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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. EL LA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1037/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
7/10/2025, sostituta dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. FABRIZIO CAPEZZUOLI appellante
E
CP_1
Avv. CLAUDIO ALBANESE appellata
CP_2 appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
593/2023 pubblicata in data 12/4/2023.
COCLUSIONI
Per l'appellante:
“In Via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere
l'appello e dichiarare la tardività nonché inammissibilità/improponibilità della domanda, per violazione del termine di cui all'art. 24 D.lvo
46/1999;
- In Via principale, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e conseguentemente rigettare la domanda dispiegata dall'odierna appellata nei confronti di Parte_1
per i motivi meglio esposti in narrativa, in quanto infondata
[...] in fatto e in diritto e non provata, e, conseguentemente dichiarare valida ed esigibile e non prescritta la pretesa creditoria vantata da
in riferimento alla cartella di pagamento Parte_1
n. 09780201800005394000;
- Condannare la convenuta, al pagamento delle spese, spese generali
(15 %) e compenso per la difesa tecnica in entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore già dichiaratosi antistatario”.
Per CP_1
“1. CONFERMARE l'impugnabilità degli estratti di ruolo e l'interesse ad agire per incertezza oggettiva sull' intervenuta prescrizione;
Nel merito:
2. CONFERMARE la nullità del ruolo e della cartella impugnata per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
e art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in assenza di atti validi interruttivi;
2
3. ACCERTARE E DICHIARARE, comunque, la nullità della cartella n.
09720160018643430 000 per inesistenza dell'atto prodromico CP_2 contumace in primo grado;
4. CONFERMARE, comunque, la Sentenza n. 593/2023 resa dal
Tribunale di Tivoli Sez. Lavoro in persona del G.I. dott.ssa Roberta
IS nel procedimento contraddistinto con n. RG. 801/2021, pubblicata in data 12.04.2023;
5. RIGETTARE l'appello di con condanna di parte appellante alla CP_3 refusione delle spese di lite;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2021, ha proposto CP_1 impugnazione avverso l'estratto stratto di ruolo, limitatamente alla cartella di pagamento n. 0972016001864340 000 dell'importo di €
293,41, per contributi relativi agli anni 2014-2015 ed ha dedotto CP_2 la mancata notifica e di aver avuto cognizione solo a seguito della richiesta dell'estratto di ruolo.
2. Ha concluso domandando in via principale la nullità della cartella per omessa notifica;
l'intervenuta prescrizione della cartella n.
0972016001864340 000 asseritamente notificata in data 8.2.2016.
3. Si è costituita in giudizio che ha dedotto Parte_1 che la cartella di pagamento è stata notificata in data 08/02/2016
(come da ricevute di consegna a mezzo pec depositate in atti) ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. l' è rimasto contumace. CP_2
5. Istruita la causa documentalmente, Il Tribunale ha così statuito:
3 “
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto il credito oggetto del ruolo 2015 0000264 cartella n. 09720160018643430 000; 2.
Condanna l' a corrispondere in Controparte_4 favore del ricorrente i compensi di avvocato per Euro 251,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
6. Avverso la pronuncia ha interposto appello Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.5.2023 e notificato nei soli
[...] confronti della lamentando che erroneamente il primo giudice CP_1 ha dichiarato la prescrizione del credito riportato nella cartella n.
09720160018643430 000, senza tener conto che il titolo è stato regolarmente notificato in data 8.2.2016 all'indirizzo pec della ricorrente risultante dai pubblici registri e che in data 26.3.2018 è stato notificato al medesimo indirizzo il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201800005394000, atto idoneo a interrompere la il termine di prescrizione.
7. Ha resistito al gravame la società appellata concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
8. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
9. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per tardività, formulata con le note di trattazione scritta, per non aver l'appellante depositato con nota del 24.09.2025 la prova della trasmissione dell'atto di appello all' ma notificata solo in pari CP_2 data, in tempo successivo alla prima udienza di comparizione.
9.1. Osserva il collegio che la circostanza della manata notifica all' CP_2 precedentemente alla prima udienza di comparizione è dato pacifico, rilevato dalla Corte e ammesso dalla stessa parte appellante. Il rinvio all'odierna udienza non era dunque finalizzato a un rinnovo o al mero
4 deposito di un atto già notificato – notifica come già detto pacificamente non avvenuta – ma per consentire la notifica dovuta dell'atto di appello, in tal senso il verbale di udienza si riferisce a una ipotesi di “litisconsorzio processuale”, che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa nel giudizio di appello che sia stata parte nel giudizio di primo grado. Si determina, appunto, una ipotesi di litisconsorzio necessario di ordine processuale, configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati.
9.2. Solo in caso di mancato adempimento della chiamata in causa della parte pretermessa che non era stata citata con l'originario ricorso in appello, l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ipotesi non ricorrente nel caso di spece.
10. Per quanto riguarda il merito della controversia, si osserva quanto segue. Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 26283 del 6 settembre
2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
10.1. In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dalla "indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della 5 cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
10.2. Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
10.3. Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato
6 davanti al giudice tributario, in base al D.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale
(con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).
10.4. La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015 è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata
(e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
10.5. In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
11. È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi 7 pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
12. Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente.
13. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'originaria domanda proposta in primo grado.
14. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. Nulla va disposto quanto alla posizione dell' non costituito. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'originaria domanda proposta dalla
CP_1
8 - condanna al rimborso, in favore dell' CP_1 [...]
, delle spese del doppio grado che liquida in Controparte_5 complessivi € 251,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
300,00, quanto al grado d'appello, oltre oneri di legge;
- nulla sulle spese quanto alla posizione dell' CP_2
Roma 7/10/2025
Il Presidente Estensore
EL LA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. EL LA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1037/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
7/10/2025, sostituta dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. FABRIZIO CAPEZZUOLI appellante
E
CP_1
Avv. CLAUDIO ALBANESE appellata
CP_2 appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
593/2023 pubblicata in data 12/4/2023.
COCLUSIONI
Per l'appellante:
“In Via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere
l'appello e dichiarare la tardività nonché inammissibilità/improponibilità della domanda, per violazione del termine di cui all'art. 24 D.lvo
46/1999;
- In Via principale, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e conseguentemente rigettare la domanda dispiegata dall'odierna appellata nei confronti di Parte_1
per i motivi meglio esposti in narrativa, in quanto infondata
[...] in fatto e in diritto e non provata, e, conseguentemente dichiarare valida ed esigibile e non prescritta la pretesa creditoria vantata da
in riferimento alla cartella di pagamento Parte_1
n. 09780201800005394000;
- Condannare la convenuta, al pagamento delle spese, spese generali
(15 %) e compenso per la difesa tecnica in entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore già dichiaratosi antistatario”.
Per CP_1
“1. CONFERMARE l'impugnabilità degli estratti di ruolo e l'interesse ad agire per incertezza oggettiva sull' intervenuta prescrizione;
Nel merito:
2. CONFERMARE la nullità del ruolo e della cartella impugnata per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
e art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in assenza di atti validi interruttivi;
2
3. ACCERTARE E DICHIARARE, comunque, la nullità della cartella n.
09720160018643430 000 per inesistenza dell'atto prodromico CP_2 contumace in primo grado;
4. CONFERMARE, comunque, la Sentenza n. 593/2023 resa dal
Tribunale di Tivoli Sez. Lavoro in persona del G.I. dott.ssa Roberta
IS nel procedimento contraddistinto con n. RG. 801/2021, pubblicata in data 12.04.2023;
5. RIGETTARE l'appello di con condanna di parte appellante alla CP_3 refusione delle spese di lite;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2021, ha proposto CP_1 impugnazione avverso l'estratto stratto di ruolo, limitatamente alla cartella di pagamento n. 0972016001864340 000 dell'importo di €
293,41, per contributi relativi agli anni 2014-2015 ed ha dedotto CP_2 la mancata notifica e di aver avuto cognizione solo a seguito della richiesta dell'estratto di ruolo.
2. Ha concluso domandando in via principale la nullità della cartella per omessa notifica;
l'intervenuta prescrizione della cartella n.
0972016001864340 000 asseritamente notificata in data 8.2.2016.
3. Si è costituita in giudizio che ha dedotto Parte_1 che la cartella di pagamento è stata notificata in data 08/02/2016
(come da ricevute di consegna a mezzo pec depositate in atti) ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. l' è rimasto contumace. CP_2
5. Istruita la causa documentalmente, Il Tribunale ha così statuito:
3 “
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto il credito oggetto del ruolo 2015 0000264 cartella n. 09720160018643430 000; 2.
Condanna l' a corrispondere in Controparte_4 favore del ricorrente i compensi di avvocato per Euro 251,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
6. Avverso la pronuncia ha interposto appello Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.5.2023 e notificato nei soli
[...] confronti della lamentando che erroneamente il primo giudice CP_1 ha dichiarato la prescrizione del credito riportato nella cartella n.
09720160018643430 000, senza tener conto che il titolo è stato regolarmente notificato in data 8.2.2016 all'indirizzo pec della ricorrente risultante dai pubblici registri e che in data 26.3.2018 è stato notificato al medesimo indirizzo il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201800005394000, atto idoneo a interrompere la il termine di prescrizione.
7. Ha resistito al gravame la società appellata concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
8. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
9. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per tardività, formulata con le note di trattazione scritta, per non aver l'appellante depositato con nota del 24.09.2025 la prova della trasmissione dell'atto di appello all' ma notificata solo in pari CP_2 data, in tempo successivo alla prima udienza di comparizione.
9.1. Osserva il collegio che la circostanza della manata notifica all' CP_2 precedentemente alla prima udienza di comparizione è dato pacifico, rilevato dalla Corte e ammesso dalla stessa parte appellante. Il rinvio all'odierna udienza non era dunque finalizzato a un rinnovo o al mero
4 deposito di un atto già notificato – notifica come già detto pacificamente non avvenuta – ma per consentire la notifica dovuta dell'atto di appello, in tal senso il verbale di udienza si riferisce a una ipotesi di “litisconsorzio processuale”, che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa nel giudizio di appello che sia stata parte nel giudizio di primo grado. Si determina, appunto, una ipotesi di litisconsorzio necessario di ordine processuale, configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati.
9.2. Solo in caso di mancato adempimento della chiamata in causa della parte pretermessa che non era stata citata con l'originario ricorso in appello, l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ipotesi non ricorrente nel caso di spece.
10. Per quanto riguarda il merito della controversia, si osserva quanto segue. Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 26283 del 6 settembre
2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
10.1. In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dalla "indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della 5 cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
10.2. Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
10.3. Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato
6 davanti al giudice tributario, in base al D.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale
(con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).
10.4. La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015 è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata
(e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
10.5. In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
11. È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi 7 pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
12. Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente.
13. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'originaria domanda proposta in primo grado.
14. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. Nulla va disposto quanto alla posizione dell' non costituito. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'originaria domanda proposta dalla
CP_1
8 - condanna al rimborso, in favore dell' CP_1 [...]
, delle spese del doppio grado che liquida in Controparte_5 complessivi € 251,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
300,00, quanto al grado d'appello, oltre oneri di legge;
- nulla sulle spese quanto alla posizione dell' CP_2
Roma 7/10/2025
Il Presidente Estensore
EL LA
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