Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2025 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Piccolo, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, c.so Concordia, 8;
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27/02/2025 emesso dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione, notificato via PEC alla ricorrente in pari data avente ad oggetto conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.436 del 2025 di accoglimento dell’istanza di sospensione;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. BR NZ all’Udienza pubblica del 10 dicembre 2025, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver in data 7/12/2022 presentato domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio in motivi di lavoro subordinato ai sensi dell’art.6, co. 1, D. Lgs. n.286/1998, di aver rinnovato l’istanza a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione e di aver successivamente proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento presso il Tribunale, che con sentenza di questa Sezione n.413 del 7 febbraio 2025 accoglieva il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e ordinando alla Prefettura di Milano di provvedere sulla domanda della ricorrente adottando un provvedimento espresso entro 30 giorni. Sebbene con tale pronuncia si fosse statuito che la domanda di parte ricorrente andava esaminata “alla luce della normativa sopravvenuta secondo cui, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998 come modificato dall’art. 3, comma 2, del Decreto legge n. 20 del 2023 convertito in Legge n.50 del 2023, i permessi di soggiorno per studio/formazione possono essere convertiti al di fuori dei limiti quantitativi previsti annualmente dal Decreto-Flussi”, con il provvedimento impugnato la Prefettura di Milano ha nuovamente dichiarato inammissibile la domanda presentata dalla ricorrente, ritenendola fuori quota rispetto al contingente numerico previsto dal “Decreto-Flussi” 2021.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMA 1 D. LGS. N.286/1998 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso e depositare una relazione dell’Amministrazione nella quale si sottolinea, tra l’altro, che il provvedimento impugnato ha riguardato non l’originaria istanza del 7/12/2022, bensì la rinnovazione della domanda presentata il 20/9/2024.
1.2 Con ordinanza del 29/4/2025, n.436, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Considerato che l’inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi originariamente di studio e poi di lavoro subordinato è stato adottato sulla base di una lettura non corretta del dettato normativo in base al quale l’art. 24, comma 10, D. Lgs. n.286/1998 è stato modificato dall'art. 1, punto 6, del Decreto-legge n.145/2024 convertito in Legge n.187/2024, che nel sopprimere le parole “nei limiti delle quote di cui all'art.3, comma 4” ha reso il nulla osta in parola come atto dovuto,
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con fissazione dell’udienza di merito, mentre le spese della presente fase processuale possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.
Spese della fase cautelare compensate.”
2. Alla Udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale.
3. La Sezione, ai fini dell’accoglimento delle censure dedotte da parte ricorrente, premette in via generale che l'art.5, comma 5, del D. Lgs. n.286/1998 stabilisce che, nel valutare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti - come una proposta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - e deve quindi accogliere l'istanza qualora, al momento della valutazione stessa, ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa, da ogni carenza formale e da supposti termini decadenziali. In termini anche il Giudice di appello (Cons. Stato, 1.8.2022, n.6738; 1.6.2022, n.4467) ha affermato che “… Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana”.
4. Nel caso specifico per cui è controversia, ove l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno quale avrebbe implicato l’ottenimento di una “quota”, vale a dire la disponibilità di un posto nei limiti delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo, il Collegio ritiene di ribadire l’orientamento del Tribunale (cfr. III, 1.9.2025, n.2873; 16.12.2024, n.3694) secondo cui ai sensi dell’art.6, comma 1, del D. Lgs. n.286/1998, come modificato prima dall’art.3, comma 2, del Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50 e poi dall'art.24, comma 5, del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112., il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio può essere convertito in permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote di cui all’art.3, comma 4, T.U. immigrazione (“Il permesso di soggiorno rilasciato […] per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”). L’art. 5 del D.P.R. n.394/1999, al comma 6, in disparte prescrive che “…salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in casi di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. La conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.”.
4.1 In giurisprudenza (Cons. Stato, 19.8.2022, n.7318) si è altresì affermato che “… in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all’art. 6, c. 1, del d.lg. n. 286 del 1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche perché, in termini più ampi, in tema di conversione di permesso da studio a lavoro, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all’esistenza di un elemento - il contratto di lavoro - idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, sicché dovrà dunque ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di attività, oltre che ad una valutazione dell’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza…”
5. Nella fattispecie per cui è controversia rilevano ai fini dell’accoglimento del ricorso non solo la ricostruzione in fatto esposta da parte ricorrente e non smentita dall’Amministrazione resistente, ma anche l’interpretazione ermeneutica delle citate coordinate legislative per cui la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio è senz’altro possibile ove ne ricorrano le condizioni (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 7.8.2023, n.4768) tra cui non può più comprendersi quella inerente “limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico” per come abrogata dall'art.24, comma 5, del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 . Peraltro tale novella legislativa era vigente al momento sia della rinnovazione della domanda presentata il 20/9/2024, sia del 27/02/2025 allorchè veniva adottato il provvedimento impugnato: dunque non possono sussistere dubbi sulla circostanza che rileva la nuova versione dell’art.6, comma 1, D. Lgs. n. 286/1998 che consente la conversione del titolo di soggiorno per motivi di studio, prima della sua scadenza, in permesso per motivi di lavoro al di fuori del meccanismo delle quote, sebbene sarebbe stato possibile applicare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, anche se entrata in vigore dopo la presentazione dell’istanza (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, II, 20.1.2025, n. 88).
Il Collegio ritiene, in definitiva, di confermare l’orientamento espresso in fase cautelare anche in considerazione del convincimento che il Legislatore, in materia di immigrazione, ha mostrato di non volersi ancorare a rigidi schemi logici, preferendo adottare soluzioni pragmatiche che salvaguardino, al contempo, l'interesse dello straniero a soggiornare nel territorio dello Stato e l'intesse pubblico a che sia assicurato un ordinato fenomeno migratorio e, più in generale, a che sia garantita la pubblica sicurezza.
6. Per tali motivi il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono tuttavia, anche per la natura della materia e la successiva modifica legislativa, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BR NZ, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BR NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.