Sentenza 26 aprile 2022
Sentenza breve 26 settembre 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2022, proposto da
MI RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavriana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA AV e LI NY, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Noschese e Benedetta Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Noschese in CI, via Spalto San Marco 1;
per l'annullamento
- del provvedimento comunale del 17 gennaio 2022 di diniego parziale di accesso agli atti, avente ad oggetto rigetto dell’istanza di accesso atti presentata dalla ricorrente in data 2 dicembre 2021;
- nonché per l’accertamento del diritto di accesso agli atti richiesti dalla ricorrente con conseguente ordine al Comune di Cavriana di esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore a trenta giorni, provvedendo fin da ora alla nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavriana e di AV TA e NY LI;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2021 e ritualmente depositato, la ricorrente, proprietaria di una casa di abitazione e del relativo terreno pertinenziale siti in Cavriana, via Bosche 11/B, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Cavriana ha disposto l’archiviazione del procedimento - avviato su istanza della ricorrente - volto alla verifica della decadenza del permesso di costruire P.E. n. 104/2017 rilasciato in data 28/4/2018 dallo stesso Comune ai signori TA AV e LI NY, proprietari dell’edificio confinante a quello della ricorrente; il provvedimento è stato adottato sul rilievo che, a seguito dell’istruttoria espletata, non è stato possibile “giungere alla certa conclusione che i lavori di che trattasi siano stati avviati decorso l’anno dal rilascio del permesso di costruire” .
In corso di causa, la ricorrente ha formulato altresì istanza incidentale di accesso ad alcuni atti della pratica edilizia non ostesi dall’amministrazione intimata.
2. Il Comune di Cavriana e i controinteressati sig.ri TA AV e LI NY si sono costituiti in giudizio depositando documentazione e memoria difensive, contestando il fondamento del ricorso e della domanda di accesso e chiedendone il rigetto.
3. Con le sentenze n. 396 del 26 aprile 2022 e n. 877 del 26 settembre 2022 la Sezione si è pronunciata, dapprima parzialmente e poi (dopo un adempimento istruttorio) definitivamente sulla sola istanza incidentale di accesso, accogliendola parzialmente.
4. L’Amministrazione ha dato atto in giudizio di aver ottemperato alle predette sentenze, consegnando alla parte ricorrente gli atti della pratica edilizia dichiarati ostensibili da questo Giudice.
5. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 21 maggio 2025 per la trattazione del merito.
6. In prossimità di quest’ultima, le parti costituite hanno depositato un atto a firma congiunta dei rispettivi difensori con cui, rispettivamente, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e le parti resistenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate, con conseguente abbandono del giudizio.
7. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Ciò posto, valutata la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
9. Le spese di lite possono essere compensate integralmente, stante l’accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO