Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 26318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
nata in [...]-Brasile), in data 06 Gennaio 1975, Parte_1
residente in [...](SP-Brasile), Av. apto 33, codice Controparte_1
Fiscale/CPF. nr.047.612.067-56
nata in [...]-Brasile), in data 01 Persona_1
Ottobre 1982,residente in [...](DF-Brasile), Rua QD.107, Lote 2/6, Bloco D, apto 104,
Cond Res.Riviera dei Fiori, codice Fiscale/CPF. nr.056.989.207-45
nata in [...]-Brasile), in data 06 Agosto Parte_2
2007,residente in [...](SP-Brasile), Av. apto 33, codice Controparte_1
Fiscale/CPF. nr.448.264.078-66, minorenne e rappresentata ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale Parte_1
;
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. CATTANEO ANTONIO ACHILLE , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 9 Persona_2
luglio del 1865 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_2
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane non riescono ad evadere le istanze amministrative in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Santa IT Persona_2
all'Adige (PD) il 9 luglio del 1865, data in cui il territorio corrispondente all'attuale provincia di Padova entro la cui circoscrizione il Comune è compreso, faceva già parte, diversamente da altre parti del territorio del Veneto, del Regno d'Italia. L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “In data
01 Settembre 1889, in Itaguaí (RJ-Brasile), il signor - Persona_2 espressamente e formalmente qualificato in atto di “nazionalità italiana” - contraeva matrimonio con la signora cittadina Italiana, come comprovato dal Persona_3
”Certificato di Matrimonio”, matricola 092569.01.55.1889.3.00001.012.0000025-15 datato
19.01.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 1° Distretto del Municipio di Itaguaí (RJ-
Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi 4. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora nasceva in Persona_2 Persona_3
Itaguaí (RJ-Brasile), in data 03 Luglio 1893, la signora come comprovato Parte_3 dal ”Certificato di Nascita - atto integrale”, matricola
092569.01.55.1893.1.00003.023.0000106-45 datato 01.08.2017, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del 1° Distretto del Municipio di Itaguaí (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.06).
5. In data 09 Dicembre 1911, in Itaguaí (RJ-Brasile), la signora contraeva Parte_3
matrimonio con il signor cittadino Brasiliano, come comprovato Persona_4 dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola 092569.01.55.1911.2.00003.012.0000017-81 datato 23.02.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 1° Distretto del Municipio di
Itaguaí (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.07).
6. Dall'unione coniugale tra la signora (denominata in atto, Parte_3 Parte_4
ed il signor nasceva in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), in
[...] Persona_4 data 08 Ottobre 1916, la signora come comprovato dal ”Certificato di Parte_5
Nascita-atto integrale”, matricola 093534.01.55.1916.1.00027.129.0000411-15 datato 02.05.2018, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 13° Ufficio del Municipio di Rio de Janeiro
(RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.08).
7. In data 16 Settembre 1944, in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), la signora Parte_5
- da coniugata, passata ad adottare il cognome - Parte_6
contraeva matrimonio con il signor cittadino Brasiliano, come comprovato Persona_5 dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola 089250.01.55.1944.2.00104.033.0003912-61 datato 27.02.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 5° Ufficio del Municipio di Rio de
Janeiro (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.09).
8. Dall'unione coniugale tra la signora ed il signor Parte_6
nasceva in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), in data 27 Dicembre 1951, il signor Persona_5
come comprovato dal ”Certificato di Nascita-atto Parte_7
integrale”, matricola 093252.01.55.1952.1.00280.248.0061296-19 datato 02.05.2018, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 4° Ufficio del Municipio di Rio de Janeiro (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.10).
9. In data 27 Luglio 1974, in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), il signor Parte_7
contraeva matrimonio religioso, ritualmente trascritto ad ogni effetto di legge, con
[...]
la signora (da coniugata, , cittadina Persona_6 CP_3 Persona_7
Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
093138.01.55.1974.3.00010.270.0002963-73 datato 27.02.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del 5° Ufficio del Municipio di Rio de Janeiro (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.11).
10. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_7 [...]
nascevano, in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), due (2) figli, ovvero: Persona_7
(i) in data 06 Gennaio 1975, la signora come comprovato dal Parte_1
”Certificato di Nascita-atto integrale”, matricola 093146.01.55.1975.1.00708.140.0253576-
97 datato 07.01.2020, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 8° Ufficio del Municipio di Rio de Janeiro (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.12);
(ii) in data 01 Ottobre 1982, la signora come comprovato dal Persona_1
”Certificato di Nascita-atto integrale”, matricola 093146.01.55.1982.1.00821.261.0062420-
46 datato 07.02.2020, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 8° Ufficio del Municipio di Rio de Janeiro (RJ-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.13). 11. In data 24 Marzo 2007, in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), la signora
[...]
- da coniugata, passata ad adottare il cognome Parte_1 Parte_8
- contraeva matrimonio religioso, ritualmente trascritto ad ogni effetto di
[...]
legge, con il signor , cittadino Brasiliano, come comprovato Persona_8 dal ”Certificato di Matrimonio-atto integrale”, matricola
111286.01.55.2007.3.00003.116.0000210-37 datato 31.01.2020, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del 17° Sottodistretto Bela Vista del Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.14).
12. Dall'unione coniugale tra la signora ed il signor Parte_8
, nascevano, in Santos (SP-Brasile), due (2) figli, ovvero: Persona_8
(i) in data 06 Agosto 2007, la signora come comprovato Parte_2 dal ”Certificato di Nascita”, matricola 122671.01.55.2007.1.00370.195.0155315-10 datato
28.02.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 2° Sottodistretto del Municipio di Santos
(SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.15);
(ii) in data 06 Dicembre 2010, il signor come Parte_9 comprovato dal ”Certificato di Nascita”, matricola 122671.01.55.2010.1.00392.163.0168402-
09 datato 28.02.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 2° Sottodistretto del Municipio di Santos (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.16).
13. Come attestato nel sopra citato e prodotto ”Certificato di Matrimonio-atto integrale”, in virtù di Sentenza emessa dall'Autorità Giudiziaria Brasiliana veniva statuito il Divorzio dei coniugi e e Persona_8 Parte_8 quest'ultima tornava ad adottare il cognome da nubile, ovvero Parte_1
14. Come attestato nel sopra citato e prodotto ”Certificato di Nascita-atto integrale”, in data
08 Settembre 2016, in Rio de Janeiro (RJ-Brasile), la signora Persona_1
contraeva matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano, passando Persona_9 ad adottare il cognome ” Persona_1
La linea di discendenza nei termini in cui è stata allegata, è stata e provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3,6,7,8,9,10,12,13,15,16).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da a Parte_3
seguito di matrimonio con cittadino brasiliano in data 9/12/1911 Persona_4
ed un secondo passaggio per linea materna a seguito di matrimonio tra e Parte_5
in data 16/9/1944. Persona_10
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso e sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte
Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda per via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26318/2024 , promossa da nata in [...]- Parte_1
Brasile), in data 06 Gennaio 1975, residente in [...](SP-Brasile), Av. Controparte_1
apto 33, codice Fiscale/CPF. nr.047.612.067-56
[...]
nata in [...]-Brasile), in data 01 Persona_1
Ottobre 1982,residente in [...](DF-Brasile), Rua QD.107, Lote 2/6, Bloco D, apto 104,
Cond Res.Riviera dei Fiori, codice Fiscale/CPF. nr.056.989.207-45 nata in [...]-Brasile), in data 06 Agosto Parte_2
2007,residente in [...](SP-Brasile), Av. apto 33, codice Controparte_1
Fiscale/CPF. nr.448.264.078-66, minorenne e rappresentata ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale Parte_1
; contro , con l'intervento del P.M., definitivamente
[...] Controparte_2
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo