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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di US IM, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc come da verbale redatto in pari data, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto Controparte_1 di citazione dall'avv. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato alla Via Pezzella n.24;
- Parte attrice
E
, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione dall'avv.to Salvio de Lucia del Foro di S. Maria C.V. ), poi C.F._1 sostituito il 30.4.2025 dall'avv.to Salvatore Castiello ed elettivamente domiciliata in
Capodrise (CE) alla Via F.lli Rosselli n. 1;
- Parte convenuta
NONCHE'
in p.l.r.p.t. nonché per il fideiussore , Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ferdinando Iazzetta ed elettivamente domiciliati in Casoria (Na)
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la citava in giudizio Controparte_5 [...]
e la al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex. 2901 CP_2 Controparte_3
c.c. dell'atto di compravendita dei terreni iscritti al NCT di Castel di Sasso al foglio 9, particelle 5113 e 5115 intervenuto tra i convenuti e ), Controparte_3 Controparte_2 rogato dal notaio - rep. N. 88672 e racc. n. 23227, nonché l'annotazione Persona_1 della sentenza a margine della trascrizione dell'atto impugnato.
A sostegno della pretesa parte istante deduceva: 1) di aver acquistato pro soluto dal
[...]
e altri istituti di credito pro-soluto un portafoglio crediti deteriorati sorti tra il CP_6
01.01.1995 e il 31.12.2017, tra cui quello derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra Banco di Napoli S.p.A. e per complessivi € 842.000,00 (cfr. Controparte_3 doc. 3 allegato pubblicazione cessione su G.U); 2) che tale somma comprendeva €
650.000,00 destinati alla realizzazione di un complesso edilizio in Liberi ed € 192.000,00 per facilitazioni alla vendita delle singole villette;
3) che a garanzia del mutuo, veniva iscritta ipoteca volontaria sull'appezzamento di terreno sito in Liberi identificato al NCT al foglio 10 particella 5156 per l'importo pari ad euro 1.684.000,00 4) che, in forza di un successivo contratto, l'importo concesso a titolo di mutuo veniva ridotto da 842.000,00 a 650.000,00;
4) che per l'erogazione della predetta somma da parte dell'istituto di credito, il legale rappresentante della società mutuataria, , prestava fideiussione;
7) che Controparte_4 in seguito al mancato pagamento delle rate da parte della protrattosi dal 01.10.2014, CP_3 la in qualità di cessionaria del credito, notificava alla mutuataria il recesso del CP_1 contratto e la decadenza dal beneficio del termine;
8) che a seguito dell'inadempimento, la chiedeva e otteneva nei confronti del fideiussore decreto ingiuntivo n. 989/2019; CP_1
9) che parte attrice, con messa in mora inviata a mezzo pec in data 17.12.2016, intimava alla il pagamento delle rate scadute;
10) che, decorso infruttuosamente il termine CP_3 concesso per l'adempimento, la mutuante avviava l'esecuzione immobiliare, risultata infruttuosa, dato lo stato di abbandono in cui versava il compendio ipotecato;
11) che, nonostante la situazione debitoria in cui versava la quest'ultima alienava un terreno CP_3 sito in Castel di Sasso a Maisto Floriana per il prezzo di € 20.000,00, consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con il predetto atto di cessione.
Si costituiva che, dopo aver contestato il contenuto dell'atto di citazione Controparte_2 deduceva: 1) di essere titolare di una villetta sita in Castel di Sasso (Ce) alla via San Marco adiacente alla quale insisteva l'appezzamento di terreno oggetto di revocatoria che Per_2
– madre di - acquistava per donarlo alla figlia affinché lo
[...] Controparte_2 annettesse alla propria abitazione al fine di ampliare il giardino dell'abitazione; 2) che
2 veniva a conoscenza solo pochi giorni prima della data stabilita per il rogito, Controparte_2 invitata a presentarsi presso lo studio notarile dalla madre, la quale si era interessata del disbrigo delle formalità necessarie;
3) il suddetto appezzamento di terreno era stato adibito dalla d area di cantiere, sia per l'alloggiamento della gru a torre, sia per lo stoccaggio CP_3 del materiale necessario alla realizzazione del complesso residenziale;
4) che la società costruttrice abbandonava sul sito sia i blocchi di cemento, sia i materiali di risulta nel frattempo accumulatisi;
5) che per liberare il terreno la provvedeva a pagare CP_2
l'importo di euro 4.880,00 (cfr. all. sub 3) per lo smaltimento dei materiali di risulta e l'importo di euro 732,00 per spese tecniche;
6) che, ricevuta la notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto la revocatoria dell'acquisto del terreno, i lavori necessari per adibire lo stesso a giardino dell'abitazione non venivano più iniziati.
Ciò posto, la concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto CP_2 infondata in fatto e diritto, il tutto con il pagamento delle spese di lite.
Si costituiva altresì la che, dopo aver contestato genericamente il Controparte_3 contenuto dell'atto di citazione e l'esistenza del credito, per l'asserita usurarietà dei tassi di interessi applicati al mutuo, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'11.09.2025, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. all'udienza dell'l'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocatoria è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 2901
c.c. dell'atto di compravendita del 04.04.2019 avente Rep. 88672 – Racc. n. 23227 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta “all. 2).
L'azione revocatoria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., rappresenta uno dei mezzi principali, messi a disposizione del creditore dall'ordinamento giuridico, per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. 2740 c.c.): attraverso la stessa, infatti, il creditore chiede la revoca, e la conseguente dichiarazione di inefficacia, di atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanza del credito.
Le condizioni per l'esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore e un atto di disposizione del patrimonio compiuto da quest'ultimo.
Inoltre, occorre la sussistenza di un elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, ovvero l'esistenza di un pregiudizio per il creditore, derivante dall'atto dispositivo compiuto dal debitore, che si concretizza in un'impossibilità o una maggiore difficoltà di soddisfazione del
3 credito sul restante patrimonio del debitore. In ultimo, deve sussistere un elemento soggettivo (c.d. scientia damni) integrato dalla circostanza che il debitore, nel momento in cui ha eseguito il proprio atto dispositivo, fosse a conoscenza che con esso avrebbe cagionato un danno ai propri creditori o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Se l'atto, infine, è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere conscio del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione. Gli atti dispositivi a titolo gratuito, invece, come nel caso della donazione, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) (Cfr. Cass. n.6017/1999) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. n. 3676/2011; Cass. n.
17336/2018).
Nel caso di specie, l'atto di trasferimento oggetto di revocatoria risale al 04/04/2019, mentre il debito avente ad oggetto la mancata corresponsione delle rate del mutuo risale al 2014, tanto da essere oggetto di un decreto ingiuntivo, rispetto a cui pende – secondo quanto allegato agli atti - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 969/2019 proposta
[...]
e da nella qualità di garante della prima. Controparte_3 Controparte_4
Dunque, il trasferimento del bene è avvenuto successivamente al sorgere del credito.
Quanto all'esistenza del diritto di credito, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non
è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione n. 12235 del 2011, n.
25331/2023).
Questi presupposti sono sussistenti nella fattispecie oggetto di analisi, trattandosi appunto di debito oggetto di un provvedimento monitorio, di cui non è specificamente contestato il mancato pagamento, discorrendosi non dell'an ma solo del quantum richiesto.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata per assenza di prova della partecipatio fraudis del terzo.
Nel presente giudizio, la difesa di parte attrice ha inteso ricavare la prova della consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore dalla circostanza che il trasferimento dell'immobile sia avvenuto successivamente al sorgere del credito, senza provare l'esistenza dei presupposti necessari a conseguire una pronuncia di inefficacia
4 dell'atto traslativo nei confronti del creditore soprattutto avuto riguardo Controparte_7 alla prova della partecipatio fraudis del terzo.
La Cassazione, con sentenza del 2020 n. 7262, ha statuito che: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (scientia damni) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio fraudis).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (tra cui il vincolo di parentela tra debitore ed il terzo quando esso renda estremamente inverosimile che il terzo non abbia conoscenza della situazione debitoria del disponente;
le relazioni soggettive tra debitore e terzo;
la tempistica del negozio rispetto alla nascita del credito;
la sperequazione del prezzo convenuto rispetto a quello di mercato), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cassazione 2008 n. 24757).
Sotto questo versante, dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, è dato desumere che acquistava dalla l'appezzamento di Controparte_2 Controparte_3 terreno sito in Castel di Sasso alla via San Marco e Strada Provinciale identificato al NCT al foglio 9 – particella 5113 di mq 369 e particella 5115 di mq 1.076.
L'alienazione avveniva a titolo oneroso per un ammontare pari ad € 20.000,00, corrisposti a mezzo di assegno circolare a favore dell'avv. Iazzetta Ferdinando, recante la clausola di non trasferibilità.
Per determinare la congruità del prezzo dell'immobile, veniva disposta consulenza tecnica.
All'esito della discussione orale, parte attrice ha eccepito a verbale l'inammissibilità della consulenza tecnica estimativa, affermando che l'azione revocatoria si fonda esclusivamente sull'esistenza di un debito e su un atto di disposizione patrimoniale idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore, precisando altresì che anche immobili di modico valore possono essere oggetto di revocatoria.
Tale argomentazione risulta, tuttavia, logicamente non pertinente, atteso che nessuna delle parti ha sollevato rilievi o contestazioni in ordine al valore del bene oggetto dell'azione, né tale circostanza può assumere rilevanza in relazione alla questione dell'ammissibilità della
5 consulenza tecnica d'ufficio, la quale è stata disposta proprio al fine di accertare un fatto rilevante ai fini della decisione, ovvero la sproporzione tra il prezzo di cessione del bene e il valore di mercato dello stesso che potrebbe rilevare come indice della partecipatio fraudis del terzo.
Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio – alla quale si fa espresso rinvio in quanto adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e immune da vizi giuridici – ha determinato che il valore dei terreni oggetto di cessione, tenuto conto della limitata vocazione edificatoria, circoscritta alla realizzazione di istituti di formazione, ammonta ad euro 34.000,00.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla stessa (cfr. pag. 11 atto di CP_1 citazione), emerge con chiarezza che la discrepanza tra i valori indicati dalle parti rispetto a quelli assunti dal CTU dipende dalla diversa destinazione urbanistica attribuita al terreno.
Pur essendo pacifico che si tratti di area edificabile, come rilevato dalla CTU, la destinazione urbanistica dell'immobile è limitata alla edificazione scolastica;
inoltre, le normative sulle distanze dai confini impongono limiti tali da restringere la superficie massima edificabile a
250 mq, circostanza che, unitamente alla particolare conformazione planimetrica del lotto, ha inciso in senso negativo sul valore di mercato dell'immobile.
Difformemente, la parte attrice, nei propri atti difensivi, ha prospettato CP_1 un'evidente sproporzione tra il prezzo di cessione (pari ad euro 20.000,00) e il supposto valore di mercato al momento della vendita, quantificato in euro 875.000,00.
Tuttavia, tale stima risulta integralmente smentita dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento al valore e all'appetibilità del terreno oggetto di compravendita, poi, le osservazioni proposte dal Consulente di parte, risultano puntualmente analizzate e confutate dal CTU, la quale afferma che: “la configurazione planimetrica dell'area, benché a confine con due strade, inficia il valore dell'area stessa, limitandone la qualità edificatoria”
e che “la richiesta del mercato immobiliare in zona risulta essere piuttosto ridotta” (cfr. pag.
14 relazione CTU), evidenziando così l'oggettiva scarsa attrattività commerciale del bene.
Ed ancora, dall'esame della Consulenza emerge che i terreni per cui è causa ricadono in
“zona C3 (P.E.E.P.) e nel piano di edilizia economica e popolare, approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 17/06/1992, la zona era destinata all'istruzione”, ma tale area situata a
Castel di Sasso non può essere stimata alla stregua dei valori di mercato di un “edificio scolastico pubblico” nel centro di Caserta.
6 Ciò perché, si tratta di: 1) zone territoriali diverse (centro /zona di espansione – C3); 2) di contesti urbani diversi (Capoluogo di Provincia/comune di circa 1000 abitanti); 3) di densità edilizie e abitative differenti (alta densità abitativa ed edilizia/abitazioni sparse); 4) tipologia edilizie disomogenee (edificio scolastico/edificio per l'istruzione). (cfr. relazione peritale a pag. 23).
Tanto premesso, la stima del terreno formulata dal CTU risulta sostanzialmente conforme al costo complessivamente sostenuto per la sua acquisizione, ossia € 24.400,00 importo comprensivo dell'IVA (€ 4.400) gravante in capo al consumatore finale, come nel caso di specie. A tale somma va aggiunto l'importo di € 5.600,00 relativo alle spese, documentate in atti, sostenute per la bonifica dell'area, già adibita a discarica dalla precedente proprietà.
Ne deriva, pertanto, che il costo complessivo effettivamente sostenuto dalla convenuta per l'acquisto del terreno ammonta a circa € 30.000 con una differenza di appena 4.000 euro, assolutamente fisiologica, tenuto conto delle condizioni del terreno, della scarsa appetibilità commerciale e della presenza di vincolo.
Né risultano provati altri indici da cui inferire la prova presuntiva dell'atteggiamento soggettivo del terzo (cfr. ordinanza del 26 luglio 2021, n. 21403).
Non può da questo punto di vista assurgere ad elemento rilevante che l'assegno circolare n.
6000964035-01, su espressa richiesta di parte venditrice, veniva emesso all'ordine a favore di con la clausola di non trasferibilità. Persona_3
E però, a ben vedere, si trattava di una modalità espressamente prevista dal contratto di compravendita e richiesta dalla parte venditrice, sicchè l'acquirente ha versato il prezzo secondo quanto espressamente richiestogli.
Nè è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un rapporto tra la e l'avv. Iazzetta da CP_2 cui poter inferire la conoscenza, da parte della prima, della situazione debitoria della
[...]
e dell'intento asseritamente fraudolento sotteso alla compravendita. Controparte_3
Dunque, detta evidenza appare di per sé neutra e suscettibile di una diversa e plausibile lettura, potendo trovare giustificazione nel fatto che l'avv. Iazzetta, avendo verosimilmente prestato attività professionale in favore della potesse vantare un Controparte_3 credito nei confronti della stessa.
In ogni caso, tale circostanza non è di per sé sola idonea a fondare l'accoglimento della revocatoria.
In ultimo, parte istante ha evidenziato che, al momento della compravendita, pendeva un'esecuzione immobiliare iscritta al n. RGE 310/2017 presso il Tribunale di Santa Maria
7 Capua Vetere, promossa in forza di pignoramento notificato in data 10/07/2017 e trascritto il 25/07/2017.
Dall'esame dell'atto di compravendita (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta), emerge però che il notaio rogante avesse eseguito regolare visura ipotecaria, dalla quale il bene risultava libero da qualsiasi gravame: all'art. 5 rubricato “Garanzie”, si attesta espressamente che l'immobile è libero da pesi ed oneri.
Dalle visure ipotecarie depositate dall'attrice (cfr. all. 29), risulta in effetti l'esistenza di una iscrizione di ipoteca gravante sui terreni oggetto di revocatoria;
tuttavia, sia la data del decreto ingiuntivo (24.04.2019) che fonda l'iscrizione ipotecaria che quella della presentazione dell'atto per l'iscrizione (10.06.2019) sono successive alla stipula e alla trascrizione dell'atto di compravendita (rispettivamente 04.04.2019 e 09.04.2019).
Ne consegue che, al momento della compravendita, non poteva essere a Controparte_2 conoscenza dell'esistenza di una ipoteca pendente sui beni oggetto di trasferimento.
Pertanto, sebbene sia principio pacifico che negli atti a titolo oneroso il requisito del consilium fraudis possa essere provato anche mediante presunzioni, nel caso di specie gli elementi allegati da parte attrice non assumono rilievo tale da integrare una prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729
c.c.
Per tutte queste ragioni complessivamente considerate, la domanda di revocatoria deve essere respinta.
Le spese di giudizio tra la e la sono compensate, Controparte_1 Controparte_3 in ragione dell'acclarato inadempimento della società convenuta e della circostanza dell'aver posto in essere l'atto dispositivo oggetto della revocatoria, rigettata a cagione della mancanza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente.
Nei rapporti tra e , le spese seguono la soccombenza e Controparte_1 Controparte_2 vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi i di cui al DM
147/2022 – scaglione di valore fino a 520.000,00.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate da decreto separato del 25.10.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa IM Di US, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7434/2020, così provvede:
8 - rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di e Controparte_7 Controparte_2 della CP_3
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle Controparte_7 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, nella misura complessiva di euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese tra e la Controparte_1 Controparte_3
- le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IM Di US
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di US IM, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc come da verbale redatto in pari data, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto Controparte_1 di citazione dall'avv. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato alla Via Pezzella n.24;
- Parte attrice
E
, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione dall'avv.to Salvio de Lucia del Foro di S. Maria C.V. ), poi C.F._1 sostituito il 30.4.2025 dall'avv.to Salvatore Castiello ed elettivamente domiciliata in
Capodrise (CE) alla Via F.lli Rosselli n. 1;
- Parte convenuta
NONCHE'
in p.l.r.p.t. nonché per il fideiussore , Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ferdinando Iazzetta ed elettivamente domiciliati in Casoria (Na)
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la citava in giudizio Controparte_5 [...]
e la al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex. 2901 CP_2 Controparte_3
c.c. dell'atto di compravendita dei terreni iscritti al NCT di Castel di Sasso al foglio 9, particelle 5113 e 5115 intervenuto tra i convenuti e ), Controparte_3 Controparte_2 rogato dal notaio - rep. N. 88672 e racc. n. 23227, nonché l'annotazione Persona_1 della sentenza a margine della trascrizione dell'atto impugnato.
A sostegno della pretesa parte istante deduceva: 1) di aver acquistato pro soluto dal
[...]
e altri istituti di credito pro-soluto un portafoglio crediti deteriorati sorti tra il CP_6
01.01.1995 e il 31.12.2017, tra cui quello derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra Banco di Napoli S.p.A. e per complessivi € 842.000,00 (cfr. Controparte_3 doc. 3 allegato pubblicazione cessione su G.U); 2) che tale somma comprendeva €
650.000,00 destinati alla realizzazione di un complesso edilizio in Liberi ed € 192.000,00 per facilitazioni alla vendita delle singole villette;
3) che a garanzia del mutuo, veniva iscritta ipoteca volontaria sull'appezzamento di terreno sito in Liberi identificato al NCT al foglio 10 particella 5156 per l'importo pari ad euro 1.684.000,00 4) che, in forza di un successivo contratto, l'importo concesso a titolo di mutuo veniva ridotto da 842.000,00 a 650.000,00;
4) che per l'erogazione della predetta somma da parte dell'istituto di credito, il legale rappresentante della società mutuataria, , prestava fideiussione;
7) che Controparte_4 in seguito al mancato pagamento delle rate da parte della protrattosi dal 01.10.2014, CP_3 la in qualità di cessionaria del credito, notificava alla mutuataria il recesso del CP_1 contratto e la decadenza dal beneficio del termine;
8) che a seguito dell'inadempimento, la chiedeva e otteneva nei confronti del fideiussore decreto ingiuntivo n. 989/2019; CP_1
9) che parte attrice, con messa in mora inviata a mezzo pec in data 17.12.2016, intimava alla il pagamento delle rate scadute;
10) che, decorso infruttuosamente il termine CP_3 concesso per l'adempimento, la mutuante avviava l'esecuzione immobiliare, risultata infruttuosa, dato lo stato di abbandono in cui versava il compendio ipotecato;
11) che, nonostante la situazione debitoria in cui versava la quest'ultima alienava un terreno CP_3 sito in Castel di Sasso a Maisto Floriana per il prezzo di € 20.000,00, consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con il predetto atto di cessione.
Si costituiva che, dopo aver contestato il contenuto dell'atto di citazione Controparte_2 deduceva: 1) di essere titolare di una villetta sita in Castel di Sasso (Ce) alla via San Marco adiacente alla quale insisteva l'appezzamento di terreno oggetto di revocatoria che Per_2
– madre di - acquistava per donarlo alla figlia affinché lo
[...] Controparte_2 annettesse alla propria abitazione al fine di ampliare il giardino dell'abitazione; 2) che
2 veniva a conoscenza solo pochi giorni prima della data stabilita per il rogito, Controparte_2 invitata a presentarsi presso lo studio notarile dalla madre, la quale si era interessata del disbrigo delle formalità necessarie;
3) il suddetto appezzamento di terreno era stato adibito dalla d area di cantiere, sia per l'alloggiamento della gru a torre, sia per lo stoccaggio CP_3 del materiale necessario alla realizzazione del complesso residenziale;
4) che la società costruttrice abbandonava sul sito sia i blocchi di cemento, sia i materiali di risulta nel frattempo accumulatisi;
5) che per liberare il terreno la provvedeva a pagare CP_2
l'importo di euro 4.880,00 (cfr. all. sub 3) per lo smaltimento dei materiali di risulta e l'importo di euro 732,00 per spese tecniche;
6) che, ricevuta la notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto la revocatoria dell'acquisto del terreno, i lavori necessari per adibire lo stesso a giardino dell'abitazione non venivano più iniziati.
Ciò posto, la concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto CP_2 infondata in fatto e diritto, il tutto con il pagamento delle spese di lite.
Si costituiva altresì la che, dopo aver contestato genericamente il Controparte_3 contenuto dell'atto di citazione e l'esistenza del credito, per l'asserita usurarietà dei tassi di interessi applicati al mutuo, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'11.09.2025, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. all'udienza dell'l'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocatoria è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 2901
c.c. dell'atto di compravendita del 04.04.2019 avente Rep. 88672 – Racc. n. 23227 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta “all. 2).
L'azione revocatoria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., rappresenta uno dei mezzi principali, messi a disposizione del creditore dall'ordinamento giuridico, per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. 2740 c.c.): attraverso la stessa, infatti, il creditore chiede la revoca, e la conseguente dichiarazione di inefficacia, di atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanza del credito.
Le condizioni per l'esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore e un atto di disposizione del patrimonio compiuto da quest'ultimo.
Inoltre, occorre la sussistenza di un elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, ovvero l'esistenza di un pregiudizio per il creditore, derivante dall'atto dispositivo compiuto dal debitore, che si concretizza in un'impossibilità o una maggiore difficoltà di soddisfazione del
3 credito sul restante patrimonio del debitore. In ultimo, deve sussistere un elemento soggettivo (c.d. scientia damni) integrato dalla circostanza che il debitore, nel momento in cui ha eseguito il proprio atto dispositivo, fosse a conoscenza che con esso avrebbe cagionato un danno ai propri creditori o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Se l'atto, infine, è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere conscio del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione. Gli atti dispositivi a titolo gratuito, invece, come nel caso della donazione, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) (Cfr. Cass. n.6017/1999) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. n. 3676/2011; Cass. n.
17336/2018).
Nel caso di specie, l'atto di trasferimento oggetto di revocatoria risale al 04/04/2019, mentre il debito avente ad oggetto la mancata corresponsione delle rate del mutuo risale al 2014, tanto da essere oggetto di un decreto ingiuntivo, rispetto a cui pende – secondo quanto allegato agli atti - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 969/2019 proposta
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e da nella qualità di garante della prima. Controparte_3 Controparte_4
Dunque, il trasferimento del bene è avvenuto successivamente al sorgere del credito.
Quanto all'esistenza del diritto di credito, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non
è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione n. 12235 del 2011, n.
25331/2023).
Questi presupposti sono sussistenti nella fattispecie oggetto di analisi, trattandosi appunto di debito oggetto di un provvedimento monitorio, di cui non è specificamente contestato il mancato pagamento, discorrendosi non dell'an ma solo del quantum richiesto.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata per assenza di prova della partecipatio fraudis del terzo.
Nel presente giudizio, la difesa di parte attrice ha inteso ricavare la prova della consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore dalla circostanza che il trasferimento dell'immobile sia avvenuto successivamente al sorgere del credito, senza provare l'esistenza dei presupposti necessari a conseguire una pronuncia di inefficacia
4 dell'atto traslativo nei confronti del creditore soprattutto avuto riguardo Controparte_7 alla prova della partecipatio fraudis del terzo.
La Cassazione, con sentenza del 2020 n. 7262, ha statuito che: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (scientia damni) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio fraudis).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (tra cui il vincolo di parentela tra debitore ed il terzo quando esso renda estremamente inverosimile che il terzo non abbia conoscenza della situazione debitoria del disponente;
le relazioni soggettive tra debitore e terzo;
la tempistica del negozio rispetto alla nascita del credito;
la sperequazione del prezzo convenuto rispetto a quello di mercato), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cassazione 2008 n. 24757).
Sotto questo versante, dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, è dato desumere che acquistava dalla l'appezzamento di Controparte_2 Controparte_3 terreno sito in Castel di Sasso alla via San Marco e Strada Provinciale identificato al NCT al foglio 9 – particella 5113 di mq 369 e particella 5115 di mq 1.076.
L'alienazione avveniva a titolo oneroso per un ammontare pari ad € 20.000,00, corrisposti a mezzo di assegno circolare a favore dell'avv. Iazzetta Ferdinando, recante la clausola di non trasferibilità.
Per determinare la congruità del prezzo dell'immobile, veniva disposta consulenza tecnica.
All'esito della discussione orale, parte attrice ha eccepito a verbale l'inammissibilità della consulenza tecnica estimativa, affermando che l'azione revocatoria si fonda esclusivamente sull'esistenza di un debito e su un atto di disposizione patrimoniale idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore, precisando altresì che anche immobili di modico valore possono essere oggetto di revocatoria.
Tale argomentazione risulta, tuttavia, logicamente non pertinente, atteso che nessuna delle parti ha sollevato rilievi o contestazioni in ordine al valore del bene oggetto dell'azione, né tale circostanza può assumere rilevanza in relazione alla questione dell'ammissibilità della
5 consulenza tecnica d'ufficio, la quale è stata disposta proprio al fine di accertare un fatto rilevante ai fini della decisione, ovvero la sproporzione tra il prezzo di cessione del bene e il valore di mercato dello stesso che potrebbe rilevare come indice della partecipatio fraudis del terzo.
Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio – alla quale si fa espresso rinvio in quanto adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e immune da vizi giuridici – ha determinato che il valore dei terreni oggetto di cessione, tenuto conto della limitata vocazione edificatoria, circoscritta alla realizzazione di istituti di formazione, ammonta ad euro 34.000,00.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla stessa (cfr. pag. 11 atto di CP_1 citazione), emerge con chiarezza che la discrepanza tra i valori indicati dalle parti rispetto a quelli assunti dal CTU dipende dalla diversa destinazione urbanistica attribuita al terreno.
Pur essendo pacifico che si tratti di area edificabile, come rilevato dalla CTU, la destinazione urbanistica dell'immobile è limitata alla edificazione scolastica;
inoltre, le normative sulle distanze dai confini impongono limiti tali da restringere la superficie massima edificabile a
250 mq, circostanza che, unitamente alla particolare conformazione planimetrica del lotto, ha inciso in senso negativo sul valore di mercato dell'immobile.
Difformemente, la parte attrice, nei propri atti difensivi, ha prospettato CP_1 un'evidente sproporzione tra il prezzo di cessione (pari ad euro 20.000,00) e il supposto valore di mercato al momento della vendita, quantificato in euro 875.000,00.
Tuttavia, tale stima risulta integralmente smentita dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento al valore e all'appetibilità del terreno oggetto di compravendita, poi, le osservazioni proposte dal Consulente di parte, risultano puntualmente analizzate e confutate dal CTU, la quale afferma che: “la configurazione planimetrica dell'area, benché a confine con due strade, inficia il valore dell'area stessa, limitandone la qualità edificatoria”
e che “la richiesta del mercato immobiliare in zona risulta essere piuttosto ridotta” (cfr. pag.
14 relazione CTU), evidenziando così l'oggettiva scarsa attrattività commerciale del bene.
Ed ancora, dall'esame della Consulenza emerge che i terreni per cui è causa ricadono in
“zona C3 (P.E.E.P.) e nel piano di edilizia economica e popolare, approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 17/06/1992, la zona era destinata all'istruzione”, ma tale area situata a
Castel di Sasso non può essere stimata alla stregua dei valori di mercato di un “edificio scolastico pubblico” nel centro di Caserta.
6 Ciò perché, si tratta di: 1) zone territoriali diverse (centro /zona di espansione – C3); 2) di contesti urbani diversi (Capoluogo di Provincia/comune di circa 1000 abitanti); 3) di densità edilizie e abitative differenti (alta densità abitativa ed edilizia/abitazioni sparse); 4) tipologia edilizie disomogenee (edificio scolastico/edificio per l'istruzione). (cfr. relazione peritale a pag. 23).
Tanto premesso, la stima del terreno formulata dal CTU risulta sostanzialmente conforme al costo complessivamente sostenuto per la sua acquisizione, ossia € 24.400,00 importo comprensivo dell'IVA (€ 4.400) gravante in capo al consumatore finale, come nel caso di specie. A tale somma va aggiunto l'importo di € 5.600,00 relativo alle spese, documentate in atti, sostenute per la bonifica dell'area, già adibita a discarica dalla precedente proprietà.
Ne deriva, pertanto, che il costo complessivo effettivamente sostenuto dalla convenuta per l'acquisto del terreno ammonta a circa € 30.000 con una differenza di appena 4.000 euro, assolutamente fisiologica, tenuto conto delle condizioni del terreno, della scarsa appetibilità commerciale e della presenza di vincolo.
Né risultano provati altri indici da cui inferire la prova presuntiva dell'atteggiamento soggettivo del terzo (cfr. ordinanza del 26 luglio 2021, n. 21403).
Non può da questo punto di vista assurgere ad elemento rilevante che l'assegno circolare n.
6000964035-01, su espressa richiesta di parte venditrice, veniva emesso all'ordine a favore di con la clausola di non trasferibilità. Persona_3
E però, a ben vedere, si trattava di una modalità espressamente prevista dal contratto di compravendita e richiesta dalla parte venditrice, sicchè l'acquirente ha versato il prezzo secondo quanto espressamente richiestogli.
Nè è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un rapporto tra la e l'avv. Iazzetta da CP_2 cui poter inferire la conoscenza, da parte della prima, della situazione debitoria della
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e dell'intento asseritamente fraudolento sotteso alla compravendita. Controparte_3
Dunque, detta evidenza appare di per sé neutra e suscettibile di una diversa e plausibile lettura, potendo trovare giustificazione nel fatto che l'avv. Iazzetta, avendo verosimilmente prestato attività professionale in favore della potesse vantare un Controparte_3 credito nei confronti della stessa.
In ogni caso, tale circostanza non è di per sé sola idonea a fondare l'accoglimento della revocatoria.
In ultimo, parte istante ha evidenziato che, al momento della compravendita, pendeva un'esecuzione immobiliare iscritta al n. RGE 310/2017 presso il Tribunale di Santa Maria
7 Capua Vetere, promossa in forza di pignoramento notificato in data 10/07/2017 e trascritto il 25/07/2017.
Dall'esame dell'atto di compravendita (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta), emerge però che il notaio rogante avesse eseguito regolare visura ipotecaria, dalla quale il bene risultava libero da qualsiasi gravame: all'art. 5 rubricato “Garanzie”, si attesta espressamente che l'immobile è libero da pesi ed oneri.
Dalle visure ipotecarie depositate dall'attrice (cfr. all. 29), risulta in effetti l'esistenza di una iscrizione di ipoteca gravante sui terreni oggetto di revocatoria;
tuttavia, sia la data del decreto ingiuntivo (24.04.2019) che fonda l'iscrizione ipotecaria che quella della presentazione dell'atto per l'iscrizione (10.06.2019) sono successive alla stipula e alla trascrizione dell'atto di compravendita (rispettivamente 04.04.2019 e 09.04.2019).
Ne consegue che, al momento della compravendita, non poteva essere a Controparte_2 conoscenza dell'esistenza di una ipoteca pendente sui beni oggetto di trasferimento.
Pertanto, sebbene sia principio pacifico che negli atti a titolo oneroso il requisito del consilium fraudis possa essere provato anche mediante presunzioni, nel caso di specie gli elementi allegati da parte attrice non assumono rilievo tale da integrare una prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729
c.c.
Per tutte queste ragioni complessivamente considerate, la domanda di revocatoria deve essere respinta.
Le spese di giudizio tra la e la sono compensate, Controparte_1 Controparte_3 in ragione dell'acclarato inadempimento della società convenuta e della circostanza dell'aver posto in essere l'atto dispositivo oggetto della revocatoria, rigettata a cagione della mancanza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente.
Nei rapporti tra e , le spese seguono la soccombenza e Controparte_1 Controparte_2 vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi i di cui al DM
147/2022 – scaglione di valore fino a 520.000,00.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate da decreto separato del 25.10.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa IM Di US, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7434/2020, così provvede:
8 - rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di e Controparte_7 Controparte_2 della CP_3
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle Controparte_7 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, nella misura complessiva di euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese tra e la Controparte_1 Controparte_3
- le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IM Di US
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