tale inclusione è consustanziale alla azione di riduzione proposta da anche senza agire in riduzione rispetto alle attribuzioni TE
mortis causa della madre P_
Ancora, non osta alla valutazione di coerenza e completezza della relazione peritale acquisita in questa sede, il rilievo critico rivolto alla consulenza tecnica disposta nel giudizio n. R.G. 841/95, contenuto nell'originario scritto responsivo dei convenuti , TR CP
e (nipote del de cuius). Controparte_4 CO
Premesso, al riguardo, che dalle premesse metodiche esposte dalla consulente nominata, “al fine di individuare la consistenza, tanto dei terreni quanto dei fabbricati” si evince il richiamo a “quanto ha già determinato il consulente tecnico nel giudizio n. 841/95 - ing. - dal Per_2
momento che fanno parte della stessa massa ereditaria della P_
” – le doglianze rivolte dai convenuti alla relazione dell'IN.
[...]
pag. 13/26 – costituente, tra le altre, un mezzo di prova invocabile in altro Per_2
giudizio quando, come nella specie, risulti la integrità del diritto di difesa rispetto allo stesso (per essere, la CTU, stata disposta in un procedimento svoltosi tra le medesime parti dell'odierno giudizio) – relative al valore attribuito agli immobili (oggetto di donatum ai fini della riunione fittizia) attribuiti a - ove con gli scritti conclusionali i TR
convenuti intendano riportarsi anche ad esse – sono inidonee a inficiare la coerenza dell'accertamento peritale eseguito in questa sede (ove, peraltro, nella quantificazione del valore della massa ereditaria, la consistenza immobiliare, “in ogni caso, è stata verificata nelle metrature in sede di sopralluogo”: cfr. pag. 5 relazione di CTU a firma IN.ra
[...]
. Per_3
La doglianza dei convenuti relativa al fatto che nella determinazione del valore del terreno donato a non sia stato tenuto conto TR
del fatto l'atto di disposizione a titolo gratuito avrebbe avuto ad oggetto il soli terreno e non anche la casa di abitazione ivi costruita (“ L'errore commesso dal C.T.U. è gravissimo, in quanto egli ammette che al momento della apertura della successione la casa era già costruita, Ma non dice nulla sulla differenza di valore tra il terreno donato (terreno spoglio) ed il terreno con la casa costruita”).
Tali censure non sono deducibili in questa sede giacché hanno formato oggetto di statuizione all'interno del procedimento definito, da ultimo, con la sentenza n. 537/2017 della Corte d'appello di Messina acquisita in atti e sulla cui definitività per carenza di impugnazione non sussistono contestazioni tra le parti.
Dalla lettura della sentenza, in particolare, si evince che la doglianza pag. 14/26 relativa alla errata stima operata dal CTU per non aver tenuto conto che la donazione a favore di avrebbe riguardato un solo TR
appezzamento di terreno, “senza alcuna costruzione, realizzata solo in u secondo momento” è stata già trattata e superata (cfr. pagg. 12-13 sentenza n. 537/2017 acquisita in atti in allegato alla nota di deposito del 13.3.2019).
Di qui, in definitiva, l'impossibilità di rimettere in discussione i conteggi effettuati dal CTU nel giudizio avente ad oggetto, tra le altre, la lesione di legittima di (senior) derivante dalle disposizioni CO
testamentarie della coniuge, e, di riflesso – stante la relatio P_
operata dalla CTU in questa sede, al fine di pervenire alla identificazione della consistenza immobiliare (la medesima di quella già valutata nel procedimento n. R.G. 841/95 con la sola differenza che, in questa sede, si discute della lesione di legittima di e non del di lui TE
padre) – l'impossibilità di ritenere inattendibili le indagini e i conteggi eseguiti dalla IN.ra Per_3
Ciò chiarito, premessa l'operatività del regime di cui all'art. 537 co. II c.c.
– secondo cui la quota di riserva, in presenza di più eredi necessari (figli del de cuius), è pari ai due terzi del patrimonio ereditario complessivo
(calcolato previa riunione fittizia di relictum e donatum ex art. 564 co. II
c.c.) e va diviso in parti uguali tra tutti i figli -dalla relazione peritale si evince, anzitutto, la composizione della massa ereditaria facente capo al de cuius, , costituita dalla metà indivisa dei beni: a) CO
oggetto dell'atto di donazione del 09/08/1982 a favore di TE
, ovvero terreno con fabbricato adibito a civile abitazione, sito in
[...]
contrada San Nicola identificato al foglio 105 particella n. 135; b) oggetto dell'atto di donazione del 2/03/1984 a favore di , ovvero TR
pag. 15/26 fabbricato ad uso civile abitazione censito al NCEU al foglio 104, part. 273 sub 1 e 2, sito in contrada Mendolita;
terreno identificato al foglio 104 con la particella 66 e 281; c) oggetto dell'atto di donazione del 24/08/1984 a favore di , ovvero fabbricato rurale con corte annessa Persona_1
censito nel NCT al foglio 104 part. 64 sito in contrada Mendolita;
terreno identificato al foglio 104 con la particella 63; fabbricato rurale con terreno annesso censito nel NCT al foglio 104 part. 61 sito in contrada Mendolita;
terreno identificato al foglio 104 con la particella 280; d) beni indicati nella denuncia di successione del de cuius a favore dei nipoti CO
e ovvero terreno sito in contrada Mendolita censito al NCT al CP_4
foglio 104 particelle numeri 69, 83, 88, 282; e) quota di riserva spettante quale erede della moglie - determinata nel corso del P_
giudizio n. 841/95 - pari a € 179.356,00 (cfr. pagg.
4-5 relazione di CTU a firma IN.ra . Persona_3
Il valore della massa ereditaria, al tempo dell'apertura della successione
(11/10/2003) di , ammonta a € 933.783,00 mentre la CO
quota disponibile – correttamente calcolata ai sensi dell'art. 537 co. II c.c. in misura pari a 1/3 della massa fittizia – è individuata in € 311.261,00 (cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma IN.ra . Persona_3
Sicché, considerando il valore della donazione ricevuta in vita da TE
, - corrispondente alla quota della metà del bene identificato
[...]
nell'atto di donazione del 9.8.1982, essendo, l'altra metà, donata dalla madre – pari a euro 60.990,00, consegue che la quota di riserva spettante, calcolata al netto della disponibile (€ 311.261,00) è pari, complessivamente, a € 622.522,00 (€ 933.783,00 - € 311.261,00) e, quindi, singolarmente, per , pari a euro 207.507,00 (2/3 di € TE
pag. 16/26 933.783,00 diviso tre figli di € 933.783,00).
Pertanto, procedendo in base ai risultati della CTU – della cui utilizzabilità ai fini del decidere si è già detto, dovendosi, tra le altre, evidenziare anche la adesione prestata dalla difesa dell'attore e superata, per quanto spiegato supra, la contestazione mossa dalla difesa dei convenuti , e TR CP CO
- detraendo dalla quota di riserva spettante singolarmente Controparte_4
(euro 207.507,00) il valore del donatum ricevuto (€ 60.990,00) – imputato ai sensi dell'art. 564 co. II c.c. - la lesione è pari ad € 146.517,00.
Occorre a questo punto procedere alla individuazione delle modalità per la reintegrazione, ai sensi degli artt. 554, 555, 558 c.c.
Ribadito che i conteggi elaborati dalla consulente non risultano attinti da specifica contestazione nell'ambito del sub procedimento peritale, a mezzo di rilievi e osservazioni – avendo, le parti interessate, prestato adesione, come emerge dagli scritti conclusionali, oltreché dalla stessa relazione di
CTU - da cui emerge l'assenza di rilievi mossi dalle parti (cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma IN.ra ove si precisa che Persona_3
“ , nella sostanza, non formula in effetti alcuna TE
osservazione”) - la reintegra va operata in applicazione: della regola posta all'art. 558 co. I c.c. – secondo cui la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinzione tra eredi e legatari – della regola di cui all'art. 555 co. II c.c. – secondo cui le donazioni si riducono solo dopo l'esaurimento dei beni di cui il de cuius ha disposto per testamento – della regola di cui all'art. 554 c.c. - la quale individua le disposizioni testamentarie da ridurre, nei limiti della quota, con riferimento a quelle “eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre.
pag. 17/26 Occorre, dunque, partire dalle disposizioni testamentarie e, segnatamente, da quelle a favore: i) dei nipoti di ovvero e CO CP_4
contenute nel testamento redatto il 6/6/1993, avente ad CO
oggetto la quota della metà indivisa del fondo sito a RI, località
Mendolita, censito in catasto al foglio 104, particelle 69, 83, 282 e 88, lasciata indivisa, di valore accertato come pari a euro 144.375,00 (cfr. pag.
8 relazione di CTU a firma IN.ra ; ii) della UO Persona_3 [...]
coniugata con - legataria in forza del CP TR
testamento redatto il 12/10/2000, come accertato nell'ambito del giudizio n.
R.G. n. 841/95 con sentenza n. 447/2013 non riformata dalla sentenza n.
537/2017 resa dalla Corte d'appello – beneficiaria di disposizione testamentaria avente ad oggetto “tutti i diritti immobiliari e le situazioni giuridiche anche processuali, allo stesso spettanti in relazione al giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n.
841/95 R.G.” - e, quindi, considerato l'esito del procedimento, definito con sentenza n. 447/2013 - confermata dalla sentenza n. 537/2017, entrambe prodotte in atti - la somma pari a euro 22.540,00.
La quota di legittima riservata a , pari a euro 146.517,00 TE
va reperita riducendo proporzionalmente le suddette disposizioni testamentarie.
Al riguardo – a fronte delle conclusioni attoree (cfr. pagg. 13-14 comparsa conclusionale nell'interesse di ) - e, comunque, tenuto TE
conto della originaria richiesta di condanna “al versamento di una somma corrispondente al valore della quota, ai sensi degli artt. 558, 559 e 560
c.c.” la riduzione proporzionale va operata tenuto conto del rapporto di proporzione tra i due legati (6,40 derivante dalla divisione tra il valore di pag. 18/26 euro 144.375,00 e il valore di euro 22.540,00) riguardato alla luce del valore della lesione che occorre reintegrare (euro 146.517,00).
Di conseguenza, i nipoti e – beneficiari di CO CP_4
legato di valore maggiore (144.375,00) - vanno condannati al pagamento della somma pari a euro 126.731,52 a favore dell'attore, erede legittimario leso.
Mentre, la UO – beneficiaria di legato di valore minore CP
(euro 22.540,00) - va condannata al pagamento della somma pari a euro
19.785,47.
Il rapporto tra euro 126.731,52 (dovuti dai nipoti legatari) ed euro
19.785,47 (dovuti dalla UO legataria) è, infatti, pari a 6,40.
La reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario effettuata mediante conguaglio in denaro implica, di norma, che la somma concretamente attribuita al legittimario, attore in giudizio, vada adeguata al mutato valore che, al momento della decisione giudiziale, possiede il bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché l'ammontare pecuniario costituisca l'esatto equivalente del bene medesimo.
L'importo riconosciuto, quindi, va rivalutato poiché il credito vantato dal riservatario leso nella sua quota di legittima, appartiene alla categoria dei crediti di valore, distinta da quella contrapposta dei crediti di valuta, assoggettati, invece, al principio nominalistico.
La rivalutazione va operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
“FOI”), dalla data di apertura della successione (11.10.2003), fino all'attualità, costituendo, le variazioni Istat sul costo della vita, criterio ragionevole di adeguamento del valore del denaro al momento della pag. 19/26 pronuncia (cfr., Cass. civ., sez. II, 19 maggio 2005, n. 10564).
Inoltre, trattandosi di liquidazione di somme costituenti debiti di valore, occorre tenere conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto creditore a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale nocumento, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
L'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, è ottenuto tramite la condanna delle parti convenute al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale previsto dall' art. 1284 co. I c.c., dalla data dell'apertura della successione (11.10.2003) sull'importo dovuto per reintegrare (euro 126.731,52 dovuti dai nipoti legatari ed euro 19.785,47 dovuti dalla UO legataria) e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'
11.10.2003 fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva pag. 20/26 corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Non osta al riconoscimento delle poste sopra indicate il rilievo inerente alla mancata articolazione - in citazione e nella prima memoria istruttoria - di domanda diretta a conseguire rivalutazione e interessi.
Premesso, infatti, che tale richiesta, risulta formulata negli scritti conclusivi
è, al riguardo, appena il caso di ricordare che «Nelle obbligazioni di valore la rivalutazione rappresenta una componente necessaria nella stessa determinazione del credito che, pertanto, il giudice deve liquidare
d'ufficio, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore perduto e dunque prescinde dal presupposto della mora che nelle obbligazioni pecuniarie consente di liquidare, su richiesta del creditore, l'eventuale maggior danno subito dal medesimo ai sensi dell'art. 1224 c.c., per effetto dell'inadempimento del debitore» (cfr.
Cassazione civile, sez. II , 21/07/2009 , n. 16963).
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti – nei soli confronti di atteso TE
che nei confronti di la domanda rientra tra le pretese Parte_2
pag. 21/26 oggetto di accordo transattivo - e richiamata negli scritti conclusivi (cfr. punti n. 2) n. 3) conclusioni memoria di replica nell'interesse di CP
, e ).
[...] CP CO Controparte_4
Trattasi della riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna al pagamento della somma pari ad € 312.000,00 (o della somma di giustizia) per l'attività assistenziale svolta da e in favore dei CP TR
coniugi ed nonché della domanda di CO P_
di lesione di legittima quale erede legittimario nei TR
confronti del de cuius (nei soli riguardi di CO TE
, stante l'accordo transattivo che prevede la rinuncia a detta zione
[...]
nei confronti di , in forza del quale vale la statuizione Persona_1
dichiarativa di cessata materia del contendere di cui supra).
Al di là del decorso di un termine (superiore al decennio) certamente in grado di incidere sulla prescrizione dell'azione, quantomeno rispetto alla pretesa agganciata alla attività che si assume prestata a favore di P_
(deceduta il 29.5.1994) rispetto alla data della domanda (20.1.2014)
[...]
la riconvenzionale, in ogni caso, non può attingere ad esiti di accoglibilità, da qualunque angolo prospettico la si inquadri.
Al di là della genericità espositiva, infatti, sia la donazione in favore di sia il legato a favore di sono TR CP
attribuzioni accompagnate dall'apposizione di onere avente ad oggetto l'assistenza morale e materiale dei coniugi.
In particolare, il legato a favore di è stato disposto “a titolo CP
di remunerazione dei servizi e dell'assistenza morale e materiale prestata a me e alla mia defunta moglie, sia di giorno che di notte, sin dall'anno 1978 presso il nostro domicilio dalla legataria la quale, per quanto prestato, non
pag. 22/26 avrà più alcuna ragione di credito verso i miei eredi”.
Nella donazione in favore di si legge: “Dichiarano i TR
donanti che la presente donazione è fatta in remunerazione dei tanti servizi
a loro prestati dal donatario. Viene inoltre dai donanti imposto come onere al donatario che accetta e si obbliga per sé ed eredi di somministrare ai donanti, come per il passato, i normali e convenienti alimenti per tutto il tempo della vita di essi donanti, come pure di prestare ai medesimi donanti, ogni assistenza, cura e medicina, in caso di malattia.”.
L'inquadramento della donazione nel regime di cui all'art. 770 c.c. esclude che l'assistenza prestata - morale e materiale – da e da TR
possa rilevare quale attività fonte di arricchimento ovvero CP
di perdita patrimoniale da remunerare.
Inammissibili - perché irrilevanti, rispetto allo sbarramento rappresentato dalla natura delle attribuzioni inter vivos e mortis causa a favore di
(donazione) e (legato) - di TR CP
conseguenza, diventano le prove orali raccolte, al cui tenore si richiama la difesa dei convenuti, da ultimo, negli scritti conclusivi (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di TR CP
(nato a [...] il [...]) . CO Controparte_4
Anche l'azione di riduzione per lesione di legittima avanzata da CP
è, alla luce dei risultati e dei conteggi effettuati dalla consulente
[...]
dell'ufficio, infondata.
