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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 637/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 637/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.07.2020 e posta in decisione all'udienza del 12.06.2024
d a OGGETTO:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 Impugnazione delle
) residente a [...], delibere dell'assemblea C.F._1
rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di appello dall'avv. e del Cda delle società,
, del Foro di Mantova (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 delle mutue elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Borgo Virgilio assicuratrici e società
(MN), via Cisa n.59 cooperative
APPELLANTE P.IVA_1 Codice
c o n t r o
C.F. con sede in Controparte_2 P.IVA_2 Mantova via Santa Maria Nuova n. 15, in persona del Presidente pro
tempore Dott. , Controparte_3
rappresentato ed assistito dagli Avv.ti Sebastiano Formigoni (C.F.
) e Paola Mantovani (C.F. C.F._3
) del Foro di Mantova, presso il cui studio elegge C.F._4
domicilio in Mantova, via Valsesia, 59, che in forza di procura in calce all'atto di costituzione nel procedimento n. 4277/2017 Tribunale di
Brescia
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia – Sezione
Specializzata per l'Impresa n. 660, pubblicata il 21.03.2020 e notificata il
30.06.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“- compiuti i necessari incombenti e le opportune declaratorie, riformarsi totalmente la Sentenza n. 660/2020, pubblicata il 21.03.2020, emessa dal
Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata per l'Impresa – (R.G.
4277/2017) meglio descritta in premessa;
- per l'effetto Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità, annullabilità, nonché la carenza dei presupposti per l'esclusione del socio, e comunque ritenersi la invalidità e la inefficacia giuridica della delibera come impugnata,
unitamente a ogni atto prodromico connesso, successivo e comunque finalizzato alla esecuzione della stessa delibera impugnata;
In gradato subordine: disporsi l'annullamento della delibera di esclusione e comminarsi diversa e ben più mite sanzione de minimis rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del Codice di Comportamento;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per l'appellato
“Previa ogni declaratoria del caso, contrariis reiectis, rigettare l'appello spiegato dall'attrice per i motivi in narrativa e confermarsi la sentenza n.
660/2020 emessa dal Tribunale di Brescia e pubblicata il 21/03/2020. Con
vittoria di diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione alla delibera del 28.12.2016 del Cda della cooperativa nominata “ di cui la stessa era stata socia, Controparte_2
lamentando la sua esclusione dalla compagine sociale.
All'uopo esponeva che in data 06.12.2016 la cooperativa le aveva comunicato l'avvio del procedimento per la sua esclusione per avere ella approfittato del malfunzionamento del sistema automatizzato di prenotazione di campi da tennis facendosi accreditare illegittimamente,
mediante plurimi annullamenti delle prenotazioni, la somma di € 1.025,50
nell'arco temporale compreso tra l'1.08.2015 e l'1.12.2016; il dedotto malfunzionamento del software in dotazione consisteva nell'accreditamento all'utente che aveva annullato la prenotazione non solo della somma effettivamente spettante, ma anche del “valore speso,
tante volte quante erano le operazioni di annullamento eseguite”.
Deduceva di aver provveduto a segnalare già a partire dall'agosto 2015 il malfunzionamento del sistema di prenotazione e precisava di aver già
speso tale argomentazione negli scritti difensivi depositati il 21.12.2016
nei quali aveva indicato anche il nome delle segretarie interlocutrici alle quali lo aveva segnalato.
Eccepiva la mancata applicazione del principio del contraddittorio nella procedura interna seguita dalla cooperativa per l'adozione del provvedimento disciplinare e lamentava che all'incontro avvenuto con gli amministratori della società in data 23 dicembre 2016, su sua richiesta, le erano stati mostrati per la prima volta i tabulati forniti dalla società Oasi
Sofware s.r.l. dai quali emergevano gli annullamenti ritenuti “errati” e non la relazione tecnica che, a suo parere, sarebbe stata dirimente per comprendere le ragioni dell'accaduto.
Si doleva, altresì, del carattere sproporzionato del provvedimento adottato rispetto alla condotta contestata.
Deduceva, poi, la nullità dell'art. 11 dello Statuto, in forza del quale era stata disposta la sua esclusione della compagine societaria per indeterminatezza e genericità rispetto ai comportamenti interdetti al socio:
la genericità era tale da non prevedere alcuna tipizzazione preventiva delle situazioni di inadeguatezza del socio, nemmeno tramite un elenco anche non esaustivo.
Infine, eccepiva l'illegittimità della delibera per carenza di motivazione e l'omessa istruttoria rispetto alla ricostruzione offerta dalla socia esclusa.
Concludeva, dunque, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, nonché la carenza dei presupposti per l'esclusione del socio e, comunque, di ritenere la delibera impugnata invalida o inefficace (unitamente a ogni atto prodromico connesso, successivo e comunque finalizzato alla esecuzione della stessa); in via subordinata di disporre l'annullamento della delibera di esclusione e comminare, così,
una sanzione meno afflittiva fra quelle indicate all'art. 3 del Codice di
Comportamento; il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la convenuta Controparte_2
contestava tutto quanto ex adverso dedotto. A suffragio della
[...]
decisione assunta il 28.12.2016, sottolineava la gravità della condotta illecita che, essendo stata realizzata dalla con sistematicità per un Pt_1
arco temporale notevole, come risultante dai plurimi annullamenti di prenotazioni apprezzabili dai tabulati prodotti, aveva comportato accreditamenti continui e un conseguente pregiudizio nei confronti della cooperativa. Chiariva di aver offerto l'opportunità di un confronto tramite un incontro, con facoltà in capo alla di poter depositare propri Pt_1
scritti difensivi;
per quanto riguardava la richiesta di accesso alla relazione tecnica e ai tabulati, evidenziava che controparte Controparte_2
aveva espresso tale richiesta solo dopo la delibera di espulsione.
Eccepiva, altresì, la carenza di buona fede nella condotta posta in essere dalla , la quale, pur cosciente del malfunzionamento, aveva Pt_1
proseguito a prenotare/annullare i campi da tennis continuando a usufruire del servizio e senza ricaricare la tessera delle prenotazioni, proprio perché
cosciente di poter far conto sugli indebiti accrediti. Evidenziava che, con il proprio comportamento, la socia esclusa aveva di fatto violato il principio mutualistico della cooperativa, depauperandola con l'inganno nonché impedendo agli altri soci di usufruire dei servizi bloccati dalle continue prenotazioni e annullamenti, comportando alla stessa un grave pregiudizio che trascendeva il dato puramente economico.
In relazione alla genericità dell'art. 11 dello Statuto, deduceva che, data la sua natura meramente precettiva, doveva essere poi integrato con il regolamento di sede e i regolamenti delle specifiche attività.
Da ultimo, in relazione all'illegittimità del procedimento disciplinare, la cooperativa convenuta rimarcava che la procedura era stata correttamente espletata, dal momento che la nei propri scritti difensivi non Pt_1
aveva indicato testimoni, fra l'altro del tutto superflui date le evidenze documentali;
rispetto a ciò, aggiungeva, altresì, che le segnalazioni delle anomalie dovevano essere raccolte per iscritto presso il front-office, a nulla rilevando quelle verbali, per quanto potessero essere state reiterate.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande attoree con condanna alla rifusione delle spese di lite in capo alla controparte.
Nelle more del procedimento principale, l'istanza di sospensione cautelare veniva rigettata per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in
mora.
All'udienza dell'8.06.2017, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; in seguito, all'udienza del 21.12.2017, le parti insistevano per l'ammissione delle prove richieste, opponendosi all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate. In data 03.01.2018, sciogliendo la riserva assunta, il Giudice ammetteva le prove per testi richieste da parte attrice limitatamente ai capitoli di prova numero 1,2,3,4,11,12,13,15 e 16 richiesti con memoria ex art 183, comma
VI, n. 2, datata 03.11.2017, mentre ammetteva l'esame testimoniale richiesto da parte convenuta esclusivamente al capitolo 4 della propria memoria.
Alla successiva udienza del 8.05.2018, venivano escussi i testimoni, Sig.ra
Sig.ra ed il sig. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Inoltre, la difesa della , produceva documento di sommarie Pt_1
informazioni testimoniali del 3.10.2017, riferite al procedimento penale n.
722/17 R.G.N.R., nel quale l'ex presidente della società , Controparte_2
sig. dava atto dell'esistenza di un difetto informatico Persona_1
del programma utilizzato per la prenotazione dei campi da tennis.
In data 16.10.2018, si tentava la conciliazione: la socia esclusa si offriva di riconoscere una somma di denaro per le finalità sociali per ottenere l'annullamento della delibera;
tuttavia, la cooperativa non si rendeva disponibile a revocare la esclusione della . Pt_1
All'udienza del 4.6.2019, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice
fissava i termini ex art. 190 c.pc.
Con sentenza pubblicata il 21.03.2020 il Tribunale di Brescia affermava che:
- in riferimento alla dedotta violazione del contraddittorio, la cooperativa non era in alcun modo obbligata a convocare e ad ascoltare il socio per deciderne l'espulsione, in quanto nulla era previsto in tal senso né dalla legge né dallo statuto;
ad ogni modo, nel caso di specie, il contraddittorio si era svolto in modo adeguato garantendo alla socia la facoltà di depositare scritti difensivi e la possibilità di interloquire con gli amministratori, i quali avevano messo a disposizione i relativi elementi probatori a suo carico;
- l'impossibilità da parte della socia esclusa di visionare la relazione tecnica riguardo al software non era dirimente, dato che la richiesta di esaminare la relazione e i tabulati era stata avanzata solo dopo la comunicazione dell'esclusione dalla società;
- con riguardo all'eccezione di nullità dell'art. 11 dello Statuto per asserita genericità vi era sostanziale sovrapposizione di codesta clausola e il contenuto dell'art. 2533 c.c. c. 1 n 2), nella parte in cui la norma dispone che il socio di cooperativa possa essere escluso dalla compagine sociale in caso “di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge,
dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico”; per altro la clausola in parola, pur assumendo una caratura generale, non risultava in alcun modo generica in quanto, grazie al meccanismo di richiamo ad altre fonti più specifiche, il socio era tenuto ad evitare dei comportamenti tipizzati per relationem;
- in virtù di tale premessa, nel caso di specie, l'art. 11 risultava di fatto integrato dall'art. 3 dello Statuto (il quale identificava lo scopo mutualistico nell'“organizzazione e gestione del tempo libero dei soci”),
dall'art. 8 c. 1 lett. c) (il quale imponeva al socio la “corretta fruizione dei
servizi ed utilizzo della struttura e attrezzature nel rispetto delle regole stabilite dai regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo”) e,
infine, dall'art. 5 del regolamento (il quale prevedeva che “il socio deve
far uso della sede e dei servizi in modo da non ledere i diritti dei soci”);
- dalle allegazioni delle parti, risultava provato che la socia esclusa aveva sfruttato ripetutamente il malfunzionamento del software per ottenere indebitamente degli accrediti per un ammontare complessivo pari a €
1.025,00;
- la condotta, pacificamente imputabile alla , rappresentava una Pt_1
violazione grave delle norme sopra indicate poiché aveva determinato una scorretta fruizione dei servizi, un'ingiusta compressione dei diritti degli altri soci, e un ingiustificato depauperamento della cooperativa, in violazione del principio mutualistico perseguito;
- gli esiti istruttori, dai quale emergeva pacificamente la segnalazione effettuata dalla socia esclusa in relazione al malfunzionamento del software, non attenuava la gravità della condotta: la , infatti, Pt_1
sebbene fosse consapevole della problematica, aveva pervicacemente reiterato la propria condotta illecita per un arco temporale prolungato;
- a suffragio di tale conclusione, bastava esaminare le allegazioni della cooperativa convenuta, riscontrate dai tabulati: nel mese di febbraio 2016
l'allora socia aveva effettuato una ricarica per il servizio di Pt_1
prenotazione soltanto dopo un notevole lasso di tempo e per un importo esiguo, del tutto incompatibile con il costo tradizionale di utilizzo dei campi da tennis, mentre nel periodo antecedente la stessa era solita effettuare, per la medesima frequenza di utilizzo, plurime ricariche a distanza di una settimana l'una dall'altra e per importi di almeno venti euro per volta;
- la motivazione adottata a fondamento della delibera risultava congrua e specifica, essendo stati indicati con sufficiente precisione i fatti addebitati;
pertanto, verificata la sussistenza della condotta censurata e accertata la sua effettiva gravità, il giudice di prime cure era impossibilitato a sindacare in ordine alla proporzionalità della sanzione;
- le spese seguivano la soccombenza.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia,
rigettava le domande attoree e, per l'effetto, condannava la al Pt_1
pagamento delle spese pari a € 4.390,00 per la fase cautelare ed a €
7.254,00 per la fase di cognizione piena, oltre a spese generali, IVA e
CPA.
Avverso la sentenza proponeva appello;
Parte_1 [...]
si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza Controparte_2
dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12 giugno 2024 tenutasi mediante scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con l'atto di appello non è stata sottoposta a censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di mancato riconoscimento di un adeguato contraddittorio nella fase prodromica all'assunzione della delibera di esclusione da parte del consiglio di amministrazione: sul punto si è formato, pertanto, il giudicato interno.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di nullità dell'art. 11 dello Statuto societario della per indeterminatezza e Controparte_2
genericità. In particolare, lamenta la contraddittorietà con la quale il
Tribunale, dapprima, ha premesso la necessaria tassatività delle ipotesi di esclusione dal comparto societario “al fine di arginare eventuali abusi ed
eccessi di potere da parte degli amministratori, nonché al fine di
consentire al socio di poter verificare in concreto se i fatti addebitati
sussistano effettivamente”, e poi ha ritenuto sufficiente, “ai fini della
tipizzazione preventiva delle specifiche situazioni di inadeguatezza del
socio, ex ante considerate rilevanti ai fini dell'esclusione” l'indistinto e generico richiamo a tutte le norme regolamentari e statutarie presente nell'art. 11 dello Statuto, con la conseguenza che la sanzione è applicabile a qualsiasi comportamento ritenuto difforme dalle norme societarie, in tal modo lasciando libero arbitrio agli amministratori nella valutazione dei fatti passibili di procedimento disciplinare.
Sottolinea che l'art 11 dello statuto si limita a riportare il testo dell' art. 2533 c.c., senza alcuna tipizzazione preventiva, e che il richiamo contenuto nella delibera di esclusione agli artt. 8 dello statuto e 5 del regolamento, non colma l'indeterminatezza, essendo disposizioni che rimangono generiche nelle loro formulazioni. Aggiunge che lo stesso giudice, nonostante dichiari la violazione del principio mutualistico da parte della socia esclusa, omette di motivare in che modo la condotta posta in essere ne abbia ostacolato il raggiungimento.
A suffragio della vaghezza della disposizione indicata nel motivo di impugnazione, l'appellante rileva come altri soci, che a seguito del malfunzionamento hanno ricevuto accrediti di somme non spettanti, non sono stati esclusi dalla cooperativa (oltre venti come affermato dai quotidiani locali – articolo Gazzetta di Mantova del 22.12.2016, doc. 1
appello), circostanza contraria al principio di parità di trattamento,
consentita proprio dall'indeterminatezza della norma statutaria.
Sempre in tale ottica, l'appellante richiama delle pronunce della giurisprudenza di merito che stabiliscono la necessità che la clausola di esclusione del socio sia specificatamente formulata con una preventiva tipizzazione della fattispecie, non essendo consentito il richiamo generale che può comportare decisioni arbitrarie;
tale orientamento, fra l'altro, è
valido, per analogia, anche con riferimento ad altre compagini societarie,
come ad esempio le Srl, per le quali il Legislatore nel 2003, è intervenuto con la modifica dell'art. 2473 bis c.c. prevedendo la possibilità di esclusione del socio anche nel caso di giusta causa, purché vengano individuate . “specifiche ipotesi di esclusione”.
Il motivo è infondato.
L'esclusione del socio da una società cooperativa è consentita unicamente in presenza di un inadempimento del socio ovvero quando la sua partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale, essendo il fondamento dell'esclusione legato alle finalità
mutualistiche della società.
In particolare, la disciplina dell'esclusione del socio dalle cooperative si rinviene nell'articolo 2533 del codice civile, rubricato "esclusione del socio” e novellato dal D.Lgs. n. 6/2003, che riporta un elenco analitico delle cause di esclusione legale, tra le quali, al punto 2) del comma 1°, la esistenza di “gravi inadempienze”, vale a dire l'inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale,
dal regolamento o dal rapporto mutualistico.
Detta fattispecie integra, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (fin da Cass. civ., n. 1936/1989), un'ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve considerarsi legittima soltanto laddove il mancato adempimento non rivesta scarsa importanza, ma sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia comunque imputabile a un comportamento doloso o colposo del socio (Cass. civ. n.
8251/2002; n. 2697/1995; n. 14741/2011; 4598/1988), a nulla rilevando l'eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società (cfr. Cass.
civ., n. 2307/1953).
Le cause di origine convenzionale devono essere indicate in modo tassativo e non generico, sicché sono ritenute invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza degli addebiti, anche al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità in capo all'organo amministrativo. Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche sarà il giudice,
eventualmente adito in sede di opposizione, a dover valutare la coincidenza tra l'evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell'interesse sociale ritenuto leso (Cass. civ. 2697/1995, cit.;
n. 1936/1989; Cass. 28.09.2004 n. 19414; Cass. 21.02.2017 n. 4402).
Nel caso di specie, la , si è avvalsa della facoltà, Controparte_2
riconosciuta dalla legge, di ampliare l'ambito di applicazione delle fattispecie di esclusione dalla società di matrice legale. L'art. 11 dello statuto dispone, infatti, che l'esclusione del socio sarà deliberata dall'organo amministrativo, “oltre che nei casi previsti dalla legge”, anche nelle ipotesi del socio:
“a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto
mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le
deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge, salva la
facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non
superiore a 60 giorni per adeguarsi;
c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di
almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle somme dovute
alla Società a qualsiasi titolo”.
La previsione riflette il contenuto dell'art. 2533, comma 2, cod. civ., che individua una delle cause di esclusione nelle “gravi inadempienze”, vale a dire nell'inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, da valutarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale.
Ritiene la Corte, concordando con il primo giudice, che tale clausola ed in particolare il punto a), non si risolva, come sostiene l'appellante, in un generico richiamo tale da lasciare indeterminata e imprevedibile l'area dei fatti passibili di valutazione da parte della cooperativa al fine di disporre l'estromissione del socio dalla compagine sociale.
Essa si pone, al contrario, in linea con la ratio sottesa alla previsione normativa che, ravvisa nell'esclusione da una società una misura sanzionatoria e impone la predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione, così da non finire per attribuire all'organo amministrativo il potere di individuare, ex post e in concreto, le situazioni giuridicamente rilevanti sotto il profilo dell'esclusione (cfr. Tribunale di Milano, sezione spec. impresa 2 maggio 2016, n. 5394; Tribunale di Napoli, sezione spec.
impresa, 2 dicembre 2021, n. 9747).
Come, infatti, condivisibilmente affermato dal Tribunale, senza che in ciò
sia ravvisabile alcuna contraddizione, la clausola di cui all'art. 11 dello statuto, pur presentando un tenore di carattere generale, non risulta affatto indeterminata o indeterminabile, tanto da essere affetta da nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 1346 e 1418 cod.civ., essendo il suo contenuto integrato dal rinvio per relationem alle altre norme dello statuto e del regolamento, che indicano le condotte che il socio è tenuto a rispettare e la cui violazione, ove caratterizzata dalla necessaria gravità, costituisce quella grave inadempienza alle obbligazioni previste dallo statuto o dal regolamento prevista quale causa di esclusione dalla società;
tra esse sicuramente rientrano le condotte previste dagli artt. 3 ed 8 dello
Statuto e dall'art. 5 del regolamento della , la cui Controparte_2
violazione è stata contestata all'appellante.
L'art. 3 dello Statuto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è
tutt'altro che indeterminato, prevedendo che “La Cooperativa è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione
privata ed ha per scopo l'organizzazione e la gestione del tempo libero dei
soci favorendone l'aggregazione in luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati
e ricettivi sotto l'aspetto ludico-ricreativo, sportivo, culturale, ecc.”,
specificando che le modalità di partecipazione all'attività mutualistica da parte dei soci sono disciplinate da appositi regolamenti i quali, per ciascun servizio o ambito stabiliscono “termini, modalità e condizioni di
accesso/fruizione dei servizi”, nonché “modalità di quantificazione e
termini di pagamento degli eventuali corrispettivi specifici”.
L'art. 8 dello statuto, a sua volta, elenca analiticamente quali sono gli
“obblighi” a cui il socio è tenuto, segnatamente: a) ad effettuare i versamenti espressamente elencati, b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c)
all'osservanza dei giorni e orari di apertura e alla corretta fruizione dei servizi e utilizzo delle strutture ed attrezzature nel rispetto delle regole stabilite da regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo, e la cui violazione, ove caratterizzata da gravità, può comportare la sanzione dell'esclusione del socio dalla compagine societaria.
L'art. 5 del Regolamento (cfr. doc. 14 della appellata in primo grado)
espressamente prevede che “il Socio deve fare uso della Sede e dei servizi
in modo da non ledere il diritto degli altri Soci”.
Si conviene, dunque, con il Tribunale che, proprio attraverso tale rinvio,
“la previsione statutaria consente comunque la tipizzazione preventiva
delle specifiche situazioni di inadeguatezza del socio, ex ante considerate
rilevanti ai fini dell'esclusione”.
Non appare dunque condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui i riferimenti contenuti nella lettera a) dell'art. 11 dello Statuto siano eccessivamente generici e tali da rendere del tutto indeterminata la previsione statutaria, così da recare pregiudizio alla certezza dei rapporti sociali. Al contrario, come già affermato dal Tribunale, la clausola statutaria in questione è valida ed in linea con l'art. 2533 cod.civ.
Quanto al fatto che pur essendo numerosi i soci “incappati” nel malfunzionamento del software di prenotazione dei campi da tennis e che hanno ricevuto accrediti non dovuti, solo nei confronti di quattro soci, tra i quali la è stato emesso il provvedimento disciplinare di Pt_2
esclusione, rileva la Corte che solo l'esclusione dell'appellante è oggetto del presente processo, e non le ragioni delle diverse determinazioni adottate dalla nei confronti di altri soci, in assenza di elementi CP_4
che depongano per ritenere attuata una disparità di trattamento che,
comunque, non troverebbe ragione nell'asserita genericità della clausola statutaria. A nulla rileva, infine, il richiamo, peraltro effettuato “a titolo meramente esemplificativo”, all'art. 2473 bis c.c. novellato dalla riforma del 2003,
secondo cui “L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”, trattandosi di norma dettata per le
Srl, non applicabile alle società cooperative, stante l'espresso richiamo alle norme sulla società per azioni contenuto nell'art. 2519 c.c. e, in ogni caso, tenuto conto della espressa disciplina dettata per l'esclusione del socio di una società cooperativa dall'art. 2533 c.c.
Pertanto, va confermato il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice intesa a sentire dichiarare la nullità o comunque l'annullamento della clausola statutaria richiamata dal provvedimento di esclusione,
perché generica ed indeterminata.
Quanto alla nullità/annullabilità della delibera di esclusione, essa risulta analiticamente e logicamente motivata nonché compiutamente circostanziata, risultando contestate alla socia molteplici, puntuali e circostanziate, sotto il profilo temporale, circostanze di fatto, peraltro ammesse dalla stessa , che ha infatti provveduto alla restituzione Pt_1
della somma imputata, quale illegittimamente accreditata,
successivamente alla comunicazione della delibera di esclusione.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha provveduto ad indagare la sussistenza, nel caso di specie, della causa di esclusione del socio consistente nella inottemperanza alle disposizioni degli artt. 3 ed 8 dello statuto e art 5 del Regolamento.
Il primo motivo va, quindi, respinto. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto grave il comportamento imputato alla socia esclusa, affermando che “la violazione delle norme
statutarie e del regolamento, infatti, ha interferito negativamente con la
causa mutualistica della cooperativa, volta alla promozione delle attività
sportive e ricreative, nella misura in cui ha reso impossibile o comunque
meno agevole la fruizione dei servizi sportivi agli altri soci nonché nella
misura in cui ha determinato per un arco di tempo di circa un anno la
sistematica sottrazione di risorse, che potevano essere per l'appunto
destinate al soddisfacimento dell'obiettivo mutualistico”. .
Sottolinea, innanzitutto, l'appellante che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 17904/2004), in assenza di disposizioni specifiche e in presenza di formule generali di rinvio, il giudice di primo grado, avrebbe dovuto entrare nel merito della condotta contestata. e valutarne la gravità e. la proporzionalità con la massima sanzione comminata.
Rileva che per gravi inadempienze si devono intendere quelle che
“impediscono del tutto il raggiungimento dello scopo sociale nonché
quelle che incidono negativamente sulla situazione della società,
rendendone meno agevole il perseguimento dei fini” e nel caso di specie,
tenuto conto delle numerose attrezzature e aree dedicate all'attività
sportiva presenti all'interno della cooperativa (e.g. 10 campi da tennis),
risulta difficile pensare che la sua condotta abbia di fatto inficiato la fruizione dei servizi offerti dalla società, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure;
a fortiori¸ nel caso in cui si consideri che il comportamento della socia esclusa consisteva in annullamenti di prenotazioni del campo e non nella sua occupazione.
Sul punto, sottolinea, altresì, che il semplice annullamento della prenotazione, per quanto reiterato, non comporta alcuna violazione del regolamento.
Inoltre, si duole della spiegazione del meccanismo fraudolento presente nella relazione della società proprietaria del software, nella parte in cui la
Oasi Software sostiene che per ottenere il doppio accredito, una volta effettuato il primo regolare annullamento, fosse necessario ritornare alla schermata precedente e ripetere nuovamente l'operazione. In effetti –
spiega l'appellante – l'attuazione di tale modalità avrebbe richiesto un tempo maggiore rispetto a quello intercorrente tra i doppi annullamenti ad ella attribuiti, i quali, come si può apprezzare dall'esame dei tabulati forniti dalla , avvenivano per lo più ad un solo secondo Controparte_2
di distanza, se non nello stesso secondo rispetto alla prenotazione precedentemente effettuata;
per di più, su 478 annullamenti da parte della socia, solo 140 hanno cagionato i doppi accrediti, a conferma del fatto che non vi fosse alcuna sistemica volontà di aggirare il sofware.
Rammenta, altresì, l'appellante come il malfunzionamento sia stato ammesso dallo stesso presidente della società cooperativa nel verbale di sommarie informazioni rilasciate in sede di procedimento penale, poi archiviato.
Si duole, quindi, che il giudice di prime cure non abbia complessivamente considerato gli elementi che valorizzano la totale assenza di volontà in capo a sé, essendo gli accrediti illegittimi dipesi dal malfunzionamento del sistema, e, di conseguenza, l'insussistenza della gravità nel comportamento posto in essere.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per l'errata valutazione delle risultanze probatorie.
Lamenta, in particolare, che, in assenza di una CTU, le prove sono del tutto inconsistenti visto che il software in oggetto era già stato modificato all'epoca della delibera di esclusione della socia appellante e, pertanto,
non era possibile comprovarne eventuali altre falle nel funzionamento.
Si duole, altresì, della mancata valutazione complessiva delle prove atipiche (la dichiarazione resa in sede penale dall'allora presidente di
Sig. , comunque confermata dall'escussione dei CP_2 Per_1
testi nel procedimento civile), le quali, da un lato, avrebbero portato il ragionamento del giudice di prime cure verso l'affermazione della totale estraneità della socia esclusa dai fatti contestati;
dall'altro, avrebbero imposto al giudice di soffermarsi sulla genericità delle prescrizioni dello
Statuto in tema di sanzioni disciplinari.
Inoltre, segnala l'errata interpretazione delle prove da parte del giudice di prime cure laddove afferma che, una volta accortasi del malfunzionamento, ella, aveva sfruttato volontariamente il meccanismo scoperto per ottenere indebitamente degli accrediti. Tale ricostruzione, a parere dell'appellante, sarebbe destituita di fondamento: dalle testimonianze rese emerge la segnalazione del malfunzionamento da parte sua;
perciò, risulta poco credibile che il socio che intenda approfittare di tale problematica lo segnali alla stessa cooperativa, comportamento che,
tutt'al più, mostra ancora una volta la massima trasparenza e buona fede.
Lamenta, inoltre, la parziale valutazione da parte del giudice dei dati dell'istruttoria nella parte in cui ha sfavorevolmente valorizzato il notevole lasso di tempo nel corso del quale la socia non ha caricato il proprio conto sul servizio di prenotazione, in quanto il conto aveva un saldo attivo e se avesse continuato a caricare la carta non avrebbe potuto realmente sapere quanto effettivamente le era stato erroneamente accreditato;
del resto,
come dichiarato dalla segretaria in sede di escussione, le rettifiche Tes_2
delle somme registrate sulla tessera venivano effettuate direttamente dal personale dell'ufficio della segreteria, previa opportuna verifica e, in questo contesto, ella pensava in totale buona fede che le somme sarebbero state rettificate dall'ufficio sopraccitato e che nuove ricariche avrebbero reso più difficoltosi i controlli.
Ulteriormente, ricorda che numerose prenotazioni, successivamente annullate, erano dovute ad una prassi consolidata da anni con il maestro di tennis, Sig. il quale, nel momento in cui si rendeva disponibile, Tes_3
provvedeva lui stesso a prenotare il campo in quanto il prezzo della lezione comprendeva anche il prezzo dell'area di gioco;
sottolinea come il
Tribunale nulla abbia affermato per motivare come questo abbia inficiato la fruizione dei servizi della cooperativa da parte degli altri soci.
I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti. Va innanzitutto premesso come nel giudizio di opposizione ex art 2533 cc alla delibera di esclusione del socio di una società cooperativa,
quest'ultima, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attrice, sicché a suo carico è l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato (cfr. Cass. 21.2.2017 n. 4402; Cass 26.9.2013 n.
22097).
Tale onere ritiene la Corte sia stato assolto.
La ha provveduto a notificare alla il verbale di Controparte_2 Pt_1
deliberazione n. 2 del Consiglio di amministrazione del 28.12.2016 (cfr.
all. 4 della appellante) con il quale ha contestato alla medesima che, dagli accertamenti eseguiti sulla scorta della relazione della società Oasi
Software che aveva in gestione il software per le prenotazioni dei campi da tennis e dei relativi tabulati, era emerso che ella aveva provveduto ad effettuare 140 annullamenti delle precedenti prenotazioni dei campi da tennis nel periodo tra il 27.12.2015 ed il 24.11.2016 che, per via di un malfunzionamento del predetto software, avevano portato all'indebito accredito di euro 1025,50; che la consapevolezza della condotta era desumibile dal numero elevato degli annullamenti (140), di cui 37
avvenuti nel giro di pochi secondo dalla prenotazione annullata, e dalle modalità adottate, essendo necessario, una volta effettuato il primo legittimo annullamento, tornare alla schermata precedente e provvedere nuovamente ad annullare la stessa prenotazione, ricevendo, per ogni operazione di annullamento, immediata visibilità del riaccredito, del quale dunque il socio aveva immediata contezza. Nella delibera si dà altresì atto che tale condotta ha recato gravi disagi ai soci in quanto le numerose prenotazioni, effettuate al solo fine di accreditare somme sulla propria tessera, hanno comportato l'occupazione dei campi impedendo agli altri soci di poterli prenotare, e si contesta la grave violazione degli artt. 3 ed 8 dello Statuto e 5 del Regolamento,
trattandosi di condotta integrante fattispecie di reato.
Con la delibera, dunque, la ha comunicato alla socia lo Controparte_2
specifico addebito imputato e ciò ha permesso al Tribunale di verificare l'esistenza dei fatti imputati e la loro riconducibilità alle violazioni contestate e di valutarne la gravità ai fini dell'applicazione della sanzione.
Per giudicare in merito alla legittimità dell'esclusione del socio, il giudice deve, infatti, verificare non solo l'effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, restando preclusa soltanto l'indagine sull'opportunità del provvedimento (Cass. civ., n. 11936/1989; n. 8965/1991; n. 14665/2002).
Occorre, dunque, compiere un'analisi volta ad accertare la sussistenza dei fatti contestati e la corrispondenza tra gli stessi e i casi in cui – nella specie
– lo statuto o il regolamento consentano l'estromissione, compresa la valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento e all'incidenza della condotta del socio escludendo sul rapporto sociale (cfr. Cass. Civ. n.
19414/2004; n. 2697/1995), a nulla rilevando le intenzioni del socio escluso (Cass. civ., n. 8993/1994). Tanto chiarito, dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dai tabulati relativi al sistema informatico di prenotazione prodotti in atti dalla società
appellata con il dettagli degli accrediti, risulta che la , sfruttando Pt_1
il (pacifico) malfunzionamento del software di prenotazione dei campi da tennis, che permetteva di annullare più di una volta la medesima prenotazione, accreditando per ciascun annullamento la somma pagata per la prenotazione del campo, ha provveduto in un arco temporale di quasi un anno ad eseguire un numero rilevante di annullamenti delle prenotazioni eseguite (140), dei quali ben 37 eseguiti a distanza di pochi secondi dalla prenotazione, in questo modo percependo l'accredito indebito sul conto dell'importo complessivo di euro 1.025,50.
Non può al riguardo convenirsi con la difesa dell'appellante in ordine alla mancanza di consapevolezza, in capo alla , che così facendo ha Pt_1
aggirato il software ed ha ottenuto illegittimi accrediti.
La stessa ha, infatti, ammesso (cfr. doc. 2 allegato dalla Pt_1
appellante) che già nel mese di agosto 2015 si era accorta che annullando una precedente prenotazione aveva ricevuto un doppio accredito;
nonostante ciò ella ha continuato per circa un anno ad effettuare ben 478
annullamenti, che in un numero considerevole di volte (140), e non sporadicamente, come sostiene l'appellante (cfr. pag. XI dell'atto di appello), hanno cagionato il doppio ed ingiusto accredito.
Non appare, al riguardo, valorizzabile a favore della tesi dell'appellante il fatto che, come emerso dalle deposizioni testimoniali assunte, la Pt_1
abbia più di una volta segnalato alle segretarie del front office di CP_2 di essersi avveduta che, in caso di annullamento della
[...]
prenotazione, talvolta le era stata accreditata una somma maggiore rispetto al dovuto. Come giustamente evidenziato dal Tribunale, tale segnalazione,
lungi dal dimostrare la buona fede dell'appellante, comprova la gravità
della condotta atteso che la stessa ha reiterato tale comportamento pur nella piena consapevolezza del malfunzionamento del sistema che comportava illegittimi accrediti, immediatamente visibili dopo l'annullamento, e nonostante le modalità dalla stessa utilizzate per la prenotazione ed il suo immediato annullamento non rientrassero nella normale modalità di fruizione del servizio. Come, infatti, riferito dal teste maestro di tennis dell'appellante, la adottava in Testimone_3 Pt_1
modo sistematico una modalità di prenotazione dei campi - consistente nel
“bloccare” il campo prenotandolo nel giorno ed ora di suo gradimento in base ai propri impegni per poi annullarlo in un momento successivo,
appena ottenuta la conferma da parte del maestro di tennis – modalità che avrebbe dovuto essere invece una eccezione, atteso che il costo della lezione comprendeva anche il costo del campo da tennis e che alla prenotazione avrebbe dunque dovuto provvedere direttamente il maestro.
Con tale sistema, inoltre, l'appellante, “bloccando” sistematicamente il campo circa tre volte ogni settimana, impediva o rendeva più difficile, a fronte di 10 campi esistenti per 360 tesserati, la possibilità di fruire del servizio sportivo, risultando il campo occupato fino all'annullamento della prenotazione, condotta che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante,
appare in palese violazione dello scopo mutualistico della cooperativa indicato dall'art. 3 dello statuto e dell'art. 5 del regolamento, secondo cui
“il Socio deve fare uso della Sede e dei servizi in modo da non ledere il
diritto degli altri Soci”.
Ritiene, inoltre, la Corte irrilevante che l'accredito illegittimo non avvenisse in tutti i casi di annullamento, in quanto il considerevole numero di volte in cui si è verificato (140 su 478), unitamente al fatto che a seguito dell'annullamento il sistema rendeva immediatamente visibile l'accredito del costo del campo addebitato all'atto della prenotazione e che la
, per molti mesi, non ha provveduto a ricaricare la carta con cui Pt_1
effettuava il pagamento dei campi da tennis in quanto risultante con saldo attivo - a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando l'appellante provvedeva a ricaricare la carta di circa 20 euro alla settimana - dimostra come ella fosse perfettamente consapevole degli accrediti indebiti e del meccanismo che li originava.
Non sussiste, poi, alcun contrasto tra i dati risultanti dai tabulati e la relazione della società di gestione del software (cfr. all. 10 prodotto dall'appellata in primo grado), da cui risulta che non vi era un unico modo per aggirare il sistema ed ottenere il doppio riaccredito del costo pagato per il campo prenotato, poiché accanto alla modalità operativa consistente nel ritornare alla schermata precedente dopo avere effettuato il primo regolare annullamento, per poi ripetere nuovamente l'operazione di annullamento, ne esisteva un'altra molto più veloce, egualmente attuabile dal cellulare, dal tablet o dal PC, e consistente nel confermare fino a tre volte l'annullamento della medesima prenotazione cliccando di seguito molto velocemente sulla conferma di annullamento prima del reindirizzamento alla pagina successiva, sicuramente compatibile con i plurimi annullamenti attribuiti alla avvenuti ad un solo secondo Pt_1
di distanza.
L'appellante lamenta, infine, che il Tribunale non abbia tenuto conto delle sommarie informazioni rese dall'ex presidente della società,
[...]
, nel processo penale n. 722/17 RGNR poi archiviato (cfr. doc. Per_1
9 di parte appellante), il quale ha riferito che la possibilità di accrediti illegittimi era dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico di prenotazione gestito dalla società Oasi Software: tale circostanza è del tutto pacifica nel presente giudizio sicché il documento risulta irrilevante essendo, invece, imputato all'appellante di averne approfittato a fini di lucro.
Quanto accertato integra, come giustamente rilevato dal Tribunale, una scorretta fruizione dei servizi sportivi, comportando una grave violazione degli artt. 3 ed 8 dello statuto ed una conseguente lesione dei diritti degli altri soci a fruire in egual modo dei medesimi servizi, in violazione dell'art. 5 del regolamento, e ha comportato la sottrazione di risorse con conseguente depauperamento del patrimonio sociale, incidendo negativamente sul soddisfacimento dello scopo mutualistico della previsto dall'art. 3 dello Statuto, finalizzato alla Controparte_2
promozione delle attività sportive e ricreative dei soci.
Rileva, infine, la Corte che il Tribunale, nell'affermare che, una volta verificata la effettiva sussistenza della condotta censurata e accertata la sua gravità, al giudice è precluso il sindacato sulla proporzionalità della sanzione (massima) applicata rispetto all'entità della violazione,
rientrando tale sindacato nella assoluta discrezionalità degli organi sociali,
ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale consolidato
Co espresso in tal senso dalla (cfr. Cass. 28.5.1991 n. 6041; Cass.
21.03.1991 n. 3062; Cass. 28.5.1991 n. 6041; Cass. 22.04.1989 n. 1936;
Cass. 1936/89; Cass. 6430/82, Cass. 4254/82).
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi del DM 147/22 (esclusa la fase istruttoria non richiesta nella nota spese) e del valore indeterminato della controversia.
P. Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 660/2020 del 21.03.2020;
-condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese del presente grado che liquida in euro 2.518,00 per la fase studio,
euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Atteso il rigetto integrale del gravame, si dà atto della sussistenza dei presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele
R.Gen. N. 637/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 637/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.07.2020 e posta in decisione all'udienza del 12.06.2024
d a OGGETTO:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 Impugnazione delle
) residente a [...], delibere dell'assemblea C.F._1
rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di appello dall'avv. e del Cda delle società,
, del Foro di Mantova (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 delle mutue elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Borgo Virgilio assicuratrici e società
(MN), via Cisa n.59 cooperative
APPELLANTE P.IVA_1 Codice
c o n t r o
C.F. con sede in Controparte_2 P.IVA_2 Mantova via Santa Maria Nuova n. 15, in persona del Presidente pro
tempore Dott. , Controparte_3
rappresentato ed assistito dagli Avv.ti Sebastiano Formigoni (C.F.
) e Paola Mantovani (C.F. C.F._3
) del Foro di Mantova, presso il cui studio elegge C.F._4
domicilio in Mantova, via Valsesia, 59, che in forza di procura in calce all'atto di costituzione nel procedimento n. 4277/2017 Tribunale di
Brescia
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia – Sezione
Specializzata per l'Impresa n. 660, pubblicata il 21.03.2020 e notificata il
30.06.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“- compiuti i necessari incombenti e le opportune declaratorie, riformarsi totalmente la Sentenza n. 660/2020, pubblicata il 21.03.2020, emessa dal
Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata per l'Impresa – (R.G.
4277/2017) meglio descritta in premessa;
- per l'effetto Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità, annullabilità, nonché la carenza dei presupposti per l'esclusione del socio, e comunque ritenersi la invalidità e la inefficacia giuridica della delibera come impugnata,
unitamente a ogni atto prodromico connesso, successivo e comunque finalizzato alla esecuzione della stessa delibera impugnata;
In gradato subordine: disporsi l'annullamento della delibera di esclusione e comminarsi diversa e ben più mite sanzione de minimis rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del Codice di Comportamento;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per l'appellato
“Previa ogni declaratoria del caso, contrariis reiectis, rigettare l'appello spiegato dall'attrice per i motivi in narrativa e confermarsi la sentenza n.
660/2020 emessa dal Tribunale di Brescia e pubblicata il 21/03/2020. Con
vittoria di diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione alla delibera del 28.12.2016 del Cda della cooperativa nominata “ di cui la stessa era stata socia, Controparte_2
lamentando la sua esclusione dalla compagine sociale.
All'uopo esponeva che in data 06.12.2016 la cooperativa le aveva comunicato l'avvio del procedimento per la sua esclusione per avere ella approfittato del malfunzionamento del sistema automatizzato di prenotazione di campi da tennis facendosi accreditare illegittimamente,
mediante plurimi annullamenti delle prenotazioni, la somma di € 1.025,50
nell'arco temporale compreso tra l'1.08.2015 e l'1.12.2016; il dedotto malfunzionamento del software in dotazione consisteva nell'accreditamento all'utente che aveva annullato la prenotazione non solo della somma effettivamente spettante, ma anche del “valore speso,
tante volte quante erano le operazioni di annullamento eseguite”.
Deduceva di aver provveduto a segnalare già a partire dall'agosto 2015 il malfunzionamento del sistema di prenotazione e precisava di aver già
speso tale argomentazione negli scritti difensivi depositati il 21.12.2016
nei quali aveva indicato anche il nome delle segretarie interlocutrici alle quali lo aveva segnalato.
Eccepiva la mancata applicazione del principio del contraddittorio nella procedura interna seguita dalla cooperativa per l'adozione del provvedimento disciplinare e lamentava che all'incontro avvenuto con gli amministratori della società in data 23 dicembre 2016, su sua richiesta, le erano stati mostrati per la prima volta i tabulati forniti dalla società Oasi
Sofware s.r.l. dai quali emergevano gli annullamenti ritenuti “errati” e non la relazione tecnica che, a suo parere, sarebbe stata dirimente per comprendere le ragioni dell'accaduto.
Si doleva, altresì, del carattere sproporzionato del provvedimento adottato rispetto alla condotta contestata.
Deduceva, poi, la nullità dell'art. 11 dello Statuto, in forza del quale era stata disposta la sua esclusione della compagine societaria per indeterminatezza e genericità rispetto ai comportamenti interdetti al socio:
la genericità era tale da non prevedere alcuna tipizzazione preventiva delle situazioni di inadeguatezza del socio, nemmeno tramite un elenco anche non esaustivo.
Infine, eccepiva l'illegittimità della delibera per carenza di motivazione e l'omessa istruttoria rispetto alla ricostruzione offerta dalla socia esclusa.
Concludeva, dunque, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, nonché la carenza dei presupposti per l'esclusione del socio e, comunque, di ritenere la delibera impugnata invalida o inefficace (unitamente a ogni atto prodromico connesso, successivo e comunque finalizzato alla esecuzione della stessa); in via subordinata di disporre l'annullamento della delibera di esclusione e comminare, così,
una sanzione meno afflittiva fra quelle indicate all'art. 3 del Codice di
Comportamento; il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la convenuta Controparte_2
contestava tutto quanto ex adverso dedotto. A suffragio della
[...]
decisione assunta il 28.12.2016, sottolineava la gravità della condotta illecita che, essendo stata realizzata dalla con sistematicità per un Pt_1
arco temporale notevole, come risultante dai plurimi annullamenti di prenotazioni apprezzabili dai tabulati prodotti, aveva comportato accreditamenti continui e un conseguente pregiudizio nei confronti della cooperativa. Chiariva di aver offerto l'opportunità di un confronto tramite un incontro, con facoltà in capo alla di poter depositare propri Pt_1
scritti difensivi;
per quanto riguardava la richiesta di accesso alla relazione tecnica e ai tabulati, evidenziava che controparte Controparte_2
aveva espresso tale richiesta solo dopo la delibera di espulsione.
Eccepiva, altresì, la carenza di buona fede nella condotta posta in essere dalla , la quale, pur cosciente del malfunzionamento, aveva Pt_1
proseguito a prenotare/annullare i campi da tennis continuando a usufruire del servizio e senza ricaricare la tessera delle prenotazioni, proprio perché
cosciente di poter far conto sugli indebiti accrediti. Evidenziava che, con il proprio comportamento, la socia esclusa aveva di fatto violato il principio mutualistico della cooperativa, depauperandola con l'inganno nonché impedendo agli altri soci di usufruire dei servizi bloccati dalle continue prenotazioni e annullamenti, comportando alla stessa un grave pregiudizio che trascendeva il dato puramente economico.
In relazione alla genericità dell'art. 11 dello Statuto, deduceva che, data la sua natura meramente precettiva, doveva essere poi integrato con il regolamento di sede e i regolamenti delle specifiche attività.
Da ultimo, in relazione all'illegittimità del procedimento disciplinare, la cooperativa convenuta rimarcava che la procedura era stata correttamente espletata, dal momento che la nei propri scritti difensivi non Pt_1
aveva indicato testimoni, fra l'altro del tutto superflui date le evidenze documentali;
rispetto a ciò, aggiungeva, altresì, che le segnalazioni delle anomalie dovevano essere raccolte per iscritto presso il front-office, a nulla rilevando quelle verbali, per quanto potessero essere state reiterate.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande attoree con condanna alla rifusione delle spese di lite in capo alla controparte.
Nelle more del procedimento principale, l'istanza di sospensione cautelare veniva rigettata per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in
mora.
All'udienza dell'8.06.2017, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; in seguito, all'udienza del 21.12.2017, le parti insistevano per l'ammissione delle prove richieste, opponendosi all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate. In data 03.01.2018, sciogliendo la riserva assunta, il Giudice ammetteva le prove per testi richieste da parte attrice limitatamente ai capitoli di prova numero 1,2,3,4,11,12,13,15 e 16 richiesti con memoria ex art 183, comma
VI, n. 2, datata 03.11.2017, mentre ammetteva l'esame testimoniale richiesto da parte convenuta esclusivamente al capitolo 4 della propria memoria.
Alla successiva udienza del 8.05.2018, venivano escussi i testimoni, Sig.ra
Sig.ra ed il sig. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Inoltre, la difesa della , produceva documento di sommarie Pt_1
informazioni testimoniali del 3.10.2017, riferite al procedimento penale n.
722/17 R.G.N.R., nel quale l'ex presidente della società , Controparte_2
sig. dava atto dell'esistenza di un difetto informatico Persona_1
del programma utilizzato per la prenotazione dei campi da tennis.
In data 16.10.2018, si tentava la conciliazione: la socia esclusa si offriva di riconoscere una somma di denaro per le finalità sociali per ottenere l'annullamento della delibera;
tuttavia, la cooperativa non si rendeva disponibile a revocare la esclusione della . Pt_1
All'udienza del 4.6.2019, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice
fissava i termini ex art. 190 c.pc.
Con sentenza pubblicata il 21.03.2020 il Tribunale di Brescia affermava che:
- in riferimento alla dedotta violazione del contraddittorio, la cooperativa non era in alcun modo obbligata a convocare e ad ascoltare il socio per deciderne l'espulsione, in quanto nulla era previsto in tal senso né dalla legge né dallo statuto;
ad ogni modo, nel caso di specie, il contraddittorio si era svolto in modo adeguato garantendo alla socia la facoltà di depositare scritti difensivi e la possibilità di interloquire con gli amministratori, i quali avevano messo a disposizione i relativi elementi probatori a suo carico;
- l'impossibilità da parte della socia esclusa di visionare la relazione tecnica riguardo al software non era dirimente, dato che la richiesta di esaminare la relazione e i tabulati era stata avanzata solo dopo la comunicazione dell'esclusione dalla società;
- con riguardo all'eccezione di nullità dell'art. 11 dello Statuto per asserita genericità vi era sostanziale sovrapposizione di codesta clausola e il contenuto dell'art. 2533 c.c. c. 1 n 2), nella parte in cui la norma dispone che il socio di cooperativa possa essere escluso dalla compagine sociale in caso “di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge,
dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico”; per altro la clausola in parola, pur assumendo una caratura generale, non risultava in alcun modo generica in quanto, grazie al meccanismo di richiamo ad altre fonti più specifiche, il socio era tenuto ad evitare dei comportamenti tipizzati per relationem;
- in virtù di tale premessa, nel caso di specie, l'art. 11 risultava di fatto integrato dall'art. 3 dello Statuto (il quale identificava lo scopo mutualistico nell'“organizzazione e gestione del tempo libero dei soci”),
dall'art. 8 c. 1 lett. c) (il quale imponeva al socio la “corretta fruizione dei
servizi ed utilizzo della struttura e attrezzature nel rispetto delle regole stabilite dai regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo”) e,
infine, dall'art. 5 del regolamento (il quale prevedeva che “il socio deve
far uso della sede e dei servizi in modo da non ledere i diritti dei soci”);
- dalle allegazioni delle parti, risultava provato che la socia esclusa aveva sfruttato ripetutamente il malfunzionamento del software per ottenere indebitamente degli accrediti per un ammontare complessivo pari a €
1.025,00;
- la condotta, pacificamente imputabile alla , rappresentava una Pt_1
violazione grave delle norme sopra indicate poiché aveva determinato una scorretta fruizione dei servizi, un'ingiusta compressione dei diritti degli altri soci, e un ingiustificato depauperamento della cooperativa, in violazione del principio mutualistico perseguito;
- gli esiti istruttori, dai quale emergeva pacificamente la segnalazione effettuata dalla socia esclusa in relazione al malfunzionamento del software, non attenuava la gravità della condotta: la , infatti, Pt_1
sebbene fosse consapevole della problematica, aveva pervicacemente reiterato la propria condotta illecita per un arco temporale prolungato;
- a suffragio di tale conclusione, bastava esaminare le allegazioni della cooperativa convenuta, riscontrate dai tabulati: nel mese di febbraio 2016
l'allora socia aveva effettuato una ricarica per il servizio di Pt_1
prenotazione soltanto dopo un notevole lasso di tempo e per un importo esiguo, del tutto incompatibile con il costo tradizionale di utilizzo dei campi da tennis, mentre nel periodo antecedente la stessa era solita effettuare, per la medesima frequenza di utilizzo, plurime ricariche a distanza di una settimana l'una dall'altra e per importi di almeno venti euro per volta;
- la motivazione adottata a fondamento della delibera risultava congrua e specifica, essendo stati indicati con sufficiente precisione i fatti addebitati;
pertanto, verificata la sussistenza della condotta censurata e accertata la sua effettiva gravità, il giudice di prime cure era impossibilitato a sindacare in ordine alla proporzionalità della sanzione;
- le spese seguivano la soccombenza.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia,
rigettava le domande attoree e, per l'effetto, condannava la al Pt_1
pagamento delle spese pari a € 4.390,00 per la fase cautelare ed a €
7.254,00 per la fase di cognizione piena, oltre a spese generali, IVA e
CPA.
Avverso la sentenza proponeva appello;
Parte_1 [...]
si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza Controparte_2
dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12 giugno 2024 tenutasi mediante scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con l'atto di appello non è stata sottoposta a censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di mancato riconoscimento di un adeguato contraddittorio nella fase prodromica all'assunzione della delibera di esclusione da parte del consiglio di amministrazione: sul punto si è formato, pertanto, il giudicato interno.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di nullità dell'art. 11 dello Statuto societario della per indeterminatezza e Controparte_2
genericità. In particolare, lamenta la contraddittorietà con la quale il
Tribunale, dapprima, ha premesso la necessaria tassatività delle ipotesi di esclusione dal comparto societario “al fine di arginare eventuali abusi ed
eccessi di potere da parte degli amministratori, nonché al fine di
consentire al socio di poter verificare in concreto se i fatti addebitati
sussistano effettivamente”, e poi ha ritenuto sufficiente, “ai fini della
tipizzazione preventiva delle specifiche situazioni di inadeguatezza del
socio, ex ante considerate rilevanti ai fini dell'esclusione” l'indistinto e generico richiamo a tutte le norme regolamentari e statutarie presente nell'art. 11 dello Statuto, con la conseguenza che la sanzione è applicabile a qualsiasi comportamento ritenuto difforme dalle norme societarie, in tal modo lasciando libero arbitrio agli amministratori nella valutazione dei fatti passibili di procedimento disciplinare.
Sottolinea che l'art 11 dello statuto si limita a riportare il testo dell' art. 2533 c.c., senza alcuna tipizzazione preventiva, e che il richiamo contenuto nella delibera di esclusione agli artt. 8 dello statuto e 5 del regolamento, non colma l'indeterminatezza, essendo disposizioni che rimangono generiche nelle loro formulazioni. Aggiunge che lo stesso giudice, nonostante dichiari la violazione del principio mutualistico da parte della socia esclusa, omette di motivare in che modo la condotta posta in essere ne abbia ostacolato il raggiungimento.
A suffragio della vaghezza della disposizione indicata nel motivo di impugnazione, l'appellante rileva come altri soci, che a seguito del malfunzionamento hanno ricevuto accrediti di somme non spettanti, non sono stati esclusi dalla cooperativa (oltre venti come affermato dai quotidiani locali – articolo Gazzetta di Mantova del 22.12.2016, doc. 1
appello), circostanza contraria al principio di parità di trattamento,
consentita proprio dall'indeterminatezza della norma statutaria.
Sempre in tale ottica, l'appellante richiama delle pronunce della giurisprudenza di merito che stabiliscono la necessità che la clausola di esclusione del socio sia specificatamente formulata con una preventiva tipizzazione della fattispecie, non essendo consentito il richiamo generale che può comportare decisioni arbitrarie;
tale orientamento, fra l'altro, è
valido, per analogia, anche con riferimento ad altre compagini societarie,
come ad esempio le Srl, per le quali il Legislatore nel 2003, è intervenuto con la modifica dell'art. 2473 bis c.c. prevedendo la possibilità di esclusione del socio anche nel caso di giusta causa, purché vengano individuate . “specifiche ipotesi di esclusione”.
Il motivo è infondato.
L'esclusione del socio da una società cooperativa è consentita unicamente in presenza di un inadempimento del socio ovvero quando la sua partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale, essendo il fondamento dell'esclusione legato alle finalità
mutualistiche della società.
In particolare, la disciplina dell'esclusione del socio dalle cooperative si rinviene nell'articolo 2533 del codice civile, rubricato "esclusione del socio” e novellato dal D.Lgs. n. 6/2003, che riporta un elenco analitico delle cause di esclusione legale, tra le quali, al punto 2) del comma 1°, la esistenza di “gravi inadempienze”, vale a dire l'inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale,
dal regolamento o dal rapporto mutualistico.
Detta fattispecie integra, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (fin da Cass. civ., n. 1936/1989), un'ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve considerarsi legittima soltanto laddove il mancato adempimento non rivesta scarsa importanza, ma sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia comunque imputabile a un comportamento doloso o colposo del socio (Cass. civ. n.
8251/2002; n. 2697/1995; n. 14741/2011; 4598/1988), a nulla rilevando l'eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società (cfr. Cass.
civ., n. 2307/1953).
Le cause di origine convenzionale devono essere indicate in modo tassativo e non generico, sicché sono ritenute invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza degli addebiti, anche al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità in capo all'organo amministrativo. Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche sarà il giudice,
eventualmente adito in sede di opposizione, a dover valutare la coincidenza tra l'evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell'interesse sociale ritenuto leso (Cass. civ. 2697/1995, cit.;
n. 1936/1989; Cass. 28.09.2004 n. 19414; Cass. 21.02.2017 n. 4402).
Nel caso di specie, la , si è avvalsa della facoltà, Controparte_2
riconosciuta dalla legge, di ampliare l'ambito di applicazione delle fattispecie di esclusione dalla società di matrice legale. L'art. 11 dello statuto dispone, infatti, che l'esclusione del socio sarà deliberata dall'organo amministrativo, “oltre che nei casi previsti dalla legge”, anche nelle ipotesi del socio:
“a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto
mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le
deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge, salva la
facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non
superiore a 60 giorni per adeguarsi;
c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di
almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle somme dovute
alla Società a qualsiasi titolo”.
La previsione riflette il contenuto dell'art. 2533, comma 2, cod. civ., che individua una delle cause di esclusione nelle “gravi inadempienze”, vale a dire nell'inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, da valutarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale.
Ritiene la Corte, concordando con il primo giudice, che tale clausola ed in particolare il punto a), non si risolva, come sostiene l'appellante, in un generico richiamo tale da lasciare indeterminata e imprevedibile l'area dei fatti passibili di valutazione da parte della cooperativa al fine di disporre l'estromissione del socio dalla compagine sociale.
Essa si pone, al contrario, in linea con la ratio sottesa alla previsione normativa che, ravvisa nell'esclusione da una società una misura sanzionatoria e impone la predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione, così da non finire per attribuire all'organo amministrativo il potere di individuare, ex post e in concreto, le situazioni giuridicamente rilevanti sotto il profilo dell'esclusione (cfr. Tribunale di Milano, sezione spec. impresa 2 maggio 2016, n. 5394; Tribunale di Napoli, sezione spec.
impresa, 2 dicembre 2021, n. 9747).
Come, infatti, condivisibilmente affermato dal Tribunale, senza che in ciò
sia ravvisabile alcuna contraddizione, la clausola di cui all'art. 11 dello statuto, pur presentando un tenore di carattere generale, non risulta affatto indeterminata o indeterminabile, tanto da essere affetta da nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 1346 e 1418 cod.civ., essendo il suo contenuto integrato dal rinvio per relationem alle altre norme dello statuto e del regolamento, che indicano le condotte che il socio è tenuto a rispettare e la cui violazione, ove caratterizzata dalla necessaria gravità, costituisce quella grave inadempienza alle obbligazioni previste dallo statuto o dal regolamento prevista quale causa di esclusione dalla società;
tra esse sicuramente rientrano le condotte previste dagli artt. 3 ed 8 dello
Statuto e dall'art. 5 del regolamento della , la cui Controparte_2
violazione è stata contestata all'appellante.
L'art. 3 dello Statuto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è
tutt'altro che indeterminato, prevedendo che “La Cooperativa è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione
privata ed ha per scopo l'organizzazione e la gestione del tempo libero dei
soci favorendone l'aggregazione in luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati
e ricettivi sotto l'aspetto ludico-ricreativo, sportivo, culturale, ecc.”,
specificando che le modalità di partecipazione all'attività mutualistica da parte dei soci sono disciplinate da appositi regolamenti i quali, per ciascun servizio o ambito stabiliscono “termini, modalità e condizioni di
accesso/fruizione dei servizi”, nonché “modalità di quantificazione e
termini di pagamento degli eventuali corrispettivi specifici”.
L'art. 8 dello statuto, a sua volta, elenca analiticamente quali sono gli
“obblighi” a cui il socio è tenuto, segnatamente: a) ad effettuare i versamenti espressamente elencati, b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c)
all'osservanza dei giorni e orari di apertura e alla corretta fruizione dei servizi e utilizzo delle strutture ed attrezzature nel rispetto delle regole stabilite da regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo, e la cui violazione, ove caratterizzata da gravità, può comportare la sanzione dell'esclusione del socio dalla compagine societaria.
L'art. 5 del Regolamento (cfr. doc. 14 della appellata in primo grado)
espressamente prevede che “il Socio deve fare uso della Sede e dei servizi
in modo da non ledere il diritto degli altri Soci”.
Si conviene, dunque, con il Tribunale che, proprio attraverso tale rinvio,
“la previsione statutaria consente comunque la tipizzazione preventiva
delle specifiche situazioni di inadeguatezza del socio, ex ante considerate
rilevanti ai fini dell'esclusione”.
Non appare dunque condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui i riferimenti contenuti nella lettera a) dell'art. 11 dello Statuto siano eccessivamente generici e tali da rendere del tutto indeterminata la previsione statutaria, così da recare pregiudizio alla certezza dei rapporti sociali. Al contrario, come già affermato dal Tribunale, la clausola statutaria in questione è valida ed in linea con l'art. 2533 cod.civ.
Quanto al fatto che pur essendo numerosi i soci “incappati” nel malfunzionamento del software di prenotazione dei campi da tennis e che hanno ricevuto accrediti non dovuti, solo nei confronti di quattro soci, tra i quali la è stato emesso il provvedimento disciplinare di Pt_2
esclusione, rileva la Corte che solo l'esclusione dell'appellante è oggetto del presente processo, e non le ragioni delle diverse determinazioni adottate dalla nei confronti di altri soci, in assenza di elementi CP_4
che depongano per ritenere attuata una disparità di trattamento che,
comunque, non troverebbe ragione nell'asserita genericità della clausola statutaria. A nulla rileva, infine, il richiamo, peraltro effettuato “a titolo meramente esemplificativo”, all'art. 2473 bis c.c. novellato dalla riforma del 2003,
secondo cui “L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”, trattandosi di norma dettata per le
Srl, non applicabile alle società cooperative, stante l'espresso richiamo alle norme sulla società per azioni contenuto nell'art. 2519 c.c. e, in ogni caso, tenuto conto della espressa disciplina dettata per l'esclusione del socio di una società cooperativa dall'art. 2533 c.c.
Pertanto, va confermato il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice intesa a sentire dichiarare la nullità o comunque l'annullamento della clausola statutaria richiamata dal provvedimento di esclusione,
perché generica ed indeterminata.
Quanto alla nullità/annullabilità della delibera di esclusione, essa risulta analiticamente e logicamente motivata nonché compiutamente circostanziata, risultando contestate alla socia molteplici, puntuali e circostanziate, sotto il profilo temporale, circostanze di fatto, peraltro ammesse dalla stessa , che ha infatti provveduto alla restituzione Pt_1
della somma imputata, quale illegittimamente accreditata,
successivamente alla comunicazione della delibera di esclusione.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha provveduto ad indagare la sussistenza, nel caso di specie, della causa di esclusione del socio consistente nella inottemperanza alle disposizioni degli artt. 3 ed 8 dello statuto e art 5 del Regolamento.
Il primo motivo va, quindi, respinto. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto grave il comportamento imputato alla socia esclusa, affermando che “la violazione delle norme
statutarie e del regolamento, infatti, ha interferito negativamente con la
causa mutualistica della cooperativa, volta alla promozione delle attività
sportive e ricreative, nella misura in cui ha reso impossibile o comunque
meno agevole la fruizione dei servizi sportivi agli altri soci nonché nella
misura in cui ha determinato per un arco di tempo di circa un anno la
sistematica sottrazione di risorse, che potevano essere per l'appunto
destinate al soddisfacimento dell'obiettivo mutualistico”. .
Sottolinea, innanzitutto, l'appellante che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 17904/2004), in assenza di disposizioni specifiche e in presenza di formule generali di rinvio, il giudice di primo grado, avrebbe dovuto entrare nel merito della condotta contestata. e valutarne la gravità e. la proporzionalità con la massima sanzione comminata.
Rileva che per gravi inadempienze si devono intendere quelle che
“impediscono del tutto il raggiungimento dello scopo sociale nonché
quelle che incidono negativamente sulla situazione della società,
rendendone meno agevole il perseguimento dei fini” e nel caso di specie,
tenuto conto delle numerose attrezzature e aree dedicate all'attività
sportiva presenti all'interno della cooperativa (e.g. 10 campi da tennis),
risulta difficile pensare che la sua condotta abbia di fatto inficiato la fruizione dei servizi offerti dalla società, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure;
a fortiori¸ nel caso in cui si consideri che il comportamento della socia esclusa consisteva in annullamenti di prenotazioni del campo e non nella sua occupazione.
Sul punto, sottolinea, altresì, che il semplice annullamento della prenotazione, per quanto reiterato, non comporta alcuna violazione del regolamento.
Inoltre, si duole della spiegazione del meccanismo fraudolento presente nella relazione della società proprietaria del software, nella parte in cui la
Oasi Software sostiene che per ottenere il doppio accredito, una volta effettuato il primo regolare annullamento, fosse necessario ritornare alla schermata precedente e ripetere nuovamente l'operazione. In effetti –
spiega l'appellante – l'attuazione di tale modalità avrebbe richiesto un tempo maggiore rispetto a quello intercorrente tra i doppi annullamenti ad ella attribuiti, i quali, come si può apprezzare dall'esame dei tabulati forniti dalla , avvenivano per lo più ad un solo secondo Controparte_2
di distanza, se non nello stesso secondo rispetto alla prenotazione precedentemente effettuata;
per di più, su 478 annullamenti da parte della socia, solo 140 hanno cagionato i doppi accrediti, a conferma del fatto che non vi fosse alcuna sistemica volontà di aggirare il sofware.
Rammenta, altresì, l'appellante come il malfunzionamento sia stato ammesso dallo stesso presidente della società cooperativa nel verbale di sommarie informazioni rilasciate in sede di procedimento penale, poi archiviato.
Si duole, quindi, che il giudice di prime cure non abbia complessivamente considerato gli elementi che valorizzano la totale assenza di volontà in capo a sé, essendo gli accrediti illegittimi dipesi dal malfunzionamento del sistema, e, di conseguenza, l'insussistenza della gravità nel comportamento posto in essere.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per l'errata valutazione delle risultanze probatorie.
Lamenta, in particolare, che, in assenza di una CTU, le prove sono del tutto inconsistenti visto che il software in oggetto era già stato modificato all'epoca della delibera di esclusione della socia appellante e, pertanto,
non era possibile comprovarne eventuali altre falle nel funzionamento.
Si duole, altresì, della mancata valutazione complessiva delle prove atipiche (la dichiarazione resa in sede penale dall'allora presidente di
Sig. , comunque confermata dall'escussione dei CP_2 Per_1
testi nel procedimento civile), le quali, da un lato, avrebbero portato il ragionamento del giudice di prime cure verso l'affermazione della totale estraneità della socia esclusa dai fatti contestati;
dall'altro, avrebbero imposto al giudice di soffermarsi sulla genericità delle prescrizioni dello
Statuto in tema di sanzioni disciplinari.
Inoltre, segnala l'errata interpretazione delle prove da parte del giudice di prime cure laddove afferma che, una volta accortasi del malfunzionamento, ella, aveva sfruttato volontariamente il meccanismo scoperto per ottenere indebitamente degli accrediti. Tale ricostruzione, a parere dell'appellante, sarebbe destituita di fondamento: dalle testimonianze rese emerge la segnalazione del malfunzionamento da parte sua;
perciò, risulta poco credibile che il socio che intenda approfittare di tale problematica lo segnali alla stessa cooperativa, comportamento che,
tutt'al più, mostra ancora una volta la massima trasparenza e buona fede.
Lamenta, inoltre, la parziale valutazione da parte del giudice dei dati dell'istruttoria nella parte in cui ha sfavorevolmente valorizzato il notevole lasso di tempo nel corso del quale la socia non ha caricato il proprio conto sul servizio di prenotazione, in quanto il conto aveva un saldo attivo e se avesse continuato a caricare la carta non avrebbe potuto realmente sapere quanto effettivamente le era stato erroneamente accreditato;
del resto,
come dichiarato dalla segretaria in sede di escussione, le rettifiche Tes_2
delle somme registrate sulla tessera venivano effettuate direttamente dal personale dell'ufficio della segreteria, previa opportuna verifica e, in questo contesto, ella pensava in totale buona fede che le somme sarebbero state rettificate dall'ufficio sopraccitato e che nuove ricariche avrebbero reso più difficoltosi i controlli.
Ulteriormente, ricorda che numerose prenotazioni, successivamente annullate, erano dovute ad una prassi consolidata da anni con il maestro di tennis, Sig. il quale, nel momento in cui si rendeva disponibile, Tes_3
provvedeva lui stesso a prenotare il campo in quanto il prezzo della lezione comprendeva anche il prezzo dell'area di gioco;
sottolinea come il
Tribunale nulla abbia affermato per motivare come questo abbia inficiato la fruizione dei servizi della cooperativa da parte degli altri soci.
I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti. Va innanzitutto premesso come nel giudizio di opposizione ex art 2533 cc alla delibera di esclusione del socio di una società cooperativa,
quest'ultima, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attrice, sicché a suo carico è l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato (cfr. Cass. 21.2.2017 n. 4402; Cass 26.9.2013 n.
22097).
Tale onere ritiene la Corte sia stato assolto.
La ha provveduto a notificare alla il verbale di Controparte_2 Pt_1
deliberazione n. 2 del Consiglio di amministrazione del 28.12.2016 (cfr.
all. 4 della appellante) con il quale ha contestato alla medesima che, dagli accertamenti eseguiti sulla scorta della relazione della società Oasi
Software che aveva in gestione il software per le prenotazioni dei campi da tennis e dei relativi tabulati, era emerso che ella aveva provveduto ad effettuare 140 annullamenti delle precedenti prenotazioni dei campi da tennis nel periodo tra il 27.12.2015 ed il 24.11.2016 che, per via di un malfunzionamento del predetto software, avevano portato all'indebito accredito di euro 1025,50; che la consapevolezza della condotta era desumibile dal numero elevato degli annullamenti (140), di cui 37
avvenuti nel giro di pochi secondo dalla prenotazione annullata, e dalle modalità adottate, essendo necessario, una volta effettuato il primo legittimo annullamento, tornare alla schermata precedente e provvedere nuovamente ad annullare la stessa prenotazione, ricevendo, per ogni operazione di annullamento, immediata visibilità del riaccredito, del quale dunque il socio aveva immediata contezza. Nella delibera si dà altresì atto che tale condotta ha recato gravi disagi ai soci in quanto le numerose prenotazioni, effettuate al solo fine di accreditare somme sulla propria tessera, hanno comportato l'occupazione dei campi impedendo agli altri soci di poterli prenotare, e si contesta la grave violazione degli artt. 3 ed 8 dello Statuto e 5 del Regolamento,
trattandosi di condotta integrante fattispecie di reato.
Con la delibera, dunque, la ha comunicato alla socia lo Controparte_2
specifico addebito imputato e ciò ha permesso al Tribunale di verificare l'esistenza dei fatti imputati e la loro riconducibilità alle violazioni contestate e di valutarne la gravità ai fini dell'applicazione della sanzione.
Per giudicare in merito alla legittimità dell'esclusione del socio, il giudice deve, infatti, verificare non solo l'effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, restando preclusa soltanto l'indagine sull'opportunità del provvedimento (Cass. civ., n. 11936/1989; n. 8965/1991; n. 14665/2002).
Occorre, dunque, compiere un'analisi volta ad accertare la sussistenza dei fatti contestati e la corrispondenza tra gli stessi e i casi in cui – nella specie
– lo statuto o il regolamento consentano l'estromissione, compresa la valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento e all'incidenza della condotta del socio escludendo sul rapporto sociale (cfr. Cass. Civ. n.
19414/2004; n. 2697/1995), a nulla rilevando le intenzioni del socio escluso (Cass. civ., n. 8993/1994). Tanto chiarito, dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dai tabulati relativi al sistema informatico di prenotazione prodotti in atti dalla società
appellata con il dettagli degli accrediti, risulta che la , sfruttando Pt_1
il (pacifico) malfunzionamento del software di prenotazione dei campi da tennis, che permetteva di annullare più di una volta la medesima prenotazione, accreditando per ciascun annullamento la somma pagata per la prenotazione del campo, ha provveduto in un arco temporale di quasi un anno ad eseguire un numero rilevante di annullamenti delle prenotazioni eseguite (140), dei quali ben 37 eseguiti a distanza di pochi secondi dalla prenotazione, in questo modo percependo l'accredito indebito sul conto dell'importo complessivo di euro 1.025,50.
Non può al riguardo convenirsi con la difesa dell'appellante in ordine alla mancanza di consapevolezza, in capo alla , che così facendo ha Pt_1
aggirato il software ed ha ottenuto illegittimi accrediti.
La stessa ha, infatti, ammesso (cfr. doc. 2 allegato dalla Pt_1
appellante) che già nel mese di agosto 2015 si era accorta che annullando una precedente prenotazione aveva ricevuto un doppio accredito;
nonostante ciò ella ha continuato per circa un anno ad effettuare ben 478
annullamenti, che in un numero considerevole di volte (140), e non sporadicamente, come sostiene l'appellante (cfr. pag. XI dell'atto di appello), hanno cagionato il doppio ed ingiusto accredito.
Non appare, al riguardo, valorizzabile a favore della tesi dell'appellante il fatto che, come emerso dalle deposizioni testimoniali assunte, la Pt_1
abbia più di una volta segnalato alle segretarie del front office di CP_2 di essersi avveduta che, in caso di annullamento della
[...]
prenotazione, talvolta le era stata accreditata una somma maggiore rispetto al dovuto. Come giustamente evidenziato dal Tribunale, tale segnalazione,
lungi dal dimostrare la buona fede dell'appellante, comprova la gravità
della condotta atteso che la stessa ha reiterato tale comportamento pur nella piena consapevolezza del malfunzionamento del sistema che comportava illegittimi accrediti, immediatamente visibili dopo l'annullamento, e nonostante le modalità dalla stessa utilizzate per la prenotazione ed il suo immediato annullamento non rientrassero nella normale modalità di fruizione del servizio. Come, infatti, riferito dal teste maestro di tennis dell'appellante, la adottava in Testimone_3 Pt_1
modo sistematico una modalità di prenotazione dei campi - consistente nel
“bloccare” il campo prenotandolo nel giorno ed ora di suo gradimento in base ai propri impegni per poi annullarlo in un momento successivo,
appena ottenuta la conferma da parte del maestro di tennis – modalità che avrebbe dovuto essere invece una eccezione, atteso che il costo della lezione comprendeva anche il costo del campo da tennis e che alla prenotazione avrebbe dunque dovuto provvedere direttamente il maestro.
Con tale sistema, inoltre, l'appellante, “bloccando” sistematicamente il campo circa tre volte ogni settimana, impediva o rendeva più difficile, a fronte di 10 campi esistenti per 360 tesserati, la possibilità di fruire del servizio sportivo, risultando il campo occupato fino all'annullamento della prenotazione, condotta che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante,
appare in palese violazione dello scopo mutualistico della cooperativa indicato dall'art. 3 dello statuto e dell'art. 5 del regolamento, secondo cui
“il Socio deve fare uso della Sede e dei servizi in modo da non ledere il
diritto degli altri Soci”.
Ritiene, inoltre, la Corte irrilevante che l'accredito illegittimo non avvenisse in tutti i casi di annullamento, in quanto il considerevole numero di volte in cui si è verificato (140 su 478), unitamente al fatto che a seguito dell'annullamento il sistema rendeva immediatamente visibile l'accredito del costo del campo addebitato all'atto della prenotazione e che la
, per molti mesi, non ha provveduto a ricaricare la carta con cui Pt_1
effettuava il pagamento dei campi da tennis in quanto risultante con saldo attivo - a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando l'appellante provvedeva a ricaricare la carta di circa 20 euro alla settimana - dimostra come ella fosse perfettamente consapevole degli accrediti indebiti e del meccanismo che li originava.
Non sussiste, poi, alcun contrasto tra i dati risultanti dai tabulati e la relazione della società di gestione del software (cfr. all. 10 prodotto dall'appellata in primo grado), da cui risulta che non vi era un unico modo per aggirare il sistema ed ottenere il doppio riaccredito del costo pagato per il campo prenotato, poiché accanto alla modalità operativa consistente nel ritornare alla schermata precedente dopo avere effettuato il primo regolare annullamento, per poi ripetere nuovamente l'operazione di annullamento, ne esisteva un'altra molto più veloce, egualmente attuabile dal cellulare, dal tablet o dal PC, e consistente nel confermare fino a tre volte l'annullamento della medesima prenotazione cliccando di seguito molto velocemente sulla conferma di annullamento prima del reindirizzamento alla pagina successiva, sicuramente compatibile con i plurimi annullamenti attribuiti alla avvenuti ad un solo secondo Pt_1
di distanza.
L'appellante lamenta, infine, che il Tribunale non abbia tenuto conto delle sommarie informazioni rese dall'ex presidente della società,
[...]
, nel processo penale n. 722/17 RGNR poi archiviato (cfr. doc. Per_1
9 di parte appellante), il quale ha riferito che la possibilità di accrediti illegittimi era dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico di prenotazione gestito dalla società Oasi Software: tale circostanza è del tutto pacifica nel presente giudizio sicché il documento risulta irrilevante essendo, invece, imputato all'appellante di averne approfittato a fini di lucro.
Quanto accertato integra, come giustamente rilevato dal Tribunale, una scorretta fruizione dei servizi sportivi, comportando una grave violazione degli artt. 3 ed 8 dello statuto ed una conseguente lesione dei diritti degli altri soci a fruire in egual modo dei medesimi servizi, in violazione dell'art. 5 del regolamento, e ha comportato la sottrazione di risorse con conseguente depauperamento del patrimonio sociale, incidendo negativamente sul soddisfacimento dello scopo mutualistico della previsto dall'art. 3 dello Statuto, finalizzato alla Controparte_2
promozione delle attività sportive e ricreative dei soci.
Rileva, infine, la Corte che il Tribunale, nell'affermare che, una volta verificata la effettiva sussistenza della condotta censurata e accertata la sua gravità, al giudice è precluso il sindacato sulla proporzionalità della sanzione (massima) applicata rispetto all'entità della violazione,
rientrando tale sindacato nella assoluta discrezionalità degli organi sociali,
ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale consolidato
Co espresso in tal senso dalla (cfr. Cass. 28.5.1991 n. 6041; Cass.
21.03.1991 n. 3062; Cass. 28.5.1991 n. 6041; Cass. 22.04.1989 n. 1936;
Cass. 1936/89; Cass. 6430/82, Cass. 4254/82).
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi del DM 147/22 (esclusa la fase istruttoria non richiesta nella nota spese) e del valore indeterminato della controversia.
P. Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 660/2020 del 21.03.2020;
-condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese del presente grado che liquida in euro 2.518,00 per la fase studio,
euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Atteso il rigetto integrale del gravame, si dà atto della sussistenza dei presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele