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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 332/2024 promossa con atto di citazione notificato il
15 luglio 2024
da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Giovanni Lambert, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusto mandato in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Celin, del Controparte_1
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
per parte appellante: “In via principale, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'applicabilità dell'IVA ai pagamenti oggetto della causa di primo grado e per l'effetto condannare l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in ragione della sentenza impugnata e segnatamente Euro
1 736,80 (settecentotrentasei/80) ovvero alla restituzione della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'accredito al saldo. In
via subordinata: - In parziale riforma della sentenza di primo grado, revocare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e per l'effetto condannare la convenuta appellata alla restituzione dell'importo di Euro 200,00,
(duecento/00) oltre interessi dall'accredito al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per i due gradi di giudizio.”;
per parte appellata: “Nel merito, respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di Parte_1
spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 citava avanti il Giudice di Pace di Padova, Controparte_1 Parte_1
per ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale dal 2015 al 2022 (per un totale di € 159,00) e richieste dall'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nei confronti dell'utente residente nel Comune di Vigonza a mezzo delle fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva che, per i periodi di imposta oggetto delle depositate fatture, la tariffa riscossa da Parte_1
aveva natura di prelievo tributario vista la mancata realizzazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito, da qui la non assoggettabilità ad IVA.
L'attore chiedeva, inoltre, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., invocando in proposito la previa emissione di fronte al Giudice di pace di Padova della sentenza n.
1571/2016, con cui era stata accertata la non assoggettabilità ad IVA degli
2 importi pagati a saldo della Tariffa di igiene ambientale per i periodi di imposta
2009-2014.
1.2. Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva il Parte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice tributario.
Nel merito la convenuta insisteva per il rigetto della domanda attorea,
evidenziando il carattere corrispettivo del prelievo, in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010,
nonché in ragione dell'adozione da parte del di un criterio Controparte_2
di rilevazione puntuale dei rifiuti asportati, come da prodotti Regolamenti di
Igiene Ambientale.
1.3 Istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace con sentenza n.
853/2023, emessa in data 12 luglio 2023, accoglieva la domanda dell'attore e condannava a rifondere le spese di lite liquidate in € 321,00, di Parte_1
cui € 200,00 a titolo di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre IVA, CPA e
15% per spese forfettarie.
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, notificata il Parte_1
18 dicembre 2023, lamentando in primo luogo l'errata qualificazione del
Giudice di Pace in ordine alla riconosciuta natura tributaria della tariffa riscossa in funzione dell'usufruito servizio di gestione dei rifiuti, dovendo quest'ultima ritenersi di carattere corrispettivo al di là della predisposizione di un sistema puntale di misurazione, attesa la richiamata interpretazione autentica svolta dallo stesso legislatore per effetto dell'art. 14, comma 33, del
D.L. n. 78/2010 - convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 -, e tenuto,
comunque, conto dell'istituito modello di rilevazione a mezzo di contenitori da
120 litri di capacità, con annessi microchip atti a registrare il numero di svuotamenti per utenza domestica comunale.
3 Con un secondo motivo di appello, parte attrice ha dedotto l'insussistenza dei presupposti integranti la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
invocando, quindi, la riforma del relativo capo di sentenza.
2.2 Nel giudizio così incardinato si è costituito , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 6
maggio 2025.
L'appello va accolto nei limiti di seguito esposti.
3.1 Con il primo motivo di appello ha contestato nel merito Parte_1
l'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa per il servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti, così come confermata dal Giudice di prime cure, allegando il carattere corrispettivo del prelievo, in virtù dell'applicazione estensiva dell'interpretazione autentica fornita del legislatore sulla natura della Tariffa
Integrata Ambientale resa all'articolo 14, comma 33, D.L. 78/10.
L'appellante ha, altresì, dedotto che, anche a voler ritenere, fra loro interdipendenti, il carattere non tributario del prelievo e l'adozione di un sistema puntuale di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, il aveva, in ogni caso, provveduto a dotare gli Controparte_2
utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di appositi contenitori muniti di relativi microchip, con conseguente registrazione del numero degli svuotamenti effettuati.
Il primo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente, si rileva che le fatture depositate in atti, riferite alle annualità
2015-2022 (cfr. docc.
2-10 di parte appellata), rientrano nell'ambito di applicazione della TARI, segnatamente introdotta, quale componente dell'imposta unica comunale relativamente al servizio di raccolta e
4 smaltimento rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013 n. 147).
Alla tariffa in esame, in adesione al maggioritario indirizzo di questo Ufficio,
parimenti confermato da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. S.U., 18 giugno 2019, n. 16341; S.U. 23 novembre 2018, n. 30426;
Cass. civ., 19 agosto 2020, n. 17334; Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 12979,
Cass. civ., 19 gennaio 2014, n. 2029), va riconosciuta natura tributaria;
la medesima rimane, invece, estranea alla previsione di cui all'articolo 14,
comma 33, D.L. n. 78/10, invocata da parte appellante.
Vale la pena precisare che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della
T.I.A. 1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la "Tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata
Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11). Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006.
Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n.
244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1).
Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-
quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23,
5 comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31
dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i
Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza del D.L. n. 201
del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238,
comma 6) e il 31 dicembre 2012. (cfr. Cass. sez. unite civ. 7 maggio 2020
n.8631, punto 6.2).
Tanto chiarito si osserva che la norma di interpretazione autentica citata dall'appellante risulta espressamente riferita alla precedente tariffa integrata ambientale (c.d. TIA 2) – operante, come detto, nel periodo d'imposta compreso fra il 1° luglio 2010 e il 31 dicembre 2012 -, il che si evince chiaramente dallo stesso tenore letterale della disposizione: “33. le
disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), si interpretano nel senso che la
natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria”. Di conseguenza la norma in commento non può essere invocata anche in relazione al prelievo di cui si discute, posto che se il legislatore
6 avesse voluto intervenire fornendo una “interpretazione autentica” sulla natura della TARI lo avrebbe fatto con un intervento legislativo del tutto simile a quello operato con il comma 33 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/10. Non si è,
invero, deciso scientemente di operare simile intervento, sulla scorta del diverso carattere tributario del prelievo in questione risultante dalla disamina della relativa normativa di riferimento.
Più precisamente, l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013, nella parte in cui prescrive che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l'applicazione di un tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo /TARI”, va inteso nel senso di delineare l'ambito di applicabilità della tassa sui rifiuti a carattere tributario in termini alternativi rispetto alla facoltizzata tariffa-corrispettivo; diversamente non troverebbe giustificazione alcuna la previsione in capo ai Comuni della facoltà di istituite un compenso sostitutivo del tributo-TARI.
Il dato normativo conferma, inoltre, lo stretto legame tra la tariffa a carattere corrispettivo – istituita all'esito dell'esercizio da parte delle amministrazioni comunali dell'opzione di scelta di cui all'all'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 –
e l'adozione di un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti conferiti, con effetti in punto di commisurazione del compenso dovuto a fronte del servizio pubblico reso.
La norma in esame va, infatti, correlata al precedente comma 652, a mente del quale “il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 (determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, c.d. metodo normalizzato) e nel rispetto del principio “chi inquina
paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
7 commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti”, nonché all'art.1, comma 667, secondo cui “al fine di dare attuazione al principio <
dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al
servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto
dell'Unione Europea”.
Il D.M., 20 aprile 2017, n. 117 ha poi costituito il necessario presupposto perché potesse effettivamente istituirsi ad opera dei Comuni interessati la tariffa “corrispettiva”, alternativa al prelievo a carattere tributario (TARI). Più
precisamente, il decreto ministeriale contempla un sistema di misurazione del rifiuto conferito sia mediante pesatura diretta, con annessa rilevazione del peso, sia di tipo indiretto, tramite contabilizzazione del volume dei rifiuti apportati da ciascuna utenza.
Tale sistema, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. n. 117/2017 deve comunque consentire di “identificare l'utenza che conferisce mediante un codice
univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione
dell'utente che effettua i conferimenti;
di registrare il numero dei conferimenti
8 attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure
del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato
o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza;
di
misurare la quantità dei rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o
indiretta”.
