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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9948 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 55448/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 55448/2022 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente tra residente in [...]
Anicio Gallo 102, presso lo studio dell'avv. Fabrizio POLESE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Teulada CP_1
38/A, presso lo studio dell'avv. Stefano ALBERTI, che lo rappresenta e difende - unitamente all'avv. Domenico BARBONI- in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
e pagina 1 di 9 “ con sede a Torino ed in Controparte_2
Roma elettivamente domiciliata alla Via XX Settembre 118, presso lo studio dell'avv.
DR COLLETTI, che la rappresenta e difende -unitamente all'avv. Gianluca
COTONE- in forza di procura n atti;
-CONVENUTO RZ MA
OGGETTO: risarcimento del danno;
chiamata di terzo in manleva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente)
Parte attorea: “condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da accertarsi in corso di causa;
del danno patrimoniale, per € 3.750,00; con interessi dalla data del sinistro e rivalsa delle spese”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, i) in via principale rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra nei confronti del Parte_1
Sig. pochè infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
ii) nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande azionate dall'attrice, condannare la a manlevare e tenere indenne il Sig. Controparte_2
da ogni e qualsivoglia pretesa della Sig.ra in relazione ai fatti per cui è CP_1 Parte_1
causa, con conseguente condanna della società terza chiamata al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, di cui dovesse risultare provata la responsabilità dell'odierno comparente. Con vittoria di spese”.
Parte convenuta terza chiamata: “A) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia spiegata dal sig. nei CP_1
confronti della Pag. 1 a 2 , quale diretta conseguenza Controparte_3 CP_2
della manifesta infondatezza ed inconsistenza probatoria della domanda principale avanzata dalla sig.ra ; B) In via subordinata, senza che ciò Parte_1
comporti alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e del diritto del sig.
pagina 2 di 9 ad essere manlevato e garantito dalla in CP_1 Controparte_4
forza della polizza nr. 51940125828, accertare e dichiarare la compagnia tenuta ad indennizzare lo stesso, per quell'ammontare effettivamente provato all'esito del giudizio, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. C) In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate nei confronti della compagnia, per essere infondate in fatto e in diritto. D) In via istruttoria, ammettere le produzioni documentali e le istanze istruttorie così come formulate alla lettera C) della comparsa di costituzione e risposta. E) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE CP_5
Parte attorea espone e documenta di condurre in locazione immobile in Roma, interessato da copiose infiltrazioni e percolazioni di acqua provenienti da appartamento sovrastante, in proprietà di odierno convenuto CP_1
Narra che in data 8/5/2021 ella è caduta rovinosamente a terra scivolando su ristagno d'acqua causato proprio dalle suddette percolazioni;
erano presenti e Tes_1 Tes_2
(figli dell'istante) e . Espone di avere subito ricovero in
[...] Persona_1
ospedale, dopo che al pronto soccorso venne evidenziata frattura del femore sinistro, con successivo intervento di osteosintesi, per essere dimessa il 19/5/2021. Nella stessa giornata è stata ricoverata presso casa di cura per riabilitazione motoria, per essere dimessa il 25/6/2021.
In esito a formali interlocuzioni, il provvedeva a eliminare le cause delle CP_1
infiltrazioni e percolazioni.
La odierna parte attorea documenta preventivo per interventi di ripristino per € 3.750,00
e -sulla base di valutazione medico-legale stragiudiziale- argomenta su danno biologico permanente nella misura del 25%; di danno biologico temporaneo di gg. 60 di ITT e di gg. 90 di ITP al 50%.
pagina 3 di 9 Argomentando su responsabilità aquiliana del convenuto, rende le conclusioni sopra riportate.
Si è costituito e ha eccepito nullità della citazione per omessa indicazione CP_1
della somma richiesta, così ledendo il diritto di difesa o meglio il contraddittorio.
Ha anche eccepito omessa espletazione della negoziazione assistita.
Ha negato nesso causale tra le percolazioni addotte e il sinistro, comunque richiamando l'onere della prova.
Ha chiesto e ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa di ente assicurativo per essere da questi manlevato in caso di pronuncia sfavorevole;
oltre alle addotte eccezioni in rito, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Si è costituto l'ente assicurativo terzo chiamato, che in sostanza ha negato che il sinistro sia accaduto nelle circostanze di fatto invece narrate, comunque invocando l'onere della prova.
Ha comunque rilevato che le infiltrazioni e percolazioni sarebbero state in essere da oltre cinque mesi: ciò che evidenzia fatto colposo sia della odierna parte attorea (in definitiva: non vi sarebbe alcuna insidia nel concreto) sia dell'assicurato per omessa eliminazione delle cause.
Ha contestato sussistenza e consistenza del danno biologico addotto, anche con riferimento al cumulo di rivalutazione e interessi.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Nelle more del giudizio è stata espletata attività di negoziazione assistita, rimasta senza esito positivo.
Con ordinanza del 26/2/2024 (cui si rinvia “per relationem”) è stata ammessa prova orale e documentale ed è stata disposta CTU medico legale.
Non sussiste alcuna nullità della citazione (come eccepito dal , atteso che la CP_1
somma richiesta a titolo di danno biologico è agevolmente rilevabile sulla base delle percentuali e delle misure di invalidità specificamente indicate da parte attorea, esse si pagina 4 di 9 necessarie per l'articolazione di effettivo contraddittorio, infatti avventa con piena esplicazione di linea difensiva per il CP_1
La narrativa attorea ha poi trovato idoneo e pieno riscontro di prova:
• nell'escussione dei testi ammessi: figlio di parte attoreo, Testimone_3
pienamente capace di deporre e risultato attendibile in esito all'effettivo dipanarsi dell'esame diretto reso dal decidente: ud. 11/4/2024); Persona_1
(compagno di nipote della parte attorea) ed (figli della Tes_2 Persona_2
parte attorea;
ud. 13/6/2024; tutti pienamente capaci di deporre e risultato attendibile in esito all'effettivo dipanarsi dell'esame diretto reso dal decidente);
• nell'interrogatorio formale del convenuto (ud. 11/4/2024: la parte ha tenuto CP_1
a precisare che le proprie condizioni personale gli rendevano molto pericolosa la notoria pandemia Sars-Covid19 e fu ciò che lo indusse a ritardare gli interventi riparatovi al proprio impianto idrico).
Il consulente tecnico d'ufficio -dott. ha ritenuto, in esito a Persona_3
rilevazioni e valutazioni condivise dal decidente in punto di metodo e merito:
• astratta compatibilità delle lesioni con la narrativa in fatto resa dalla parte attorea;
• danno biologico permanente al 20%;
• danno biologico temporaneo da invalidità totale per gg. 51;
• danno biologico temporaneo da invalidità parziale al 50% per gg. 50.
In applicazione della tabella unica nazionale (DPR 12/2025) si hanno i seguenti elementi
Età al momento del sinistro 88 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Giorni di invalidità temporanea totale 51
Giorni di invalidità temporanea al 50% 50
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 3.962,12
pagina 5 di 9 Danno morale non riconosciuto
Punto danno non patrimoniale € 3.962,12
Coefficiente di riduzione per età 0,574
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
A) Danno permanente complessivo (€ 79.242,40 x 0,574): € 45.485,14
Invalidità temporanea totale per 51 giorni: € 2.817,24
Invalidità temporanea al 50% per 50 giorni: € 1.381,00
B) Danno temporaneo totale: € 4.198,24
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 49.683,38
TOTALE GENERALE: € 49.683,38
Detta somma è attualizzata al 2025; previa devalutazione (indici Istat per i prezzi di beni di consumo per le famiglie) al maggio 2021 e rivalutazione di anno in anno, vanno computati gli interessi legali dal sinistro al saldo.
Nessun risarcimento va invece riconosciuto per gli addotti danni materiali, trattando di danni (come da preventivo prodotto) all'immobile in sé, come tali subìti dal proprietario, soggetto qui terzo (parte attorea conduce in locazione il bene per sua stessa ammissione, documentalmente provata).
La domanda è fondata, quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico.
Aldilà di inutili fraseggi, sia il convenuto principale sia il terzo chiamato affermano che parte attorea ha reso una narrazione falsa del sinistro occorsogli, allo scopo di dolosamente frodare sia il convenuto principale sia l'ente assicurativo;
a detti reati si aggiungerebbero poi quelli dei testimoni, addotti anch'essi come falsi.
Queste affermazioni si fondano in sostanza sulla mera adduzione a sospetto dei testi stessi, perché (quasi tutti) parenti stretti (secondo grado) della parte attorea.
pagina 6 di 9 Ovviamente però essi non sono gravati da alcuna incapacità a deporre non avendo alcun titolo che legittimi il loro intervento;
quanto all'interesse di fatto (semmai quello di un giorno ricevere l'importo risarcito, in tutto o in parte: interesse davvero di mero fatto, non essendo invece per nulla certo che detto cespite sussista al dì della successione e che non ne sia stata fatta invece disposizione in vita a favore di terzi o comunque utilizzazione dello stesso;
né che la odierna parte attorea disporrà di esso nella quota disponibile, con testamento) ove mai esistente, esso determina necessaria valutazione di attendibilità dei testi: a tal fine si ribadisce che i testi sono stati escussi direttamente dal giudicante in udienza e nel contraddittorio delle parti, e lo scrivente ha valutato direttamente l'attendibilità dei medesimi -con esito favorevole- tenendo conto di tutti gli elementi che rilevano in sede di audizione diretta di un soggetto.
Quanto al fatto che le percolazioni (con bagnatura del pavimento) fossero in atto da mesi, trattasi di dato neutro che giammai può essere addotto a sostegno della tesi di disegno di frode posto in essere dalla parte attorea (come ritenuto dalle controparti tutte), atteso il dato verrebbe utilizzato in mera tautologia.
Quanto invece (più ragionevolmente) si volesse addurre ipotesi di concorso del fatto colposo della vittima, i dati di fatto acquisiti evidenziano che la parte attorea era consapevole del pericolo, aveva adottato profili di prevenzione e si può quindi ben ragionevolmente dedurre che prestasse attenzione al proprio incedere: ciò che per ovvie ragioni non è sempre sufficiente a evitare un sinistro di caduta a terra.
Quanto al ritardo con il quale il convenuto principale ha provveduto alle necessarie riparazioni (confessate dall'interessato), non occorre invero esaminarle, giacchè il terzo non ha trasfuso detta allegazione in alcuna specifica deduzione e/o richiesta nei confronti del proprio assicurato, essendo del tutto generica la dizione “accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate nei confronti della compagnia, per essere infondate in fatto e in diritto”.
Quanto alla relazione investigativa prodotta (doc. 5) dalla compagnia assicurativa, le valutazioni e le deduzioni ivi rese sono del tutto inconferenti al caso di specie ed pagina 7 di 9 ultronee ad esso;
gli interessati potranno valutare eventuali profili di illecito ivi contenuti, anche in tema di divulgazione a terzi di dati e notizie della propria vita privata.
La domanda resa nei confronti del convenuto va quindi accolta nei termini suddetti e il regime delle spese nel relativo rapporto processuale segue la soccombenza (valore da €
26.000,00 ad €52.000,00: D.M. 55/2014) con compensazione in ragione del 10% stante non accoglimento di specifica voce di danno.
La domanda resa nei confronti del terzo chiamato va anche accolta nei termini suddetti
(solo in comparsa conclusionale la parte ha eccepito franchigia e massimale) e il regime delle spese nel relativo rapporto processuale segue la soccombenza (valore da €
26.000,00 ad €52.000,00: D.M. 55/2014).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 55448/2022
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento di CP_1
€ 49.683,38 in favore di parte attorea, a titolo di risarcimento integrale del danno;
oltre ad interessi legali come da motivazione;
• condanna “ a tenere indenne da Controparte_2 CP_6
ogni statuizione qui resa a suo carico;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio CP_1
sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione del 10% e liquida l'intero in € 5.000,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
pagina 8 di 9 • condanna “ ” alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_2 CP_2
sostenute da parte convenuta liquidate in 5.000,00 per compenso;
oltre CP_1
rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge;
• dispone che le spese di CTU restino definitivamente a carico di parte convenuta principale e parte convenuta terza chiamata, in solido.
