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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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- 1. Prima del Codice della crisi niente TFR dal Fondo di garanzia se c’è cessione d’aziendaAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5975/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dagli avvocati Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Viale Angelico, 70 giusta delega allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 23.01.2023 Rep. n. 37590, Persona_1
Racc. 7131, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura IntraMetropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ai fini della contribuzione figurativa ex art.80 III comma L.388/2000 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025.
Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025. Condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 della fase di ATP che si liquidano in €1.528,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico di le spese di CT già liquidate dal CP_1 giudice in sede di ATP. Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del CP_1 presente procedimento di opposizione che si liquidano in €2.695,50 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CT relative alla presente fase di opposizione a carico di e CP_1 liquidate come da separato decreto. Roma,13.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 30.3.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che l' aveva già accertato la sussistenza della sua CP_1 invalidità al 100% ai fini del beneficio ex art.12 L.118/1971 e per usufruire della a contribuzione figurativa ex art.80 L.388/2000, deduceva che con visita di revisione del 3.3.2023 la Commissione aveva ritenuto insussistenti CP_1 entrambe le condizioni sanitarie accertando il 70% di invalidità. . Impugnava pertanto detto accertamento chiedendo il riconoscimento delle citate condizioni sanitarie dalla visita di revisione. L' si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta CT . All'esito il CT depositava perizia che accertava l'insussistenza delle condizioni ex art.12 L.118/1971 e della invalidità ai fini della contribuzione figurativa. Con atto depositato tempestivamente in data 2.2.2024 la parte ricorrente contestava parzialmente le conclusioni del CT e con ricorso depositato in data 14.2.2024 chiedeva disporsi CT contestando l'accertamento effettuato dal CT in sede di ATP e insistendo nell'accertamento delle condizioni ex art.12 L.118/1971 e della invalidità ai fini della contribuzione figurativa. Alla udienza del 2.5.2024 veniva concesso un termine per il rinnovo della notifica a . CP_1
In data 25.6.2024 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1
l'improcedibilità della domanda ex art.80 L.388/2000 e nel merito contestando il ricorso. Veniva disposta CT e all'esito della stessa, concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 13.2.2025. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO L'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata avendo la parte contestato le risultanze del CT in maniera specifica. Quanto al merito il ricorso è fondato.
Le conclusioni formulate dalla CT disposta nella presente fgase di opposizione - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CT ha infatti esaminato tutta la documentazione medica anche la più recente depositata da parte ricorrente riportata espressamente nella relazione ed ha fondato il suo parere anche sulla base degli esiti della visita medica effettuata. In sede di esame obiettivo il CT ha accertato: “Esame obiettivo: altezza 172 cm;
peso kg 64 Cuore: azione cardiaca valida;
toni netti fc 80 pa 140/90; Torace: normoespansibile, basi in sede mobili, SCP;
MV normotrasmesso;
lieve cicatrice chirurgica sopra il capezzolo sinistro;
mammella sinistra di aspetto normale e simmetrica all'altra; non segni di linfedema all'arto superiore sinistro. Addome: piano,, trattabile non dolente Apparato osteoarticolare: ndp Sistema nervoso;
riflessi in ordine Psiche: lucida, orientata T/S; tono dell'umore apparentemente conservato con tendenza al pianto nella narrazione delle infermità.” “ Il CT ha quindi effettuato la seguente diagnosi: “Diagnosi – Esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale multifocale con interessamento del linfonodo sentinella (T1N1), già trattato con radioterapia, in attuale cura prolungata con Anastrazolo ed Enantone. Depressione maggiore ricorrente” Il CT ha poi precisato “Considerazioni medico-legali: ho esaminato la documentazione relativa all'Atp inclusa la ctu e ho potuto rilevare come sia nel verbale di revisione formulato dall' che nella relazione tecnica non sia CP_1 stata ben evidenziata la classificazione della neoplasia. Il carcinoma mammario risultava multiplo e caratterizzato da ben tre localizzazioni diverse di tipo invasivo, con invasione vascolare e con necessità di effettuare 24 applicazioni di radioterapia. La biopsia del linfonodo sentinella, che viene realizzata su linfonodo ascellare del lato corrispondente alla mammella colpita, ha evidenziato la presenza di micrometastasi. Ciò costituisce segno di diffusione della malattia a partenza dal seno con la speranza che sia rimasta localizzata al linfonodo colpito: di tale impegno linfonodale non vi è traccia in entrambi i documenti indicati. In entrambe le relazioni viene derubricata a “Stato ansioso- depressivo reattivo” un quadro clinico che è risultato ben più rilevante. Lo psichiatra della Asl accertava, nel corso della visita del 22.3.24, una “Depressione maggiore, episodio ricorrente grave” a carattere cronico e recidivante e che necessita di una cura combinata con farmaci e psicoterapia. Quanto detto evidenzia come il carcinoma presentasse un carattere di invasività tanto da richiedere, dopo l'intervento, una radioterapia adiuvante e l'avvio di un trattamento ormonale preventivo che continua ancora. Alla luce di quanto accertato, considero non giustificata la revoca della pensione di inabilità fatta nel marzo 2023 dall' che l'aveva riconosciuta CP_1 nel 2020. Ritengo opportuno che una rivalutazione dell'inabilità venga effettuata non prima di cinque anni dall'epoca dell'intervento chirurgico che è poi la durata precauzionale della terapia ormonale che la paziente deve continuare a praticare Conclusioni: la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità, così valutabili ai sensi delle tabelle di cui al DM 5.2.92. Tra parentesi e in corsivo sono indicate le voce di riferimento delle Tabelle con il relativo punteggio. 1) Esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale multifocale con interessamento del linfonodo sentinella (T1N1), già trattato con radioterapia, in attuale cura prolungata con ed Parte_2
…………………………….100% Pt_3
(ascrivibile in “Patologia neoplastica” alla voce “Neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica – 100%). 2) Depressione maggiore ricorrente…………………..41% (ascrivibile in Tabella in ”Apparato psichico” alla voce “Sindrome depressiva endogena media”- 41%- 50%). TOTALE……………..100% RISPOSTA AI QUESITI: la perizianda ha un'“Invalida lavorativa permanente e totale al 100%.” a decorrere dal 3.3.2023 con revisione al maggio 2025.
QUESITO A) vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
della pensione di inabilità ai sensi art.12 L.118/71. Parte_1
QUESITO B) vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
dei benefici ai sensi dell'art. 80 III comma L.388/2000. Parte_1
In considerazione delle infermità accertate, ritengo opportuna visita di revisione al maggio 2025 “ Le conclusioni del CT devono essere condivise. Deve essere quindi accertata la condizione di “invalidità in misura pari al 100%ai fini della contribuzione figurativa ex art.80 III comma L.388/2000 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e la condizione di invalidità ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 3.3.2023 con revisione a maggio 2025. L'integrale accoglimento della domanda, a seguito dell'accertamento eseguito in sede di opposizione ad ATP determina la condanna dell alla refusione CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente. Tali spese devono avere riguardo sia alla fase di ATP che alla fase di opposizione ad ATP secondo i principi enunciati anche di recente dalla Corte di cassazione con Ordinanza n. 17090/2024. La Corte ha infatti precisato:
“che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha da tempo chiarito che, in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla CT precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una “omologa parziale” dell'accertamento, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6° della disposizione cit. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. nn. 3377 del 2019 e 5720 del 2021); che dall'anzidetto principio discende logicamente che, allorquando il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della CT disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio (cfr. per un caso analogo Cass. n. 24482 del 2022); che, tanto premesso, il ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse, atteso che, una volta introdotta la fase di opposizione, le doglianze concernenti una (irrituale) statuizione sulle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo vanno proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, che deve considerarsi l'unica giuridicamente rilevante anche quando, errando, il giudice abbia appunto adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase di istruzione preventiva;
(Cassazione Ordinanza 1790/2024). Pertanto l deve essere condannato alla refusione in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite della fase di ATP che si liquidano in € 1528,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Devono essere poste in via definitiva a carico dell' le spese di CT CP_1 così già liquidate dal giudice dell'ATP. L' deve altresì essere condannato al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese del presente procedimento di opposizione che si liquidano in € 2.695,50 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari e alle spese di CT della presente fase del giudizio.
PQM
Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ai fini della contribuzione figurativa ex art.80 III comma L.388/2000 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025. Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025. Condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 della fase di ATP che si liquidano in €1.528,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico di le spese di CT già liquidate dal CP_1 giudice in sede di ATP. Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del CP_1 presente procedimento di opposizione che si liquidano in €2.695,50 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CT relative alla presente fase di opposizione a carico di e CP_1 liquidate come da separato decreto. Roma,13.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5975/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dagli avvocati Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Viale Angelico, 70 giusta delega allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 23.01.2023 Rep. n. 37590, Persona_1
Racc. 7131, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura IntraMetropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ai fini della contribuzione figurativa ex art.80 III comma L.388/2000 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025.
Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025. Condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 della fase di ATP che si liquidano in €1.528,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico di le spese di CT già liquidate dal CP_1 giudice in sede di ATP. Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del CP_1 presente procedimento di opposizione che si liquidano in €2.695,50 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CT relative alla presente fase di opposizione a carico di e CP_1 liquidate come da separato decreto. Roma,13.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 30.3.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che l' aveva già accertato la sussistenza della sua CP_1 invalidità al 100% ai fini del beneficio ex art.12 L.118/1971 e per usufruire della a contribuzione figurativa ex art.80 L.388/2000, deduceva che con visita di revisione del 3.3.2023 la Commissione aveva ritenuto insussistenti CP_1 entrambe le condizioni sanitarie accertando il 70% di invalidità. . Impugnava pertanto detto accertamento chiedendo il riconoscimento delle citate condizioni sanitarie dalla visita di revisione. L' si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta CT . All'esito il CT depositava perizia che accertava l'insussistenza delle condizioni ex art.12 L.118/1971 e della invalidità ai fini della contribuzione figurativa. Con atto depositato tempestivamente in data 2.2.2024 la parte ricorrente contestava parzialmente le conclusioni del CT e con ricorso depositato in data 14.2.2024 chiedeva disporsi CT contestando l'accertamento effettuato dal CT in sede di ATP e insistendo nell'accertamento delle condizioni ex art.12 L.118/1971 e della invalidità ai fini della contribuzione figurativa. Alla udienza del 2.5.2024 veniva concesso un termine per il rinnovo della notifica a . CP_1
In data 25.6.2024 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1
l'improcedibilità della domanda ex art.80 L.388/2000 e nel merito contestando il ricorso. Veniva disposta CT e all'esito della stessa, concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 13.2.2025. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO L'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata avendo la parte contestato le risultanze del CT in maniera specifica. Quanto al merito il ricorso è fondato.
Le conclusioni formulate dalla CT disposta nella presente fgase di opposizione - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CT ha infatti esaminato tutta la documentazione medica anche la più recente depositata da parte ricorrente riportata espressamente nella relazione ed ha fondato il suo parere anche sulla base degli esiti della visita medica effettuata. In sede di esame obiettivo il CT ha accertato: “Esame obiettivo: altezza 172 cm;
peso kg 64 Cuore: azione cardiaca valida;
toni netti fc 80 pa 140/90; Torace: normoespansibile, basi in sede mobili, SCP;
MV normotrasmesso;
lieve cicatrice chirurgica sopra il capezzolo sinistro;
mammella sinistra di aspetto normale e simmetrica all'altra; non segni di linfedema all'arto superiore sinistro. Addome: piano,, trattabile non dolente Apparato osteoarticolare: ndp Sistema nervoso;
riflessi in ordine Psiche: lucida, orientata T/S; tono dell'umore apparentemente conservato con tendenza al pianto nella narrazione delle infermità.” “ Il CT ha quindi effettuato la seguente diagnosi: “Diagnosi – Esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale multifocale con interessamento del linfonodo sentinella (T1N1), già trattato con radioterapia, in attuale cura prolungata con Anastrazolo ed Enantone. Depressione maggiore ricorrente” Il CT ha poi precisato “Considerazioni medico-legali: ho esaminato la documentazione relativa all'Atp inclusa la ctu e ho potuto rilevare come sia nel verbale di revisione formulato dall' che nella relazione tecnica non sia CP_1 stata ben evidenziata la classificazione della neoplasia. Il carcinoma mammario risultava multiplo e caratterizzato da ben tre localizzazioni diverse di tipo invasivo, con invasione vascolare e con necessità di effettuare 24 applicazioni di radioterapia. La biopsia del linfonodo sentinella, che viene realizzata su linfonodo ascellare del lato corrispondente alla mammella colpita, ha evidenziato la presenza di micrometastasi. Ciò costituisce segno di diffusione della malattia a partenza dal seno con la speranza che sia rimasta localizzata al linfonodo colpito: di tale impegno linfonodale non vi è traccia in entrambi i documenti indicati. In entrambe le relazioni viene derubricata a “Stato ansioso- depressivo reattivo” un quadro clinico che è risultato ben più rilevante. Lo psichiatra della Asl accertava, nel corso della visita del 22.3.24, una “Depressione maggiore, episodio ricorrente grave” a carattere cronico e recidivante e che necessita di una cura combinata con farmaci e psicoterapia. Quanto detto evidenzia come il carcinoma presentasse un carattere di invasività tanto da richiedere, dopo l'intervento, una radioterapia adiuvante e l'avvio di un trattamento ormonale preventivo che continua ancora. Alla luce di quanto accertato, considero non giustificata la revoca della pensione di inabilità fatta nel marzo 2023 dall' che l'aveva riconosciuta CP_1 nel 2020. Ritengo opportuno che una rivalutazione dell'inabilità venga effettuata non prima di cinque anni dall'epoca dell'intervento chirurgico che è poi la durata precauzionale della terapia ormonale che la paziente deve continuare a praticare Conclusioni: la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità, così valutabili ai sensi delle tabelle di cui al DM 5.2.92. Tra parentesi e in corsivo sono indicate le voce di riferimento delle Tabelle con il relativo punteggio. 1) Esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale multifocale con interessamento del linfonodo sentinella (T1N1), già trattato con radioterapia, in attuale cura prolungata con ed Parte_2
…………………………….100% Pt_3
(ascrivibile in “Patologia neoplastica” alla voce “Neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica – 100%). 2) Depressione maggiore ricorrente…………………..41% (ascrivibile in Tabella in ”Apparato psichico” alla voce “Sindrome depressiva endogena media”- 41%- 50%). TOTALE……………..100% RISPOSTA AI QUESITI: la perizianda ha un'“Invalida lavorativa permanente e totale al 100%.” a decorrere dal 3.3.2023 con revisione al maggio 2025.
QUESITO A) vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
della pensione di inabilità ai sensi art.12 L.118/71. Parte_1
QUESITO B) vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
dei benefici ai sensi dell'art. 80 III comma L.388/2000. Parte_1
In considerazione delle infermità accertate, ritengo opportuna visita di revisione al maggio 2025 “ Le conclusioni del CT devono essere condivise. Deve essere quindi accertata la condizione di “invalidità in misura pari al 100%ai fini della contribuzione figurativa ex art.80 III comma L.388/2000 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e la condizione di invalidità ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 3.3.2023 con revisione a maggio 2025. L'integrale accoglimento della domanda, a seguito dell'accertamento eseguito in sede di opposizione ad ATP determina la condanna dell alla refusione CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente. Tali spese devono avere riguardo sia alla fase di ATP che alla fase di opposizione ad ATP secondo i principi enunciati anche di recente dalla Corte di cassazione con Ordinanza n. 17090/2024. La Corte ha infatti precisato:
“che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha da tempo chiarito che, in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla CT precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una “omologa parziale” dell'accertamento, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6° della disposizione cit. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. nn. 3377 del 2019 e 5720 del 2021); che dall'anzidetto principio discende logicamente che, allorquando il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della CT disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio (cfr. per un caso analogo Cass. n. 24482 del 2022); che, tanto premesso, il ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse, atteso che, una volta introdotta la fase di opposizione, le doglianze concernenti una (irrituale) statuizione sulle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo vanno proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, che deve considerarsi l'unica giuridicamente rilevante anche quando, errando, il giudice abbia appunto adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase di istruzione preventiva;
(Cassazione Ordinanza 1790/2024). Pertanto l deve essere condannato alla refusione in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite della fase di ATP che si liquidano in € 1528,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Devono essere poste in via definitiva a carico dell' le spese di CT CP_1 così già liquidate dal giudice dell'ATP. L' deve altresì essere condannato al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese del presente procedimento di opposizione che si liquidano in € 2.695,50 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari e alle spese di CT della presente fase del giudizio.
PQM
Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ai fini della contribuzione figurativa ex art.80 III comma L.388/2000 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025. Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 100% ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 3.3.2023 e con revisione a maggio 2025. Condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 della fase di ATP che si liquidano in €1.528,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico di le spese di CT già liquidate dal CP_1 giudice in sede di ATP. Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del CP_1 presente procedimento di opposizione che si liquidano in €2.695,50 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CT relative alla presente fase di opposizione a carico di e CP_1 liquidate come da separato decreto. Roma,13.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso