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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2740/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente dott. Francesco Provenzano Giudice dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2740/2024 promosso da:
, C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta determinazione sindacale n.124 del 20.11.2024, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Rita Salvago, C.F. indirizzo di posta CodiceFiscale_1 elettronica: fax n.0922 – 590229, pec: Email_1
domicilio digitale Email_2 Email_2
RECLAMANTE/I contro
C.F.: nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1988 genitore esercente la potestà sul figlio minorenne C.F: Persona_1
nato ad [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Marchisia Prefoglio n. 12, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Mariachiara Garacci (C.F. del foro di Marsala, ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in 91024 Gibellina (TP), viale degli Elimi n. 7;
RECLAMATO/I
visti gli atti e i documenti del procedimento, sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. , quale genitore esercente la responsabilità sul minore disabile Controparte_1
, ha proposto, contestualmente all'introduzione del giudizio di merito, Persona_1
una domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo di ordinare al comune di
, in via di urgenza, la cessazione della condotta discriminatoria consistente nella Parte_1
Pagina 1 mancata dotazione di organico di sostegno scolastico per il minore e, più in particolare, nella riduzione del numero delle ore di assistente all'autonomia e alla comunicazione rispetto a quelle previste dal P.E.I. (piano educativo individualizzato) per l'anno scolastico in corso.
La parte ricorrente ha chiesto, per l'effetto, di ordinare ex art. 3, comma 3 L. 67/06,
l'immediata assegnazione di un assistente alla autonomia a e comunicazione in conformità al P.E.I., per 25 h/settimanali in rapporto 1/1 per l'anno scolastico in corso.
2. A sostegno del ricorso, la parte istante ha dedotto:
a. che il minore è stato riconosciuto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASP di Agrigento, dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria di
Agrigento, come una “persona handicappata con situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, e della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione;
b. che il minore frequenta, per l'anno scolastico 2024/2025, la classe I sez. C dell'Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo ” di;
Parte_1
c. che il PEI dell'Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo” di Parte_1
prevede espressamente la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 25 ore settimanali;
d. che il comune di ha garantito al minore il sostegno necessario con una Parte_1
riduzione pari al 40%, ovvero sole 15 ore settimanali in luogo delle 25 necessarie;
e. che il comune ha incrementato le ore di assistenza alla comunicazione solo in data
28/10/2024, portandole a 20, misura comunque insufficiente rispetto a quanto stabilito dal PEI;
f. che l'assegnazione di un assistente alla comunicazione per un monte orario inferiore rispetto alle esigenze del minore costituisce discriminazione indiretta vietata dall'art. 2 L. n. 67/2006 oltre che una violazione della disciplina interna e sovranazionale che stabilisce il diritto inviolabile del minore disabile all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.
3. Sulla base di tali allegazioni ed argomentazioni, la parte ricorrente ha chiesto di ordinare in via cautelare all'ente convenuto l'integrazione delle ore di assistenza alla comunicazione in ragione del pericolo di un pregiudizio irreparabile derivante dalla compromissione non rimediabile del diritto del minore all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.
Pagina 2 4. Il non si è costituito nel sub-procedimento cautelare di primo grado e Parte_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Con ordinanza del 2/12/2024, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato al comune di l'assegnazione immediata al minore di un assistente all'autonomia ed alla Parte_1
comunicazione per 25 ore settimanali, conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per il minore medesimo per l'anno scolastico in corso.
6. Con ricorso depositato in data 16/12/2024, il di ha proposto reclamo al Pt_1 Parte_1
Collegio avverso la predetta ordinanza.
7. Il comune ha innanzitutto riferito di aver operato una riduzione percentuale delle ore di assistenza richieste dal P.E.I. poiché il servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità certificata era diventato sempre più gravoso per le casse comunali, sia per l'aumento del numero degli utenti, che per l'aumento del numero delle ore di assistenza assegnate nel PEI.
8. L'ente reclamante ha affermato l'erroneità dell'ordinanza impugnata poiché il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del principio di elaborazione giurisprudenziale per il quale non esiste discriminazione indiretta nel caso in cui l'atto contestato sia giustificato da finalità legittime e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento siano appropriati e necessari.
Il ha invocato il principio derivante dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. Parte_1
n.62/2024 che dispone che, nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, può essere attivato in via sussidiaria un accomodamento ragionevole, che individui le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. L'ente reclamante ha richiamato, in particolare, la declinazione di tale principio fatta propria dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7089 del 12.08.2024. Il reclamante ha inoltre affermato che il provvedimento di riduzione delle ore di costituirebbe diretta applicazione dell'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. Pt_2
66/2017 che consente all'ente di erogare il servizio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili cosicché il Tribunale avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione legislativa non potendola disapplicare. Dalla predetta disposizione discenderebbe inoltre che il PEI è privo di efficacia vincolante nei confronti dell'ente che non sarebbe obbligato a darvi esecuzione se non nei limiti della disponibilità di bilancio.
Pagina 3 9. Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorso e il decreto di convocazione sono stati notificati alla parte reclamata che si è costituita nel presente procedimento affermando l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
10. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia privo di fondamento e debba essere respinto.
11. Va innanzitutto evidenziato che è incontroverso, poiché non contestato ed in ogni caso risultante dai documenti in atti,: (1) che il minore è effettivamente Persona_1
affetto da una grave disabilità in ragione della quale è stata riconosciuta, in sede di predisposizione del piano educativo individualizzato, la necessità di 25 ore settimanali di assistenza scolastica alla comunicazione;
(2) che il comune di ha effettivamente Parte_1
disposto, per ragioni di bilancio, una riduzione del 40 %, successivamente portata al 20 %, delle ore settimanali di da erogare nei confronti del minore. Pt_2
12. Va dunque ricordato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dal quale non v'è ragione di discostarsi, in base al quale < un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento
Pagina 4 discriminatorio dell'amministrazione interessata>> (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 25101 del
08/10/2019 (Rv. 655502 - 01)).
13. Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto appena richiamato.
14. Quanto alle ragioni di doglianza veicolate con il reclamo del e relative Parte_1
ai limiti di bilancio che avrebbero precluso il rispetto del PEI, va osservato quanto segue.
15. Ritiene innanzitutto il Collegio che non possano trovare applicazione nel caso di specie i principi di diritto, di matrice sovranazionale, in base ai quali:
a. la sussistenza di una discriminazione indiretta sarebbe da escludere nel caso in cui l'atto contestato sia giustificato da finalità legittime e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento siano appropriati e necessari;
b. le autorità preposte sarebbero chiamate a provvedere al servizio in favore dei minori disabili individuando un “accomodamento ragionevole”, che deve risultare
“necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”.
16. Va infatti posto in evidenza che l'atto di cui si lamenta la natura discriminatoria è consistito in un taglio indiscriminato del 40 % delle ore di , nei confronti di tutti i minori Pt_2
disabili bisognosi del servizio, senza alcuna valutazione di proporzionalità e adeguatezza.
17. Il comune, infatti, ha basato la delibera qui in contestazione esclusivamente su esigenze finanziarie ed omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle esigenze di tutela dei destinatari del servizio. Si legge infatti nel provvedimento di riduzione delle ore riconosciute che “il servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità certificata è diventato sempre più gravoso per le casse comunali, sia per l'aumento del numero degli utenti, che per l'aumento del numero delle ore di assistenza assegnate nel PEI”
e che “il Dirigente dei Servizi Finanziari, con nota prot. n. 65720 del 12.09.2024, porta a conoscenza che non è possibile dare riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato all' , avanzata dall'Ufficio preposto, Pt_2
in quanto non risultano in generale economie di spesa o maggiori entrate pari all'importo complessivo richiesto ( circa € 230.000,00) e stante la prossima maturazione di debiti fuori bilancio da riconoscere, per i quali è necessario reperire i mezzi di copertura finanziaria anche ricorrendo al fondo di riserva”.
18. La delibera adottata non reca alcuna valutazione in ordine alla specifica e concreta situazione di fatto incisa ed in particolare in ordine all'effettivo bisogno di sostegno
Pagina 5 educativo del minore (ed in generale dei minori destinatari degli effetti pregiudizievo li dell'atto). Nessun riferimento viene fatto alla condizione del disabile e alle sue specifiche e concrete esigenze individuali.
19. La delibera in esame, in altri termini, è del tutto priva di una valutazione di appropriatezza, proporzionalità, pertinenza della misura adottata rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, basandosi su una motivazione standard incentrata su limiti di bilancio unilateralmente stabiliti.
20. Neppure è stata dimostrata nel caso di specie l'assoluta indisponibilità da parte dell'ente reclamante delle risorse necessarie per far fronte all'impegno finanziario richiesto ai fini dell'attuazione del PEI. È del tutto mancata, infatti, l'allegazione e la dimostrazione specifica dell'impossibilità di reperimento della provvista finanziaria necessaria a garantire il servizio senza incidere, pregiudicandone il nucleo essenziale, su diritti di pari rango rispetto a quello sotteso al servizio . Pt_2
21. La relazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari da ultimo depositata, infatti, contiene un generico riferimento alle “difficoltà” incontrate dall'ente nel “reperire ulteriori risorse per il servizio in oggetto”, difficoltà ricollegate alle “condizioni di rigidità strutturale della spesa corrente del bilancio del comune di dovuta essenzialmente alle Parte_1
seguenti condizioni: - Impossibilità di aumentare le entrate tributarie di competenza per il livello di pressione fiscale già ai livelli massimi consentiti dalla normativa vigente;
-
Impossibilità di ulteriore contrazione della spesa già ridotta ai livelli minimi per assicurare i servizi indispensabili previsti dalla legge in assenza di stanziamenti relativi a spese facoltative o non obbligatorie la cui previsione, con particolare riguardo alle attività culturali o di promozione turistica, è correlata esclusivamente ad entrate a destinazione vincolata ( ad esempio entrate da imposta di soggiorno o contributi statali e regionali per iniziative di promozione culturale e turistica): - Gravi carenze strutturali dell'apparato amministrativo dell'ente legate alla riduzione del personale in servizio (dipendenti al 31.12.2012 n. 640 – dipendenti al 31 12 2024 n. 373)”. La relazione costituisce un documento unilateralmente predisposto dall'ente reclamante, privo di specifici e concreti riferimenti al contenuto del bilancio comunale che consentano alla parte reclamata di poter contestare le affermazioni ivi contenute nel rispetto del principio del contraddittorio e al Tribunale di compiere una effettiva valutazione delle ragioni addotte a sostegno del reclamo.
22. Infine, ritiene il Collegio che non rilevi nel caso di specie la questione posta da parte reclamante in relazione all'efficacia vincolante o meno del PEI.
Pagina 6 23. Va ricordato che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di tutela del genitore del minore disabile avverso la condotta discriminatoria consistita nella riduzione unilaterale da parte del comune del servizio di assistenza alla comunicazione necessario per garantire l'effettività della partecipazione del minore alle attività scolastiche.
24. Si è affermato che, in tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011
(disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria;
il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9870 del
28/03/2022 (Rv. 664399 - 01)).
25. Ritiene il Collegio che la riduzione unilaterale e indiscriminata delle ore di servizio per i minori disabili rispetto alle esigenze di sostegno individuate nelle sedi Pt_2 competenti dal gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, costituisca un indice sufficientemente univoco della natura discriminatoria dell'atto.
26. La parte reclamante, inoltre, che pure era gravata di dimostrare l'insussistenza della discriminazione, non ha in alcun modo contestato il contenuto del piano, rispetto al quale è del tutto mancata qualsivoglia considerazione critica in ordine all'adeguatezza delle misure proposte e all'eventuale ritenuta eccessività o superfluità di esse. Come già rilevato, inoltre,
l'atto discriminatorio oggetto di causa è stato adottato a prescindere da ogni considerazione in ordine alla situazione concreta del minore destinatario della tutela e ai suoi bisogni educativi cristallizzati nel PEI.
27. In conclusione, il reclamo è infondato e va respinto.
28. Le spese del presente grado d'impugnazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività difensiva corrispondente alla fase istruttoria e di trattazione.
29. Dev'essere dato atto, infine, che la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
Pagina 7
P.Q.M.
- respinge il reclamo;
- condanna la parte reclamante alla rifusione in favore della parte reclamata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.615,00 per compenso professionale, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo della parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 20/3/2025.
Il Giudice relatore dott. Enrico Legnini
Il Presidente dott. Marco Salvatori
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente dott. Francesco Provenzano Giudice dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2740/2024 promosso da:
, C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta determinazione sindacale n.124 del 20.11.2024, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Rita Salvago, C.F. indirizzo di posta CodiceFiscale_1 elettronica: fax n.0922 – 590229, pec: Email_1
domicilio digitale Email_2 Email_2
RECLAMANTE/I contro
C.F.: nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1988 genitore esercente la potestà sul figlio minorenne C.F: Persona_1
nato ad [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Marchisia Prefoglio n. 12, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Mariachiara Garacci (C.F. del foro di Marsala, ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in 91024 Gibellina (TP), viale degli Elimi n. 7;
RECLAMATO/I
visti gli atti e i documenti del procedimento, sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. , quale genitore esercente la responsabilità sul minore disabile Controparte_1
, ha proposto, contestualmente all'introduzione del giudizio di merito, Persona_1
una domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo di ordinare al comune di
, in via di urgenza, la cessazione della condotta discriminatoria consistente nella Parte_1
Pagina 1 mancata dotazione di organico di sostegno scolastico per il minore e, più in particolare, nella riduzione del numero delle ore di assistente all'autonomia e alla comunicazione rispetto a quelle previste dal P.E.I. (piano educativo individualizzato) per l'anno scolastico in corso.
La parte ricorrente ha chiesto, per l'effetto, di ordinare ex art. 3, comma 3 L. 67/06,
l'immediata assegnazione di un assistente alla autonomia a e comunicazione in conformità al P.E.I., per 25 h/settimanali in rapporto 1/1 per l'anno scolastico in corso.
2. A sostegno del ricorso, la parte istante ha dedotto:
a. che il minore è stato riconosciuto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASP di Agrigento, dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria di
Agrigento, come una “persona handicappata con situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, e della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione;
b. che il minore frequenta, per l'anno scolastico 2024/2025, la classe I sez. C dell'Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo ” di;
Parte_1
c. che il PEI dell'Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo” di Parte_1
prevede espressamente la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 25 ore settimanali;
d. che il comune di ha garantito al minore il sostegno necessario con una Parte_1
riduzione pari al 40%, ovvero sole 15 ore settimanali in luogo delle 25 necessarie;
e. che il comune ha incrementato le ore di assistenza alla comunicazione solo in data
28/10/2024, portandole a 20, misura comunque insufficiente rispetto a quanto stabilito dal PEI;
f. che l'assegnazione di un assistente alla comunicazione per un monte orario inferiore rispetto alle esigenze del minore costituisce discriminazione indiretta vietata dall'art. 2 L. n. 67/2006 oltre che una violazione della disciplina interna e sovranazionale che stabilisce il diritto inviolabile del minore disabile all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.
3. Sulla base di tali allegazioni ed argomentazioni, la parte ricorrente ha chiesto di ordinare in via cautelare all'ente convenuto l'integrazione delle ore di assistenza alla comunicazione in ragione del pericolo di un pregiudizio irreparabile derivante dalla compromissione non rimediabile del diritto del minore all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.
Pagina 2 4. Il non si è costituito nel sub-procedimento cautelare di primo grado e Parte_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Con ordinanza del 2/12/2024, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato al comune di l'assegnazione immediata al minore di un assistente all'autonomia ed alla Parte_1
comunicazione per 25 ore settimanali, conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per il minore medesimo per l'anno scolastico in corso.
6. Con ricorso depositato in data 16/12/2024, il di ha proposto reclamo al Pt_1 Parte_1
Collegio avverso la predetta ordinanza.
7. Il comune ha innanzitutto riferito di aver operato una riduzione percentuale delle ore di assistenza richieste dal P.E.I. poiché il servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità certificata era diventato sempre più gravoso per le casse comunali, sia per l'aumento del numero degli utenti, che per l'aumento del numero delle ore di assistenza assegnate nel PEI.
8. L'ente reclamante ha affermato l'erroneità dell'ordinanza impugnata poiché il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del principio di elaborazione giurisprudenziale per il quale non esiste discriminazione indiretta nel caso in cui l'atto contestato sia giustificato da finalità legittime e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento siano appropriati e necessari.
Il ha invocato il principio derivante dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. Parte_1
n.62/2024 che dispone che, nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, può essere attivato in via sussidiaria un accomodamento ragionevole, che individui le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. L'ente reclamante ha richiamato, in particolare, la declinazione di tale principio fatta propria dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7089 del 12.08.2024. Il reclamante ha inoltre affermato che il provvedimento di riduzione delle ore di costituirebbe diretta applicazione dell'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. Pt_2
66/2017 che consente all'ente di erogare il servizio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili cosicché il Tribunale avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione legislativa non potendola disapplicare. Dalla predetta disposizione discenderebbe inoltre che il PEI è privo di efficacia vincolante nei confronti dell'ente che non sarebbe obbligato a darvi esecuzione se non nei limiti della disponibilità di bilancio.
Pagina 3 9. Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorso e il decreto di convocazione sono stati notificati alla parte reclamata che si è costituita nel presente procedimento affermando l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
10. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia privo di fondamento e debba essere respinto.
11. Va innanzitutto evidenziato che è incontroverso, poiché non contestato ed in ogni caso risultante dai documenti in atti,: (1) che il minore è effettivamente Persona_1
affetto da una grave disabilità in ragione della quale è stata riconosciuta, in sede di predisposizione del piano educativo individualizzato, la necessità di 25 ore settimanali di assistenza scolastica alla comunicazione;
(2) che il comune di ha effettivamente Parte_1
disposto, per ragioni di bilancio, una riduzione del 40 %, successivamente portata al 20 %, delle ore settimanali di da erogare nei confronti del minore. Pt_2
12. Va dunque ricordato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dal quale non v'è ragione di discostarsi, in base al quale < un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento
Pagina 4 discriminatorio dell'amministrazione interessata>> (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 25101 del
08/10/2019 (Rv. 655502 - 01)).
13. Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto appena richiamato.
14. Quanto alle ragioni di doglianza veicolate con il reclamo del e relative Parte_1
ai limiti di bilancio che avrebbero precluso il rispetto del PEI, va osservato quanto segue.
15. Ritiene innanzitutto il Collegio che non possano trovare applicazione nel caso di specie i principi di diritto, di matrice sovranazionale, in base ai quali:
a. la sussistenza di una discriminazione indiretta sarebbe da escludere nel caso in cui l'atto contestato sia giustificato da finalità legittime e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento siano appropriati e necessari;
b. le autorità preposte sarebbero chiamate a provvedere al servizio in favore dei minori disabili individuando un “accomodamento ragionevole”, che deve risultare
“necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”.
16. Va infatti posto in evidenza che l'atto di cui si lamenta la natura discriminatoria è consistito in un taglio indiscriminato del 40 % delle ore di , nei confronti di tutti i minori Pt_2
disabili bisognosi del servizio, senza alcuna valutazione di proporzionalità e adeguatezza.
17. Il comune, infatti, ha basato la delibera qui in contestazione esclusivamente su esigenze finanziarie ed omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle esigenze di tutela dei destinatari del servizio. Si legge infatti nel provvedimento di riduzione delle ore riconosciute che “il servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità certificata è diventato sempre più gravoso per le casse comunali, sia per l'aumento del numero degli utenti, che per l'aumento del numero delle ore di assistenza assegnate nel PEI”
e che “il Dirigente dei Servizi Finanziari, con nota prot. n. 65720 del 12.09.2024, porta a conoscenza che non è possibile dare riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato all' , avanzata dall'Ufficio preposto, Pt_2
in quanto non risultano in generale economie di spesa o maggiori entrate pari all'importo complessivo richiesto ( circa € 230.000,00) e stante la prossima maturazione di debiti fuori bilancio da riconoscere, per i quali è necessario reperire i mezzi di copertura finanziaria anche ricorrendo al fondo di riserva”.
18. La delibera adottata non reca alcuna valutazione in ordine alla specifica e concreta situazione di fatto incisa ed in particolare in ordine all'effettivo bisogno di sostegno
Pagina 5 educativo del minore (ed in generale dei minori destinatari degli effetti pregiudizievo li dell'atto). Nessun riferimento viene fatto alla condizione del disabile e alle sue specifiche e concrete esigenze individuali.
19. La delibera in esame, in altri termini, è del tutto priva di una valutazione di appropriatezza, proporzionalità, pertinenza della misura adottata rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, basandosi su una motivazione standard incentrata su limiti di bilancio unilateralmente stabiliti.
20. Neppure è stata dimostrata nel caso di specie l'assoluta indisponibilità da parte dell'ente reclamante delle risorse necessarie per far fronte all'impegno finanziario richiesto ai fini dell'attuazione del PEI. È del tutto mancata, infatti, l'allegazione e la dimostrazione specifica dell'impossibilità di reperimento della provvista finanziaria necessaria a garantire il servizio senza incidere, pregiudicandone il nucleo essenziale, su diritti di pari rango rispetto a quello sotteso al servizio . Pt_2
21. La relazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari da ultimo depositata, infatti, contiene un generico riferimento alle “difficoltà” incontrate dall'ente nel “reperire ulteriori risorse per il servizio in oggetto”, difficoltà ricollegate alle “condizioni di rigidità strutturale della spesa corrente del bilancio del comune di dovuta essenzialmente alle Parte_1
seguenti condizioni: - Impossibilità di aumentare le entrate tributarie di competenza per il livello di pressione fiscale già ai livelli massimi consentiti dalla normativa vigente;
-
Impossibilità di ulteriore contrazione della spesa già ridotta ai livelli minimi per assicurare i servizi indispensabili previsti dalla legge in assenza di stanziamenti relativi a spese facoltative o non obbligatorie la cui previsione, con particolare riguardo alle attività culturali o di promozione turistica, è correlata esclusivamente ad entrate a destinazione vincolata ( ad esempio entrate da imposta di soggiorno o contributi statali e regionali per iniziative di promozione culturale e turistica): - Gravi carenze strutturali dell'apparato amministrativo dell'ente legate alla riduzione del personale in servizio (dipendenti al 31.12.2012 n. 640 – dipendenti al 31 12 2024 n. 373)”. La relazione costituisce un documento unilateralmente predisposto dall'ente reclamante, privo di specifici e concreti riferimenti al contenuto del bilancio comunale che consentano alla parte reclamata di poter contestare le affermazioni ivi contenute nel rispetto del principio del contraddittorio e al Tribunale di compiere una effettiva valutazione delle ragioni addotte a sostegno del reclamo.
22. Infine, ritiene il Collegio che non rilevi nel caso di specie la questione posta da parte reclamante in relazione all'efficacia vincolante o meno del PEI.
Pagina 6 23. Va ricordato che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di tutela del genitore del minore disabile avverso la condotta discriminatoria consistita nella riduzione unilaterale da parte del comune del servizio di assistenza alla comunicazione necessario per garantire l'effettività della partecipazione del minore alle attività scolastiche.
24. Si è affermato che, in tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011
(disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria;
il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9870 del
28/03/2022 (Rv. 664399 - 01)).
25. Ritiene il Collegio che la riduzione unilaterale e indiscriminata delle ore di servizio per i minori disabili rispetto alle esigenze di sostegno individuate nelle sedi Pt_2 competenti dal gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, costituisca un indice sufficientemente univoco della natura discriminatoria dell'atto.
26. La parte reclamante, inoltre, che pure era gravata di dimostrare l'insussistenza della discriminazione, non ha in alcun modo contestato il contenuto del piano, rispetto al quale è del tutto mancata qualsivoglia considerazione critica in ordine all'adeguatezza delle misure proposte e all'eventuale ritenuta eccessività o superfluità di esse. Come già rilevato, inoltre,
l'atto discriminatorio oggetto di causa è stato adottato a prescindere da ogni considerazione in ordine alla situazione concreta del minore destinatario della tutela e ai suoi bisogni educativi cristallizzati nel PEI.
27. In conclusione, il reclamo è infondato e va respinto.
28. Le spese del presente grado d'impugnazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività difensiva corrispondente alla fase istruttoria e di trattazione.
29. Dev'essere dato atto, infine, che la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
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P.Q.M.
- respinge il reclamo;
- condanna la parte reclamante alla rifusione in favore della parte reclamata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.615,00 per compenso professionale, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo della parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 20/3/2025.
Il Giudice relatore dott. Enrico Legnini
Il Presidente dott. Marco Salvatori
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