Art. 11.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.
La gestione commissariale non puo' avere durata superiore ad un anno.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.
La gestione commissariale non puo' avere durata superiore ad un anno.