TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliata in Pescara, via dei Peligni n. 10, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Kateryna Pantaleone, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura apposta in calce all'atto introduttivo del procedimento avente R.G. n. 4123/2023 dinanzi al Tribunale di Pescara;
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Ministro p.t., Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via
Buccio di AL (complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 01.12.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.09.2024 Parte_1
[... impugnava il provvedimento del 08.11.2023 con cui la Motorizzazione
le ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, chiedendo CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ed adempiute tutte le prescrizioni di rito, voglia accertare e dichiarare in capo alla sig.ra Parte_1
il diritto di sostenere l'esame di guida pratico per il conseguimento della
[...] patente di categoria B e, di conseguenza, annullare e/o revocare il provvedimento qui opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite”.
Con decreto del 08.10.2024 veniva fissata la prima udienza del 24.03.2025, vertendosi in tema di impugnazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 120
d.lgs. n. 285/1992, che segue il rito ordinario di cognizione.
In data 09.01.2025 si costituivano in giudizio il Controparte_1 ed il , rassegnando le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
Con successivo provvedimento del 24.01.2025, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis, commi III e IV, c.p.c., veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 05.05.2025.
A tale data, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. al 09.12.2025.
pagina 2 di 6 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. La ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza Parte_1 avanzata in data 07.07.2023 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Pescara per il conseguimento della patente di guida, categoria B, le veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data
08.11.2023 da parte del avendo Controparte_1 riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S., in ragione della condanna subita per il reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. n. 309/90.
Precisa che avverso il suddetto diniego, presentava ricorso innanzi al
Tribunale di Pescara, che con sentenza emessa in data 05.07.2024 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 25
c.p.c.
Con il ricorso in riassunzione la ricorrente eccepisce l'illegittimità Pt_1 del provvedimento di diniego impugnato per infondatezza dei motivi posti a sostegno dello stesso. In particolare, evidenzia che il provvedimento gravato si pone in contrasto con il diritto soggettivo della ricorrente alla libertà di circolazione e quello dei figli minori all'istruzione e alla salute, da ritenersi prevalenti rispetto alle ragioni poste a fondamento del diniego, anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020.
I resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le ragioni prospettate dalla insistendo per il rigetto della domanda. Pt_1
2. Rileva il Tribunale che le censure mosse dalla ricorrente risultano inconferenti rispetto al provvedimento impugnato, in quanto incentrate sulla diversa fattispecie della revoca della patente di guida, nonostante venga in rilievo il provvedimento dell'8 novembre 2023 con cui la comunicava il CP_3 diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
In tema, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma
I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti pagina 3 di 6 abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché'
i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione,
o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma. pagina 4 di 6 L'assunto di parte ricorrente secondo cui anche nel caso di diniego della patente di guida il provvedimento della Motorizzazione sarebbe caratterizzato da discrezionalità non convince. L'orientamento contrario, infatti, è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito delle censure effettuate dalla Consulta al regime di automaticità della sospensione, nel diverso caso della revoca della patente di guida (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
14.03.2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo”).
Proprio in riferimento alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre, la Consulta ha ribadito che i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui all'art. 120, comma I del codice della strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato.
Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ex art. 178 o 179 c.p., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., 12.07.2021, n. 152).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, pagina 5 di 6 stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s. La disposizione in parola, infatti, come sopra evidenziato, prevede che non possono conseguire la patente di guida
“le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Orbene, la ricorrente risulta gravata da ben cinque sentenze definitive di condanna ex art. 73 d.P.R. 09.10.1990, n. 309
– di cui l'ultima commessa in data 21.08.2018 - e non risultano provvedimenti riabilitativi (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistenti). Ne consegue, dunque, che la
, avendo rilevato la sussistenza di una condanna definitiva in materia CP_3 di stupefacenti, correttamente ha qualificato la circostanza come motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell'art. 120, comma I d.lgs. n. 285/92.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2448/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei Parte_1 resistenti;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliata in Pescara, via dei Peligni n. 10, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Kateryna Pantaleone, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura apposta in calce all'atto introduttivo del procedimento avente R.G. n. 4123/2023 dinanzi al Tribunale di Pescara;
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Ministro p.t., Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via
Buccio di AL (complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 01.12.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.09.2024 Parte_1
[... impugnava il provvedimento del 08.11.2023 con cui la Motorizzazione
le ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, chiedendo CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ed adempiute tutte le prescrizioni di rito, voglia accertare e dichiarare in capo alla sig.ra Parte_1
il diritto di sostenere l'esame di guida pratico per il conseguimento della
[...] patente di categoria B e, di conseguenza, annullare e/o revocare il provvedimento qui opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite”.
Con decreto del 08.10.2024 veniva fissata la prima udienza del 24.03.2025, vertendosi in tema di impugnazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 120
d.lgs. n. 285/1992, che segue il rito ordinario di cognizione.
In data 09.01.2025 si costituivano in giudizio il Controparte_1 ed il , rassegnando le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
Con successivo provvedimento del 24.01.2025, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis, commi III e IV, c.p.c., veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 05.05.2025.
A tale data, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. al 09.12.2025.
pagina 2 di 6 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. La ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza Parte_1 avanzata in data 07.07.2023 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Pescara per il conseguimento della patente di guida, categoria B, le veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data
08.11.2023 da parte del avendo Controparte_1 riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S., in ragione della condanna subita per il reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. n. 309/90.
Precisa che avverso il suddetto diniego, presentava ricorso innanzi al
Tribunale di Pescara, che con sentenza emessa in data 05.07.2024 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 25
c.p.c.
Con il ricorso in riassunzione la ricorrente eccepisce l'illegittimità Pt_1 del provvedimento di diniego impugnato per infondatezza dei motivi posti a sostegno dello stesso. In particolare, evidenzia che il provvedimento gravato si pone in contrasto con il diritto soggettivo della ricorrente alla libertà di circolazione e quello dei figli minori all'istruzione e alla salute, da ritenersi prevalenti rispetto alle ragioni poste a fondamento del diniego, anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020.
I resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le ragioni prospettate dalla insistendo per il rigetto della domanda. Pt_1
2. Rileva il Tribunale che le censure mosse dalla ricorrente risultano inconferenti rispetto al provvedimento impugnato, in quanto incentrate sulla diversa fattispecie della revoca della patente di guida, nonostante venga in rilievo il provvedimento dell'8 novembre 2023 con cui la comunicava il CP_3 diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
In tema, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma
I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti pagina 3 di 6 abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché'
i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione,
o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma. pagina 4 di 6 L'assunto di parte ricorrente secondo cui anche nel caso di diniego della patente di guida il provvedimento della Motorizzazione sarebbe caratterizzato da discrezionalità non convince. L'orientamento contrario, infatti, è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito delle censure effettuate dalla Consulta al regime di automaticità della sospensione, nel diverso caso della revoca della patente di guida (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
14.03.2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo”).
Proprio in riferimento alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre, la Consulta ha ribadito che i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui all'art. 120, comma I del codice della strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato.
Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ex art. 178 o 179 c.p., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., 12.07.2021, n. 152).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, pagina 5 di 6 stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s. La disposizione in parola, infatti, come sopra evidenziato, prevede che non possono conseguire la patente di guida
“le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Orbene, la ricorrente risulta gravata da ben cinque sentenze definitive di condanna ex art. 73 d.P.R. 09.10.1990, n. 309
– di cui l'ultima commessa in data 21.08.2018 - e non risultano provvedimenti riabilitativi (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistenti). Ne consegue, dunque, che la
, avendo rilevato la sussistenza di una condanna definitiva in materia CP_3 di stupefacenti, correttamente ha qualificato la circostanza come motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell'art. 120, comma I d.lgs. n. 285/92.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2448/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei Parte_1 resistenti;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6