Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2022, proposto da
NT IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell'ordinanza prot. n. 8658 del 21.06.2022, notificata il 22.06.2022, a firma del Responsabile del Responsabile dell'Area IV del Comune di San Valentino Torio, di demolizione di un preteso manufatto abusivo, ubicati sull'area di proprietà, in catasto foglio 3, p.lla 1168.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Valentino Torio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 8658 del 21.06.2022, adottata dal Comune di San Valentino Torio relativamente ad un manufatto privo di titolo abilitativo ubicato su un terreno identificato in catasto al fl. 3, part. 1168.
Resiste il Comune di San Valentino Torio.
La causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 22 dicembre 2025.
Come richiesto dal ricorrente con memoria del 21.11.2025, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo egli presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il cui silenzio-rigetto è stato oggetto di autonomo ricorso.
Ed invero, già linea di principio la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito – come è d’altronde avvenuto nella fattispecie specifica –, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere, o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione.
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024 e n. 1681/2025).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO