Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2174/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2174/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli Avv. Carla Russo e Parte_1
Leonardo Iovino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Laura Toriello, Controparte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 10.10.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.3.2022 [nata ad [...] il Parte_1
18/10/1976, C.F. ] ha chiesto di dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
[nato a [...] il [...], c.f. ] in
[...] C.F._2 data 13.9.2003 in Battipaglia (SA), dal quale sono nati i figli (12.12.2004) Per_1
e (13.1.2006). Per_2
La ricorrente domandava inoltre: 1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé; 2) la previsione di una frequentazione libera di Per_1 con il padre;
3) la disciplina della frequentazione tra ed il padre;
4) la Per_2 previsione a carico del resistente di un assegno di complessivi euro 300,00 per il mantenimento dei figli oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 9.9.2022 aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affido congiunto dei figli con collocamento presso la madre;
2) la rimodulazione del suo diritto di visita;
3) la divisione al
50% delle spese straordinarie;
4) di disporre l'obbligo della ricorrente di pagare il
50% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale (alla medesima trasferita in esecuzione degli accordi di separazione).
All'udienza del 13.9.2022, il Presidente sentiva le parti e poneva inutilmente in essere il tentativo di conciliazione. Le parti chiedevano un rinvio per cercare di trovare un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Fallite le trattative, con ordinanza del 25.10.2022 il Presidente delegato emetteva i provvedimenti provvisori.
Alla udienza del 10.10.2024, svolta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
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Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni (12.12.2004) e Per_1 Per_2
(13.1.2006), quest'ultimo affetto da una grave forma di autismo e da poco beneficiario di una amministrazione di sostegno.
Sul punto, attese le eccezioni sollevate da parte resistente, il Collegio ritiene opportuno rimarcare che nei giudizi che hanno ad oggetto le statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio rebus sic stantibus possono essere modificate o proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. I, 12/03/2012, n. 3925).
Com'è noto l'art. 337 septies, comma 2, c.c. prevede l'applicabilità delle norme riguardanti la prole minorenne, indipendentemente dalla loro età con riferimento ai figli portatori di handicap grave. L'handicap è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
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globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Cass. n. 12977/2012; Cass.
21819/2021). La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che il richiamo riguarda le sole disposizioni di natura economica previste in favore dei figli minori, nonché quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, restando escluse quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 30/01/2023, n. 2670).
Nel caso di specie deve ritenersi pacifica la sussistenza in relazione al figlio dei presupposti di cui all'art. 337 septies, comma 2, c.c. attesa la grave Per_2 forma di autismo da cui è affetto e la recente apertura in suo favore di una AdS.
Il Tribunale ritiene di dover confermare il collocamento di presso la Per_2 madre, atteso che il ragazzo ha sempre convissuto con la – suo principale Pt_1 caregiver – nella casa familiare sin dall'epoca della separazione.
In ordine alla frequentazione con il padre, il Collegio ritiene doveroso – attesa la scarsa propensione mostrata dal negli ultimi anni rispetto alle esigenze CP_1 del figlio ed anche a quelle dell'altro genitore – modificare i tempi di frequentazione inserendo il pernotto di presso il padre a fine settimana Per_2 alternati essendo lo stesso indispensabile al fine di tutelare il diritto del ragazzo alla bigenitorialità ed alla possibilità di godere di tempi significativi anche insieme al padre.
Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. terrà con sé il figlio CP_1 il martedì ed il giovedì di tutte le settimane dalle ore 16:30 alle ore 21:00 Per_2 ed a weekend alternati dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno trascorrerà ad Per_2 anni alterni con il padre: 1) la giornata del 24 dicembre con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00) o il giorno di Natale con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00); 2) il 31 dicembre con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00) o il 1° gennaio con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla
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madre (entro le ore 10:00); 3) dalle ore 18:00 del 5 gennaio sino alle ore 18:00 del
6 gennaio con pernottamento. trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_2
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive
Per_2 trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi (comprensivi del pernottamento) con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei
Per_2 genitori;
trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed
Per_2 onomastico e la festa del papà; trascorrerà con la madre i giorni del suo
Per_2 compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
C) Risulta pacifico tra le parti che entrambi i figli maggiorenni non sono autosufficienti, in quanto il primogenito (di anni 20) frequenta Per_1
l'università mentre (di anni 18) è gravemente disabile. Per_2
Nel corso del presente procedimento è emerso che: 1) la ricorrente, di anni 48, lavora come impiegata con una retribuzione di circa 600,00 euro (cfr. buste paga in atti); è proprietaria esclusiva della casa familiare, trasferitale dal in CP_1 esecuzione degli accordi di separazione e gravata da una rata di un mutuo intestato al resistente la cui rata, tuttavia, la sta personalmente pagando Pt_1 negli ultimi tempi;
2) il di anni 54, lavora come responsabile della CP_1 logistica di un caseificio;
non sta più pagando il mutuo gravante sulla casa familiare;
ha riferito di vivere presso l'abitazione materna (dunque non soffre costi di alloggio); non ha depositato alcuna documentazione reddituale;
dalle foto depositate dalla ricorrente emerge che il fa spesso vacanze e viaggi di CP_1 piacere.
Tenuto conto di quanto sopra emerso e delle aumentate esigenze dei figli connesse all'età, il Tribunale ritiene di dover quantificare a decorrere dalla
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presente sentenza in euro 300,00 per figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Va in ultimo evidenziata l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna della ricorrente al “rimborso integrale delle rate di mutuo corrisposte dal a far data dal momento in cui la stessa ha acquistato la propria auto CP_1 sufficienza economica … oppure, in subordine, dal deposito della sentenza che definirà il presente giudizio”.
Invero, in forza del disposto dell'art. 40 c.p.c., sono da considerarsi inammissibili le domande di risarcimento danni e scioglimento della comunione proposte dalla resistente poichè è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni mobili e immobili, di restituzione, pagamento di somme e di risarcimento del danno che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale (cfr. ex pluribus Cass. 22.10.2004 n. 20638; Cass.
15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404).
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13.9.2003 in Battipaglia (SA) da [nata ad [...] il Parte_1
18/10/1976, C.F. ] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Battipaglia (SA) il 24.01.1970, c.f. ]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
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- letto l'art. 337 septies, comma 2, c.c. dispone il collocamento del figlio maggiorenne (13.1.2006) presso la residenza materna;
Persona_3
- salvo diverso accordo tra i genitori:
a) il sig. terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì di tutte CP_1 Per_2 le settimane dalle ore 16:30 alle ore 21:00 ed a weekend alternati dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00;
b) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno Per_2 trascorrerà ad anni alterni con il padre: 1) la giornata del 24 dicembre con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00) o il giorno di Natale con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00); 2) il 31 dicembre con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00) o il 1° gennaio con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva dalla madre (entro le ore 10:00); 3) dalle ore 18:00 del 5 gennaio sino alle ore 18:00 del 6 gennaio con pernottamento.
c) trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore Per_2 ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
d) durante le vacanze estive trascorrerà un periodo di 15 giorni
Per_2 anche non consecutivi (comprensivi del pernottamento) con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei
Per_2 genitori;
trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed
Per_2 onomastico e la festa del papà; trascorrerà con la madre i giorni
Per_2 del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in complessivi euro 600,00
(300,00 per figlio) l'assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni non autosufficienti che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese Controparte_1 alla sig.ra Parte_1
- entrambi i genitori dovranno concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli purchè previamente concordate o documentate ed urgenti;
7 Proc. R.G. n. 2174/2022
- dichiara inammissibile la domanda di ripetizione somme proposta dal resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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