Art. 53.
Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13 , e' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, di cui lire 34 miliardi per l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971, cosi' ripartita:
a) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all' art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ;
b) lire 17.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 9.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della citata legge n. 991;
c) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le concessioni di studio di cui all'art. 5 della legge medesima;
d) lire 22.500 milioni, di cui 12.000 milioni per l'anno 1970 e lire 10.500 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere b), d), e), 1), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e delle opere previste dalla lettera e) dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ;
e) lire 3.800 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.800 milioni per l'anno 1971, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , nonche' all' art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360 ;
f) lire 14.700 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 6.700 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , limitatamente a quelle previste dall' art. 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ;
g) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione del presente decreto;
h) lire 2.000 milioni per l'anno 1970 a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costituzione e l'attivita' delle comunita' montane.
All'onere di lire 34 miliardi relativo all'anno 1970 si provvede quanto a lire 14 miliardi ed a lire 20 miliardi con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1969 e 1970.
All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1971 si provvede, per lire 29.500 milioni e per lire 500 milioni, rispettivamente, con corrispondente riduzione dei fondi inscritti ai capitoli numeri 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13 , e' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, di cui lire 34 miliardi per l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971, cosi' ripartita:
a) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all' art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ;
b) lire 17.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 9.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della citata legge n. 991;
c) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le concessioni di studio di cui all'art. 5 della legge medesima;
d) lire 22.500 milioni, di cui 12.000 milioni per l'anno 1970 e lire 10.500 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere b), d), e), 1), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e delle opere previste dalla lettera e) dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ;
e) lire 3.800 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.800 milioni per l'anno 1971, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , nonche' all' art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360 ;
f) lire 14.700 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 6.700 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , limitatamente a quelle previste dall' art. 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ;
g) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione del presente decreto;
h) lire 2.000 milioni per l'anno 1970 a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costituzione e l'attivita' delle comunita' montane.
All'onere di lire 34 miliardi relativo all'anno 1970 si provvede quanto a lire 14 miliardi ed a lire 20 miliardi con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1969 e 1970.
All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1971 si provvede, per lire 29.500 milioni e per lire 500 milioni, rispettivamente, con corrispondente riduzione dei fondi inscritti ai capitoli numeri 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.