Roma 30/6/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 55448/2022 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente tra residente in [...]
Anicio Gallo 102, presso lo studio dell'avv. Fabrizio POLESE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Teulada CP_1
38/A, presso lo studio dell'avv. Stefano ALBERTI, che lo rappresenta e difende - unitamente all'avv. Domenico BARBONI- in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
e pagina 1 di 9 “ con sede a Torino ed in Controparte_2
Roma elettivamente domiciliata alla Via XX Settembre 118, presso lo studio dell'avv.
DR COLLETTI, che la rappresenta e difende -unitamente all'avv. Gianluca
COTONE- in forza di procura n atti;
-CONVENUTO RZ MA
OGGETTO: risarcimento del danno;
chiamata di terzo in manleva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente)
Parte attorea: “condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da accertarsi in corso di causa;
del danno patrimoniale, per € 3.750,00; con interessi dalla data del sinistro e rivalsa delle spese”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, i) in via principale rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra nei confronti del Parte_1
Sig. pochè infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
ii) nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande azionate dall'attrice, condannare la a manlevare e tenere indenne il Sig. Controparte_2
da ogni e qualsivoglia pretesa della Sig.ra in relazione ai fatti per cui è CP_1 Parte_1
causa, con conseguente condanna della società terza chiamata al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, di cui dovesse risultare provata la responsabilità dell'odierno comparente. Con vittoria di spese”.
Parte convenuta terza chiamata: “A) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia spiegata dal sig. nei CP_1
confronti della Pag. 1 a 2 , quale diretta conseguenza Controparte_3 CP_2
della manifesta infondatezza ed inconsistenza probatoria della domanda principale avanzata dalla sig.ra ; B) In via subordinata, senza che ciò Parte_1
comporti alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e del diritto del sig.
pagina 2 di 9 ad essere manlevato e garantito dalla in CP_1 Controparte_4
forza della polizza nr. 51940125828, accertare e dichiarare la compagnia tenuta ad indennizzare lo stesso, per quell'ammontare effettivamente provato all'esito del giudizio, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. C) In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate nei confronti della compagnia, per essere infondate in fatto e in diritto. D) In via istruttoria, ammettere le produzioni documentali e le istanze istruttorie così come formulate alla lettera C) della comparsa di costituzione e risposta. E) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE CP_5
Parte attorea espone e documenta di condurre in locazione immobile in Roma, interessato da copiose infiltrazioni e percolazioni di acqua provenienti da appartamento sovrastante, in proprietà di odierno convenuto CP_1
Narra che in data 8/5/2021 ella è caduta rovinosamente a terra scivolando su ristagno d'acqua causato proprio dalle suddette percolazioni;
erano presenti e Tes_1 Tes_2
(figli dell'istante) e . Espone di avere subito ricovero in
[...] Persona_1
ospedale, dopo che al pronto soccorso venne evidenziata frattura del femore sinistro, con successivo intervento di osteosintesi, per essere dimessa il 19/5/2021. Nella stessa giornata è stata ricoverata presso casa di cura per riabilitazione motoria, per essere dimessa il 25/6/2021.
In esito a formali interlocuzioni, il provvedeva a eliminare le cause delle CP_1
infiltrazioni e percolazioni.
La odierna parte attorea documenta preventivo per interventi di ripristino per € 3.750,00
e -sulla base di valutazione medico-legale stragiudiziale- argomenta su danno biologico permanente nella misura del 25%; di danno biologico temporaneo di gg. 60 di ITT e di gg. 90 di ITP al 50%.
pagina 3 di 9 Argomentando su responsabilità aquiliana del convenuto, rende le conclusioni sopra riportate.
Si è costituito e ha eccepito nullità della citazione per omessa indicazione CP_1
della somma richiesta, così ledendo il diritto di difesa o meglio il contraddittorio.
Ha anche eccepito omessa espletazione della negoziazione assistita.
Ha negato nesso causale tra le percolazioni addotte e il sinistro, comunque richiamando l'onere della prova.
Ha chiesto e ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa di ente assicurativo per essere da questi manlevato in caso di pronuncia sfavorevole;
oltre alle addotte eccezioni in rito, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Si è costituto l'ente assicurativo terzo chiamato, che in sostanza ha negato che il sinistro sia accaduto nelle circostanze di fatto invece narrate, comunque invocando l'onere della prova.
Ha comunque rilevato che le infiltrazioni e percolazioni sarebbero state in essere da oltre cinque mesi: ciò che evidenzia fatto colposo sia della odierna parte attorea (in definitiva: non vi sarebbe alcuna insidia nel concreto) sia dell'assicurato per omessa eliminazione delle cause.
Ha contestato sussistenza e consistenza del danno biologico addotto, anche con riferimento al cumulo di rivalutazione e interessi.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Nelle more del giudizio è stata espletata attività di negoziazione assistita, rimasta senza esito positivo.
Con ordinanza del 26/2/2024 (cui si rinvia “per relationem”) è stata ammessa prova orale e documentale ed è stata disposta CTU medico legale.
Non sussiste alcuna nullità della citazione (come eccepito dal , atteso che la CP_1
somma richiesta a titolo di danno biologico è agevolmente rilevabile sulla base delle percentuali e delle misure di invalidità specificamente indicate da parte attorea, esse si pagina 4 di 9 necessarie per l'articolazione di effettivo contraddittorio, infatti avventa con piena esplicazione di linea difensiva per il CP_1
La narrativa attorea ha poi trovato idoneo e pieno riscontro di prova:
• nell'escussione dei testi ammessi: figlio di parte attoreo, Testimone_3
pienamente capace di deporre e risultato attendibile in esito all'effettivo dipanarsi dell'esame diretto reso dal decidente: ud. 11/4/2024); Persona_1
(compagno di nipote della parte attorea) ed (figli della Tes_2 Persona_2
parte attorea;
ud. 13/6/2024; tutti pienamente capaci di deporre e risultato attendibile in esito all'effettivo dipanarsi dell'esame diretto reso dal decidente);
• nell'interrogatorio formale del convenuto (ud. 11/4/2024: la parte ha tenuto CP_1
a precisare che le proprie condizioni personale gli rendevano molto pericolosa la notoria pandemia Sars-Covid19 e fu ciò che lo indusse a ritardare gli interventi riparatovi al proprio impianto idrico).
Il consulente tecnico d'ufficio -dott. ha ritenuto, in esito a Persona_3
rilevazioni e valutazioni condivise dal decidente in punto di metodo e merito:
• astratta compatibilità delle lesioni con la narrativa in fatto resa dalla parte attorea;
• danno biologico permanente al 20%;
• danno biologico temporaneo da invalidità totale per gg. 51;
• danno biologico temporaneo da invalidità parziale al 50% per gg. 50.
In applicazione della tabella unica nazionale (DPR 12/2025) si hanno i seguenti elementi
Età al momento del sinistro 88 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Giorni di invalidità temporanea totale 51
Giorni di invalidità temporanea al 50% 50
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 3.962,12
pagina 5 di 9 Danno morale non riconosciuto
Punto danno non patrimoniale € 3.962,12
Coefficiente di riduzione per età 0,574
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
A) Danno permanente complessivo (€ 79.242,40 x 0,574): € 45.485,14
Invalidità temporanea totale per 51 giorni: € 2.817,24
Invalidità temporanea al 50% per 50 giorni: € 1.381,00
B) Danno temporaneo totale: € 4.198,24
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 49.683,38
TOTALE GENERALE: € 49.683,38
Detta somma è attualizzata al 2025; previa devalutazione (indici Istat per i prezzi di beni di consumo per le famiglie) al maggio 2021 e rivalutazione di anno in anno, vanno computati gli interessi legali dal sinistro al saldo.
Nessun risarcimento va invece riconosciuto per gli addotti danni materiali, trattando di danni (come da preventivo prodotto) all'immobile in sé, come tali subìti dal proprietario, soggetto qui terzo (parte attorea conduce in locazione il bene per sua stessa ammissione, documentalmente provata).
La domanda è fondata, quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico.
Aldilà di inutili fraseggi, sia il convenuto principale sia il terzo chiamato affermano che parte attorea ha reso una narrazione falsa del sinistro occorsogli, allo scopo di dolosamente frodare sia il convenuto principale sia l'ente assicurativo;
a detti reati si aggiungerebbero poi quelli dei testimoni, addotti anch'essi come falsi.
Queste affermazioni si fondano in sostanza sulla mera adduzione a sospetto dei testi stessi, perché (quasi tutti) parenti stretti (secondo grado) della parte attorea.
pagina 6 di 9 Ovviamente però essi non sono gravati da alcuna incapacità a deporre non avendo alcun titolo che legittimi il loro intervento;
quanto all'interesse di fatto (semmai quello di un giorno ricevere l'importo risarcito, in tutto o in parte: interesse davvero di mero fatto, non essendo invece per nulla certo che detto cespite sussista al dì della successione e che non ne sia stata fatta invece disposizione in vita a favore di terzi o comunque utilizzazione dello stesso;
né che la odierna parte attorea disporrà di esso nella quota disponibile, con testamento) ove mai esistente, esso determina necessaria valutazione di attendibilità dei testi: a tal fine si ribadisce che i testi sono stati escussi direttamente dal giudicante in udienza e nel contraddittorio delle parti, e lo scrivente ha valutato direttamente l'attendibilità dei medesimi -con esito favorevole- tenendo conto di tutti gli elementi che rilevano in sede di audizione diretta di un soggetto.
Quanto al fatto che le percolazioni (con bagnatura del pavimento) fossero in atto da mesi, trattasi di dato neutro che giammai può essere addotto a sostegno della tesi di disegno di frode posto in essere dalla parte attorea (come ritenuto dalle controparti tutte), atteso il dato verrebbe utilizzato in mera tautologia.
Quanto invece (più ragionevolmente) si volesse addurre ipotesi di concorso del fatto colposo della vittima, i dati di fatto acquisiti evidenziano che la parte attorea era consapevole del pericolo, aveva adottato profili di prevenzione e si può quindi ben ragionevolmente dedurre che prestasse attenzione al proprio incedere: ciò che per ovvie ragioni non è sempre sufficiente a evitare un sinistro di caduta a terra.
Quanto al ritardo con il quale il convenuto principale ha provveduto alle necessarie riparazioni (confessate dall'interessato), non occorre invero esaminarle, giacchè il terzo non ha trasfuso detta allegazione in alcuna specifica deduzione e/o richiesta nei confronti del proprio assicurato, essendo del tutto generica la dizione “accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate nei confronti della compagnia, per essere infondate in fatto e in diritto”.
Quanto alla relazione investigativa prodotta (doc. 5) dalla compagnia assicurativa, le valutazioni e le deduzioni ivi rese sono del tutto inconferenti al caso di specie ed pagina 7 di 9 ultronee ad esso;
gli interessati potranno valutare eventuali profili di illecito ivi contenuti, anche in tema di divulgazione a terzi di dati e notizie della propria vita privata.
La domanda resa nei confronti del convenuto va quindi accolta nei termini suddetti e il regime delle spese nel relativo rapporto processuale segue la soccombenza (valore da €
26.000,00 ad €52.000,00: D.M. 55/2014) con compensazione in ragione del 10% stante non accoglimento di specifica voce di danno.
La domanda resa nei confronti del terzo chiamato va anche accolta nei termini suddetti
(solo in comparsa conclusionale la parte ha eccepito franchigia e massimale) e il regime delle spese nel relativo rapporto processuale segue la soccombenza (valore da €
26.000,00 ad €52.000,00: D.M. 55/2014).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 55448/2022
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento di CP_1
€ 49.683,38 in favore di parte attorea, a titolo di risarcimento integrale del danno;
oltre ad interessi legali come da motivazione;
• condanna “ a tenere indenne da Controparte_2 CP_6
ogni statuizione qui resa a suo carico;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio CP_1
sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione del 10% e liquida l'intero in € 5.000,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
pagina 8 di 9 • condanna “ ” alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_2 CP_2
sostenute da parte convenuta liquidate in 5.000,00 per compenso;
oltre CP_1
rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge;
• dispone che le spese di CTU restino definitivamente a carico di parte convenuta principale e parte convenuta terza chiamata, in solido.
Roma 30/6/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 9 di 9