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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del
22.5.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1013 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Nolana, n. 456, cf: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Scafati, alla Via Buccino, n. 22, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Gerarda Crispino (cf: ), dalla quale è C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, il ricorrente in epigrafe, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità per il periodo luglio 2021 -febbraio 2024; b. per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 6.337,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati ed a maturare, quale assegno di invalidità per il periodo luglio 2021 -febbraio 2024; ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare da eventuale C.T.U., e/o di quella che il Sig. Giudicante volesse ritenere equa e giusta;
c. vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del difensore.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere.
Alla odierna udienza, uditi i procuratori, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, va rilevato che oggetto del presente giudizio è unicamente il mancato pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza per il periodo da luglio 2021 a febbraio 2024; ogni ulteriore questione deve ritenersi estranea alle vicende di causa e, dunque, non può costituire oggetto di indagine in questa sede.
Ciò posto, come emerso alla odierna udienza, la parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato il disposto pagamento del dovuto deve essere dichiarata la cessazione della materia del
1 contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). L' ha dedotto che la prestazione era stata liquidata dall'ufficio amministrativo CP_1 di competenza con provvedimento del 26/03/2024, come risultante dal modello TE08 ma per mero errore della procedura la somma non era stata messa nella disponibilità del ricorrente.
Tanto premesso, incontestata l'esistenza del diritto, rilevato che il pagamento (data valuta giugno 2025) è successivo alla instaurazione della lite, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 5.200 a 26.000).
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.697, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv. Gerarda
Crispino.
Torre Annunziata, 22.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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