CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2115/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
NO IA, RE
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17594/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087200715000 IMU 2013 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Qualiano - Piazza Del Popolo 1 80019 Qualiano NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128204920000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12811/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. propone ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento in epigrafe indicate, relative ad IMU, anno di imposta 2013, nonchè dei ruoli nelle stesse contenuti, notificate dal Comune di Qualiano e di Sant'Antimo, lamentando l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa fiscale.
La contribuente denuncia l'omessa e irrituale notifica degli atti di accertamento, presupposti alle cartelle esattoriali, da parte dell'Autorità comunale, deducendo l'inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo
PEC dell'intimazione, effettuata dall'Agente delle riscossione da un indirizzo non inserito nei pubblici registri.
L'Agenzia delle Entrate - RI si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, adita in modo erroneo dalla società ricorrente.
Secondo l'Ufficio, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, la determinazione della competenza territoriale nelle controversie tributarie deve essere ancorata, nei casi di riscossione mediante ruolo, al criterio del domicilio fiscale del contribuente, al momento della proposizione del ricorso. Nel caso di specie, la società
Immobiliare C21 s.r.l. ha sede legale in Sant'Antimo (NA) pertanto la competenza territoriale risulterebbe radicata in capo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Nel merito, ha concluso per l'infondatezza e per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, trattandosi di controversia riguardante tributi locali, nella specie, IMU, per i quali la competenza è legata alla sede dell'Ente impositore.
A seguito della sentenza n. 44 del 2026 della Corte costituzionale, per i tributi locali, la competenza è della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, e non il concessionario della riscossione. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 'nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore'.
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, per essere competente territorialmente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, nella cui circoscrizione hanno sede i Comuni di Qualiano e Sant'Antimo.
P.Q.M.
dichiara la competenza territoriale della CGT di primo grado di Napoli dinanzi alla quel rimette le parti.
Compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
NO IA, RE
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17594/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087200715000 IMU 2013 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Qualiano - Piazza Del Popolo 1 80019 Qualiano NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128204920000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12811/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. propone ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento in epigrafe indicate, relative ad IMU, anno di imposta 2013, nonchè dei ruoli nelle stesse contenuti, notificate dal Comune di Qualiano e di Sant'Antimo, lamentando l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa fiscale.
La contribuente denuncia l'omessa e irrituale notifica degli atti di accertamento, presupposti alle cartelle esattoriali, da parte dell'Autorità comunale, deducendo l'inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo
PEC dell'intimazione, effettuata dall'Agente delle riscossione da un indirizzo non inserito nei pubblici registri.
L'Agenzia delle Entrate - RI si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, adita in modo erroneo dalla società ricorrente.
Secondo l'Ufficio, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, la determinazione della competenza territoriale nelle controversie tributarie deve essere ancorata, nei casi di riscossione mediante ruolo, al criterio del domicilio fiscale del contribuente, al momento della proposizione del ricorso. Nel caso di specie, la società
Immobiliare C21 s.r.l. ha sede legale in Sant'Antimo (NA) pertanto la competenza territoriale risulterebbe radicata in capo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Nel merito, ha concluso per l'infondatezza e per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, trattandosi di controversia riguardante tributi locali, nella specie, IMU, per i quali la competenza è legata alla sede dell'Ente impositore.
A seguito della sentenza n. 44 del 2026 della Corte costituzionale, per i tributi locali, la competenza è della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, e non il concessionario della riscossione. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 'nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore'.
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, per essere competente territorialmente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, nella cui circoscrizione hanno sede i Comuni di Qualiano e Sant'Antimo.
P.Q.M.
dichiara la competenza territoriale della CGT di primo grado di Napoli dinanzi alla quel rimette le parti.
Compensa le spese.