Alla luce del rappresentato quadro normativo, va, pertanto, disattesa la tesi di sulla natura corrispettiva della Tariffa, a prescindere dall'impiego di Pt_1
sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto conferito, posto che la realizzazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, sotteso alla tariffa-
corrispettivo, richiede l'effettiva commisurazione dell'entità del prelievo alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti dall'utenza, sulla scorta, dunque, di un rapporto sinallagmatico diretto con la fruizione del servizio di gestione.
In senso analogo depone la nota pronuncia della Corte Costituzionale, 24
luglio 2009 n. 238, la quale, nel distinguere la tariffa di igiene ambientale
(TIA1) dalla tariffa integrata ambientale (TIA2), ha espressamente riconosciuto la natura tributaria del contributo al servizio rifiuti basato sulla TIA1, muovendo da una analisi sistematica dei “criteri cui far riferimento per qualificare come
tributari alcuni prelievi”. Ebbene, tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris
utilizzato dalla disciplina di riferimento, sono stati individuati: “nella doverosità
della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel
collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un
presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del
2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)”.
Sostiene, inoltre, la medesima Corte Costituzionale che il difetto di un nesso diretto tra il servizio reso e l'entità del prelievo – parametrato su mere presunzioni forfettarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni, come accade in ipotesi di
9 applicazione della TIA1 o della antecedente variante TARSU – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R., 26 ottobre
1972, n. 633 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi.
Affinché la prestazione di servizi sia effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, occorre, infatti, che tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il corrispettivo del servizio apportato al secondo;
con la specificazione che il fatto generatore dell'IVA va identificato proprio nella materiale esecuzione di una prestazione
“individualizzabile”, ossia suscettibile di esigibilità quale controvalore della reciproca attribuzione (cfr. Cass. civ. 23 giugno 2022 n. 29807).
3.2 Ciò detto, va osservato che, nel caso di specie, l'istituzione della tariffa avente carattere corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013,
risulta provata solo per le annualità 2017 e 2022 (“copia Regolamento di
Igiene Ambientale Comune di Vigonza” del 20 marzo 2017, cfr. doc. b.02 di parte appellante;
“copia Deliberazione Assemblea di Bacino N. 13/2022 e relativo nuovo Regolamento di Igiene Ambientale adottato dal Comune di
Vigonza” del 29 aprile 2022, cfr. doc. b.05).
non ha, infatti, prodotto le disposizioni regolamentari comunali Parte_1
relative agli ulteriori periodi di imposta interessati dalle fatture dimesse in giudizio (segnatamente riguardanti gli anni 2015, 2016, 2018, 2019, 2020), di talché rispetto a queste ultime non è dato neppure verificare la struttura della
10 tassa sui rifiuti in concreto prevista dal Comune di residenza dell'odierno appellato.
Al di là delle riscontrate carenze probatorie - fatture n. 387591/2015, doc. 2 di parte appellata;
n. 682459/2016, doc. 3; n. 720512/2018, doc. 5; n.
675689/2019, doc. 6; n. 557663/2020, doc. 7; n. 962601-965104/2021, docc.
8,9 - si rileva, inoltre, che gli unici Regolamenti di Igiene Ambientale in atti,
rispettivamente del 20 marzo 2017 e del 29 aprile 2022, seppur indubbiamente diretti a delineare la disciplina della tariffa “corrispettivo” per i rifiuti, in luogo del tributo TARI (art. 5: “
2. La tariffa sui rifiuti è individuata ai
sensi del comma 68 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e
ha natura di corrispettivo”;
5. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR
633/1972, salvo diversa disposizione di legge”; art. 13: “
1. Ai sensi del comma
668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono definiti <
misurazione puntuale>> i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che
consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani
dalla stessa conferiti espressa in unità di peso;
2. La misurazione della
quantità di rifiuti prodotti, quindi l'espressione della stessa in peso, è
finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio
effettivamente reso all'utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà
avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve essere
poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite
idonei coefficienti di trasformazione – pesi specifici medi apparenti -; 3. (…) La
misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo
economico per il servizio effettivamente reso all'utenza, purché nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio europeo <
inquina paga>>. Devono essere evitate le misurazioni di frazioni o specifici
flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta
11 correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti”;
5. Rientrano tra i
sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso la raccolta
domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi
di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze
definite”, cfr. doc. b.02 di parte appellante;
analogamente art. 5, e 12-13
richiamati nell'indice, ma non riportati nell'estratto dell'allegato Regolamento,
doc. b.05), non trovano effettiva attuazione nella tariffa poi riscossa dal gestore.
L'applicazione di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti, o comunque di una quantificazione della somma da cui traspaia un nesso diretto tra la prestazione fornita e la misura dell'effettivo utilizzo da parte del soggetto utilizzatore non emerge, infatti, dalla disamina delle fatture emesse da Pt_1
in relazione al servizio rifiuti del sicché la tariffa Controparte_2
costituente controvalore del servizio pubblico prestato non risulta mai essere stata applicata da nel comune di residenza di . Pt_1 Controparte_1
Più precisamente, nelle fatture n. 493266/2017 (doc. 4 di parte appellata) e n.
896077/2022 (doc. 10) – ma la medesima osservazione può ben essere estesa anche alle restanti fatture di cui non ha dimesso il Regolamento Pt_1
di Igiene Ambientale ratione temporis vigente – il calcolo dell'importo dovuto dal contribuente risulta commisurato sulla base di criteri presuntivi generali,
ossia secondo i coefficienti forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R., 27 aprile
1999, n. 158 in ordine alla componente fissa e a quella variabile della tariffa
(quest'ultima rapportata alla mera consistenza del nucleo famigliare, a prescindere dall'effettiva quantità di rifiuti prodotti dall'utenza domestica).
Le medesime fatture (cfr. docc.
2-10 di parte appellata), indipendentemente dal nomen iuris, sono quindi ancora relative ad un Servizio Rifiuti assimilabile
12 a tributo, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata.
Va, di conseguenza, condivisa la prospettazione esposta dal Giudice di prime cure in ordine alla mancata prova fornita da in punto di applicazione nel Pt_1
Comune di residenza dell'odierno appellato della tariffa “corrispettivo”,
commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti asportati (“nel merito, nel caso di
Pt_ specie, per chi scrive, il sistema concretamente posto in essere da , nel
Comune di Vigonza del servizio rifiuti, non configura un sistema a tariffa
corrispettivo bensì una tariffa-tributo, poiché manca del tutto il requisito
fondamentale che discrimina la c.d. tia1 dalla tia2 e dalle successive tariffe
puntuali (ossia la misurazione puntuale del rifiuto conferito da ogni singolo
utente e conseguentemente una tariffa parametrata alla quantità di rifiuti
conferiti). Nel caso di specie, infatti, benché il abbia Controparte_2
Pt_ deliberato di adottare la tariffa-corrispettivo ed abbia incaricato di
realizzare dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, non ha poi
dato seguito alle deliberazioni continuando, nella realtà, a porre in essere un
sistema di raccolta dei rifiuti che integra la c.d. Tia 1 o tariffa igiene
ambientale, che ha natura di tributo e pertanto non è soggetta ad iva. Dalla
lettura infatti delle fatture prodotte, si evince inequivocabilmente che
nonostante il , abbia dato al contribuente la possibilità di Controparte_2
eseguire una misurazione puntuale del quantitativo dei rifiuti conferiti al fine
del calcolo dell'istituenda tariffa, in realtà tale metodologia di calcolo risulta
smentita”, cfr. p.
3. Doc. n. 1 di;
considerato, altresì, che parte Parte_1
appellante non ha fornito elementi probatori di segno contrario, diretti a dimostrare l'adozione di un sistema puntuale di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico comunale.
13 La tesi della rilevazione di tipo indiretto, sulla scorta del rapporto fra il volume dei bidoni forniti all'utilizzatore ex art. 6 del D.M. n. 117/2017 e il numero degli svuotamenti effettuati (“ ha da ultimo introdotto in tutti i Comuni che Pt_1
serve un sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni da 120 litri di
capacità, dotati di microchip in modo che l'operatore possa registrare il
numero di svuotamenti che segue per ogni utenza”, cfr. p. 7 dell'atto di citazione in appello), oltre che tardiva – vista la formulazione per la prima volta solo in sede di impugnazione -, deve ritenersi del tutto generica, non avendo l'appellante neppure allegato il numero e la correlata frequenza settimanale degli svuotamenti svolti nel Comune di Vigonza, così da delineare la quota variabile del prelievo riscosso in funzione della quantità di servizio reso.
Per le ragioni fin qui esposte, il primo motivo di appello non merita, pertanto,
accoglimento, con conferma anche nel quantum degli importi riconosciuti dal
Giudice di prime cure agli odierni appellati, non avendo mosso Parte_1
alcuna precipua contestazione sul punto.
4.1 Quanto al secondo motivo di appello, riguardante la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., va osservato che non può
ravvisarsi mala fede o colpa grave nella resistenza nel giudizio di primo grado di , a fronte della complessità della questione giuridica oggetto di causa Pt_1
– peraltro collegata alle specifiche disposizioni regolamentari comunali attuative - e dell'inesistenza di un orientamento consolidato in materia.
Occorre, in proposito, ricordare che sia la mala fede che la colpa grave, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.c., devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale derivante da pretestuosità della pretesa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata,
14 ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza degli assunti difensivi (cfr. Cass. civ. 12 luglio 2023 n. 19948).
Acclarato il rapporto delle questioni di diritto sottese alla causa con le specifiche previsioni regolamentari in tema di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, si osserva come, anche sotto il profilo della prova in ordine alla manifesta inconsistenza giuridica della prospettazione di non Parte_1
risulta dirimente la documentazione depositata dall'odierno appellato, poiché
generica rispetto al relativo Comune di residenza (cfr. docc. 14, 15, 16),
nonché irrilevante, considerata l'attinenza con la diversa società CP_3
(cfr. doc. 13, “Agenzia delle Entrate interpello” n. 954-537/2016).
Né assume valore probatorio la dimessa sentenza del Giudice di Pace n.
1571/2016, emessa il 2 ottobre 2016, atteso che la stessa, oltre a riguardare differenti periodi di imposta rispetto a quelli di cui trattasi, verte sul diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di TIA1 (cfr. p. 3 e 6
“copia sentenza n. 1571/2016 del Giudice di Pace di Padova”, doc. 1 di parte appellata) –; vieppiù, in relazione al giudizio di primo grado n. 583/2015 R.G.
(doc. 1), non ha provveduto a produrre la relativa comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta di o, in alternativa, le note conclusionali per Pt_1
l'udienza del 9 giugno 2016 (doc. 1), di talché risulta preclusa la stessa disamina completa delle tesi difensive ivi sostenute dall'odierna appellante.
Il secondo motivo di impugnazione può, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 comma 3, c.p.c..
5.1 L'esito della lite vede l'appellante e l'appellato reciprocamente soccombenti.
Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
15 regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. civ. 24
gennaio 2017 n. 1775).
La parziale soccombenza dell'appellato, con riguardo al secondo motivo di appello, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di un terzo, mentre il restante terzo va posto a carico dell'appellante, attesa la maggiore soccombenza della stessa in ragione del rigetto della domanda principale. La liquidazione avviene in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle controversie di valore fino ad € 1.100,00.
Per il primo grado viene confermata la liquidazione effettuata dal Giudice di
Pace.
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1
quater, DPR. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 332/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Padova
n. 8532023, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di e per Parte_1
l'effetto condanna a restituire all'appellante le somme Controparte_1
percepite ex art. 96 c.p.c. in esecuzione della sentenza di primo grado;
16 2) conferma per il resto la sentenza n. 853/2023 emessa dal Giudice di Pace
di Padova, compresa la liquidazione delle spese di lite;
3) liquida le spese del presente grado di giudizio in € 462,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., se dovuti, e le compensa nella misura di
1/3 ponendo i residui 2/3 a carico di e, per l'effetto, condanna Parte_1
a rimborsare a i due terzi delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado così come liquidate.
Così deciso in Padova, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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