Dalla relazione tecnica acquisita, infatti, consta che al cospetto del valore della quota di riserva spettante, ai sensi dell'art. 537 co. II c.c., a ciascuno dei tre figli del de cuius, pari a € 207.507,00 (2/3 della massa di €
933.783,00 da dividere per tre figli) il valore del donatum di Per_1
pag. 23/26 è pari a € 398.377,00 (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma IN.ra CP
. Persona_3
Trattandosi di valore del donatum superiore al valore della quota di riserva, quindi, l'azione di riduzione si appalesa infondata giacché non sussiste la lesione prospettata.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, quelle sostenute da TE
, vanno rifuse dai convenuti ,
[...] TR CP
e liquidate ai valori tabellari medi, CO Controparte_4
inclusa la voce “istruttoria/trattazione” stante l'assunzione anche di prove costituende oltreché lo scambio delle memorie istruttorie, tenuto conto del valore risultante dal decisum (ovvero pari alla lesione della quota di riserva spettante all'attore e, quindi, secondo lo scaglione fino a euro 260.000,00, stante la sussidiarietà della regola di cui all'art. 9 c.p.c.).
Vanno compensate, invece, le spese processuali relative al rapporto processuale tra l'attore e il convenuto (oggi le aventi Persona_1
causa e ) stante la proposizione di azione omogena da CP_6 Per_1
parte di quest'ultimo – all'origine della iniziale riunione del procedimento n. R.G. 1320/2013 – e, quindi, considerata l'esistenza di un “fronte comune” nel termine di prescrizione e pertanto prima che passasse in cosa giudicata l'accertamento peritale svolto dall'IN. nell'altro Per_2
giudizio”(cfr. memoria di replica nell'interesse di ). TE
La compensazione regola, altresì, i rapporti tra (oggi le Persona_1
aventi causa) (costituitosi in riassunzione quale coerede Parte_3
del padre deceduto in corso di giudizio, , del quale è stato Persona_1
procuratore generale) e i convenuti , TR CP
e avuto riguardo al convergente CO Controparte_4
pag. 24/26 tenore delle richieste formulate negli scritti conclusivi, in forza di relatio all'accordo transattivo raggiunto e sottoscritto il 13.6.2022 (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di;
paragrafo n. I) comparsa TR
conclusionale nell'interesse di TR CP
e comparsa conclusionale CO Controparte_4
nell'interesse di e ). Controparte_5 Controparte_6
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n.
1319/2013 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara fondata l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da erede legittimario leso, in relazione TE
alla successione del de cuius , deceduto testato CO
l'11.10.2003 e, per l'effetto, condanna (nato a CO
RI (ME) il 29/04/83) e al pagamento della Controparte_4
somma pari a euro 126.731,52; condanna al CP
pagamento della somma pari a euro 19.785,47, oltre interessi e rivalutazione come spiegato in parte motiva;
2. Condanna i convenuti , TR CP P_
e in solido, alla refusione delle spese di
[...] Controparte_4
lite e di CTU – queste ultime già liquidate con separato decreto in atti – a favore di che si liquidano in complessivi € TE
14.103,00 oltre rimborso generale al 15% IVA CPA come per legge pag. 25/26 oltre euro 500,00 per spese vive forfetariamente determinate (di cui euro 450,00 per CU);
3. Dichiara – ferma la separazione ed annessa estinzione della causa iscritta al n. R.G. 1320/2013 promossa ad iniziativa di Per_1
anche nei confronti di - cessata la
[...] TE
materia del contendere limitatamente al segmento del rapporto processuale intercorrente tra (oggi le aventi causa Persona_1
e e, altresì, Controparte_5 Controparte_6
costituitosi quale coerede di TR Persona_1
e, prima, n.q. di procuratore generale) e i convenuti, attori in riconvenzione, TR CP
(nato a [...] il [...]) CO
e, per l'effetto, compensa le relative spese;
Controparte_4
Barcellona P. G. 5.6.2025.
Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni dott. Antonino Orifici
pag. 26/26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 memoria di replica del 20.3.2025).
Dal contributo assertivo offerto in citazione – integrato e precisato a seguito della costituzione dei convenuti - si ricava, anzitutto, che l'odierno